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domenica 19 marzo 2023

Reg. (CE) 16 marzo 2023, n. 2023/594/UE (1). REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

 Reg. (CE) 16 marzo 2023, n. 2023/594/UE (1).


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (Testo rilevante ai fini del SEE).


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 17 marzo 2023, n. L 79.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,


considerando quanto segue:


(1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.


(2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. La peste suina africana rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e di controllo delle malattie ivi stabilite. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) elenca inoltre la peste suina africana come malattia di categoria A, D ed E che colpisce i Suidae, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (4) integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C di cui al regolamento (UE) 2016/429, anche in relazione alle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana.


(3) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (6) stabilisce inoltre determinate norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese norme relative alle prescrizioni di certificazione per i movimenti di partite dei sottoprodotti di origine animale nell'Unione. Tali regolamenti non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi al rischio di diffusione della peste suina africana tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III, e tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III. E' pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento misure speciali di controllo delle malattie applicabili a tali sottoprodotti di origine animale e ai movimenti di partite di detti sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni I, II e III.


(4) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (7), che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato. Le norme stabilite dal suddetto regolamento di esecuzione sono state adeguate il più possibile alle norme internazionali, come quelle di cui al capitolo 15.1, «Infezione da virus della peste suina africana», del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (8) (codice WOAH).


(5) Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai (gli Stati membri interessati). Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero essere differenziate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana e del livello di rischio, e classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III; nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III dovrebbero figurare le aree con il livello di rischio più elevato di diffusione di tale malattia e la situazione più dinamica, per quanto riguarda la malattia in questione, nei suini detenuti. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero inoltre essere elencate nell'allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per quanto riguarda la situazione della malattia, di principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (9), come pure del livello di rischio di diffusione della peste suina africana e della situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato e negli Stati membri o paesi terzi confinanti, se del caso. Qualsiasi successiva modifica delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe inoltre essere basata su considerazioni analoghe a quelle utilizzate per l'inserimento delle stesse negli elenchi e dovrebbe tenere conto di norme internazionali, come il codice WOAH, che indicano l'assenza della malattia per un periodo di almeno 12 mesi nella zona o in un paese. In determinate situazioni, tenendo conto della giustificazione fornita dall'autorità competente dello Stato membro interessato, come pure dei principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti disponibili a livello di Unione, tale periodo dovrebbe essere ridotto a tre mesi.


(6) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 la situazione epidemiologica nell'Unione si è evoluta e negli Stati membri sono state raccolte nuove esperienze e conoscenze in materia di epidemiologia della peste suina africana. E' pertanto opportuno rivedere e adeguare le attuali misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana stabilite nel suddetto regolamento di esecuzione, tenendo conto di tali sviluppi e al fine di prevenire la diffusione di tale malattia nell'Unione. Di conseguenza, le misure speciali di controllo delle malattie di cui al presente regolamento dovrebbero tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.


(7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che, in generale, si applicano ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni e relativi prodotti. Anche i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e relativi prodotti all'interno delle zone soggette a restrizioni presentano tuttavia rischi in relazione alla diffusione di tale malattia e contribuiscono alla lunga persistenza della malattia in tali zone soggette a restrizioni. Tenendo conto della situazione epidemiologica della peste suina africana negli Stati membri interessati è pertanto opportuno stabilire divieti specifici e misure di riduzione dei rischi per i movimenti di partite di suini detenuti all'interno di tali zone soggette a restrizioni ed estendere di conseguenza l'ambito di applicazione delle attuali misure speciali di controllo delle malattie stabilite nelle norme dell'Unione.


(8) In passato, per garantire una reazione efficace e rapida ai rischi emergenti come la conferma di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, venivano adottate singole decisioni di esecuzione della Commissione, se del caso, per individuare rapidamente a livello dell'Unione la zona soggetta a restrizioni per i focolai di peste suina africana in suini detenuti, comprendente zone di protezione e sorveglianza, o la zona infetta in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Al fine di garantire la chiarezza e la trasparenza delle norme dell'Unione, è opportuno che, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, le aree interessate siano identificate a livello dell'Unione come zone di protezione e sorveglianza o, nel caso di suini selvatici, come zone infette ed elencate nell'allegato II del presente regolamento per la durata di tale regionalizzazione. Al fine di garantire la continuità territoriale delle zone soggette a restrizioni per i suini detenuti o selvatici, in situazioni specifiche e tenendo conto della valutazione del rischio, se del caso, dovrebbe essere anche possibile elencare le zone precedentemente indenni da malattia dopo la conferma di un focolaio di peste suina africana come zone soggette a restrizioni II o III nell'allegato I del presente regolamento anziché elencare tali zone nell'allegato II del presente regolamento.


(9) Tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in suini selvatici nell'Unione, le misure speciali di controllo delle malattie, comprese le pertinenti deroghe, applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche nelle zone infette elencate nell'allegato II del presente regolamento, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. A causa del rischio immediato di un'ulteriore diffusione di tale malattia rilevata nei suini selvatici, i movimenti di partite di suini detenuti e relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero pertanto essere autorizzati dalle zone infette elencate nell'allegato II del presente regolamento.


(10) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 prevede una deroga all'obbligo di recinzione a prova di bestiame per determinati stabilimenti di suini detenuti per un periodo di tre mesi dalla conferma di un primo focolaio di peste suina africana nello Stato membro in questione, a determinate condizioni. Tenuto conto della situazione specifica negli Stati membri in cui tali recinzioni a prova di bestiame non possono essere costruite entro un breve periodo di tempo per motivi tecnici e amministrativi, è opportuno prevedere nel presente regolamento un periodo prolungato, di sei mesi, al fine di garantire la corretta attuazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.


(11) Gli articoli 166 e 167 del regolamento (UE) 2016/429 prevedono che le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri prodotti o trasformati in stabilimenti, aziende alimentari o zone soggetti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti siano accompagnate dai pertinenti certificati sanitari. L'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce obblighi per gli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III ed elenca le partite per le quali il bollo sanitario o il marchio di identificazione può sostituire il certificato sanitario per i movimenti di determinate partite da tali zone soggette a restrizioni. Al fine di garantire l'attuazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, è necessario stabilire nel presente regolamento disposizioni adattate relative all'elenco degli stabilimenti per i quali l'autorità competente dello Stato membro interessato può sostituire il certificato sanitario con un bollo sanitario o un marchio di identificazione per i movimenti di determinate partite.


(12) L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. L'articolo 31 del suddetto regolamento di esecuzione stabilisce inoltre condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro. Tenendo conto del livello elevato delle misure di biosicurezza adottate negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, il presente regolamento dovrebbe stabilire condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro. Tra le altre condizioni, tali movimenti dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro interessato solo se i maschi donatori e le femmine donatrici sono stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale sin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la raccolta del materiale germinale, come previsto dal codice WOAH. Sulla base del codice WOAH, è opportuno stabilire anche l'obbligo di sottoporre, almeno una volta all'anno, a test per la peste suina africana tutti i suini detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che sono autorizzati per i movimenti di partite di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni III.


