MARTEDÌ 13 APRILE 2021 09.54.20
Assenza per malattia Covid, le indicazioni per rientro al lavoro
Assenza per malattia Covid, le indicazioni per rientro al lavoro Assenza per malattia Covid, le indicazioni per rientro al lavoro Circolare del Ministero dai casi gravi ai positivi asintomatici Roma, 13 apr. (askanews) - La Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare con le "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" e sulla certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO - Chi si è ammalato di Covid e ha manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, o è stato ricoverato in terapia intensiva, una volta guarito può "continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Pertanto - dice la circolare - il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di Salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia". LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI - "I lavoratori positivi al Covid e che presentano sintomi non gravi possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Per il reintegro va inviata, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente". LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI - "I lavoratori positivi al Covid ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Per il reintegro va inviata, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente". CONVIVENTI ANCORA POSITIVI - "I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio". LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE - "I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione". LAVORATORE CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO - "Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente". Sav 20210413T095411Z
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