PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 luglio 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
690). (20A04300)
(GU n.198 del 8-8-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 3, 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e n. 680
dell'11 giugno 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
covid-19»;
Ritenuto necessario assicurare la piena ed efficace operativita'
del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni in
materia di personale del Dipartimento della protezione civile, delle
regioni e province autonome e dei Comuni interessati dall'emergenza;
Considerato che la specificita' della situazione emergenziale ha
visto l'impegno personale e diretto del Presidente del Consiglio dei
ministri che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 1 del 2018 e' autorita' nazionale di protezione civile
e titolare delle politiche in materia e, conseguentemente, l'impegno
effettivo nelle attivita' connesse all'emergenza del personale di
supporto al Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto parimenti necessario assicurare le medesime disposizioni
in favore del personale degli enti province non ancora transitato nei
ruoli regionali;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni in favore del personale del Dipartimento della
protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei
ministri e delle regioni e province autonome
1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile e al personale di supporto al Presidente del
Consiglio dei ministri direttamente impegnato nelle attivita' di
assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse al
contesto emergenziale in rassegna e' riconosciuto, per il periodo dal
31 gennaio al 31 luglio 2020, il compenso per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore
mensili pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il
Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nelle
attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita'
connesse al contesto emergenziale in rassegna, anche in deroga agli
articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e'
riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione
mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego,
per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga alla
contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza
ovvero dei rispettivi ordinamenti.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati nel limite
massimo di euro 2.400.000,00, si provvede a carico delle risorse
stanziate per l'emergenza.
4. I soggetti attuatori presidenti di regione o di provincia
autonoma operano una ricognizione degli oneri riferiti alle
prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non
dirigenziale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di
protezione civile delle regioni e province autonome direttamente
impegnato nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione
e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi
ordinamenti, dal predetto personale non dirigenziale, per il periodo
dal 31 gennaio al 31 luglio 2020. I medesimi soggetti attuatori
provvedono al relativo ristoro, entro il limite mensile massimo
di cinquanta ore procapite. Al personale titolare di posizione
organizzativa o percettore di indennita' omnicomprensiva e' possibile
riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 5, in base alla
valutazione del soggetto attuatore sulla migliore condizione
applicabile tra le disposizioni di cui al presente comma e quelle
indicate al medesimo comma 5.
5. Ai titolari di incarichi dirigenziali, di posizione
organizzativa ed al personale che gia' percepisce indennita'
omnicomprensive in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di
protezione civile delle regioni e province autonome direttamente
impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, ove il soggetto
attuatore riconosca la migliore condizione applicabile, e'
riconosciuta, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, una
indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di
posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero
pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di
riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata
ai giorni di effettivo impiego, per il periodo sopra indicato, in
deroga alla contrattazione collettiva di comparto. La predetta
indennita' e' corrisposta al predetto personale da parte dei soggetti
attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche al
personale operante nelle unita' di crisi attivate per gestire
l'emergenza, con riferimento alla specifica figura professionale. Le
indennita' di cui ai commi 4 e 5 sono corrisposte al predetto
personale delle unita' di crisi da parte dei soggetti attuatori
Presidenti di regione o di provincia autonoma.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche al
personale di protezione civile degli enti province impegnato nelle
attivita' connesse all'emergenza e individuato dalle regioni.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7,
quantificati nel limite massimo di euro 15.700.000,00, sono posti a
carico delle risorse stanziate per l'emergenza, che verranno
assegnate ai soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia
autonoma.
9. I comuni presso cui e' stato attivato il Centro operativo
comunale al fine di fronteggiare l'emergenza in rassegna sono
autorizzati a riconoscere in favore del personale non dirigenziale
dei servizi di protezione civile, direttamente impegnato nelle
attivita' connesse all'emergenza, prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi
ordinamenti, nel limite di cinquanta ore procapite, per il periodo
dal 31 gennaio al 31 luglio 2020.
10. I comuni presso cui e' stato attivato il Centro operativo
comunale al fine di fronteggiare l'emergenza in rassegna sono
autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di incarichi
dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che gia'
percepisce indennita' omnicomprensive in servizio presso i servizi di
protezione civile, direttamente impegnati nelle attivita' connesse
all'emergenza, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione
mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi
ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile
complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la
retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo
impiego, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga
alla contrattazione collettiva di comparto.
11. I soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia
autonoma provvedono al rimborso dei costi di cui ai commi 9 e 10,
sostenuti dai comuni interessati, nel limite massimo,
rispettivamente, di euro 5.100.000 ed euro 223.000,00, a valere sulle
risorse stanziate per l'emergenza che verranno a tal fine assegnate
ai medesimi soggetti.
12. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano in
deroga ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 2017, n. 75 e dai rispettivi contratti
colletivi nazionali di lavoro.
Art. 2
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
Nessun commento:
Posta un commento