INPS Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 27-07-2020
Messaggio n. 2968
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OGGETTO: |
Decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti
del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di
baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato
accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo
COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione della relativa
normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni
previdenziali di fine servizio (TFS-TFR). Imponibile contributivo |
Il
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 25, comma 1, ha previsto
l’estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del
settore pubblico, del congedo (di seguito, “congedo COVID-19”) previsto
dall’articolo 23 del medesimo decreto-legge e riguardante i lavoratori
dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i
lavoratori autonomi.
Per tale congedo è stata riconosciuta “una indennità pari
al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto
dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo”, nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Tale indennità, corrisposta dalle
Amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro dipendente ed
è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai
fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e
della Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita), mentre il
riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del
decreto-legge citato, riguarda la quota parte della retribuzione non
erogata al lavoratore nel mese di riferimento; la contribuzione per la
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove
presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle
retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici.
In considerazione delle richieste
pervenute da parte delle Amministrazioni pubbliche sugli obblighi
contributivi e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei
trattamenti di fine servizio/fine Rapporto (TFS/TFR), nonché in
considerazione della medesima ratio juris cui è ispirata la
nuova figura di congedo, assimilabile ai congedi parentali di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si forniscono i seguenti
chiarimenti.
I periodi a retribuzione “piena” (primi
30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione
dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i
periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i
primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello
straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di
tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette
prestazioni previdenziali.
In particolare, i periodi di congedo
parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini
delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e
Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione
“virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente
rimasto in servizio (cfr. le note operative INPDAP n. 18 del 19 maggio
2003 e n. 21 del 12 luglio 2006).
Si osserva, infine, che l’articolo 23
del decreto-legge n. 18/2020, richiamato dall’articolo 25 del medesimo
decreto-legge, riproduce la medesima formula dell’articolo 34 del
decreto legislativo n. 151/2001, che prevede che “l'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra
esposto, conformemente al parere espresso dall’Ufficio Legislativo del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si conferma che i
periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni
di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo
parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del
decreto legislativo n. 151/2001.
Si precisa che l’imponibile determinato
dalla retribuzione “virtuale” intera e il relativo contributo dovranno
essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1
Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione
Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad
essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP,
secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo
2020.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
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