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sabato 8 agosto 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04399) (GU n.198 del 8-8-2020)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A04399)
(GU n.198 del 8-8-2020)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLI DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
luglio  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193;
  Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale;
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea;
  Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome
dell'11 giugno 2020, di  cui  all'allegato  9,  come  aggiornate,  da
ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data;
  Viste le linee guida per il trasporto  scolastico  dedicato,  sulle
quali si e' espresso il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del
5 agosto 2020;
  Visti i verbali numeri 95, 96 e  97  di  cui  rispettivamente  alle
sedute del 16 e 20, 24, 30 luglio 2020,  nonche'  il  verbale  n.  98
della seduta del 5 agosto 2020 del  Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;

                              Decreta:

                               Art. 1

             Misure urgenti di contenimento del contagio
                  sull'intero territorio nazionale

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso.
  5. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie.
  6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure:
  a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante;
  b) l'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati
allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di  operatori
cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle  linee  guida
del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui  all'allegato
8;
  d) e' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
  e)  a  decorrere  dal  1°   settembre   2020   e'   consentita   la
partecipazione del pubblico  a  singoli  eventi  sportivi  di  minore
entita', che non superino il numero massimo di  1000  spettatori  per
gli stadi all'aperto e di 200 spettatori  per  impianti  sportivi  al
chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente
nei  settori  degli  impianti  sportivi  nei  quali   sia   possibile
assicurare la prenotazione e  assegnazione  preventiva  del  posto  a
sedere, con adeguati  volumi  e  ricambi  d'aria,  nel  rispetto  del
distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente,  di
almeno  1  metro  con  obbligo  di  misurazione   della   temperatura
all'accesso e  utilizzo  della  mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi  che  superino
il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi  all'aperto  e  di
200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il  Presidente  della
Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo  di
sicurezza    alla     validazione     preventiva     del     Comitato
tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;
  f)  gli  eventi  e  le  competizioni  sportive  -  riconosciuti  di
interesse nazionale  e  regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI), dal Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e  dalle
rispettive federazioni,  ovvero  organizzati  da  organismi  sportivi
internazionali - sono consentiti a  porte  chiuse  ovvero  all'aperto
senza la presenza di pubblico, nel rispetto  dei  protocolli  emanati
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline  sportive
associate ed enti di promozione sportiva,  al  fine  di  prevenire  o
ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi  partecipano;
anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti  e  non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite
a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  di  cui  alla  presente
lettera;
  g) l'attivita' sportiva di base e  l'attivita'  motoria  in  genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita'
dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate
dall'Ufficio per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi
emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai  sensi  dell'art.
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
  h) e' consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle
Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato  la
compatibilita'  delle  suddette  attivita'  con   l'andamento   della
situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che  individuino
i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in settori  analoghi.  Detti
protocolli  o  linee  guida  sono  adottati  dalle  Regioni  o  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome;
  i) al fine di consentire il regolare  svolgimento  di  competizioni
sportive  nazionali  e  internazionali  organizzate  sul   territorio
italiano  da  Federazioni  sportive  nazionali,  Discipline  sportive
associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  o  dal
CIP,  che  prevedono  la  partecipazione   di   atleti,   tecnici   e
accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in  Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la  quarantena,  questi  ultimi,
prima dell'ingresso in Italia, devono  avere  effettuato  il  tampone
naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il  cui  esito  deve
essere indicato nella dichiarazione di cui all'art.  5,  comma  1,  e
verificato dal vettore ai sensi  dell'art.  7.  Tale  test  non  deve
essere antecedente a 48  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i  soggetti
interessati, per essere autorizzati all'ingresso  in  Italia,  devono
essere in possesso dell'esito che  ne  certifichi  la  negativita'  e
riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al  test  per  gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i  singoli
componenti della delegazione sono autorizzati a prendere  parte  alla
competizione sportiva  internazionale  sul  territorio  italiano,  in
conformita' con lo specifico protocollo adottato  dall'ente  sportivo
organizzatore dell'evento;
  l) lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  m) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo  sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
  n) gli spettacoli aperti al pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto
sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a
condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli
spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero
massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o
all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali
assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020
sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi,  previa
adozione di Protocolli validati dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, e secondo misure  organizzative
adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da
garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la  distanza
interpersonale di almeno un metro; e' consentito lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere  dal  9
agosto 2020  sono  consentite  le  attivita'  di  preparazione  delle
manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di  spettatori.
Le Regioni e le Province autonome, in relazione  all'andamento  della
situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una
diversa data di ripresa delle attivita', nonche'  un  diverso  numero
massimo di spettatori in  considerazione  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche dei luoghi;
  o) l'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro;
  p) le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
  q) il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
  r) ferma restando la ripresa delle attivita' dei servizi  educativi
e dell'attivita' didattica  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado
secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano
a  predisporre  ogni  misura  utile  all'avvio  dell'anno  scolastico
2020/2021.  Sono  consentiti  i  corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli
Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici
in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche
in modalita' non  in  presenza.  Sono  altresi'  consentiti  i  corsi
abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli  uffici
della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori  e
i corsi sul buon funzionamento del  tachigrafo  svolti  dalle  stesse
autoscuole e  da  altri  enti  di  formazione,  nonche'  i  corsi  di
formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati  o  finanziati
dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  gli  esami  di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le
misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine
e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base
della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti
amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per
l'infanzia. Nelle more della ripresa dell'attivita' didattica, l'ente
proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in  raccordo  con  le
istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi  per
l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per
le attivita' delle istituzioni  scolastiche  medesime.  Le  attivita'
dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e  con
obbligo a carico dei  gestori  di  adottare  appositi  protocolli  di
sicurezza conformi alle linee  guida  di  cui  all'allegato  8  e  di
procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle
medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri  sportivi
pubblici o privati;
  s) nelle universita' le attivita'  didattiche  e  curriculari  sono
svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell'universita'
e della ricerca, di cui all'allegato 18. Le linee  guida  di  cui  al
precedente periodo si applicano, in quanto  compatibili,  anche  alle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  t) a beneficio degli studenti che non riescano a  partecipare  alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove
ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
  u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali
siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a
distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso;
  v) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera
u), comunque connessi al fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  non
concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento
comporta  il  rinvio,  l'ammissione  al  recupero  dell'anno   o   la
dimissione dai medesimi corsi;
  z) le attivita' di  centri  benessere,  di  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
  aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di  permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto;
  bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'  e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  cc) tenuto conto delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
  dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a  condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un
metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario
all'acquisto dei beni; le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
ambiti analoghi, adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si  raccomanda  altresi'
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
  ee) le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che
le Regioni e le Province autonome abbiano  preventivamente  accertato
la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con
l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e
che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati
dalle Regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle
mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a
domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per
l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la
ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  ff) restano comunque aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale
di almeno un metro;
  gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento
delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
26 aprile 2020;
  hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del
settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  ii) il Presidente  della  Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
  ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
  a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove
possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
  b) siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva;
  c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di  almeno
un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di
strumenti di protezione individuale;
  d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi  di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
    mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida
sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle
province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in
ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un
metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  Regioni,  idonee  a
prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
  1)  l'accesso  agli  stabilimenti  balneari   e   gli   spostamenti
all'interno dei medesimi;
  2) l'accesso dei fornitori esterni;
  3) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
  4)  la  distribuzione  e  il  distanziamento  delle  postazioni  da
assegnare ai bagnanti;
  5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
  6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
  7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli
utenti;
  8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno degli stabilimenti balneari;
  9) le spiagge di libero accesso;
    nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
  1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
  2) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
  3) le misure  igienico-sanitarie  per  le  camere  e  gli  ambienti
comuni;
  4) l'accesso dei fornitori esterni;
  5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
  6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a  disposizione  dei
clienti;
  7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa
le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza.
                               Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile
2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12,
nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento
della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
                               Art. 3

