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venerdì 19 maggio 2023

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 17 maggio 2023, n. 48 (1) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.

 



I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)


Circ. 17 maggio 2023, n. 48 (1)


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.


(1) Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale ammortizzatori sociali, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione, Coordinamento generale legale, Segreteria del presidente, del vicepresidente e del consiglio di amministrazione.





Ai


Dirigenti centrali e territoriali


Ai


Responsabili delle agenzie


Ai


Coordinatori generali, centrali e territoriali delle aree dei professionisti


Al


Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'area medico legale


e, p.c.:


Al


Presidente


Al


Vice presidente


Ai


Consiglieri di amministrazione


Al


Presidente e ai componenti del consiglio di Indirizzo di Vigilanza


Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci


Al


Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo


Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse


Al


Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati


Ai


Presidenti dei comitati regionali




1. Premessa


Con la deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023 (Allegato n. 1), il Consiglio di Amministrazione ha adottato il "Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'Inps" (di seguito Regolamento), che sostituisce il previgente Regolamento adottato con la determinazione presidenziale n. 195 del 20 dicembre 2013 (cfr. il messaggio n. 1805/2014).


L'adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria al fine di disciplinare in un'unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell'INPS, a supporto dell'attività dei Comitati e nell'ottica di favorire una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale, tenendo conto tra l'altro di quanto indicato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella Relazione programmatica 2023-2025 (cfr. la delibera n. 13 del 4 ottobre 2022 - Missione 4 "Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni", Programma 4.1.g "Contenzioso").


In particolare, la soppressione di alcuni Enti previdenziali e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all'INPS, nonché l'ampliamento del numero dei Comitati che operano presso l'Istituto, hanno fatto emergere l'esigenza di fare confluire in un unico regolamento la disciplina in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.


Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le disposizioni del nuovo Regolamento.




2. Ambito di applicazione


Il Regolamento disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.


Sono state altresì introdotte specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), nonché dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.


L'ambito di applicazione del Regolamento è stato inoltre esteso, nei limiti della compatibilità, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, da presentare al Direttore regionale competente.


Conseguentemente, al fine di consentire la definizione dei ricorsi giacenti, le Direzioni centrali provvederanno all'invio alla Direzione regionale competente dei ricorsi attualmente a proprio carico, tramite la procedura DICAWEB che sarà opportunamente implementata.


Per i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'INPS nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, ove compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli da I a VI del medesimo Regolamento.




3. Modalità di presentazione del ricorso


I ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello centrale e periferico devono essere presentati, direttamente dall'interessato o per il tramite degli Istituti di patronato o altri intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica.


In caso di assistenza da parte di un Istituto di patronato o altro intermediario abilitato, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell'Istituto di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato - in fase di ricorso ovvero anche in una fase precedente - regolare mandato da allegare al ricorso medesimo.


In caso di persona incapace, il ricorso dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale.


Il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall'interessato si intende validamente presentato anche se non sottoscritto. L'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso ai servizi on line dell'Istituto, infatti, ne garantisce in ogni caso la riferibilità al ricorrente.


L'utilizzo di altre forme di comunicazione telematica certificata (quali, la Posta Elettronica Certificata), utilizzabile da parte del ricorrente o dell'intermediario abilitato, nella sola eventualità di mancanza della procedura telematica dedicata, garantisce la riferibilità al ricorrente solamente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso e la scansione del documento d'identità.


Sempre in via telematica devono essere altresì presentati i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.


Infine, si chiarisce che i ricorsi possono essere proposti sia dalle persone fisiche, sia da persone giuridiche pubbliche o private, nella cui sfera giuridica sono diretti a produrre effetti i provvedimenti dell'Istituto.




4. Termini per la presentazione del ricorso


In considerazione della differente disciplina afferente alle diverse gestioni previdenziali dell'Istituto (cfr. gli artt. 46 e 47 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368), nonché del provvedimento che si intende impugnare, il Regolamento prevede termini di presentazione diversificati, riportati, per consultazione, nella tabella di sintesi inserita nel presente paragrafo.


Al riguardo, si precisa che sia i termini previsti dall'articolo 4 del Regolamento, sia gli altri termini previsti dal medesimo Regolamento, si computano ai sensi degli articoli 2963 c.c. e 155 c.p.c. che, per giurisprudenza consolidata, esprimono un principio generale applicabile sia in materia processuale che sostanziale. Pertanto, non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.


