Corte d'Appello Catanzaro Sez. II, Sent., 09-05-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Carmela RUBERTO - Presidente
2. Dott.ssa Silvana FERRIERO - Consigliere
3. Dott. Antonio SCALERA - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 731/2021 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.01.2023 e vertente
TRA
OMISSIS
OMISSIS
rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Fulvio Amendola, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Lamezia Terme (CZ), in Via Po, n. 25
APPELLANTI
E
OMISSIS S.p.A., in persona del Procuratore Speciale dott. A.S., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura alle liti posta su documento informatico separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44 del 2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48 del 2013, dagli Avv.ti Massimiliano Marinozzi e Giampiero Mazzocca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Lamezia Terme (CZ), Via G. Marconi, n. 62/A.
APPELLATA
________________________________________
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Carmela RUBERTO - Presidente
2. Dott.ssa Silvana FERRIERO - Consigliere
3. Dott. Antonio SCALERA - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 731/2021 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.01.2023 e vertente
TRA
OMISSIS
OMISSIS
rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Fulvio Amendola, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Lamezia Terme (CZ), in Via Po, n. 25
APPELLANTI
E
OMISSIS S.p.A., in persona del Procuratore Speciale dott. A.S., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura alle liti posta su documento informatico separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44 del 2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48 del 2013, dagli Avv.ti Massimiliano Marinozzi e Giampiero Mazzocca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Lamezia Terme (CZ), Via G. Marconi, n. 62/A.
APPELLATA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 14-02-2012, OMISSIS e OMISSIS convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, la OMISSIS S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, anche solo "OMISSIS"), in persona del l.r.p.t., chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di Euro 7.100,00 o in quella diversa di giustizia, a seguito della distruzione della vettura Toyota Yaris, di proprietà del primo, causata da un incendio indotto da un asserito difetto di fabbricazione.
Gli attori deducevano che, in data 16-02-2011 alle ore 01:05, avevano notato del fumo fuoriuscire da un fanale dell'auto che, di lì a poco, aveva preso fuoco, al punto che era stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato; avevano, quindi, richiesto, invano, alla OMISSIS un intervento tecnico per verificare la causa dei danni ed avevano, altresì, formulato una domanda stragiudiziale di risarcimento. Quindi, gli attori avevano agito in giudizio chiedendo, a titolo di risarcimento, una somma pari al valore commerciale della vettura all'epoca dell'incendio.
Con comparsa di risposta depositata il 04-06-2012 si costituiva in giudizio la OMISSIS, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 164, comma 4, c.p.c.; in via gradata, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo produttore né distributore; in via ulteriormente subordinata l'infondatezza nel merito della domanda, per mancanza di prova della causa del danno.
La causa, istruita mediante l'acquisizione delle prove testimoniali e documentali, era decisa con sentenza n. 638/2020, depositata in data 3-12-2020, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme così statuiva: "dichiara il difetto di legittimazione passiva di OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della società convenuta; condanna G.S. e I.S., in solido tra loro, alla rifusione in favore della società convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.735,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, articolo 52".
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto sussistente il difetto di legitimatio ad causam dal lato passivo. In particolare, il primo Giudice ha statuito che, sotto il profilo della responsabilità contrattuale, la domanda non poteva essere accolta, in quanto il contratto di vendita del veicolo distrutto era intercorso fra gli attori e la A. s.p.a.; neppure sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale la domanda poteva trovare accoglimento, in quanto la OMISSIS non era la produttrice del bene ed in quanto la responsabilità ex art. 11, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 per prodotto difettoso non poteva configurarsi, essendo prevista solo in caso di danni a persone e/o cose diverse dal prodotto stesso.
Con atto di citazione notificato il 22-04-2021, OMISSIS e OMISSIS hanno proposto appello avverso la succitata sentenza.
Con comparsa di risposta depositata il 06-10-2021 si è costituita in giudizio la OMISSIS, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, in via gradata, l'infondatezza nel merito.
