DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2020, n. 162
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina
dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria. (20G00187)
(GU n.307 del 11-12-2020)
Vigente al: 26-12-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006,
n. 314, recante regolamento per la disciplina dell'assegnazione e
della gestione degli alloggi di servizio per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 2020;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 2006, n. 314
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2006, n. 314, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, la lettera a) e' soppressa;
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
«13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati
nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore
minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni
semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari
dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del Direttore generale del personale e delle
risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette
unita' immobiliari che tengono conto della presenza o meno di:
ascensore; pertinenze; esposizione all'aperto; impianto di
riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie
degli istituti penitenziari.».
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
risultano assegnatari di un alloggio possono continuare a utilizzare
il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni
economiche di cui all'articolo 10, comma 13-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a partire dal
primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati
provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 settembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2617
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