(13) L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce le condizioni generali per le deroghe a divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento fa riferimento a una condizione generale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687, secondo la quale tutti i movimenti autorizzati nella zona di protezione devono essere effettuati esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti. Tenendo conto di altre misure di riduzione dei rischi in vigore per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui al presente regolamento e al fine di evitare inutili restrizioni, il riferimento alle condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti nella zona di protezione di cui all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbe essere sostituito da un riferimento alle condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti pertinenti per la zona di sorveglianza di cui all'articolo 43 di tale regolamento delegato, che prevede, tra l'altro, che tutti i movimenti autorizzati siano effettuati privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria.


(14) L'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro ai fini della trasformazione di sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione sotto pressione o determinati metodi alternativi, della fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e della trasformazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o compost, come previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009. Tenuto conto dell'efficacia dei pertinenti metodi di trasformazione per ridurre i rischi connessi alla peste suina africana, è inoltre opportuno che il presente regolamento stabilisca condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro ai fini della trasformazione di sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione sotto pressione o determinati metodi alternativi, della fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e della trasformazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o compost.


(15) L'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 prevede speciali bolli sanitari o, se del caso, marchi di identificazione per determinati prodotti di origine animale. Tali prodotti dovrebbero essere marcati da un bollo sanitario speciale o, se del caso, da un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Tenuto conto delle norme stabilite in tale regolamento e dell'efficace applicazione delle norme speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana per quanto riguarda i movimenti all'interno di o da zone soggette a restrizioni di determinate partite di carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da suini detenuti o selvatici e a fini di chiarezza, è opportuno stabilire nel presente regolamento una forma concreta di bolli o marchi speciali che fornisca una serie completa di misure tecniche per il controllo di tale malattia. E' inoltre opportuno introdurre un periodo transitorio per una forma armonizzata di tali bolli o marchi speciali per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare negli Stati membri colpiti dalla peste suina africana che devono adottare le disposizioni necessarie per garantire la conformità al presente regolamento.


(16) L'esperienza acquisita nella lotta contro la peste suina africana nell'Unione dimostra che sono necessarie determinate misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione di tale malattia negli stabilimenti di suini detenuti. Tali misure dovrebbero essere stabilite nell'allegato III del presente regolamento e riguardare gli stabilimenti soggetti alle deroghe stabilite per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III.


(17) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 la situazione epidemiologica nell'Unione si è ulteriormente evoluta per quanto riguarda la peste suina africana in diversi Stati membri, in particolare nelle popolazioni di suini selvatici, che hanno svolto un ruolo importante nella trasmissione e nella persistenza del virus nell'Unione. Nonostante le misure di controllo delle malattie adottate dagli Stati membri conformemente alle norme dell'Unione, i suini selvatici continuano a essere una fonte importante di trasmissione e persistenza della presenza di tale malattia nell'Unione. I focolai di tale malattia nei suini presentano un rischio anche per gli Stati membri indenni da malattia a causa dei movimenti di suini selvatici o nell'ambito di una diffusione mediata dall'uomo attraverso materiali infetti. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana, gli Stati membri dovrebbero adottare misure di controllo ben coordinate e coerenti. L'applicazione di misure speciali di controllo delle malattie prima dell'introduzione della peste suina africana è stata raccomandata anche con il parere scientifico fornito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel suo parere scientifico del 12 giugno 2018 sulla peste suina africana nei cinghiali (11) e nella relazione scientifica del 18 dicembre 2019 sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea (12).


(18) Al fine di evitare la diffusione della peste suina africana da parte di suini selvatici, è pertanto fondamentale che gli Stati membri adottino misure ben coordinate per evitare una duplicazione degli sforzi. Il presente regolamento dovrebbe quindi prevedere l'obbligo per gli Stati membri di istituire piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione, garantendo un approccio coordinato e coerente tra gli Stati membri (piani d'azione nazionali). I requisiti minimi per i piani d'azione nazionali dovrebbero tenere conto dei pareri scientifici dell'EFSA, in particolare per quanto riguarda le misure preventive volte a ridurre e stabilizzare la densità di cinghiali prima dell'introduzione di tale malattia, la sorveglianza passiva e le misure di biosicurezza durante la caccia dei suini selvatici, ai fini di un approccio armonizzato negli Stati membri. Tali piani d'azione nazionali e i risultati annuali della loro attuazione dovrebbero essere presentati alla Commissione e agli altri Stati membri.


(19) Le misure di gestione dei suini selvatici adottate nel contesto dei piani d'azione nazionali dovrebbero essere compatibili, se del caso, con le norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (14).


(20) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di nuove esperienze e conoscenze raccolte nell'Unione e per affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme speciali, rivedute ed estese, di controllo delle malattie. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.


(21) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si applica fino al 20 aprile 2028. Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione, è necessario mantenere le misure speciali di controllo delle malattie di cui al presente regolamento fino a tale data.


(22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


(2) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.


(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).


(4) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).


(5) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).


(6) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).


(8) Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (2022).


(9) https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en


(10) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


(11) EFSA Journal 2018; 16(7):5344.


(12) EFSA Journal 2020; 18(1):5996.


(13) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).


(14) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).



Capo I


Oggetto, Ambito Di Applicazione E Definizioni


Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 16 aprile 2023


1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

a) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri (15) elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II (Stati membri interessati).

Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana;

c) l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia:

i) delle zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione e zone di sorveglianza, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti;

ii) delle zone infette, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici.


2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme sulle misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato.


3. Il presente regolamento si applica:

a) ai movimenti di partite di:

i) suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii);

ii) materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i);

iii) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, dalle zone soggette a restrizioni I, II e III o dalle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), qualora tali carni o prodotti a base di carne siano ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette e macellati:

- in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o nelle zone infette di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii); oppure

- in macelli situati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni e zone infette;

b) ai movimenti di:

i) partite di suini selvatici in tutti gli Stati membri;

ii) partite, anche effettuati per uso privato da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o trasformati in stabilimenti situati in tali zone soggette a restrizioni;

c) agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b);

d) a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito alla peste suina africana;

e) a tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione di piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione.


(15) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.



Articolo 2 Definizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.


Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;

b) «materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;

c) «zona soggetta a restrizioni I»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con zone soggette a restrizioni II o III;

d) «zona soggetta a restrizioni II»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;

e) «zona soggetta a restrizioni III»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;

f) «Stato membro o zona precedentemente indenni da malattia»: uno Stato membro o una zona di uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana né in suini detenuti né in suini selvatici nei 12 mesi precedenti;

g) «zona elencata nell'allegato II»: una zona di uno Stato membro elencata nell'allegato II:

i) nella parte A, come zona infetta, a seguito della conferma di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia; oppure

ii) nella parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia;

h) «materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;

i) «materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;

j) «impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale»: un impianto riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

k) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (16);

l) «stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione.


(16) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).



Capo II


Norme speciali per l'istituzione di zone soggette a restrizioni e zone infette in caso di focolaio di peste suina africana


Articolo 3 Norme speciali per l'istituzione immediata di zone soggette a restrizioni e zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici

In vigore dal 16 aprile 2023


In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l'autorità competente dello Stato membro istituisce immediatamente:

a) in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle condizioni stabilite in tale articolo; oppure

b) in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.



