IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega all'innovazione tecnologica
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato», che al Titolo XII, rubricato
Albo dei dipendenti civili dello Stato, all'art. 152 prevede
l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
dell'albo dei dipendenti civili dello Stato;
Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visti, altresi', i compiti assegnati al Dipartimento dal predetto
art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con particolare riferimento
alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei
dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
alle attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di
pubblico impiego e delle iniziative riguardanti la disciplina del
trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti; alla
definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti
adempimenti a ministrati; alla individuazione dei fabbisogni di
personale e alla programmazione del relativo reclutamento; nonche'
gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai
disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale
e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli
ministeri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14
che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica funzione di
coordinamento e verifica delle attivita' in materia di organizzazione
e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; nonche' compiti in
materia di analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei
reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico,
trattamento economico e previdenziale del personale, anche
dirigenziale; formazione; monitoraggio delle assenze per malattia dei
dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle
pubbliche amministrazioni e tenuta dell'anagrafe delle prestazioni
dei pubblici dipendenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'articolo l'art. 53, comma 14, in virtu' del quale le
amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica i dati di cui agli articoli 15 e 18 del
decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo;
Visto l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ai sensi del
quale il Dipartimento della funzione pubblica, per finalita' di
controllo e monitoraggio, rileva annualmente i permessi fruiti dai
dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ricevendo, dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, le informazioni relative ai nominativi dei
propri dipendenti cui sono accordati i permessi e, in relazione ai
permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap
in situazione di gravita', il nominativo del soggetto assistito ed
ogni altra informazione utile ai fini della concessione dei permessi
predetti;
Visto, nello specifico, il comma 5 del citato art. 24 della legge 4
novembre 2010, n. 183, che attribuisce al Dipartimento della funzione
pubblica il compito di istituire e curare la banca dati informatica,
nella quale confluiscono le comunicazioni fornite da ciascuna
amministrazione con riferimento ai permessi di cui all'art. 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto 17 novembre 2015 del Ministro per la pubblica
amministrazione e semplificazione, recante «Organizzazione interna
del Dipartimento della funzione pubblica», ed in particolare l'art.
8, comma 2, lettera a), che attribuisce al Dipartimento della
funzione pubblica compiti in materia di gestione della mobilita' dei
pubblici dipendenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare l'art. 34-ter, che istituisce l'Anagrafe dei dipendenti
della pubblica amministrazione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare
l'art. 11, comma 9;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50-ter
relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati che rende possibile
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati
delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto l'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
Visto l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, in corso di registrazione, che dispone la delega di
funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo
Zangrillo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre
2022, con il quale il senatore Alessio Butti e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
25 novembre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato Alessio
Butti e' stata conferita la delega all'innovazione tecnologica;
Acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica;
Vista l'intesa in Conferenza unificata del 28 settembre 2022;
Decretano:
Art. 1
Anagrafe dei dipendenti pubblici
1. Il censimento permanente dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, funzionale alla realizzazione dell'anagrafe dei
dipendenti prevista all'art. 34-ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' all'implementazione del fascicolo elettronico
del dipendente, e' realizzato dal Dipartimento della funzione
pubblica che si avvale dei dati forniti dal Ministero dell'economia e
delle finanze e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
nonche' da ulteriori soggetti individuati sulla base di specifiche
convenzioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione
pubblica accede ad un'area dedicata predisposta dal Ministero
dell'economia e delle finanze all'interno del sistema NoiPA, in cui
sono messi a disposizione i dati ed i relativi aggiornamenti relativi
al personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti pubblici
economici.
3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a fornire al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze, attraverso il sistema NoiPA, le informazioni richieste
per la realizzazione del censimento di cui al comma 1.
4. Il presente decreto si applica alle regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e Bolzano nonche' ai relativi enti
locali compatibilmente con la competenza primaria in materia di
uffici provinciali e personale.
Art. 2
Dati censiti dall'Anagrafe della
pubblica amministrazione
1. L'Anagrafe dei dipendenti pubblici e' costituita dai dati
anagrafici, di stato giuridico e trattamento economico relativi al
personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, dell'art. 2, indicati
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Il predetto allegato A individua, altresi', i dati relativi al
personale appartenente alle categorie di cui all'art. 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oggetto di rilevamento ai fini
dell'art. 1.
3. I dati anagrafici di cui al comma 1 sono costantemente allineati
con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi
dell'art. 62, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
tramite i servizi resi fruibili dalla Piattaforma nazionale digitale
dati di cui all'art. 50-ter del medesimo decreto.
Art. 3
Modalita' di comunicazione dei dati
1. Ai fini di cui al presente decreto lo scambio dei dati tra le
pubbliche amministrazioni tenute a fornirli, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avviene anche
tramite i servizi resi fruibili dalla Piattaforma nazionale digitale
dati di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle relative Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia
digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende fruibili i dati
al Dipartimento della funzione pubblica attraverso specifiche
funzionalita' di NoiPA.
3. L'Istituto nazionale di previdenza sociale, sulla base di
apposita convenzione, invia al Ministero dell'economia e delle
finanze i dati, che rispetto a quelli, indicati nell'allegato A, sono
gia' nella propria disponibilita' con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni non gestite da NoiPA.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono i dati dei
dipendenti in servizio, indicati nell'allegato A, al Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso procedure pubblicate nel
sito https://andipa.noipa.mef.gov.it/ nel rispetto dei protocolli di
sicurezza cibernetica previsti a legislazione vigente, fermo restando
quanto previsto all'art. 7.
