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sabato 11 marzo 2023

L.R. 27 dicembre 2022, n. 35 (1). Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione).

 

 L.R. 27 dicembre 2022, n. 35 (1).


Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione).


(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2022, n. 52.



ATTO DI PROMULGAZIONE n. 35


VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;


VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;


VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 78/2 del 13.12.2022


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


la seguente legge regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.



Art. 1 Modifiche all'art. 3 della L.R. 47/2013.

In vigore dal 29 dicembre 2022


1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione) sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali di affezione la Regione Abruzzo promuove politiche di compartecipazione alle spese sanitarie veterinarie per i proprietari in situazioni di indigenza o di criticità legata a condizioni di disabilità certificata, nonché per animali impiegati negli Interventi assistiti.

3-ter. La Regione Abruzzo promuove altresì l'istituzione del Garante degli animali, quale figura a garanzia delle azioni di tutela e salvaguardia degli animali d'affezione.".



Art. 2 Modifiche all'art. 5 della L.R. 47/2013.

In vigore dal 29 dicembre 2022


1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 47/2013 è inserita la seguente:

"m-bis) verifica dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter.".



Art. 3 Modifiche all'art. 15 della L.R. 47/2013.

In vigore dal 29 dicembre 2022


1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della L.R. 47/2013 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. La Regione riconosce, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29, commi 1-bis e 1-ter, ai residenti in Abruzzo da almeno cinque anni che si trovino in condizioni di disagio economico, ovvero con almeno un componente familiare diversamente abile in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure con nuclei familiari formati in maniera prevalente da componenti con età superiore ai 65 anni, un contributo a rimborso spese una tantum per le prestazioni medico veterinarie di animali d'affezione.

4-ter. La Regione riconosce, altresì, il contributo di cui al comma 4-bis ai proprietari di cani e gatti impiegati negli Interventi assistiti con gli animali (IAA).

4-quater. La verifica dei requisiti soggettivi è demandata ai Comuni territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera m-bis) e dagli atti regolamentari emanati dalla Giunta regionale.

4-quinquies. La richiesta di contributo di cui ai commi 4-bis e 4-ter è formulata, presso il Comune di residenza, sulla base di documentazione comprovante le spese mediche effettuate e relativo pagamento, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

4-sexies. Con proprio atto deliberativo la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare gli indirizzi per la concessione del contributo.

4-septies. Il contributo alle spese sanitarie veterinarie di cui ai commi 4-bis e 4-ter è assegnato mediante rimborso e l'importo massimo per singola prestazione è stabilito fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo fatturato dal professionista che ha svolto la prestazione, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

4-octies. Annualmente la Giunta regionale con proprio atto provvede ad aggiornare le modalità di regolamentazione dei contributi secondo quanto previsto dai commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-septies e provvede a dare conto, nel rapporto di cui all'articolo 3, comma 3, dei risultati derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni.".



Art. 4 Integrazioni alla L.R. 47/2013.

In vigore dal 29 dicembre 2022


1. Dopo l'articolo 24 della L.R. 47/2013 sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-bis

(Istituzione e compiti del Garante regionale per i diritti degli animali)

1. È istituito presso il Consiglio regionale d'Abruzzo il Garante regionale dei diritti degli animali, per portare avanti una programmazione organica di interventi sul territorio regionale, anche in collaborazione con gli Enti locali, atta al benessere e alla promozione di buone pratiche per il rispetto dei diritti degli animali attraverso il potenziamento delle azioni svolte dagli stessi Enti.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato tra esperti di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali.

Art. 24-ter

(Elezione, durata e modalità di espletamento del mandato del Garante)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio regionale, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività.

2. Il Garante resta in carica per la durata della Legislatura regionale durante la quale è avvenuta l'elezione ed il suo mandato è prorogato fino alla successiva elezione. Non può essere riconfermato per più di una volta.

3. Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo alle attribuzioni di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.

4. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strutturali nell'ambito della dotazione organica e strumentale del Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

5. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento degli animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art. 24-quater

(Funzioni del Garante)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigilare sull'applicazione su tutto il territorio regionale della "Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali", proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, nonché sulla normativa statale, regionale, locale dell'Unione Europea ed internazionale vigente in materia di tutela degli animali;

b) promuovere campagne di sensibilizzazione, di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali dell'Unione Europea ed internazionali con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

c) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che li determinano;

d) individuare nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;

e) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi limitati, da paesi esteri, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività della legislazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi e canili;

f) segnalare al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi a seguito delle osservazioni e delle valutazioni delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione Europea;

g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impegnano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;

h) formulare proposte, anche su richiesta degli Enti locali, per l'elaborazione di progetti pilota, intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

i) curare rapporti di scambio con tutti gli organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.".



Art. 5 Modifiche all'art. 29 della L.R. 47/2013 - Norma finanziaria.

In vigore dal 29 dicembre 2022


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della L.R. 47/2013 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 15, stimati per l'anno 2022 in euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Contributo alle spese sanitarie veterinarie", istituito alla Missione 13, Programma 07, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

1-ter. La copertura della spesa di cui al comma 1-bis è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo alle spese veterinarie" per euro 20.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categ. 02, capitolo 35026/10 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 20.000,00.

1-quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare la variazione di cui al presente articolo, anche senza l'assenso da parte del centro di responsabilità, titolare delle risorse regionali individuate per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla norma di legge, in quanto le maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 1-ter, utilizzate ai fini della predetta copertura, sono già accertate e riscosse.".



Art. 6 Entrata in vigore.

In vigore dal 29 dicembre 2022


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/2 del 13.12.2022, ha approvato la presente legge.

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