DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato unita' di personale in favore di varie pubbliche
amministrazioni. (22A02527)
(GU n.93 del 21-4-2022)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il quale, tra l'altro, nelle amministrazioni statali il
piano triennale dei fabbisogni di personale, adottato annualmente
dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui
all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare
il paragrafo 2 dove si chiarisce che con il decreto previsto
dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si provvede anche all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni
delle amministrazioni statali;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e in particolare l'art. 3,
comma 1, secondo cui, tra l'altro, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il
quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019
e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da
cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget
assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e
della programmazione finanziaria e contabile;
Visto l'art. 3, comma 4 della richiamata legge n. 56 del 2019, il
quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con
le procedure di cui all'art. 35, comma 4 e all'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e
3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' del piano
dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o
allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo
dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste dai commi 1 e
3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per
il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla
lettera a), secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 3-quinquies
e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di
assunzione;
Visto l'art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019, il
quale dispone che le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi
alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti
autorizzazioni, ai sensi del comma 3;
Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo
cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
ed in particolare il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento
dei dirigenti dove e' previsto, tra l'altro, che la percentuale sui
posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non puo'
essere inferiore al cinquanta per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31
marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci
posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli
amministrativi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed in
particolare l'art. 20, comma 3, secondo cui, ferme restando le norme
di contenimento della spesa di personale, le pubbliche
amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai
commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al
netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato
per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le
risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di
spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in
misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017
a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di
sostenere a regime la relativa spesa di personale previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie
da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis,
comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e
definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9,
comma 28;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed in
particolare l'art. 22, comma 15 e successive modificazioni ed
integrazioni, laddove viene disposto, tra l'altro, che per il
triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di
valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti
delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo
restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive
riservate non puo' superare il 30 per cento di quelli previsti nei
piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa
area o categoria;
Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in
particolare l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva
una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione
positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,
sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o
competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e
sulla tipologia degli incarichi rivestiti;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta' da parte del Ministero della difesa, che le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri budget ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si
dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 e' prorogato al 31
dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del
2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e
gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure
concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata
alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
Visto lo stesso art. 4, comma 3-quinquies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, a decorrere dal 1º
gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure
professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici
unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon
andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 35, comma 5, del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo
indeterminato;
Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del citato decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, il quale dispone, tra l'altro, che con le modalita' di
cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente,
le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati
a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche
professionalita';
Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle
amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al
citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013,
fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere
garantito il rispetto del punto a) dell'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione da
parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza,
le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al
concorso unico;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare
l'art. 10 recante misure per lo svolgimento delle procedure per i
concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli
articoli 247, 248 e 249 in materia di semplificazione e svolgimento
in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali;
Visto l'art. 250, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, in materia di autorizzazioni a bandire nuovi concorsi per la
qualifica dirigenziale;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 318,
secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare l'art. 1,
comma 147, che, con riferimento alle graduatorie di concorsi
pubblici, stabilisce che quelle approvate nel 2019 sono utilizzabili
entro tre anni dalla loro approvazione;
Visto l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in base al quale le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato unita' di personale, dando analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019 e 2020,
e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in
base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le
assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonche'
gli oneri a regime;
Viste le note del Dipartimento della funzione pubblica del 14
dicembre 2021, prot. n. DFP 0083536 e DFP 0083608, con le quali, in
vista della conclusione del triennio di vigenza delle procedure
semplificate di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
amministrazioni sono state invitate a formalizzare la richiesta
relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali
da bandire ai sensi del citato comma 1 del art. 3 della legge n. 56
del 2019 ovvero a formalizzare la richiesta relativa alle assunzioni
residue rispetto a quelle effettuate ai sensi della facolta'
derogatoria ai sensi del citato comma 4 del art. 3 della legge n. 56
del 2019;
Tenuto conto, ai fini del calcolo delle facolta' assunzionali,
delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno
consentito di ampliare le basi di calcolo;
Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni alle
predette note del Dipartimento della funzione pubblica del 14
dicembre 2021;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette
richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ministero della difesa
1. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Ministero della giustizia -
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 3
Ministero della giustizia -
Ufficio centrale archivi notarili
1. Il Ministero della giustizia - Ufficio centrale archivi notarili
e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 3 e
4 allegate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 4
Ministero dell'interno
1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nelle Tabelle 5 e 6 allegate, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale
indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
Art. 5
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 8, 9 e 10
allegate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 6
Ministero della salute
1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nelle Tabelle 11, 12 e 13 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 7
Ministero della transizione ecologica
1. Il Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato
le unita' di personale indicate nella Tabella 14 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 8
Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato
le unita' di personale indicate nella Tabella 15 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 9
Avvocatura dello Stato
