DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A04399)
(GU n.198 del 8-8-2020)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLI DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193;
Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome
dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, come aggiornate, da
ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data;
Viste le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle
quali si e' espresso il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del
5 agosto 2020;
Visti i verbali numeri 95, 96 e 97 di cui rispettivamente alle
sedute del 16 e 20, 24, 30 luglio 2020, nonche' il verbale n. 98
della seduta del 5 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.
2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso.
5. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati
allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori
cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida
del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato
8;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) a decorrere dal 1° settembre 2020 e' consentita la
partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore
entita', che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per
gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al
chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente
nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile
assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a
sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del
distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di
almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura
all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino
il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di
200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della
Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo di
sicurezza alla validazione preventiva del Comitato
tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;
f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di
interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi
internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto
senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o
ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite
a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente
lettera;
g) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita'
dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate
dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi
emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art.
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
h) e' consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle
Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la
compatibilita' delle suddette attivita' con l'andamento della
situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino
i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti
protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome;
i) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni
sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio
italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive
associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal
CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e
accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi,
prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone
naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve
essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e
verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve
essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti
interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono
essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e
riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli
componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla
competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in
conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo
organizzatore dell'evento;
l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
n) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli
spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero
massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o
all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020
sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa
adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative
adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da
garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro; e' consentito lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9
agosto 2020 sono consentite le attivita' di preparazione delle
manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.
Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una
diversa data di ripresa delle attivita', nonche' un diverso numero
massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi;
o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
r) ferma restando la ripresa delle attivita' dei servizi educativi
e dell'attivita' didattica delle scuole di ogni ordine e grado
secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano
a predisporre ogni misura utile all'avvio dell'anno scolastico
2020/2021. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in
medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli
Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici
in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche
in modalita' non in presenza. Sono altresi' consentiti i corsi
abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici
della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e
i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse
autoscuole e da altri enti di formazione, nonche' i corsi di
formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le
misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base
della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l'infanzia. Nelle more della ripresa dell'attivita' didattica, l'ente
proprietario dell'immobile puo' autorizzare, in raccordo con le
istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per
l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per
le attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita'
dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con
obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di
sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di
procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle
medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi
pubblici o privati;
s) nelle universita' le attivita' didattiche e curriculari sono
svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di cui all'allegato 18. Le linee guida di cui al
precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
t) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita' didattiche o curriculari delle universita' e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali
attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita'; le universita' e le istituzioni assicurano, laddove
ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a
distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso;
v) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera
u), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non
concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento
comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la
dimissione dai medesimi corsi;
z) le attivita' di centri benessere, di centri termali (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario
all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi'
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che
le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato
la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la
ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento
delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del
settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove
possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno
un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a
condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida
sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in
ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un
metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti
all'interno dei medesimi;
2) l'accesso dei fornitori esterni;
3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da
assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli
utenti;
8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa
le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei
clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa
le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile
2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12,
nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione
sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi
commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita' di cui all'art. 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
Art. 4
Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero
1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui
all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici
giorni antecedenti, nonche' gli spostamenti verso gli Stati e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano
uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione
di cui all'art. 5, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del
Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato
della Citta' del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati
terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE.
2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale
alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni
antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
1) persone di cui al comma 1, lettere f) e g), con residenza
anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco
F dell'allegato 20;
2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
3) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o
di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale
amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e
impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero,
nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla
provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 5
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso
nel territorio nazionale dall'estero
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia
stabiliti all'art. 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi
B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al vettore
all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 4, nel caso di
ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F
dell'allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20:
1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove
sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per raggiungere
il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di
ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo
aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la
localita' di destinazione finale e il codice identificativo del
titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui all'art.
6, commi 6 e 7.
2. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio
ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio.
3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
Art. 6
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito
dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se
asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per
fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di
transito aeroportuale di cui al comma 3;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 5,
comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la
dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), l'Autorita' sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile
regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le
modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dall'art. 5, comma 1, integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza.
5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 5, le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 5 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A
dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali
protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita'
sanitaria.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci
siano stati soggiorni o transiti in uno o piu' Paesi di cui agli
elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti
all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'art.
5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore
alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta
urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai
commi da 1 a 5;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano
per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di
detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o,
in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento
fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli
elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per
comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria
in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare
nell'esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana.
Art. 7
Obblighi dei vettori e degli armatori
1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di
cui all'art. 5;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia
completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14,
nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di
protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 8
Disposizioni in materia di navi da crociera
e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche
linee guida (di cui all'allegato 17 del presente decreto), validate
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non
siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiamo
soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato
20.
3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
1) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al
rispetto delle linee guida di cui al precedente comma;
2) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le
relative date di arrivo/partenza;
3) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
4. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi
di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste
ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di
cui agli elenchi A e B dell'allegato 20 e tutti i passeggeri
imbarcati non abbiamo soggiornato o transitato nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui
agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, nonche' previa
attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida
di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorita'
marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una
specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui
agli elenchi A e B dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio.
Art. 9
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare o
modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15,
nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 10
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro
autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista.
Art. 11
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,
delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia
autonoma interessata.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono
efficaci fino al 7 settembre 2020.
2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del
presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 7 agosto 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Il Ministro della salute: Speranza
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 1792
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