Provv. 16 maggio 2023 (1).
Modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2023 (2)
(1) Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 16 maggio 2023, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Emanato dall'Agenzia delle entrate.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1 Il presente provvedimento definisce le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), modello 730-1, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2023.
2. Esercizio delle scelte nel Modello 730-1
2.1 L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
2.2 L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.3 L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'elenco dei partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta per la destinazione del due per mille è trasmesso all'Agenzia delle entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".
3. Modalità di trasmissione dei dati contenuti nel modello 730-1 per l'anno d'imposta 2022
3.1 I sostituti d'imposta trasmettono i dati contenuti nel modello 730-1 2023 all'Agenzia delle entrate per il tramite di un ufficio postale o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (intermediario).
4. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d'imposta all'ufficio postale o a un intermediario
4.1 I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un intermediario le schede per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute nell'apposita busta di cui all'Allegato 2 al provvedimento del 6 febbraio 2023, pubblicato in pari dati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, di approvazione del modello 730/2023 e delle relative istruzioni, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 6 febbraio 2023.
4.2 In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un intermediario, i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 al provvedimento del 6 febbraio 2023, pubblicato in pari dati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, di approvazione del modello 730/2023 e delle relative istruzioni, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.
4.3 Gli intermediari devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di cui al punto 3.2, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.
4.4 In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale, i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna di cui al punto 3.2, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
4.5 Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sulla base del rapporto convenzionale con l'Agenzia delle entrate, Poste Italiane S.p.A. e gli intermediari trasmettono tempestivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. Gli intermediari, inviano i dati entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023 ed entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.
4.6 Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A., al momento dell'apertura della busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.
5. Obblighi di riservatezza
5.1 Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nelle schede, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell'allegato 1 (Obbligo di riservatezza) che forma parte integrante del presente provvedimento.
5.2 Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, l'Agenzia delle entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda relativa alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse ai sensi del presente provvedimento.
5.3 In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto agli intermediari e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate.
6. Trattamento dei dati
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati dal momento in cui gli stessi vengono trasmessi. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, per questo designato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello 730-1 venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
6.5 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante del modello di dichiarazione.
7. Rettifiche e integrazioni ai documenti già approvati
7.1 Le rettifiche e integrazioni alle istruzioni per la compilazione del modello 730 approvate con il provvedimento del 6 febbraio 2023 e alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del 24 febbraio 2023, che si renderanno necessarie a seguito dell'adozione del presente provvedimento, saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.
La predetta norma ha previsto che anche per il periodo d'imposta 2022 i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF presentate dai propri dipendenti secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.
Il menzionato articolo 17 dispone che le modalità di trasmissione delle schede siano disciplinate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Pertanto, con il presente provvedimento è previsto che per la trasmissione delle schede per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF i sostituti adottino, per la campagna dichiarativa 2023 relativa all'anno d'imposta 2022, le stesse modalità previste per il periodo d'imposta precedente. Tali soggetti, quindi, ricevono le buste con le schede dai propri assistiti e le consegnano ad un intermediario o a Poste Italiane S.p.A. per il tempestivo invio all'Agenzia delle entrate e comunque entro le scadenze previste.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro l'istituzione di una addizionale regionale all'IRPEF;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (articoli 1 e 3, comma 3);
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di approvazione del Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023, relativo all'approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52627/2023, relativo all'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati;
Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1
Obbligo di riservatezza
1. Gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite:
- dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- dal provvedimento 10 giugno 2009, concernente l'adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008.
2. Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede da trasmettere per via telematica può essere effettuato da soggetti designati come responsabili del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Le persone fisiche autorizzate al trattamento sono individuate dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell'autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.
5. Gli utenti dei servizi telematici e i soggetti designati come responsabili, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. La ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione dei relativi dati sono consentite solo alle persone fisiche autorizzate al trattamento alle quali è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati in esse contenuti.
7. Successivamente alla trasmissione in via telematica, le schede e i dati sono conservati soltanto dagli utenti, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164 e 37, comma 2-bis, lettera e), del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Trascorso tale termine i dati dovranno essere distrutti.
8. Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, le schede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l'ordinaria attività dell'utente, con modalità tali da impedire l'accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.
9. L'idoneità delle misure di sicurezza adottate sono soggette a controlli, anche a campione, da parte dell'Agenzia delle entrate.
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