Articolo 4 Norme speciali per l'istituzione di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l'autorità competente dello Stato membro può istituire, sulla base dei criteri e dei principi per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, un'ulteriore zona soggetta a restrizioni confinante con la zona soggetta a restrizioni o con la zona infetta istituita di cui all'articolo 3 del presente regolamento, al fine di delimitare la zona soggetta a restrizioni o la zona infetta dalle aree non soggette a restrizioni.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponda alla zona soggetta a restrizioni I elencata nell'allegato I, parte I, conformemente all'articolo 5.



Articolo 5 Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana

In vigore dal 16 aprile 2023


1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, tale area in cui non è stato confermato alcun focolaio è inserita, ove necessario, nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, come zona soggetta a restrizioni I.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché, dopo l'inserimento di un'area nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, del presente regolamento come zona soggetta a restrizioni I, sia adeguata senza indugio un'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni I elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.


3. Se la zona soggetta a restrizioni I è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro istituisce senza indugio l'ulteriore zona soggetta a restrizioni pertinente conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.



Articolo 6 Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni II o delle zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, come zona soggetta a restrizioni II, tranne quando tale area deve essere inserita nell'elenco in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.


2. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, come zona infetta, tranne quando, a causa della vicinanza di una zona soggetta a restrizioni II e al fine di garantire la continuità territoriale di tale zona soggetta a restrizioni II, tale area deve essere inserita nell'elenco come zona soggetta a restrizioni II in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente:

a) zona soggetta a restrizioni II elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro;

o

b) zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, del presente regolamento.



Articolo 7 Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte III, come zona soggetta a restrizioni III, tranne quando tale area deve essere inserita nell'elenco in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.


2. A seguito di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, tranne quando, a causa della vicinanza di una zona soggetta a restrizioni III e al fine di garantire la continuità territoriale di tale zona soggetta a restrizioni III, tale area deve essere inserita nell'elenco come zona soggetta a restrizioni III in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente:

a) zona soggetta a restrizioni III elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro;

o

b) zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e sorveglianza, elencata nell'allegato II, parte B, del presente regolamento.



Articolo 8 Applicazione generale e specifica di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette elencate nell'allegato II

In vigore dal 16 aprile 2023


1. Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687:

a) nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) nelle zone infette istituite conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.


2. Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento applicabili alle zone soggette a restrizioni II anche nelle aree elencate come zone infette nell'allegato II, parte A, del presente regolamento, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi dalla zona infetta di tale Stato membro interessato elencata nell'allegato II, parte A.


4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 3 non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.



Capo III


Misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni i, ii e iii e ai prodotti da essi ottenuti negli stati membri interessati


Sezione 1


Applicazione di divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati


Articolo 9 Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I verso stabilimenti situati nella stessa o in altre zone soggette a restrizioni I, verso zone soggette a restrizioni II e III o al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, a condizione che lo stabilimento di destinazione sia situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato;

b) ai movimenti di partite di suini detenuti in stabilimenti confinati situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché:

i) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

ii) i suini siano spostati solo verso un altro stabilimento confinato situato nello stesso Stato membro interessato.


3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 22 a 31 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.



Articolo 10 Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di materiale germinale di suini detenuti in stabilimenti confinati situati nelle zone soggette a restrizioni II e III, purché:

a) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

b) il materiale germinale sia spostato solo verso un altro stabilimento confinato situato nello stesso Stato membro interessato.


3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli 32, 33 e 34 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.



Articolo 11 Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni II e III purché, negli stabilimenti e durante il trasporto, tali sottoprodotti di origine animale siano nettamente separati dai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III.


3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 35 a 40 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.



Articolo 12 Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


1. L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana, in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento.


3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli 41, 42 e 43 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli.



Articolo 13 Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana

In vigore dal 16 aprile 2023


L'autorità competente dello Stato membro interessato può vietare, all'interno del territorio dello stesso Stato membro, i movimenti di partite di suini detenuti e di prodotti ottenuti da suini detenuti se ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini detenuti o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.



Sezione 2


Condizioni generali e specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni


Articolo 14 Condizioni generali per le deroghe ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga ai divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare tali movimenti nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli 28, 29 e 30 purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le condizioni seguenti:

a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e

b) le condizioni generali supplementari riguardanti:

i) i movimenti di partite di suini detenuti all'interno e al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 15, se del caso;

ii) gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 16;

iii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all'articolo 17.


2. Prima di concedere le autorizzazioni di cui agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 31, l'autorità competente dello Stato membro interessato valuta i rischi da esse derivanti e tale valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 non si applichino ai movimenti di partite di suini detenuti in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché:

a) i suini detenuti debbano essere spostati in un altro macello a causa di circostanze eccezionali, come un grave guasto nel macello;

b) il macello di destinazione sia situato:

i) nelle zone soggette a restrizioni I, II o III dello stesso Stato membro; oppure

ii) in circostanze eccezionali, come l'assenza dei macelli di cui alla lettera b), punto i), al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II o III nel territorio dello stesso Stato membro;

c) i movimenti siano autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro interessato.



Articolo 15 Condizioni generali supplementari in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


1. L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o del materiale germinale di tali animali raccolto nelle zone soggette a restrizioni II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli da 28 a 34, purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le seguenti condizioni generali supplementari:

a) i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti provenienti da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II che non rispettano le condizioni generali supplementari di cui al presente articolo e all'articolo 16 e da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni III verso:

i) lo stabilimento di spedizione; oppure

ii) l'unità epidemiologica in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L'autorità competente dello Stato membro interessato, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l'alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina africana non possa diffondersi da un'unità epidemiologica all'altra;

b) sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale, con esito favorevole in relazione alle peste suina africana:

i) da un veterinario ufficiale;

ii) nelle 24 ore precedenti:

- il movimento della partita di suini, o

- la raccolta del materiale germinale; e

iii) conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

c) se necessario, in base alle istruzioni dell'autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno prima della data del movimento di tali partite dallo stabilimento di spedizione o prima della data di raccolta del materiale germinale:

i) a seguito dell'esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi i suini destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale; e

ii) conformemente all'allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato, se del caso, deve ottenere i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera c), prima di autorizzare il movimento delle partite di suini o prima della data di raccolta del materiale germinale.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da stabilimenti di spedizione situati nelle zone soggette a restrizioni I e II all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato, l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):

a) sia effettuato unicamente per i suini destinati a essere spostati; oppure

b) non sia obbligatorio, purché:

i) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:

- che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b);

- che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

ii) nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all'articolo 16 paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini.


4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da uno stabilimento di spedizione situato in una zona soggetta a restrizioni III verso stabilimenti situati all'interno di tale zona soggetta a restrizioni III oppure all'interno di zone soggette a restrizioni I o II nello stesso Stato membro interessato, l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):

a) sia effettuato unicamente per i suini destinati a essere spostati; oppure

b) non sia obbligatorio, purché:

i) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:

- che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b);

- che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

ii) nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento.


5. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni II e III verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato o in altri Stati membri, non sia obbligatorio effettuare l'esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b), purché:

a) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della raccolta di materiale germinale abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:

i) che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b);

ii) che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

iii) nello stabilimento di spedizione la sorveglianza continua di cui all'articolo 16 paragrafo 1, lettera c), sia in vigore da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini.