In particolare, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, il provvedimento emesso dall'Istituto può essere impugnato entro 90 giorni dalla sua ricezione, fatto salvo il termine ridotto di 30 giorni per la presentazione del ricorso ai Comitati di vigilanza (comma 3), per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per


gli Sportivi Professionisti (comma 4), nonché, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs n. 148/2015 [1], per i ricorsi al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria (cfr. l'art. 5 del Regolamento).


Con riguardo ai termini per la proposizione dei ricorsi ai Comitati di vigilanza, di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento, per i provvedimenti di pensione il termine per proporre ricorso decorre dalla data di ricezione del primo pagamento della prestazione, salvo che il provvedimento risulti spedito con l'utilizzo di posta raccomandata.


Si rammenta, inoltre, che nell'ottica della semplificazione dei processi di lavoro e della diffusione degli strumenti tecnologici nella comunicazione con i cittadini, l'Istituto ha provveduto all'aggiornamento dei servizi on line, rendendo disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, attualmente disponibili nell'area riservata sezione "MyINPS", sezione "Fascicolo previdenziale del cittadino", del sito www.inps.it. Pertanto, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso i prospetti di liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti pubblici deve essere calcolato dalla data in cui l'utente ha preso visione del provvedimento nel "Fascicolo previdenziale del cittadino".


Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Regolamento, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, il termine entro il quale è possibile presentare ricorso amministrativo decorre dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto.


Per i ricorsi presentati ai Comitati centrali e periferici della gestione dei lavoratori privati, infatti, gli articoli 46, comma 6, e 47, comma 4, della legge n. 88/1989 dispongono che il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento "espresso" o "tacito" dell'Istituto costituisca condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale.


Pertanto, in caso di mancata adozione del provvedimento - e al fine di riconoscere la possibilità di esperire i ricorsi amministrativi e l'azione giudiziaria anche nel caso in cui non venga emanato un provvedimento formale - trova applicazione la disciplina del silenzio significativo di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, secondo il quale in materia di previdenza e assistenza obbligatorie "la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato".


Nel caso dei ricorsi ai Comitati di vigilanza, invece, non trova applicazione quanto disposto dal citato comma 2 dell'articolo 4 del Regolamento, in quanto in tali ipotesi il ricorso amministrativo non costituisce presupposto processuale per adire l'Autorità giurisdizionale.


Specifiche disposizioni sono dettate dal Regolamento anche in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo.


L'articolo 6 del Regolamento dispone, infatti, che avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale CISOA è ammesso ricorso da parte dell'istante, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti.


Ulteriormente, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della deliberazione, può presentare ricorso ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, purché nel corso della votazione abbia motivato il proprio dissenso e ne abbia chiesto l'annotazione a verbale. In tale ultimo caso, l'ufficio competente provvede a notificare il ricorso stesso al soggetto (lavoratore o datore di lavoro) istante. Il medesimo ufficio competente provvede altresì a dare comunicazione al soggetto istante dell'eventuale successiva rinuncia al ricorso.


Infine, il Titolo VII del Regolamento, dedicato ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale di cui al D.lgs n. 148/2015, prevede che il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'INPS nelle materie di competenza dei suddetti Comitati deve essere presentato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso (cfr. l'art. 21 del Regolamento).


TIPO DI RICORSO


TERMINE


DECORRENZA


Ricorso ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati


90 giorni


Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 1) o, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto (art. 4, comma 2)


Ricorso ai Comitati di vigilanza


30 giorni


Dalla data di ricezione del provvedimento. Non trova applicazione l'articolo 4, comma 2 (art.4, comma 3)


Ricorsi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti


30 giorni


Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 4)


Ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria


30 giorni


Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 5, comma 1)


Ricorso presentato dall'istante al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)


30 giorni


Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 6, comma 1)


Ricorso presentato da ciascuno dei componenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)


30 giorni


Dalla data della deliberazione (art. 6, comma 1)


Ricorso avverso i provvedimenti adottati nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale


30 giorni


Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 21)



Atteso che attualmente i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego dei trattamenti di integrazione salariale sono considerati ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l'azione giudiziaria [2], al fine di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento sul più ampio arco temporale a loro disposizione per la proposizione del ricorso, incorrano in incolpevoli decadenze, si precisa che la nuova tempistica illustrata nel presente paragrafo troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare.


Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnativa in via amministrativa.


[1] L'articolo 17 del D.lgs n. 148/2015 dispone che: "Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989".


[2] Il messaggio n. 2939/2013 ha allineato il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione del ricorso giudiziario al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, fissato in 60 giorni a decorrere da quello in cui l'interessato abbia ricevuta la notifica del provvedimento o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza.




5. Trasmissione dei ricorsi presentati


Il Regolamento dispone che gli Uffici riceventi trasmettano con cadenza mensile al Comitato competente l'elenco dei ricorsi presentati.


Nel caso in cui il ricorso sia indirizzato a un Comitato diverso da quello competente a decidere, lo stesso dovrà intendersi validamente presentato e l'Ufficio ricevente dovrà provvedere a trasmetterlo tempestivamente all'Ufficio competente, perché venga sottoposto alla decisione del Comitato correttamente individuato.


I ricorsi avverso provvedimenti in materia di pensioni in cumulo e totalizzazione sono di competenza del Comitato relativo alla gestione/forma assicurativa che ha istruito la domanda di pensione e la gestione/forma assicurativa che istruisce la domanda di pensione è quella dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.


Inoltre, nei casi in cui l'Istituto sia Ente istruttore, la decisione del ricorso deve essere assunta previa acquisizione del parere degli Enti/Casse, qualora coinvolti nella materia del contendere. Diversamente, nel caso in cui l'INPS non sia Ente istruttore, la Struttura INPS che riceve il ricorso deve tempestivamente procedere a definire in via amministrativa il ricorso per inammissibilità, a norma dell'articolo 8 del Regolamento, trasmettendolo all'Ente/Cassa competente e avendo cura di informare il ricorrente.




6. Cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere


Il Regolamento ha riordinato le cause di inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere, mantenendo le peculiarità che la legge riconosce alle diverse fattispecie ed eliminando l'ipotesi di irricevibilità del ricorso prevista nel previgente Regolamento.



6.1. Inammissibilità


Il ricorso è inammissibile qualora sia presentato in forma cartacea, sia rivolto a impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall'Istituto, sia carente di uno o più elementi essenziali, tratti di materia non riconducibile all'ambito di competenza dell'Istituto, sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l'emissione del provvedimento, sia presentato da persona non legittimata ad agire, sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale, avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato o qualora sia presentato oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.


Si precisa che il ricorso deve essere considerato inammissibile anche quando è proposto contro un nuovo provvedimento nel caso in cui il ricorrente proponga le medesime censure già sollevate avverso un precedente provvedimento sul quale il Comitato si è già pronunciato.


Sono, inoltre, da considerare inammissibili i ricorsi avverso le certificazioni, quali, ad esempio, APE Sociale, lavoratori precoci, lavori usuranti, Certificazione del TFS cedibile.


Limitatamente alle controversie relative alla certificazione dei lavori faticosi e pesanti ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento, l'articolo 8 del D.M. 20 settembre 2011, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, prevede che l'Organo competente a decidere sui ricorsi amministrativi è il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Pertanto, sarà cura della Struttura territoriale INPS, d'intesa con la Direzione Regionale, provvedere alla chiusura del ricorso in procedura DICAWEB, con contestuale trasmissione della relativa documentazione, compresa la ricevuta di presentazione, al suddetto Comitato regionale per i rapporti di lavoro, dandone informazione al ricorrente.


Sono, altresì, inammissibili i ricorsi ai Comitati di vigilanza, presentati oltre il termine di 30 giorni (cfr. l'art. 4, comma 3, del Regolamento), e quelli per i quali sia stato presentato, contestualmente o precedentemente, anche ricorso giurisdizionale con il medesimo petitum.


Rilevato che l'articolo 4, comma 3, del Regolamento stabilisce che per i ricorsi ai Comitati di vigilanza non trova applicazione quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, si chiarisce che deve essere considerato inammissibile il ricorso al Comitato di vigilanza proposto avverso il silenzio dell'Amministrazione, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura INPS competente.


È altresì inammissibile il ricorso quando, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, il componente della Commissione provinciale CISOA, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, non abbiano motivato il proprio dissenso nel corso della votazione chiedendone l'inserimento a verbale.


Nelle materie di competenza dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà o del Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, a norma dell'articolo 22 del Regolamento è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato.


