DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 27
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. (23G00034)(GU n.67 del 20-3-2023)
Vigente al: 21-3-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2021», e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 5;
Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per
quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul
distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di
applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I);
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso
al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione
(«regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore
dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada;
Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo
2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di
infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla
perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che modifica
l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n.
1024/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea del
lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n.
492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344;
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporto;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione,
del 2 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per
quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che
possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su
strada;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione,
del 2 maggio 2022, recante modalita' di applicazione della direttiva
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese
di trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, recante
«Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporti»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante
«Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE»;
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante
«Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)»;
Sentito l'osservatorio di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, del lavoro e delle politiche sociali
e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per
gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su
strada e di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n.
1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del regolamento (CE) n.
1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al
Capo III-bis.»;
b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno
antecedente l'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «al piu' tardi
all'inizio»;
2) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati;
d) all'articolo 12, il comma 1-bis e' abrogato;
e) dopo il Capo III, e' inserito il seguente:
«Capo III-bis.
Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali
di servizi di trasporto su strada
Art. 12-bis
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni
transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di
cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre
2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre
2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a
condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un
rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente
distaccato.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle
prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada
effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per
quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che
non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento piu'
favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato
membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtu' di
accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al
mercato dell'Unione o a parti di esso.
3. Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione
di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo,
salvo quanto previsto dall'articolo 12-sexies, comma 12, nelle
ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo.
Art. 12-ter
Definizioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai fini del
presente Capo si intende per:
a) «conducente»: il lavoratore di cui all'articolo 4, paragrafo
1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006;
b) «trasportatore»: l'impresa di cui all'articolo 2, punto 4),
del regolamento (CE) n. 1071/2009;
c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all'articolo
2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
d) «servizio di trasporto in transito»: servizio di trasporto
svolto attraversando il territorio di uno Stato membro senza
effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o
scendere passeggeri;
e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci
effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di
stabilimento di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n.
1071/ 2009, verso un altro Stato membro o un Paese terzo o da un
altro Stato membro o da un Paese terzo verso lo Stato membro di
stabilimento;
f) «operazione di trasporto bilaterale passeggeri»: effettuazione
nell'ambito di servizi di trasporto internazionali occasionali o
regolari di una delle seguenti operazioni:
1) salita passeggeri nello Stato membro di stabilimento e
discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un Paese terzo;
2) salita passeggeri in uno Stato membro o in un Paese terzo e
discesa passeggeri nello Stato di stabilimento;
3) salita e discesa passeggeri nello Stato membro di
stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in un altro
Stato membro o in un Paese terzo, ai sensi del regolamento (CE) n.
1073/2009;
g) «attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale merci»:
attivita' ulteriore di carico e scarico, o di solo carico o di solo
scarico, effettuata in aggiunta a una operazione di trasporto
bilaterale di merci negli Stati membri o nei Paesi terzi
attraversati, con esclusione di operazioni di carico e scarico di
merci effettuate in uno stesso Stato membro;
h) «attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri»:
attivita' ulteriore in aggiunta a una operazione di trasporto
bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di
sola salita o di sola discesa effettuata, nell'ambito di un trasporto
bilaterale di passeggeri, nel corso del viaggio di andata o di
ritorno negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione
che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi
all'interno dello Stato membro attraversato;
i) «trasporto combinato»: operazioni di trasporto definite dalla
direttiva 92/106/CEE del Consiglio.
Art. 12-quater
Regime delle esenzioni
1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua
operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di
passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettere e) ed f),
anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un
trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n.
165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui
una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale merci di cui
all'articolo 12-ter, comma 1, lettera g). Le attivita' aggiuntive
possono essere due qualora a una operazione di trasporto bilaterale
partita dallo Stato membro di stabilimento, in cui non si sia
effettuata alcuna attivita' aggiuntiva, sia seguita altra operazione
di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento.
3. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n.
165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui
una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri di cui
all'articolo 12-ter, comma 1, lettera h), negli Stati membri o Paesi
terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di
trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro
attraversato.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n.
165/2014, i conducenti che effettuano le attivita' aggiuntive di cui
ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in cui
utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente.
Art. 12-quinquies
Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo
1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo
12-bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4, commi 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 del
presente decreto, nonche' le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi
da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per la notifica e l'esecuzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 12-septies, comma 5, si applicano le procedure di cui al
Capo IV.
3. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attivita'
monitorate dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.
Art. 12-sexies
Obblighi amministrativi a carico del trasportatore
e del conducente
1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito
di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha
l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi
all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico
connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
2. La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti
informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza
comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona
di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di
assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di
inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero
della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la
legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono
trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale
o trasporto di cabotaggio.