Articolo 16 Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III

In vigore dal 16 aprile 2023


1. L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o di partite di materiale germinale raccolto nelle zone soggette a restrizioni II o III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni solo nei casi di cui agli articoli da 22 a 25 e agli articoli da 28 a 34, purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite in tali articoli e le seguenti condizioni generali supplementari:

a) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento o nei tre mesi precedenti la data del movimento della partita e sia oggetto di visite periodiche di veterinari ufficiali come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con la seguente frequenza:

i) nelle zone soggette a restrizioni I e II: almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite;

ii) nella zona soggetta a restrizioni III: almeno una volta ogni tre mesi;

b) lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina africana:

i) conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III; e

ii) quali stabilite dallo Stato membro interessato;

c) nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana:

i) conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687; e

ii) ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica; e

iii) almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione; oppure

iv) se necessario, seguendo le istruzioni dell'autorità competente, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), se non vi sono suini detenuti morti nello stabilimento durante tale periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo.


2. L'autorità competente può decidere di effettuare visite allo stabilimento di spedizione in una zona soggetta a restrizioni III di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), con una frequenza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), sulla base di un esito favorevole dell'ultima visita dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I o nei tre mesi precedenti la data di movimento della partita, che indichi che:

a) sono applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b); e

b) in tale stabilimento è in vigore la sorveglianza continua di cui al paragrafo 1, lettera c).


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la recinzione a prova di bestiame di cui all'allegato III, punto 2), lettera h), e di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo non è obbligatoria:

a) per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di sei mesi dalla data di conferma del primo focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, purché:

i) l'autorità competente dello Stato membro abbia valutato i rischi derivanti da tale decisione e la valutazione indichi che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

ii) sia posto in essere un sistema alternativo che garantisce la separazione tra i suini detenuti negli stabilimenti e i suini selvatici negli Stati membri in cui è presente una popolazione di suini selvatici;

iii) i suini detenuti di tali stabilimenti non siano spostati in un altro Stato membro;

iv) i suini non siano detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto in tali stabilimenti; oppure

b) se la sorveglianza adeguata e continua non ha dimostrato la presenza permanente di suini selvatici in tale Stato membro; oppure

c) per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, se le partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e i relativi prodotti sono spostati solo all'interno di tali zone soggette a restrizioni conformemente agli articoli 22, 23, 24, 28 o 30 del presente regolamento.



Articolo 17 Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per trasportare suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite:

a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e

b) sono puliti e disinfettati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.



Sezione 3


Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari


Articolo 18 Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


Gli operatori spostano partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 31 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

a) «Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;

b) «Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;

c) «Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».


Tuttavia, in caso di movimenti di tali partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.



Articolo 19 Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III

In vigore dal 16 aprile 2023


1. Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I e II all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II nei casi contemplati agli articoli 41 e 42 del presente regolamento, solo se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

a) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione (17); e

b) uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

i) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;

ii) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».


2. Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i prodotti a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

i) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

ii) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».


3. Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati o nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o in macelli situati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, solo se tali partite sono accompagnate da:

a) un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b) uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

i) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; oppure

ii) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e macellati in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; oppure

iii) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e macellati in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e prodotti o trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».


4. In caso di movimenti di partite di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429.


5. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nei casi non contemplati dall'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429, un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, applicato alle carni fresche o ai prodotti a base di carne, compresi i budelli, possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti di partite verso altri Stati membri, purché:

a) sulle carni fresche o sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, sia applicato un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione:

i) negli stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento; oppure

ii) negli stabilimenti che trattano unicamente carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III ed elencati nell'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 6 del presente articolo;

b) il certificato sanitario sia sostituito solo per le partite seguenti:

i) partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1;

ii) partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2;

iii) partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati o in tali aree, o in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;

iv) partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e prodotti o trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;

c) l'autorità competente dello Stato membro interessato assicuri che sia posto in essere un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità delle partite di cui alla lettera b) e la conformità di tali partite alle misure speciali di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana di cui al presente regolamento.


6. L'autorità competente dello Stato membro interessato:

a) fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell'autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III:

i) che trattano unicamente carni fresche o prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III; e

ii) per i quali l'autorità competente dello Stato membro interessato ha concesso la possibilità di sostituire il certificato sanitario per i movimenti di partite verso altri Stati membri con un bollo sanitario o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui al paragrafo 5;

b) mantiene aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).


(17) Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5).



Articolo 20 Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli 32, 33 e 34 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

a) «Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;

b) «Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.».


Tuttavia, in caso di movimenti di partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/429.



Articolo 21 Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 35 a 40 unicamente se tali partite sono accompagnate:

a) dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e

b) dal certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.


Tuttavia, in caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.



Sezione 4


Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni


Articolo 22 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso:

a) uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:

i) nella stessa o in un'altra zona soggetta a restrizioni I;

ii) nelle zone soggette a restrizioni II e III;

iii) al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III;

b) uno stabilimento situato nel territorio di un altro Stato membro;

c) paesi terzi.


2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.



Sezione 5


Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni


Articolo 23 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:

a) nella stessa o in un'altra zona soggetta a restrizioni II;

b) nelle zone soggette a restrizioni I o III;

c) al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III.


2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini oggetto di un movimento autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.



Articolo 24 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:

a) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;

b) il macello di destinazione sia designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.


2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.


3. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i movimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni, purché:

a) prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

b) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata e conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a v), del regolamento delegato (UE) 2020/687;

c) il macello di destinazione sia designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 e sia situato:

i) all'interno della stessa o di un'altra zona soggetta a restrizioni II il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;

ii) nelle zone soggette a restrizioni I o III nel territorio dello stesso Stato membro interessato, qualora non sia possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni II;

iii) in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, qualora non sia possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II o III;

d) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35 e 39;

e) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b).



Articolo 25 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17;

c) sia stata predisposta una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 26;

d) i suini detenuti rispettino ogni altra garanzia supplementare adeguata in relazione alla peste suina africana in base all'esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione di tale malattia:

i) richiesta dall'autorità competente dello stabilimento di spedizione;

ii) approvata dalle autorità competenti degli Stati membri di passaggio e dello stabilimento di destinazione, prima dei movimenti delle partite di suini detenuti;

e) nello stabilimento di spedizione non sia stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana nei suini detenuti conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno nei 12 mesi precedenti la data del movimento della partita di suini detenuti;

f) l'operatore abbia notificato in anticipo all'autorità competente l'intenzione di spostare la partita di suini detenuti conformemente all'articolo 152, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 96 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (18).


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato:

a) redige un elenco degli stabilimenti che rispettano le garanzie di cui al paragrafo 2, lettera d);

b) informa, nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie previste a norma del paragrafo 2, lettera d), e dell'approvazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).


4. L'approvazione di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), del presente articolo non è richiesta e l'obbligo di informazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo non sussiste se lo stabilimento di spedizione, i luoghi di passaggio e lo stabilimento di destinazione sono tutti situati in zone soggette a restrizioni I, II o III e tali zone soggette a restrizioni sono continue, in modo da garantire che i suini detenuti siano spostati attraverso tali zone soggette a restrizioni I, II o III unicamente alle condizioni specifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687.


(18) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).