Rigettata l'istanza di inibitoria, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
La comparsa conclusionale è stata depositata dagli appellanti in data 28.3.2023 e dall'appellata in data 11.4.2023.
In data 28.04.2023, l'appellata ha depositato anche la memoria di replica.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile.
Pur volendo disattendere l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e pur volendo ritenere che l'appello sia articolato in unico motivo, con il quale l'appellante sostiene la tesi per cui la OMISSIS è un distributore/importatore di autovetture ed è, dunque, equiparabile al produttore, appaiono dirimenti le osservazioni che seguono.
Il Tribunale ha rigettato la domanda sulla base di (almeno) tre rationes decidendi e segnatamente:
1) "la stessa prospettazione dei fatti offerta dagli attori, che concernono un contratto di acquisto relativo ad una autovettura modello Toyota Yaris stipulato in data 16.9.2009 presso la concessionaria A. di Lamezia Terme nonché la dedotta esistenza di gravi difetti del veicolo in questione e le stesse domande formulate in atto di citazione, che attengono sostanzialmente all'esercizio delle azioni di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta e, dunque, afferiscono con tutta evidenza ad una vicenda solo ed esclusivamente contrattuale, escludono che possa ravvisarsi una legittimazione passiva in capo alla convenuta OMISSIS s.p.a. Il contratto di vendita dell'autovettura de qua è, infatti, intervenuto (vedi contratto allega al fascicolo di parte attrice) esclusivamente tra gli attori e la società A. s.p.a. di Lamezia Terme con la conseguenza che, se la cosa è viziata, la condanna al risarcimento dei danni deve essere dichiarata nei confronti del solo venditore. Dunque, nessuna responsabilità da inadempimento contrattuale può essere riconosciuta in capo alla convenuta non essendo questa parte del relativo contratto di vendita";
2) "nessuna responsabilitàpuò essere attribuita alla società convenuta nemmeno a titoloextracontrattuale dal momento che la OMISSIS s.p.a. non è il produttore del bene";
3) "D'altra parte, anche a voler ritenere accertata per mera astrazione la qualità di produttore in capo alla OMISSIS s.p.a., nella specie non potrebbe comunque configurarsi a carico della stessa società convenuta una responsabilità diretta a titolo extracontrattuale verso gli attori ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi: è noto infatti che, secondo l'art. 11 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, n.1, della citata normativa, la responsabilità del produttore sorge conriguardo a danni cagionati a persone ed a cose diverse dal prodotto difettoso ("a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distribuzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso"); laddove il caso oggetto del presente giudizio concerne, invece, la diversa ipotesi di responsabilità del venditore per vizi inerenti alla res venduta".
Ebbene, anche a voler ritenere che l'unico motivo di censura abbia attinto la seconda ratio decidendi, (quella, cioè, relativa all'insussistente qualifica di produttore in capo alla convenuta), restano inoppugnate le altre due rationes decidendi, che ormai sono coperte da giudicato: la prima, in base alla quale, ricondotta la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, si esclude che la domanda possa trovare accoglimento nei confronti dell'appellata, in quanto estranea al contratto di compravendita; la terza, secondo cui non è configurabile la responsabilità da prodotto difettoso, in quanto non sono stati cagionati a persone e a cose diverse dal prodotto stesso.
Orbene, come la Suprema Corte ha già avuto più volte modo di affermare, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura ( ovvero sia stata respinta ) perché il ricorso ( o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa ) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass., 6 Giudiziario ATAMA CATANIA Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076). Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata (v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).
4. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati con D.M. n. 147 del 2022, scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00, dimidiati per via della non particolare complessità della lite.
Sussistono i presupposti per condannare gli appellanti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza definitiva n. 638/2020, pubblicata il 03-12-2020 e non notificata, del Tribunale di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2. dichiara inammissibile l'appello;
3. condanna in solido OMISSIS e OMISSIS, al pagamento, in favore di OMISSIS S.p.A., in persona del l.r.p.t., delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in Euro 2.904,50, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario come per legge;
4. dà atto che sussistono i presupposti per condannare gli appellanti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio in data 8 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2023.
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