Il ricorso è, infine, inammissibile se presentato successivamente alla notifica di un avviso di addebito, avente ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi, con valore di titolo esecutivo. Ciò in quanto, dal momento della regolare notifica del titolo esecutivo (c.d. AVA) al contribuente già ricorrente in via amministrativa rispetto all'accertamento effettuato dall'Istituto a norma dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione della parte è necessariamente da proporsi al giudice del lavoro a norma dell'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto legislativo [3].



6.2 Improcedibilità


Il Regolamento dispone che il ricorso è improcedibile qualora, successivamente alla presentazione, sopravvengano cause che facciano venire meno l'interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato o qualora intervenga una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.


Al riguardo, si precisa che qualora l'atto impugnato sia stato annullato e sostituito da un altro atto, adottato sulla base di nuovi elementi che non erano oggetto della originaria contestazione e che dunque non risulti satisfattivo delle richieste del ricorrente, il ricorso rimane procedibile, salvo il caso in cui l'interessato abbia proposto specifico ricorso amministrativo avverso il nuovo provvedimento.


È altresì previsto che il ricorso dinanzi ai Comitati di vigilanza è improcedibile anche nel caso in cui, nel corso della fase istruttoria, risulti che sia stato notificato all'Istituto un ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto.



6.3 Cessata materia del contendere


La cessazione della materia del contendere è rilevabile in qualsiasi fase del procedimento - anche qualora la fase istruttoria sia effettuata dalla Direzione centrale competente - nel caso in cui l'Istituto adotti un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente.



6.4 Definizione in via amministrativa dei ricorsi


Nei casi di improcedibilità, di inammissibilità e di cessata materia del contendere, fatta salva l'eventualità in cui il ricorso sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, la Struttura territorialmente competente provvede a definire il ricorso in via amministrativa, dandone comunicazione telematica al ricorrente e informandone il Comitato, anche nelle ipotesi di cui al capoverso successivo.


Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui l'improcedibilità, l'inammissibilità o la cessata materia del contendere sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire il ricorso in via amministrativa, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno.


In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per le cause di cui ai precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3, possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato, al quale a tale fine dovrà essere garantita un'adeguata informazione, ne faccia specifica istanza.


[3] Articolo 24, commi 4 (in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25) e 5 (contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento), del D.lgs n. 46/1999.




7. Ricorso e autotutela


Il Titolo III del Regolamento, rubricato "Ricorso e autotutela", disciplina i rapporti tra il ricorso amministrativo e l'eventuale avvio di un procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato.


Nello specifico, l'articolo 11 del Regolamento dispone che, ogni qualvolta se ne rilevino i presupposti, in ogni fase della procedura di definizione del ricorso e fino a quando lo stesso non venga inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato, l'Istituto proceda in autotutela.


L'avvio del procedimento di riesame in autotutela non interrompe e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.


In materia di integrazione salariale in agricoltura, il potere di autotutela è riservato alla Commissione CISOA che, ove ne ricorrano i presupposti, può riesaminare le proprie deliberazioni (cfr. l'art. 12 del Regolamento).


Analogamente, l'articolo 23 del Regolamento riserva il potere di autotutela ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, i quali, ove ne ricorrano i presupposti, possono riesaminare le deliberazioni da loro adottate nell'esercizio del potere concessorio loro riconosciuto.




8. Istruttoria del ricorso


All'istruttoria del ricorso amministrativo provvedono le Strutture territoriali competenti o le Direzioni centrali nelle materie di propria competenza, le quali, al termine dell'istruttoria, trasmettono il relativo fascicolo elettronico alla Segreteria del Comitato competente. Il fascicolo, oltre al ricorso, ai documenti e agli atti prodotti dal ricorrente, deve contenere una relazione istruttoria analitica e completa corredata di tutta la documentazione a supporto, nonché lo schema della proposta di possibile deliberazione.


Al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla decisione, il Comitato ricevente potrà richiedere approfondimenti istruttori alle Strutture territoriali/Direzioni centrali competenti. Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, la relativa richiesta deve essere evasa entro 30 giorni.


Ai fini della trattazione i ricorsi aventi medesimo contenuto vengono riuniti e decisi dal Comitato per connessione di materia.




9. Decisione del ricorso


Il ricorso deve essere deciso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione dello stesso, come attestata dal protocollo informatico.