5. Le procedure tecniche di cui al presente articolo, le modalita'
di funzionamento dell'anagrafe dei dipendenti pubblici e le misure di
sicurezza sono definite nel sito https://andipa.noipa.mef.gov.it/
secondo le modalita' indicate all'art. 7.
6. A regime, dopo il periodo di sperimentazione di cui all'art. 7,
comma 3, entro il termine di novanta giorni, le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e gli enti pubblici economici provvedono alla comunicazione dei
dati ai sensi del comma precedente.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai fini del presente decreto, il Dipartimento della funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze sono
contitolari del trattamento dei dati.
2. La contitolarita' di cui al comma precedente sara' regolata con
apposito accordo tra le parti.
Art. 5
Intrasferibilita' e divieto di utilizzo dei dati
1. I dati dell'Anagrafe dei dipendenti pubblici non possono essere
utilizzati ad un fine diverso da quello di cui all'art. 1, non
possono essere trasferiti a soggetti, anche pubblici, diversi da
quelli di cui al citato art. 1.
Art. 6
Riservatezza dei dati
1. Le informazioni saranno trattate secondo la normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, adottando le misure di
sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del reg. UE 2016/679.
2. I dati dei dipendenti pubblici di cui al presente decreto
vengono forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Dipartimento della funzione pubblica in forma aggregata ai fini delle
funzionalita' di analisi e di reportistica secondo modalita'
concordate, ivi inclusi quelli concernenti l'utilizzo del fascicolo
elettronico del dipendente ai fini di eventuali procedimenti,
comunque denominati, che dovessero riguardare il singolo dipendente.
3. L'utilizzo dei dati personali dei dipendenti sara' limitato ai
casi nei quali esso e' esplicitamente richiesto nello svolgimento di
compiti istituzionali: reclutamento e concorsi; gestione della
mobilita'; gestione degli incarichi conferiti o autorizzati ai
dipendenti pubblici.
Art. 7
Disposizioni finanziarie e finali
1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione, l'insieme
dei dati raccolti nell'anagrafe a partire dai dati gia' disponibili
presso il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale. La definizione delle regole
specifiche di dettaglio dell'anagrafe nonche' l'individuazione delle
modalita' di alimentazione della stessa con gli ulteriori dati
indicati nell'allegato A e non disponibili presso i due enti, saranno
definite a cura del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, la Conferenza delle regioni e delle province autonome,
l'ANCI e l'UPI, da concludersi con entro il 31 dicembre 2022.
2. In caso di modifica delle modalita' di funzionamento
dell'anagrafe, l'allegato A sara' aggiornato con decreto direttoriale
del Capo Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. A seguito dell'intesa di cui al comma 2, in fase di prima
applicazione, e comunque per un periodo di sei mesi, sara' attivata
una fase di sperimentazione finalizzata a testare le funzionalita'
della Piattaforma di cui al comma 1 dell'art. 3. L'esito della
sperimentazione sara' oggetto d'intesa in sede di Conferenza
unificata al fine dell'avvio a regime di quanto previsto
dall'anagrafe.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, sottoposto agli organi di controllo, sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2023
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica
Butti
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 715
Allegato A
1. Dati anagrafici
=====================================================================
| Nome campo (* indica | |
| campo obbligatorio) | Descrizione/note |
+=======================+===========================================+
|Codice fiscale* |Codice fiscale del dipendente |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|e-mail |Indirizzo di posta elettronica aziendale |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|Telefono |Numero di telefono ufficio |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|Cittadinanza* |Campo acquisito da ANPR |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|Stato civile* |Campo acquisito da ANPR |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|Indirizzo residenza* |Campo acquisito da ANPR |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|Titolo di studio | |
+-----------------------+-------------------------------------------+
|Iscrizione albo | |
|professionale | |
+-----------------------+-------------------------------------------+
2. Rapporto di lavoro
=====================================================================
| Nome campo | Descrizione |
+=================================+=================================+
|Data di nomina nell'attuale | |
|incarico* | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Amministrazione di appartenenza* | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Qualifica* | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Unita' organizzativa | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Sede di lavoro | |
+---------------------------------+---------------------------------+
| |Concorso; mobilita' obbligatoria;|
|Modalita' di assunzione |mobilita' volontaria |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Incarichi conferiti da PA |Campo acquisito da PerlaPA |
+---------------------------------+---------------------------------+
| |A tempo pieno, determinato, |
|Tipo impiego* |part-time, tempo definito, etc. |
+---------------------------------+---------------------------------+
| |Decesso, trasferimento, |
| |inabilita' totale e permanente, |
|Data cessazione |etc. |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Anzianita' di servizio | |
+---------------------------------+---------------------------------+
3. Ulteriori dati sul dipendente
=====================================================================
| Nome campo | Descrizione |
+==========================+========================================+
|Stato salute |Percentuale invalidita' |
+--------------------------+----------------------------------------+
|Assistenza familiari |L.104, dato acquisito da PerlaPA |
+--------------------------+----------------------------------------+
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