Articolo 26 Procedura specifica di incanalamento per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


1. L'autorità competente dello Stato membro interessato predispone una procedura di incanalamento come previsto all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro sotto il controllo delle autorità competenti:

a) dello stabilimento di spedizione;

b) degli Stati membri di passaggio;

c) dello stabilimento di destinazione.


2. L'autorità competente dello stabilimento di spedizione:

a) provvede affinché ogni mezzo di trasporto utilizzato per i movimenti di partite di suini detenuti di cui al paragrafo 1 sia:

i) individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;

ii) sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di suini detenuti; solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso;

b) informa in anticipo l'autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di destinazione e, se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di passaggio dell'intenzione di spostare la partita di suini detenuti;

c) predispone un sistema in base al quale gli operatori sono tenuti a notificare immediatamente all'autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di spedizione qualsiasi incidente o guasto di un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare la partita di suini detenuti;

d) provvede affinché si stabilisca un piano di emergenza, si definisca un ordine gerarchico e si prendano gli accordi necessari per la cooperazione tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di possibili incidenti durante il trasporto, guasti gravi o azioni fraudolente da parte degli operatori.



Articolo 27 Obblighi dell'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


L'autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro:

a) notifica senza indugio all'autorità competente dello stabilimento di spedizione l'arrivo della partita;

b) provvede affinché i suini detenuti:

i) rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687; oppure

ii) siano spostati direttamente in un macello designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.



Sezione 6


Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni


Articolo 28 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso una zona soggetta a restrizioni I o II nello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, qualora tale divieto comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o, in mancanza di tale zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro, in una zona soggetta a restrizioni I, nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4, nonché agli articoli 16 e 17;

c) lo stabilimento di destinazione appartenga alla stessa filiera di approvvigionamento e i suini detenuti debbano essere spostati per completare il ciclo produttivo.


2. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso uno stabilimento situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché siano rispettate:

a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi l, 2 e 4, nonché agli articoli 16 e 17.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini detenuti non siano spostati dallo stabilimento di destinazione situato nella zona soggetta a restrizioni I, II o III almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.



Articolo 29 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni ai fini della macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, qualora tale divieto comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, e in caso di limiti logistici della capacità di macellazione dei macelli situati nella zona soggetta a restrizioni III e designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, o in assenza di macelli designati nella zona soggetta a restrizioni III, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare, ai fini della macellazione immediata, i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, nello stesso Stato membro il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione e situato:

a) in una zona soggetta a restrizioni II;

b) in una zona soggetta a restrizioni I, quando non è possibile macellare gli animali in una zona soggetta a restrizioni II;

c) al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, quando non è possibile macellare gli animali in tali zone soggette a restrizioni.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché agli articoli 16 e 17.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) i suini detenuti siano destinati alla macellazione immediata direttamente in un macello designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1;

b) all'arrivo al macello designato, i suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III siano tenuti separati dagli altri suini e siano macellati:

i) in un giorno specifico in cui sono macellati unicamente suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III; oppure

ii) al termine di un giorno di macellazione, in modo da garantire che successivamente non siano macellati altri suini detenuti;

c) dopo la macellazione dei suini provenienti dalla zona soggetta a restrizioni III e prima dell'inizio della macellazione di altri suini detenuti, il macello sia pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente dello Stato membro interessato.


4. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:

a) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni siano trattati o smaltiti conformemente agli articoli 35 e 40;

b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni III siano trasformati e immagazzinati conformemente all'articolo 43, lettera d).


5. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i movimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni, purché:

a) prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

b) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettere b) e c), e conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

c) il macello di destinazione sia designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 e sia situato:

i) in un'altra zona soggetta a restrizioni III nel territorio dello stesso Stato membro interessato, il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;

ii) nelle zone soggette a restrizioni II o I nel territorio dello stesso Stato membro interessato, il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione, qualora non sia possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni III;

iii) in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, qualora non sia possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II o III;

d) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35, 38 e 40;

e) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), punto i).



Articolo 30 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso un macello situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:

a) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;

b) il macello di destinazione sia:

i) designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e

ii) situato all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III;

c) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35, 38 e 40;

d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 43, lettera d).


2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:

a) le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 4, nonché agli articoli 16 e 17.


3. In deroga al divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, se i movimenti di partite di suini detenuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso un macello situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni, purché:

a) prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tale autorizzazione e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

b) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;

c) il macello di destinazione sia:

i) designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e

ii) situato all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione;

d) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli articoli 35, 38 e 40;

e) le carni fresche ottenute da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano; marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.



Sezione 7


Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale


Articolo 31 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato in cui:

a) i suini detenuti sono immediatamente abbattuti; e

b) i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 17.



Sezione 8


Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni


Articolo 32 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 aprile 2023


In deroga al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento di materiale germinale registrato o riconosciuto situato in una zona soggetta a restrizioni II verso un'altra zona soggetta a restrizioni II o zone soggette a restrizioni I o III o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 5, nonché all'articolo 16;

b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni II che non soddisfano le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 e da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.



Articolo 33 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 aprile 2023


In deroga al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni III verso un'altra zona soggetta a restrizioni III o zone soggette a restrizioni I o II o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 5, nonché all'articolo 16;

b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale:

i) dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta del materiale germinale;

ii) in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni II che non soddisfano le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 e da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;

c) tutti i suini detenuti nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale siano stati sottoposti, con esito favorevole, a un esame di laboratorio per la peste suina africana almeno una volta all'anno.



Articolo 34 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona soggetta a restrizioni verso zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso zone soggette a restrizioni II o III nel territorio di un altro Stato membro interessato, purché:

a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all'articolo 16;

b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale:

i) dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di raccolta del materiale germinale;

ii) in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti da zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;

c) le partite di materiale germinale rispettino ogni altra garanzia adeguata in materia di sanità animale in base all'esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione della peste suina africana:

i) richiesta dalle autorità competenti dello stabilimento di spedizione;

ii) approvata dall'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di destinazione, prima della data del movimento delle partite di materiale germinale;

d) tutti i suini detenuti nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale di spedizione siano sottoposti, con esito favorevole, a un esame di laboratorio per la peste suina africana almeno una volta all'anno.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato:

a) redige un elenco di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che sono autorizzati per i movimenti di partite di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro interessato verso zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro interessato; tale elenco contiene le informazioni che l'autorità competente dello Stato membro interessato deve conservare in merito agli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686;

b) mette l'elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico sul proprio sito web e lo mantiene aggiornato;

c) fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito web di cui alla lettera b).



Sezione 9


Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni


Articolo 35 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente a fini di trattamento, smaltimento come rifiuti mediante incenerimento o smaltimento o recupero mediante coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni II o III situate all'interno dello stesso Stato membro, purché i mezzi di trasporto siano individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.


2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1:

a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;

b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.


3. L'autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1 sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:

a) le partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III siano spostate all'interno dello stesso Stato membro unicamente ai fini di cui al paragrafo 1;

b) ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di sottoprodotti di origine animale; solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l'autorità competente dello Stato membro interessato, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.


4. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo attraverso un impianto di raccolta temporanea riconosciuto conformemente all'articolo 24 paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, purché:

a) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tali movimenti e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

b) i sottoprodotti di origine animale siano spostati solo verso un impianto riconosciuto di raccolta temporanea situato il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione nello stesso Stato membro interessato.



