MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 gennaio 2021
Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, redatto in
conformita' al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
(21A00499)
(GU n.24 del 30-1-2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA DIGITALIZZAZIONE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art.
5, comma 8, secondo cui il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio, del 13 giugno 2002;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni,
concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visti gli articoli 7-vicies-ter e 7-vicies-quater del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e
la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento
di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi, come modificato dal
regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e, da
ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
Vista la decisione C (2018)7767 della Commissione del 30 novembre
2018 e successive modificazioni, che stabilisce le specifiche
tecniche per il modello uniforme per i permessi di soggiorno per i
cittadini di Paesi terzi;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante «Regolamento per la
razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra
amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»;
Considerato che con il decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 23
luglio 2013, recante «Regole di sicurezza relative al permesso di
soggiorno», si e' provveduto anche ad approvare, all'art. 2, il
modello del permesso di soggiorno, nonche' ad individuare, all'art.
3, le relative caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno;
Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di permesso di
soggiorno alle previsioni del regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificato dal regolamento (UE)
2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2017;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 5, comma 8, del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
Decreta:
Art. 1
Nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno
dei cittadini di Paesi terzi
1. E' approvato il nuovo modello uniforme di autorizzazione al
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, rilasciato nel formato
stabilito dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2017, con le caratteristiche tecniche e
contente i dati e gli elementi biometrici primari e secondari
indicati negli allegati A e B al presente decreto, in conformita' a
quanto stabilito dalla decisione C (2018)7767 della Commissione del
30 novembre 2018.
2. I titoli di soggiorno rilasciati utilizzando i modelli previsti
dal decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2013, conservano la
loro validita' fino alla data di scadenza.
Art. 2
Disposizioni finali e transitorie
1. Il nuovo modello per il rilascio dei titoli di soggiorno e'
introdotto in uso secondo criteri di gradualita'. A tal fine, le
questure provvedono ad utilizzare il citato modello in occasione del
primo rilascio e del rinnovo del predetto titolo.
2. Nella fase di prima applicazione e comunque non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titoli
di soggiorno possono essere rilasciati anche utilizzando un supporto
conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dell'interno
del 23 luglio 2013.
Art. 3
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di cui al comma 1, le disposizioni incompatibili con
il presente decreto cessano di produrre effetti.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 20 gennaio 2021
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la digitalizzazione
Pisano
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, reg. n. 250
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
ELEMENTI BIOMETRICI PRIMARI E SECONDARI CONTENUTI NEL PERMESSO
E NELLE CARTE DI SOGGIORNO
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