Aiuti di Stato: la Commissione proroga e amplia il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato al fine di sostenere ulteriormente le imprese che subiscono perdite significative di fatturato
La Commissione europea ha deciso di prorogare e ampliare la portata del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia durante la pandemia di coronavirus. Il quadro temporaneo è prorogato per sei mesi fino al 30 giugno 2021 in tutte le sue parti e la parte finalizzata a consentire misure di ricapitalizzazione è prorogata per altri tre mesi, fino al 30 settembre 2021.
La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Il quadro temporaneo ha contribuito agli sforzi prodigati dagli Stati membri per far fronte agli effetti della crisi. Oggi proroghiamo il quadro temporaneo per rispondere alle esigenze costanti delle imprese, tutelando nel contempo il mercato unico dell'UE. Introduciamo inoltre una nuova misura per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese che subiscono notevoli perdite di fatturato contribuendo in parte ai costi fissi non coperti. Infine, introduciamo nuove possibilità per gli Stati di uscire dalle imprese ricapitalizzate mantenendo nel contempo la loro precedente partecipazione in tali imprese e limitando le distorsioni della concorrenza."
Proroga del quadro temporaneo
Inizialmente la scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 giugno 2021. La modifica di oggi proroga le disposizioni del quadro temporaneo alle soglie attuali per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021.
L'obiettivo è permettere agli Stati membri di sostenere le imprese nel contesto dell'attuale crisi determinata dal coronavirus, particolarmente laddove la necessità o la capacità di sfruttare il quadro temporaneo non si siano pienamente dispiegate finora, tutelando al contempo le condizioni di parità. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione vaglierà la necessità di prorogare o adattare ulteriormente il quadro temporaneo.
Sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese
La modifica di oggi introduce inoltre una nuova misura per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese che subiscono un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di € per impresa. La decisione di sostenere tali imprese contribuendo temporaneamente a coprire una parte dei loro costi mira a prevenire il deterioramento del loro capitale, a mantenere la loro attività commerciale e a fornire loro una solida base per la ripresa. Ciò consente aiuti più mirati alle imprese che dimostrino di averne bisogno.
Uscita dello Stato da imprese che precedentemente erano di proprietà statale
La Commissione ha inoltre adattato le condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione dal quadro temporaneo, in particolare per quanto riguarda l'uscita dello Stato dalla ricapitalizzazione delle imprese di cui era azionista prima della ricapitalizzazione. La modifica permette allo Stato di uscire dal capitale proprio di tali imprese mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia per preservare un'effettiva concorrenza nel mercato unico.
Estensione dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine
Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la modifica prevede una proroga fino al 30 giugno 2021 dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
Contesto del quadro temporaneo e attività in corso a sostegno del dispositivo per la ripresa e la resilienza
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del coronavirus, basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il quadro temporaneo è stato modificato una prima volta il 3 aprile 2020 per aumentare le possibilità di sostegno pubblico alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di prodotti utili a combattere la pandemia di coronavirus, salvaguardare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia. È stato ulteriormente modificato l'8 maggio per consentire misure di ricapitalizzazione e debito subordinato e il 29 giugno 2020 per potenziare il sostegno alle microimprese, alle piccole imprese e alle start-up e per incentivare gli investimenti privati.
Il quadro temporaneo riconosce che l'intera economia dell'UE sta attraversando una grave crisi e consente agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia, limitando nel contempo le conseguenze negative per la parità di condizioni nel mercato unico.
Inoltre, con il passaggio dell'Europa dalla gestione della crisi alla ripresa economica, il controllo degli aiuti di Stato accompagnerà e faciliterà l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. In quest'ambito la Commissione:
- collaborerà con gli Stati membri per garantire che i progetti di investimento sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza siano compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato. In effetti, alcuni investimenti infrastrutturali e sovvenzioni dirette ai cittadini non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e molte misure non devono essere notificate in quanto rientrano nell'ambito delle esenzioni per categoria;
- fornirà orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda i progetti faro di investimento, anche fornendo modelli; e
- continuerà la revisione delle norme principali in materia di aiuti di Stato entro la fine del 2021 per tenere conto della transizione verde e della transizione digitale.
Inoltre, la Commissione valuterà in quali settori le norme in materia di aiuti di Stato potrebbero essere ulteriormente razionalizzate al fine di conseguire gli obiettivi di ripresa. La Commissione valuterà in via prioritaria tutte le notifiche di aiuti di Stato ricevute dagli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
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