Articolo 36 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di letame ottenuto da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, ottenuto da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III verso una discarica situata al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro conformemente alle condizioni specifiche di cui all'articolo 51 del regolamento delegato (UE) 2020/687.


2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II a fini di trattamento o smaltimento conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine all'interno del territorio dello stesso Stato membro.


3. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;

b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.


4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 3, lettera a), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2.


Solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.



Articolo 37 Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente a fini di ulteriore trattamento per ottenere mangimi trasformati, per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato al di fuori della zona soggetta a restrizioni II all'interno dello stesso Stato membro, purché:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;

d) i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:

i) in una zona soggetta a restrizioni II:

- dello stesso Stato membro interessato; oppure

- di un altro Stato membro interessato conformemente all'articolo 25;

oppure

ii) al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all'articolo 24;

e) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;

f) le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:

i) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011;

ii) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a), e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;

iii) un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011; oppure

iv) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.


2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1:

a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;

b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1, lettera e), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:

a) i materiali di categoria 3:

i) siano stati ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II;

ii) siano spostati unicamente all'interno dello stesso Stato membro per gli usi di cui al paragrafo 1;

b) ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1.


Solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente di tale Stato membro, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.



Articolo 38 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni a fini di trattamento e smaltimento in un altro Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 2 diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato di cui all'articolo 36 del presente regolamento, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III verso un impianto di trasformazione per la trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o verso un impianto di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

c) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.


2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 2 di cui al paragrafo 1 del presente articolo diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui all'articolo 36:

a) consente all'autorità competente dello Stato membro interessato di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e

b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.


3. Le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e di destinazione della partita di materiali di categoria 2 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, diversi dal letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui all'articolo 36 del presente regolamento, provvedono ai controlli di tale partita conformemente all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.



Articolo 39 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni a fini di ulteriore trattamento o trasformazione in un altro Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di materiali di categoria 3 in mangimi trasformati, alimenti trasformati per animali da compagnia o prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;

d) i materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:

i) in una zona soggetta a restrizioni II:

- dello stesso Stato membro interessato; oppure

- di un altro Stato membro interessato conformemente all'articolo 25;

oppure

ii) al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all'articolo 24;

e) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;

f) i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:

i) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;

ii) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;

iii) un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.


2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:

a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e

b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.



Articolo 40 Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato al di fuori della zona soggetta a restrizioni III all'interno dello stesso Stato membro, purché:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;

d) i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e macellati conformemente all'articolo 29 o 30;

e) il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;

f) le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello o da altri stabilimenti di operatori del settore alimentare designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, verso:

i) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;

ii) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto dall'autorità competente per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a), e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;

iii) un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.


2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1:

a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;

b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento della partita.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1, lettera e), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:

a) i materiali di categoria 3 siano spostati unicamente all'interno dello stesso Stato membro per gli usi di cui al paragrafo 1;

b) ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di materiali di categoria 3 di cui al paragrafo 1.


Solo un veterinario ufficiale o un'autorità incaricata dell'applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l'autorità competente di tale Stato membro, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.



Sezione 10


Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni


Articolo 41 Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all'articolo 16;

c) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.


2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:

a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1;

b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli:

i) nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento;

oppure

ii) siano stati marcati a norma dell'articolo 47; e

iii) siano destinati unicamente ai movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato.



Articolo 42 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

In vigore dal 16 aprile 2023


In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi, purché:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

c) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui:

i) all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3; e

ii) all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), tranne quando i suini detenuti sono spostati verso stabilimenti conformemente all'articolo 24; e

iii) all'articolo 16;

d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1.



Articolo 43 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro

In vigore dal 16 aprile 2023


In deroga ai divieti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 43, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

c) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati ottenuti da suini:

i) detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui:

- all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2; e

- all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), tranne quando i suini detenuti sono spostati verso stabilimenti conformemente all'articolo 29; e

- all'articolo 16;

ii) macellati:

- all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III; oppure

- al di fuori della stessa zona soggetta a restrizioni III, dopo un movimento autorizzato conformemente all'articolo 29;

d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e

i) nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento;

oppure

ii) siano stati marcati a norma dell'articolo 47; e

iii) siano destinati unicamente ai movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato.



Capo IV


Misure speciali di riduzione dei rischi riguardanti la peste suina africana per le aziende alimentari negli stati membri interessati


Articolo 44 Designazione speciale di macelli e laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina

In vigore dal 16 aprile 2023


1. L'autorità competente dello Stato membro interessato, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designa stabilimenti per:

a) la macellazione immediata di suini detenuti provenienti dalle zone soggette a restrizioni II e III:

i) all'interno di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli articoli 24 e 30;

ii) al di fuori di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli articoli 24 e 29;

b) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III di cui agli articoli 41, 42 e 43;

c) la preparazione di carni di selvaggina di cui all'allegato I, parte 1, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III come previsto agli articoli 51 e 52 del presente regolamento;

d) la preparazione di carni di selvaggina di cui all'allegato I, parte 1, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici, se tali stabilimenti sono situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III come previsto agli articoli 51 e 52 del presente regolamento.


2. L'autorità competente può decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III e da suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, e per gli stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettera d), purché:

a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui all'articolo 47 in tali stabilimenti;

b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato;

c) i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all'interno dello stesso Stato membro conformemente all'articolo 35.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato:

a) fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell'autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1;

b) mantiene aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).



Articolo 45 Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti in zone soggette a restrizioni II o III

In vigore dal 16 aprile 2023


L'autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti in zone soggette a restrizioni II o III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la macellazione di suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III che sono oggetto di movimenti autorizzati a norma degli articoli 24, 29 e 30 e la produzione e lo stoccaggio dei relativi prodotti sono effettuati separatamente dalla macellazione di suini detenuti in zone soggette a restrizioni I, II o III e dalla produzione e dallo stoccaggio dei relativi prodotti che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono:

i) le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e

ii) le condizioni specifiche di cui agli articoli 24, 29 e 30;

b) l'operatore dello stabilimento dispone di procedure o istruzioni documentate approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).



Articolo 46 Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III

In vigore dal 16 aprile 2023


L'autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti al di fuori di zone soggette a restrizioni II e III e da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III sono effettuati separatamente dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni II e III che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono:

i) le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e

ii) le condizioni specifiche di cui agli articoli 41, 42 e 43;

b) l'operatore dello stabilimento dispone di procedure o istruzioni documentate approvate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).



Articolo 47 Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione

In vigore dal 16 aprile 2023


1. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati conformemente al paragrafo 2:

a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III come previsto all'articolo 43, lettera d), punto ii);

b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, se non sono soddisfatte le condizioni specifiche per l'autorizzazione dei movimenti di tali partite al di fuori della zona soggetta a restrizioni II di cui all'articolo 41, paragrafo 1, come previsto all'articolo 24, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), punto ii);

c) le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici spostati all'interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni dallo stabilimento designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, come previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato e, se del caso, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché:

a) un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 con due linee diagonali parallele supplementari sia applicato ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e destinati a essere spostati solo all'interno dello stesso Stato membro interessato;

b) dopo la marcatura dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, le informazioni richieste per un bollo sanitario o, se del caso, per un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 continuano a figurare in caratteri perfettamente leggibili.


