MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 dicembre 2020
Definizione della composizione del Gruppo interforze centrale,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. (21A00438)
(GU n.24 del 30-1-2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
adottato il 25 ottobre 2000, concernente l'assetto organizzativo e
funzionale della Direzione centrale della polizia criminale e, in
particolare, l'art. 4 che istituisce il Servizio analisi criminale
con il compito, tra l'altro, di gestire progetti integrati
interforze;
Visto l'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
ha istituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP);
Visto il decreto interministeriale del 21 marzo 2017 che individua
le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa;
Visto l'art. 1, comma 385, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che istituisce presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, un Gruppo interforze centrale, a carattere
permanente, per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, raccolta
e analisi delle informazioni antimafia, nonche' per il supporto
specialistico all'attivita' di prevenzione amministrativa dei
prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo
rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi
l'intervento, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa,
la definizione della composizione del medesimo Gruppo interforze
centrale;
Considerato che il predetto art. 1, comma, 385 della legge n. 205
del 2017 stabilisce che il gruppo si articola in una o piu' sezioni
specializzate, una delle quali dedicata alle attivita' connesse
all'organizzazione dell'Universiade 2019, che operano in stretto
raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di
coordinamento di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
Considerato che l'art. 1, comma 387, della predetta legge n. 205
del 2017 ha disposto l'abrogazione dell'art. 16, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (G.I.C.E.R.), dell'art.
3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166
(G.I.C.E.X.), le cui funzioni sono cessate il 31 dicembre 2016,
dell'art. 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
(G.I.M.B.A.I.) e del comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 (G.I.C.E.R.I.C.), attribuendo le relative
funzioni al Gruppo interforze centrale di cui al comma 385 e
disponendo che i riferimenti ai gruppi soppressi, ovunque presenti,
si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale
di cui al comma 385;
Ritenuto di far confluire le funzioni assolte dal Gruppo interforze
tratta alta velocita' (GITAV) e dal Gruppo interforze ricostruzione
Emilia Romagna (GIRER) nel nuovo Gruppo interforze centrale;
Ravvisata la necessita' di prevenire le infiltrazioni della
criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione degli
appalti pubblici di rilevanza nazionale aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture nonche' nelle erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche connesse all'attivita' svolta;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «CCASIIP»: il Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di
cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «DIA»: la Direzione investigativa antimafia, di cui all'art.
108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) « GIC»: il Gruppo interforze centrale, di cui all'art. 1,
comma 385, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) «GICER»: il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e
ricostruzione di cui all'art. 16, comma 3, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77;
e) «GICEX»: il Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015
di cui all'art. 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, le cui funzioni sono cessate il 31 dicembre 2016;
f) «GICERIC»: il Gruppo interforze per l'emergenza e la
ricostruzione nell'Italia centrale di cui all'art. 30, comma 5, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
g) «GIMBAI »: il Gruppo interforze per il monitoraggio e le
bonifiche aree inquinate di cui all'art. 2-bis, comma 3, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;
h) «GIRER»: il Gruppo interforze ricostruzione Emilia Romagna di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2012;
i) «GITAV»: il Gruppo interforze tratta alta velocita' di cui al
decreto del Ministro dell'interno del 28 giugno 2011.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la composizione del Gruppo
interforze centrale (GIC), a carattere permanente, istituito
dall'art. 1, comma 385, della legge n. 205 del 2017 presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per
lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio, raccolta e analisi
delle informazioni antimafia, nonche' per il supporto specialistico
all'attivita' di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in
relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo ed al
verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi
l'intervento.
Art. 3
Dipendenza organica e composizione
del Gruppo interforze centrale
1. Il Gruppo interforze centrale opera nell'ambito del Servizio
analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale.
2. Il suddetto Gruppo si articola in due settori che esplicano
l'attivita' di cui all'art. 2 in base alla seguente ripartizione di
competenze:
prima sezione specializzata: grandi opere infrastrutturali e
grandi eventi;
seconda sezione specializzata: processi di ricostruzione e
riqualificazione a seguito anche di emergenze di protezione civile.
3. Ciascun settore e' diretto, a rotazione, da un primo dirigente
della Polizia di Stato o da un colonnello dell'Arma dei carabinieri o
da un colonnello della Guardia di finanza, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, designato dal Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti, per
quanto di rispettiva competenza, i comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ed e' composto da
personale delle citate Forze di polizia e della Direzione
investigativa antimafia, esperto in materia di contrasto alle
infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche, designato dai rispettivi
organi di vertice.
Art. 4
Individuazione delle funzioni e composizione
delle sezioni specializzate
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 386, della legge n. 205 del
2017, sentiti il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, provvede con
proprio decreto a definire le specifiche funzioni e la composizione
delle singole sezioni di cui all'art. 3, comma 2, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, che potranno avvalersi, fino a cessate esigenze, del
personale operante presso le prefetture di Torino e Bologna, gia'
dislocato nelle suddette sedi per le esigenze del GITAV e del GIRER.
Art. 5
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto entra in vigore trascorsi sessanta giorni
dalla data di registrazione presso la Corte dei conti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati e cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato il 3 settembre 2009, ai sensi dell'art. 16 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno
2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma in Abruzzo», che definisce le funzioni del Gruppo
interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione (GICER);
b) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, adottato il
23 dicembre 2009, ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che indica le
attribuzioni del Gruppo interforze centrale per «Expo Milano 2015»
(GICEX), in relazione alle opere e agli interventi connessi allo
svolgimento dell'evento;
c) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dell'economia e delle finanze, adottato il 28 maggio 2015, ai
sensi dell'art. 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 2014, n. 6,
recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate», che istituisce e definisce le funzioni del Gruppo
interforze per il monitoraggio e le bonifiche aree inquinate
(GIMBAI);
d) decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri
della difesa e dell'economia e delle finanze, adottato il 2 agosto
2017, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre
2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016», che istituisce e definisce le
funzioni del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la
ricostruzione dell'Italia centrale (GICERIC);
e) decreto del Ministro dell'interno del 28 giugno 2011, che ha
istituito il Gruppo interforze tratta alta velocita' (GITAV), in
relazione alle opere connesse alla realizzazione della tratta AV
Torino-Lyon;
f) decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2012, che ha
istituito il Gruppo interforze ricostruzione Emilia Romagna (GIRER),
in relazione alle attivita' di ricostruzione che interessano le
province colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 dicembre 2020
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro della difesa
Guerini
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021
Foglio n. 147
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