3. Il trasportatore e' tenuto ad aggiornare le informazioni di cui
al comma 2, entro cinque giorni dall'evento che ne determina
l'aggiornamento.
4. Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a
disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente
documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il
sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che
si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli
Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di
effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di
cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei
registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014.
5. In occasione del controllo su strada, l'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' verificato dagli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
6. Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a
disposizione degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in occasione del
controllo su strada, la documentazione di cui al comma 4, lettere a),
b) e c). Nei casi previsti dall'articolo 12-quater, commi 1, 2 e 3,
il conducente deve conservare e mettere a disposizione degli organi
di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi
prova del trasporto internazionale pertinente che sia idonea a
dimostrare l'operazione di trasporto bilaterale o le operazioni
aggiuntive che danno luogo all'esenzione.
7. Il trasportatore, previa richiesta formulata dall'Ispettorato
nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha
l'obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed entro otto
settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico
connesso all'IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere
b) e c), nonche':
a) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal
conducente durante il periodo del distacco;
b) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
c) i prospetti orari relativi alle attivita' del conducente e le
prove del pagamento della retribuzione.
8. Qualora il trasportatore non rispetti il termine di cui al comma
7, l'Ispettorato nazionale del lavoro o gli organi di polizia
stradale possono chiedere tramite il sistema IMI l'assistenza delle
autorita' competenti dello Stato di stabilimento del trasportatore ai
sensi dell'articolo 8.
9. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci,
il committente e il vettore in caso di subvezione, come definiti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
lo spedizioniere di cui all'articolo 1741 del codice civile, sono
tenuti a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi
previsti dal comma 1 del presente articolo.
10. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di
persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula o nel
nome del quale e' stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero
il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di altro
trasportatore, e' tenuto a verificare che il trasportatore adempia
agli obblighi previsti dal comma 1.
11. Fino all'accreditamento dei Paesi terzi sul sistema IMI, i
trasportatori stabiliti in un Paese terzo sono tenuti a trasmettere
la dichiarazione di cui al comma 1, secondo le modalita' previste
dall'articolo 10, comma 1, e dai relativi decreti attuativi, e a
corrispondere alle richieste di cui al comma 7, per posta
elettronica. In tali casi, la copia della dichiarazione di distacco
da trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI di cui
al comma 4, lettera a), e' sostituita dalla comunicazione della
dichiarazione di cui al comma 1, effettuata secondo le modalita'
previste dall'articolo 10, comma 1.
12. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo
periodo, fermi restando gli obblighi a carico dell'agenzia di
somministrazione e dell'impresa utilizzatrice previsti dagli articoli
10 e 10-bis, l'impresa di trasporto che nell'ambito di una
prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, invia
conducenti somministrati in Italia, e' tenuta agli adempimenti di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4. I conducenti somministrati sono tenuti al
rispetto dell'obbligo di cui al comma 6.
13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono
conservate nel repertorio della piattaforma IMI, ai fini dei
controlli, per un periodo di ventiquattro mesi.
14. Nell'attuazione delle misure di controllo, gli organi di cui al
comma 8, che hanno avviato la procedura, operano in maniera da
evitare inutili ritardi che potrebbero incidere sulla durata e sulle
date del distacco.
Art. 12-septies
Sanzioni
1. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui
all'articolo 12-sexies, comma 1, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e
corretta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo
12-sexies, comma 2, nonche' all'obbligo di aggiornamento delle
medesime informazioni ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 3, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
4.000.
3. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui
all'articolo 12-sexies, comma 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
4. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti
dall'articolo 12-sexies, comma 6, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600. Nel verbale di
contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione della documentazione
mancante entro il termine di trenta giorni. All'accertamento delle
violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria del
fermo amministrativo fino all'esibizione della documentazione
richiesta o comunque, per non piu' di trenta giorni, con affidamento
in custodia a uno dei soggetti indicati dall'articolo 214-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili.
5. Il trasportatore che non adempie all'obbligo di cui all'articolo
12-sexies, comma 7, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione e' irrogata
dall'organo di controllo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, che
ha effettuato la richiesta.
6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il contraente di
cui all'articolo 12-sexies, commi 9 e 10, che non adempiono agli
obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1,
qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione
di distacco ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, o secondo le
modalita' di cui all'articolo 12- sexies, comma 11.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche nei
confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo nel caso di
violazione degli obblighi ivi previsti secondo le modalita' di
trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 11.
8. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano al conducente che
effettua servizi di trasporto per un trasportatore stabilito in un
Paese terzo.
9. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono
versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Art. 12-octies
Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie
1. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al
presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo
I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai sensi
dell'articolo 12-septies, ove non gia' precedentemente avvenuta, si
considera validamente effettuata al rappresentante legale dello
stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, all'atto della sua restituzione.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto e' aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Attuazione della
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti
(CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto disciplina i controlli sulle imprese, sui conducenti, sui
veicoli e sui lavoratori mobili che rientrano nel campo di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e
della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada.»;
c) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto,
si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 561/2006, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n.
165/2014 e di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/15/CE.»;
d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Organismo di coordinamento intracomunitario). - 1. La
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del
Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni di Organismo di
coordinamento intracomunitario ai sensi dell'articolo 7 della
direttiva 2006/22/CE, di seguito denominato «Organismo di
coordinamento». La Direzione generale:
a) concerta con gli organismi corrispondenti degli altri
Stati membri i controlli che devono essere realizzati su strada
almeno sei volte l'anno nei confronti dei conducenti e dei veicoli
rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n.
561/2006 e (UE) n. 165/2014, da svolgere contemporaneamente alle
competenti autorita' di due o piu' Stati membri ciascuna sul proprio
territorio;
b) si rapporta con gli organismi corrispondenti degli altri
Stati membri per concertare l'effettuazione di controlli anche nei
locali delle imprese;
c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, utilizzando il
formulario approvato con decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della
Commissione del 30 marzo 2017, e quelle di cui all'articolo 13 della
direttiva 2002/15/CE, necessarie per l'elaborazione da parte della
Commissione europea di una relazione biennale sull'attuazione del
regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e
della direttiva 2002/15/CE;
d) trasmette ogni due anni alla Commissione europea le
informazioni statistiche relative all'attivita' di controllo
realizzata su strada e nei locali delle imprese;
e) presta assistenza alle autorita' competenti degli altri
Stati membri, fornendo i dati da queste ritenuti necessari in caso di
infrazioni commesse in uno Stato membro con un veicolo immatricolato
in Italia, non verificabili durante il controllo;
f) invia, avvalendosi del sistema di informazione del mercato
interno, di seguito denominato «IMI», almeno una volta ogni sei mesi,
agli organismi intracomunitari degli altri Stati membri che sono
stati notificati alla Commissione, le informazioni
sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva
2002/15/CE, nonche' del presente decreto;
g) coordina lo scambio di informazioni, avvalendosi del
sistema di informazione del mercato interno IMI, sull'interpretazione
e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 561/2006, a seguito di richieste motivate di uno
Stato membro nei termini e con le modalita' indicate dall'articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE;
h) promuove la formazione periodica degli addetti ai
controlli sulla funzione di controllo e sulla corretta applicazione
delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014;
i) applica una coerente strategia di controllo in conformita'
alle linee strategiche nazionali di controllo su strada e presso i
locali delle imprese;
l) impartisce agli organi di controllo di cui all'articolo 3,
comma 2, le direttive per assicurare l'omogenea applicazione sul
territorio nazionale del sistema nazionale di classificazione del
rischio di cui all'articolo 11.
2. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali forniscono all'Organismo di coordinamento le
informazioni e i dati pertinenti alle funzioni di cui al comma 1,
dalla lettera c) alla lettera g).»;
e) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Tavolo tecnico permanente). - 1. Nello svolgimento
delle proprie funzioni, l'Organismo di coordinamento si avvale della
consulenza e del contributo specialistico del tavolo tecnico
permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, composto da due rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti del Ministero
dell'interno e due rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del
lavoro. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennita', comunque
denominati.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
designati i rappresentanti del tavolo tecnico permanente e sono
disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le attribuzioni, i compiti e il funzionamento dello stesso.
Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' e i termini
delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.»;
f) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Sistemi di controllo). - 1. L'applicazione dei
regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva
2002/15/CE viene assicurata da sistemi di controllo adeguati e
regolari nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle
imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione di
cui all'articolo 1.
2. Gli organi preposti ai controlli sono gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e l'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. L'attivita' di controllo e' organizzata in modo che ogni
anno siano effettuati almeno un numero di controlli su strada e nei
locali delle imprese non inferiori al 3 per cento dei giorni di
lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma
3, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi
controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento nei
locali delle imprese.
5. Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di
controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1 sono
pianificate e coordinate, rispettivamente, dal Ministero dell'interno
e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, conformemente alle
indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di controllo
definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2,
sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche competenze e
attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in
materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per
ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.