1. L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nelle Tabelle 16 e 17 allegate, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 10
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di
personale indicate nella Tabelle 18 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
2. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale
indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
Art. 11
CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
1. Il CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e'
autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 20
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 12
PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato
le unita' di personale indicate nelle Tabelle 21 e 22 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad
indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita'
di personale indicate nella Tabella 23 allegata, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 13
PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento protezione civile
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate
nelle Tabelle 24 e 25 allegate, che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento
nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella
Tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 14
AGENAS -
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
1. L'AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e'
autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 27
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 15
AGEA -
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
1. L'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata
ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 28 e 29
allegate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 16
AIFA -
Agenzia italiana del farmaco
1. L'AIFA - Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale indicate nelle Tabelle 30 e 31 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 17
ANSV -
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
1. L'ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e'
autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicata nella Tabelle 32
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. L'ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e'
autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio
2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 33
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 18
ITA ex ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
1. L'ITA ex ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - e' autorizzata ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato
le unita' di personale indicate nelle Tabelle 34 e 35 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 19
ARAN -
Agenzia rappresentanza negoziale pubbliche amministrazioni
1. L'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate
nella Tabella 36 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 20
AID - Agenzia industrie difesa
1. L'AID - Agenzia industrie difesa e' autorizzata ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale indicate nelle Tabelle 37 e 38 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 21
INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale
1. L'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale e'
autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 39 e 40
allegate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 22
Parco nazionale delle Cinque Terre
1. Il Parco nazionale delle Cinque Terre e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale indicate nella Tabella 41 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 23
Parco nazionale del Gran Paradiso
1. Il Parco nazionale del Gran Paradiso e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale indicate nelle Tabelle 42 e 43 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Il Parco nazionale del Gran Paradiso e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di
personale indicate nella Tabella 44 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 24
Disposizioni generali
1. Per procedere ad assunzioni di unita' di personale appartenenti
a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il
presente decreto, ovvero all'utilizzazione del budget residuo, le
amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro
pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel
rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie
autorizzate. In assenza di apposita autorizzazione le autorizzazioni
a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a
procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.
2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle
graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente
decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati
all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di
tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le
rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessita'
organizzative adeguatamente motivate.
3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di
reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70.
4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati
con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di
emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve
le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione
organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre
il 31 dicembre 2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto
in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a
regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al
personale acquisito mediante procedure di mobilita' ai sensi
dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto
legislativo n. 178 del 2012.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 marzo 2022
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica ammministrazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 844
Tabella 1
Ministero della difesa
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunita'
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3
Ministero della giustizia - Ufficio Centrale Archivi notarili
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4
Ministero della giustizia - Ufficio Centrale Archivi notarili
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 5
Ministero dell'interno
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 6
Ministero dell'interno
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 7
Ministero dell'interno
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 8
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 9
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 10
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 11
Ministero della salute
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 12
Ministero della salute
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 13
Ministero della salute
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 14
Ministero della transizione ecologica
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 15
Ministero dell'economia e delle finanze
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 16
Avvocatura dello Stato
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 17
Avvocatura dello Stato
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 18
Consiglio di Stato
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 19
Consiglio di Stato
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 20
CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 21
Presidenza del Consiglio dei ministri
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 22
Presidenza del Consiglio dei ministri
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 23
Presidenza del Consiglio dei ministri
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 24
Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 25
Presidenza del Consiglio dei ministri- Protezione Civile
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 26
Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 27
AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 28
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 29
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 30
AIFA - Agenzia italiana del farmaco
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 31
AIFA - Agenzia italiana del farmaco
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 32
ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 33
ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 34
ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 35
ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 36
ARAN Agenzia per la rappresentazione negoziale delle pubbliche
amministrazioni
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 37
AID Agenzia Industrie Difesa
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 38
AID Agenzia Industrie Difesa
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 39
INPS Istituto nazionale della previdenza sociale
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 40
INPS Istituto nazionale della previdenza sociale
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 41
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 42
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 43
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 44
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Tabelle
- tabella 1
- tabella 2
- tabella 3
- tabella 4
- tabella 5
- tabella 6
- tabella 7
- tabella 8
- tabella 9
- tabella 10
- tabella 11
- tabella 12
- tabella 13
- tabella 14
- tabella 15
- tabella 16
- tabella 17
- tabella 18
- tabella 19
- tabella 20
- tabella 21
- tabella 22
- tabella 23
- tabella 24
- tabella 25
- tabella 26
- tabella 27
- tabella 28
- tabella 29
- tabella 30
- tabella 31
- tabella 32
- tabella 33
- tabella 34
- tabella 35
- tabella 36
- tabella 37
- tabella 38
- tabella 39
- tabella 40
- tabella 41
- tabella 42
- tabella 43
- tabella 44
Nessun commento:
Posta un commento