MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 luglio 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03744)
(GU n.172 del 10-7-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Visti, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6 del richiamato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 che
disciplinano gli ingressi in Italia, ivi compresi quelli di breve
durata, nonche' le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165, concernente ulteriori limitazioni
agli spostamenti da e per l'estero;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il verbale n. 93 del 3 luglio 2020 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni;
Vista la nota del 9 luglio 2020, con la quale la Direzione generale
della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha
rappresentato la necessita' di rafforzare i controlli tesi a
diminuire il rischio di reimportazione del virus nel territorio
nazionale e ha contestualmente proposto la restrizione, assoluta o
condizionata, della mobilita' da determinati Paesi, in presenza di
specifiche condizioni sanitarie;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la
limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Divieti di ingresso e transito
nel territorio nazionale
1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2020, n. 165, allo
scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono
vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle
persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o
transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Brasile;
e) Bosnia Erzegovina;
f) Cile;
g) Kuwait;
h) Macedonia del Nord;
i) Moldova;
j) Oman;
l) Panama;
m) Peru';
n) Repubblica Dominicana.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione
sanitaria, sono altresi' sospesi i voli diretti e indiretti da e per
i Paesi di cui al comma 1.
3. In deroga al comma 1, e' comunque consentito l'ingresso in
Italia delle persone di cui all'art. 1, comma 2, lettera a),
dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con
residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del
presente decreto. Alle persone di cui al primo periodo che nei
quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei
Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'art. 4, comma 9, e l'art.
5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2020.
Art. 2
Ingresso nel territorio nazionale
1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o
territorio estero e' condizionato al rilascio al vettore e a chiunque
sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui
all'art. 4, comma 1, e di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, integrata con
l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici
giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui
alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
Art. 3
Efficacia
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione
della stessa e fino al 14 luglio 2020.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2020
Il Ministro: Speranza
Nessun commento:
Posta un commento