7. I controlli su strada relativi all'osservanza della
direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che possono essere
efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo
apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell'osservanza
della direttiva 2002/15/CE puo' essere effettuato solo presso i
locali dell'impresa.
8. La percentuale minima di controlli di cui al comma 3 puo'
essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni della
Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2,
paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.»;
g) gli articoli 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I controlli su
strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali
di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui
all'articolo 2. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed
orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della
rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di
controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che siano
verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se
la situazione lo rende necessario, il controllo puo' essere
concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.»;
2) al comma 4, le parole: «tachigrafo se analogico o digitale»
sono sostituite dalle seguenti: «tachigrafo se analogico, digitale o
intelligente»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Al fine di
agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al
presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di
lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico
permanente di cui all'articolo 2-bis.»;
4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti raccoglie, con modalita' telematiche, le informazioni
relative alle infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto
accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2,
su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese
di trasporto, al fine della loro registrazione nella sezione
"Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di trasportatore su strada di cui
all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui al
comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.»;
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Controlli nei locali delle imprese). - 1. I controlli
nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche
definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2,
sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
2. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando
siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE)
n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonche' in base al
fattore di rischio che e' attribuito a un'impresa dal sistema
nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11.
3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che
vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell'Allegato
I.
4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle
imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attivita'
di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o
internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto
terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di
tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un
anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i
protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai
controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di
controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si
attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato
dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il
tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.»;
l) l'articolo 8 e' abrogato;
m) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Registrazione periodi di altre mansioni). - 1. La
registrazione dei periodi di "altre mansioni", quali definiti
all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonche'
la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali
il conducente non si trova sul veicolo e non e' in grado di svolgere
alcuna attivita' con tale veicolo, avviene secondo le modalita'
stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11,
paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non
provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le
modalita' e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al
medesimo comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
3. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva
le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini
previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si
applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma
1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali
oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere
documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile,
allegato alla decisione 2007/230/CE.»;
n) l'articolo 10 e' abrogato;
o) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sistema nazionale di classificazione del rischio). -
1. Alle imprese di trasporto si applica il sistema nazionale di
classificazione del rischio determinato sulla base del numero
relativo e della gravita' delle infrazioni di cui all'Allegato III al
presente decreto, commesse dalle singole imprese per le violazioni
alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014
oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva
2002/15/CE registrate nella sezione "Sanzioni" del Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE)
n. 1071/2009.
2. Il sistema nazionale di classificazione del rischio calcola
il fattore di rischio di un'impresa secondo i criteri e le modalita'
di cui alla formula comune contenuta nell'allegato al regolamento di
esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione.
3. Le imprese che, nel sistema nazionale di classificazione del
rischio, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a
controlli piu' rigorosi e frequenti.
4. Al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati
contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono
accessibili a tutte le autorita' competenti ad effettuare i
controlli.
5. Le informazioni contenute nel sistema nazionale di
classificazione del rischio sono direttamente accessibili alle
competenti autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici
nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1071/2009, entro il termine ed in conformita'
a quanto previsto dal paragrafo 6, secondo comma, del medesimo
articolo 16.»;
p) all'articolo 12:
1) le parole: «L'Ufficio di coordinamento», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo di coordinamento»;
2) al comma 3, le parole: «(CEE) n. 3821/85» sono sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 165/2014»;
q) all'allegato I:
1) alla Parte A sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1. i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le
interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e
settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che
devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 36,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, ovvero i dati
memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente ovvero
nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformita'
dell'Allegato II e sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2,
del regolamento (UE) n. 165/2014, gli eventuali superamenti della
velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di
durata superiore a un minuto durante il quale la velocita' del
veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km
orari per i veicoli della categoria M3 definite nella direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;»;
1.2. dopo il punto 5), e' aggiunto, infine, il seguente:
«5-bis) la durata massima della settimana lavorativa estesa
a sessanta ore di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva
2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4
e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la tecnologia consenta
di effettuare controlli efficaci.»;
2) alla Parte B sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1. dopo il punto 3), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis) l'osservanza della durata massima media settimanale
della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi e degli obblighi
riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5 e 7 della
direttiva 2002/15/CE;
3-ter) l'osservanza degli obblighi delle imprese per quanto
riguarda il pagamento dell'alloggio dei conducenti e l'organizzazione
del loro lavoro, a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 8-bis, del
regolamento (CE) n. 561/2006.»;
2.2. l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Nel caso
sia accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli
organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, possono, se
opportuno, verificare la corresponsabilita' di altri soggetti che
hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale
infrazione, ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti,
compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di
trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n.
561/2006 e (UE) n. 165/2014.».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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