3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare l'uso di un'altra forma di bollo sanitario speciale o, se del caso, di un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.



Capo V


Misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli stati membri


Articolo 48 Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori

In vigore dal 16 aprile 2023


Le autorità competenti di tutti gli Stati membri vietano i movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori di cui all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688:

a) all'interno dell'intero territorio dello Stato membro;

b) dall'intero territorio dello Stato membro verso:

i) altri Stati membri; e

ii) paesi terzi.



Articolo 49 Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano

In vigore dal 16 aprile 2023


1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano.


2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano:

a) per uso domestico privato;

b) da parte di cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.



Articolo 50 Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana

In vigore dal 16 aprile 2023


L'autorità competente dello Stato membro interessato può vietare all'interno del territorio dello stesso Stato membro i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, se l'autorità competente ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini selvatici o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.



Articolo 51 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga al divieto di cui all'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II o III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni I, II o III verso:

a) altre zone soggette a restrizioni I, II o III situate nello stesso Stato membro interessato;

b) aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato; e

c) altri Stati membri e paesi terzi.


2. L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni I, II o III di cui al paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) sono stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;

b) l'autorità competente ha ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c), punto ii);

c) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici:

i) sono stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all'articolo 44, paragrafo 1; e

ii) sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana.



Articolo 52 Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all'interno di una zona soggetta a restrizioni I e da tale zona soggetta a restrizioni di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:

a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico;

b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita;

c) le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro:

i) per uso domestico privato; oppure

ii) da parte di cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

iii) dallo stabilimento designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, in cui le carni fresche e i prodotti a base di carne sono stati marcati:

- con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c); oppure

- conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e siano spostati verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.


2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III dello stesso Stato membro, purché:

a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico prima del movimento della partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico o del corpo di tale suino selvatico destinati al consumo umano;

b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento della partita;

c) le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all'interno delle zone soggette a restrizioni II e III all'interno dello stesso Stato membro:

i) per uso domestico privato;

oppure

ii) conformemente alle condizioni specifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.


3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che i test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), non siano richiesti in una zona soggetta a restrizioni I, II o III, purché:

a) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato, sulla base di una sorveglianza adeguata e continua, la situazione epidemiologica specifica della peste suina africana e i relativi rischi nella particolare zona soggetta a restrizioni o nella parte di tale zona soggetta a restrizioni e tale valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;

b) la valutazione di cui alla lettera a) sia riesaminata periodicamente:

i) tenendo conto di eventuali sviluppi della situazione epidemiologica specifica della peste suina africana nella particolare zona soggetta a restrizioni; e

ii) il rischio di diffusione della peste suina africana sia considerato trascurabile dall'autorità competente dello Stato membro interessato;

c) la partita di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati solo:

i) all'interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato il più vicino possibile al luogo in cui il suino selvatico è stato cacciato; e

ii) per uso domestico privato.



Articolo 53 Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti da zone soggette a restrizioni I, II e III

In vigore dal 16 aprile 2023


Gli operatori spostano partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano da zone soggette a restrizioni I, II e III solo:

a) nei casi contemplati agli articoli 51 e 52; e

b) se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/429 che contiene:

i) le informazioni richieste a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e le informazioni di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

ii) almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

- «Carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni I ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE)2023/594 della Commissione.»;

- «Corpi di suini selvatici destinati al consumo umano provenienti da una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»;

- «Prodotti a base di carne che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, provenienti da zone soggette a restrizioni I, II e III, ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione».


Tuttavia, in caso di movimenti di tali partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/429.



Articolo 54 Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici

In vigore dal 16 aprile 2023


1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti derivati ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, purché siano stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi di diffusione della peste suina africana.


2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III e verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:

a) i sottoprodotti di origine animale siano raccolti, trasportati e smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009;

b) per i movimenti al di fuori di zone soggette a restrizioni I, II e III, i mezzi di trasporto siano individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale; l'operatore di trasporto consente all'autorità competente di controllare il movimento in tempo reale dei mezzi di trasporto e conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dal movimento della partita.



Articolo 55 Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 aprile 2023


Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato nel caso di cui all'articolo 54, paragrafo 2, unicamente se tali partite sono accompagnate da:

a) un documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e

b) un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.


Tuttavia l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.



Articolo 56 Piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione

In vigore dal 16 aprile 2023


1. Tutti gli Stati membri istituiscono piani d'azione nazionali riguardanti le popolazioni di suini selvatici sul loro territorio al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione (piani d'azione nazionali) entro un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire:

a) un elevato livello di sensibilizzazione e preparazione alle malattie per quanto riguarda i rischi associati alla diffusione della peste suina africana attraverso i suini selvatici;

b) la prevenzione, il contenimento, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana;

c) azioni coordinate riguardanti i suini selvatici per tenere conto dei rischi posti da tali animali in relazione alla diffusione della peste suina africana.


2. I piani d'azione nazionali sono stabiliti conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato IV.


3. Uno Stato membro può decidere di non elaborare un piano d'azione nazionale se una sorveglianza adeguata e continua non ha dimostrato la presenza permanente di suini selvatici in tale Stato membro.


4. Le misure adottate dagli Stati membri nel quadro dei piani d'azione nazionali sono compatibili, se del caso, con le norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.


5. Gli Stati membri presentano i loro piani d'azione nazionali e i risultati annuali della loro attuazione alla Commissione e agli altri Stati membri.



Capo VI


Obblighi speciali di informazione e di formazione negli stati membri


Articolo 57 Obblighi speciali di informazione degli Stati membri interessati

In vigore dal 16 aprile 2023


1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché almeno gli operatori ferroviari, portuali, aeroportuali e di autobus, le agenzie di viaggio, gli organizzatori di viaggi di caccia e gli operatori dei servizi postali siano tenuti a richiamare l'attenzione dei loro clienti sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento fornendo in modo adeguato informazioni almeno sui divieti principali di cui agli articoli 9, 11, 12, 48 e 49 ai viaggiatori che si spostano da zone soggette a restrizioni I, II e III e ai clienti dei servizi postali.


A tal fine, gli Stati membri interessati organizzano e conducono periodicamente campagne di sensibilizzazione del pubblico volte a promuovere e diffondere informazioni sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento.


2. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito a quanto segue:

a) i cambiamenti della situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana nel loro territorio;

b) i risultati della sorveglianza della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici effettuata nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni;

c) i risultati della sorveglianza della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici effettuata nelle aree elencate all'allegato II;

d) le altre misure e iniziative adottate per prevenire, controllare ed eradicare la peste suina africana.



Articolo 58 Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati

In vigore dal 16 aprile 2023


Gli Stati membri interessati organizzano e svolgono, periodicamente o a intervalli adeguati, corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione almeno per i seguenti gruppi destinatari:

a) veterinari;

b) allevatori che detengono suini e altri operatori e trasportatori pertinenti;

c) cacciatori.