                Misure di informazione e prevenzione
                  sull'intero territorio nazionale

  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure:
  a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute;
  b) e'  raccomandata  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
  c)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
  d)  i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono   la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi
commerciali;
  e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
  f) le aziende di  trasporto  pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
  2.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
                               Art. 4

           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

  1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui
all'elenco  E  dell'allegato  20,  l'ingresso  e  il   transito   nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni  antecedenti,  nonche'  gli  spostamenti  verso  gli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo  che  ricorrano
uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la  dichiarazione
di cui all'art. 5, comma 1:
  a) esigenze lavorative;
  b) assoluta urgenza;
  c) esigenze di salute;
  d) esigenze di studio;
  e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di  Schengen,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra,  del
Principato di Monaco, della Repubblica di  San  Marino,  dello  Stato
della Citta' del Vaticano;
  g) ingresso nel territorio nazionale da parte  di  familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
  h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati
terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo  ai  sensi  della   direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
  i) ingresso nel territorio nazionale da parte  di  familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE.
  2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel  territorio  nazionale
alle persone  che  hanno  transitato  o  soggiornato  negli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni
antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
  1) persone di cui al comma  1,  lettere  f)  e  g),  con  residenza
anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata  nell'elenco
F dell'allegato 20;
  2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
  3) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea  o
di  organizzazioni  internazionali,  agenti  diplomatici,   personale
amministrativo e tecnico delle missioni  diplomatiche,  funzionari  e
impiegati  consolari,  personale  militare,  italiano  e   straniero,
nell'esercizio delle loro funzioni.
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
                               Art. 5

        Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso
                nel territorio nazionale dall'estero

