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martedì 16 novembre 2021

MINISTERO DELLA SALUTEORDINANZA 11 novembre 2021 Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica». (21A06798) (GU Serie Generale n.272 del 15-11-2021)

 



MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 novembre 2021 

Adozione  del  «Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per   il

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto

e della logistica». (21A06798) 

(GU n.272 del 15-11-2021)


 

                             IL MINISTRO 

                            DELLA SALUTE 

 

                           di concerto con 

 

                             IL MINISTRO 

         DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 

 

  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione; 

  Visto il regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche', alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

  Visto il regolamento (UE) 2021/953 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la

verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di

vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19

(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera

circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 

  Visto il regolamento (UE) 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la

verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di

vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19

(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  Paesi  terzi

regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati

membri durante la pandemia di COVID-19; 

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 

  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali; 

  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute; 

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il

Codice in materia di protezione dei dati personali; 

  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante

«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle

persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,

nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,

in particolare, l'art. 2, comma 2; 

  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14; 

  Visto  il  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  e  successive

modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  giugno

2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle

attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di

contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in

particolare, l'art. 9 e seguenti; 

  Visto, altresi', l'art. 10-bis, del citato decreto-legge 22  aprile

2021, n. 52, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida  di

cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,

sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro  della  salute,

di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa  con  la

Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 

  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in

particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del

rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti

virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con

deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,

prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio

2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 

  Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio  2021,

n. 105, il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente

disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,  si

applicano le misure di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione

dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25

marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22

maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio

2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23

febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento

dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 

  Visto, altresi', l'allegato 14 al predetto decreto  del  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,  recante   «Protocollo

condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione

del COVID-19 nel settore del  trasporto  e  della  logistica»,  e  il

relativo allegato; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17

giugno  2021,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disposizioni

attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.

52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa  delle  attivita'

economiche e sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento

della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19"»,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell' 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 

  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

17 marzo 2021, n.  751,  recante  «Ulteriori  interventi  urgenti  di

protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti

virali  trasmissibili»,  concernente  la  costituzione  del  Comitato

tecnico scientifico; 

  Vista la nota prot. n. 40216 del 3 novembre 2021, con la  quale  il

Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ha

trasmesso   il   documento   recante   «Protocollo    condiviso    di

regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19

nel settore del trasporto e della logistica»  ai  fini  dell'adozione

dello stesso ai sensi dell'art. 10bis del richiamato decreto-legge 22

aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell'allegato 14 del decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

  Visto il parere del Comitato  tecnico  scientifico  espresso  nella

seduta del 15 ottobre 2021 e preso  atto  che  il  citato  Protocollo

risulta coerente con le osservazioni fornite nel predetto parere; 

  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello

nazionale e internazionale e l' andamento della campagna vaccinale; 

  Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi  dell'art.  10-bis

del richiamato decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  il  documento

recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento

della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della

logistica»,  che  aggiorna  e  sostituisce  il   documento   di   cui

all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato; 

 

                               Emanano 

 

                       la seguente ordinanza: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SarsCov2, le

attivita' relative al trasporto e alla logistica devono svolgersi nel

rispetto   del   documento   recante   «Protocollo    condiviso    di

regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19

nel settore del trasporto e della logistica», che  costituisce  parte

integrante della presente ordinanza. 

  2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce, ai  sensi

dell'articolo 10-bis,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il

«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»,

di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei

Ministri 2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato. 

                               Art. 2 

 

  1. La presente ordinanza produce effetti  a  decorrere  dalla  data

della sua adozione. 

  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di

Bolzano. 

  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 11 novembre 2021 

 

                                             Il Ministro della salute 

                                                     Speranza         

Il Ministro delle infrastrutture 

  e delle mobilita' sostenibili 

           Giovannini 


Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021 

Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del

Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.

2821 

                             Allegato 14 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                              Allegato 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



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