Articolo 59 Obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri

In vigore dal 16 aprile 2023


1. Tutti gli Stati membri provvedono affinché:

a) sui principali assi delle infrastrutture terrestri, quali le strade di comunicazione internazionali e le ferrovie, e sulle reti di trasporto terrestre a esse collegate siano portate all'attenzione dei viaggiatori informazioni adeguate sui rischi di trasmissione della peste suina africana e sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento:

i) in maniera chiara e visibile;

ii) presentandole in maniera facilmente comprensibile per i viaggiatori provenienti da, o diretti verso:

- le zone soggette a restrizioni I, II e III; oppure

- i paesi terzi a rischio di diffusione della peste suina africana;

b) siano adottate le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate attive nel settore dei suini detenuti, compresi gli stabilimenti di piccole dimensioni, in merito ai rischi di introduzione e diffusione del virus della peste suina africana e per fornire loro le informazioni più adeguate sulle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III di cui all'allegato III, in particolare per quanto riguarda le misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, con i mezzi più idonei a portare tali informazioni alla loro attenzione.


2. Tutti gli Stati membri sensibilizzano in merito alla peste suina africana:

a) i cittadini, come previsto all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/429;

b) veterinari, allevatori, altri operatori pertinenti, trasportatori e cacciatori.


3. Tutti gli Stati membri forniscono ai cittadini e ai professionisti di cui al paragrafo 2 le informazioni più adeguate sulle misure di mitigazione del rischio e sulle misure di biosicurezza rafforzate di cui:

a) all'allegato III;

b) agli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;

c) ai dati scientifici disponibili forniti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

d) al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.



CAPO VII


Disposizioni finali


Articolo 60 Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

In vigore dal 16 aprile 2023


Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è abrogato a decorrere dal 21 aprile 2023.



Articolo 61 Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 16 aprile 2023


Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Esso si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN



Allegato I

Zone soggette a restrizioni I, II e III

In vigore dal 16 aprile 2023


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Allegato II

Aree istituite a livello dell'unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza

In vigore dal 16 aprile 2023


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Allegato III

Misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II E III

In vigore dal 16 aprile 2023


[di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i)]


1. Le seguenti misure di biosicurezza rafforzate di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), si attuano negli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati in caso di movimenti, autorizzati dall'autorità competente a norma del presente regolamento, di partite di:


a) suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone come previsto agli articoli da 22 a 25 e agli articoli 28 e 29;


b) materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 32, 33 e 34;


c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 37 e 39;


d) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone come previsto agli articoli 41, 42 e 43.


2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati di cui al paragrafo 1, all'interno e al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano attuate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:


a) assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti nello stabilimento e almeno:


i) altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti, ad eccezione dei suini detenuti che possono essere spostati nello stabilimento da un operatore e, se richiesto dal presente regolamento, il cui movimento è autorizzato dall'autorità competente;


ii) i suini selvatici;


b) misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature all'ingresso e all'uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;


c) lavaggio e disinfezione delle mani e disinfezione delle calzature all'ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;


d) assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo la fine di qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;


e) divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali e gli edifici, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;


f) adeguata tenuta di registri con l'indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;


g) i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:


i) essere costruiti in modo tale che nessun altro animale che possa trasmettere il virus della peste suina africana possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera. In particolare, la struttura e gli edifici dello stabilimento devono garantire che i suini detenuti non abbiano alcun contatto con suini selvatici;


ii) consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;


iii) se del caso, consentire la pulizia e la disinfezione dei locali e degli edifici, ad eccezione dei terreni in prossimità degli edifici dello stabilimento in cui i suini sono tenuti all'aperto per i quali tale pulizia e disinfezione non sarebbe possibile;


iv) disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all'ingresso dei locali e degli edifici in cui sono detenuti i suini;


v) disporre di un'adeguata protezione da insetti e zecche, se richiesto dall'autorità competente dello Stato membro interessato, sulla base di una valutazione dei rischi adeguata alla specifica situazione epidemiologica della peste suina africana in tale Stato membro;


h) recinzione a prova di bestiame almeno dei locali in cui sono detenuti i suini e degli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiere, al fine di garantire che i suini detenuti e i loro mangimi e lettiere non abbiano alcun contatto con persone non autorizzate e, se del caso, con altri suini;


i) predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; se del caso, tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:


i) l'istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di stabilimento, quali spogliatoi, docce, mensa ecc.;


ii) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l'ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;


iii) le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l'igiene del personale;


iv) norme per quanto riguarda l'alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile, sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;


v) un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;


vi) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un'adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità dello stabilimento;


vii) le procedure e le istruzioni per l'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;


viii) audit interni o un'autovalutazione per verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza;


ix) valutazione dei rischi specifici di biosicurezza e procedure per l'applicazione delle pertinenti misure di riduzione dei rischi relative agli stabilimenti in cui i suini sono detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto.



Allegato IV

Requisiti minimi dei piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'unione

In vigore dal 16 aprile 2023


(di cui all'articolo 56)


I piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione comprendono almeno gli elementi seguenti:


a) gli obiettivi strategici e le priorità del piano d'azione nazionale;


b) l'ambito di applicazione del piano, compreso il territorio cui si applica il piano d'azione nazionale;


c) una descrizione dei dati scientifici che guidano le misure stabilite nel piano d'azione nazionale, se del caso, o un riferimento agli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (19);


d) una descrizione dei ruoli e delle funzioni delle istituzioni e delle parti interessate pertinenti;


e) stime dell'entità della popolazione di suini selvatici nello Stato membro o nelle sue regioni e descrizione del metodo di stima;


f) una descrizione della gestione della caccia all'interno dello Stato membro, compresa una panoramica dei terreni di caccia, delle associazioni venatorie, delle stagioni venatorie, dei metodi e degli strumenti di caccia specifici;


g) una descrizione degli obiettivi qualitativi e/o quantitativi annuali, intermedi e a lungo termine e dei mezzi per un controllo adeguato e, se necessario, una riduzione della popolazione di suini selvatici, compresi gli obiettivi relativi ai limiti di carniere annuali, se del caso;


h) una descrizione delle prescrizioni nazionali in materia di biosicurezza relative alla caccia di suini selvatici, oppure i link per consultarle;


i) una descrizione delle pertinenti misure di biosicurezza dell'Unione o nazionali per gli stabilimenti di suini detenuti al fine di proteggere tali animali dai suini selvatici, nonché i link per consultarle;


j) modalità di attuazione, compreso un calendario per le diverse misure;


k) una strategia di comunicazione per i cacciatori, una descrizione delle campagne mirate di sensibilizzazione e formazione sulla peste suina africana e i relativi link di tali campagne per i cacciatori al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione di tale malattia da parte dei cacciatori;


l) programmi congiunti di cooperazione tra i settori agricolo e ambientale che garantiscano una gestione sostenibile della caccia, l'attuazione di un divieto di foraggiamento e l'attuazione di pratiche agricole volte a facilitare la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, se del caso;


m) una descrizione della cooperazione transfrontaliera con altri Stati membri e paesi terzi, se del caso, in relazione alla gestione dei suini selvatici;


n) una descrizione della sorveglianza continua obbligatoria mediante test su suini selvatici morti con test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana in tutto il territorio dello Stato membro;


o) una valutazione dei possibili effetti negativi significativi delle attività venatorie sulle specie e sugli habitat protetti ai sensi delle pertinenti norme ambientali dell'Unione, comprese le esigenze di protezione della natura, di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e la descrizione delle misure di prevenzione e mitigazione volte a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, ove necessario.


(19) https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en 

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