  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'art. 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi  durata  nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli  elenchi
B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a  consegnare  al  vettore
all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a   effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche, di:
  a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha  soggiornato  o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
  b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 4, nel  caso  di
ingresso  da  Stati  e  territori  di  cui  agli  elenchi  E   ed   F
dell'allegato 20;
  c)  nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20:
  1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove
sara' svolto  il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento
fiduciario;
  2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per raggiungere
il luogo di cui al  numero  1)  ovvero,  esclusivamente  in  caso  di
ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo
aereo di linea di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per  raggiungere  la
localita' di destinazione  finale  e  il  codice  identificativo  del
titolo di viaggio;
  3)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario;
  4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui  all'art.
6, commi 6 e 7.
  2. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui  agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,   anche   se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio
ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio.
  3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
                               Art. 6

Sorveglianza   sanitaria   e   isolamento   fiduciario   a    seguito
  dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero
  1. Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui  agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,   anche   se
asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
  a) compiono il  percorso  dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato  indicato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), fatto  salvo  il  caso  di
transito aeroportuale di cui al comma 3;
  b) sono sottoposte alla  sorveglianza  sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).
  2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera c), a condizione  di  non  allontanarsi  dalle  aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
  3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la
dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  c),  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile
regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
  4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dall'art.  5,  comma   1,   integrata   con   l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza.
  5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
  a) contattano telefonicamente  e  assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
  b) avviata la sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020);
  c) in caso  di  necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
  d)  accertano  l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi;
  e) informano la persona circa  i  sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi;
  f)  informano  la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere:
  1) lo  stato  di  isolamento  per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione;
  2) il divieto di contatti sociali;
  3) il divieto di spostamenti e viaggi;
  4)  l'obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza;
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve:
  1) avvertire immediatamente il medico di  medicina  generale  o  il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
  2) indossare  la  mascherina  chirurgica  fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
  3) rimanere nella propria stanza con  la  porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario;
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
  6. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 5, le disposizioni  di  cui  ai
commi da 1 a 5 non si applicano:
  a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  b) al personale viaggiante;
  c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco  A
dell'allegato 20;
  d)  agli  ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali
protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'
sanitaria.
  7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non  ci
siano stati soggiorni o transiti in uno o  piu'  Paesi  di  cui  agli
elenchi C e F dell'allegato 20  nei  quattordici  giorni  antecedenti
all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di  cui  all'art.
5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:
  a) a chiunque fa ingresso in Italia per un  periodo  non  superiore
alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta
urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario  conformemente  ai
commi da 1 a 5;
  b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio  italiano
per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di
detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale  o,
in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e  di  isolamento
fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
  c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui  agli
elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per
comprovati motivi di lavoro;
  d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio  di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria
in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per   comprovate   esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  g) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell'esercizio delle loro funzioni;
  h) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana.
                               Art. 7

                Obblighi dei vettori e degli armatori

  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
  a) acquisire e verificare prima dell'imbarco  la  dichiarazione  di
cui all'art. 5;
  b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
  c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno  stato  febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa;
  d)  adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'   al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
  e) fare utilizzare  all'equipaggio  e  ai  passeggeri  i  mezzi  di
protezione individuali e a indicare le  situazioni  nelle  quali  gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
  f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che  ne  risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo.
                               Art. 8

             Disposizioni in materia di navi da crociera
                      e navi di bandiera estera

  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida (di cui all'allegato 17 del presente  decreto),  validate
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2  dell'ordinanza  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiamo
soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed  F  dell'allegato
20.
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
  1) l'avvenuta predisposizione di  tutte  le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al precedente comma;
  2) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le
relative date di arrivo/partenza;
  3) la nazionalita' e la provenienza dei  passeggeri  imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
  4. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in  servizi
di crociera l'ingresso nei porti italiani  nel  caso  in  cui  queste
ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o  territori  di
cui agli elenchi  A  e  B  dell'allegato  20  e  tutti  i  passeggeri
imbarcati non abbiamo soggiornato o transitato nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui
agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,  nonche'   previa
attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida
di cui al comma 1. Il Comandante della  nave  presenta  all'autorita'
marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una
specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A e B dell'allegato 20  e  sono  vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio.
                               Art. 9

          Misure in materia di trasporto pubblico di linea

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare  o
modificare le «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui  all'allegato  15,
nonche', previo accordo con  i  soggetti  firmatari,  il  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
                               Art. 10

        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'

  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici
protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri
accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista.
                               Art. 11

               Esecuzione e monitoraggio delle misure

  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile  concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della Regione e  della  Provincia
autonoma interessata.
                               Art. 12

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  14  luglio  2020,  e  sono
efficaci fino al 7 settembre 2020.
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni  del
presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.
    Roma, 7 agosto 2020

                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 1792
                                                           Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 2

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                                                           Allegato 4

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