Tuttavia, il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza del suddetto termine.


I Comitati centrali competenti circa i ricorsi in materia di contributi decidono anche le questioni relative all'imposizione delle sanzioni civili, la cui quantificazione spetta alle Strutture territoriali competenti.


Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, le Commissioni deliberanti di cui all'articolo 46 della legge n. 88/1989, nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva, salvo che le stesse non rientrino nella competenza di soggetti diversi dall'Istituto o riguardino questioni generali in materia di interpretazione normativa.




10. Esecuzione delle decisioni dei comitati


Salvo i casi in cui sia intervenuta la sospensione dell'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati, i rispettivi segretari trasmettono in via telematica le deliberazioni alla Struttura territoriale competente perché sia data esecuzione al dispositivo.




11. Sospensione e revoca delle deliberazioni


Qualora si evidenzino profili di illegittimità, l'esecuzione delle decisioni assunte dai Comitati centrali e dai Comitati provinciali può essere sospesa, entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente, dal Direttore generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 88/1989, e dal Direttore territoriale competente o suo delegato, ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge.


La Direzione centrale o la Struttura territoriale competente devono comunicare tempestivamente il provvedimento di sospensione al ricorrente, all'Istituto di patronato o ad altro intermediario abilitato, nonché al Presidente del Comitato centrale o periferico deliberante.


In caso di provvedimento di sospensione adottato dal Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato centrale entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione. A tale fine, la Direzione centrale competente sottopone la relazione istruttoria e la relativa proposta di deliberazione al Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, la decisione diviene esecutiva.


Allo stesso modo, il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore della Struttura territoriale competente o da un suo delegato deve essere tempestivamente trasmesso dalla medesima Struttura territoriale alla competente Direzione centrale.


Quest'ultima dovrà predisporre una relazione istruttoria e una proposta di deliberazione da sottoporre al Comitato amministratore centrale perché possa decidere, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, sull'esecuzione o sull'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale.


Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni, la decisione diviene esecutiva.


Al riguardo, si precisa che sia i termini previsti dall'articolo 19 sia gli altri termini previsti dal Regolamento si computano ai sensi degli articoli 2963 c.c. e 155 c.p.c. che, per giurisprudenza consolidata, esprimono un principio generale applicabile sia in materia processuale che sostanziale. Pertanto, non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.


Con riferimento ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali e al Comitato del Fondo di integrazione salariale, l'articolo 24 del Regolamento prevede che, ove si evidenzino profili di illegittimità, il Direttore generale dell'Inps può sospendere l'esecuzione delle decisioni adottate dai suddetti Comitati.


Il relativo provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di 5 giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Consiglio di Amministrazione.


Lo stesso, entro 3 mesi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso inutilmente tale termine la decisione diviene esecutiva


Infine, è previsto che le deliberazioni dei Comitati possano essere revocate qualora intervengano nuovi o ulteriori elementi rilevati d'ufficio e nel rispetto dei termini, se normativamente previsti, entro i quali è possibile la modifica del provvedimento oggetto di delibera.


Al riguardo, per il generale principio di equità e par condicio, si precisa che nuovi o ulteriori elementi possono essere rilevati d'ufficio anche in seguito all'istanza di parte.




12. Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi


L'articolo 20 del Regolamento dispone che tutte le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi, sia interlocutorie che definitive, devono essere effettuate in via telematica. Altresì, in via telematica, il ricorrente può consultare lo stato del ricorso.




13. Prescrizione e decadenza


Fatta salva l'ipotesi di inammissibilità del ricorso prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera d), del Regolamento, in fase istruttoria, ai fini della decisione di merito è sempre necessaria la verifica dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria e/o prescrizione del diritto stabiliti dalle norme applicabili alle singole fattispecie.




14. Monitoraggio e gestione delle giacenze


Ai fini del deflazionamento del contenzioso giudiziario, con frequenza periodica verrà effettuato un monitoraggio dell'andamento del contenzioso amministrativo per avviare analisi e azioni finalizzate all'adozione di linee omogenee di reazione e di eventuali indirizzi in materia di autotutela.


Fino all'adozione di nuove linee di azione per la normalizzazione del flusso del contenzioso amministrativo, restano ferme le indicazioni fornite con la circolare n. 29/ 2013, e con il messaggio n. 1550/2017.




15. Procedure informatiche di supporto


Si fa riserva di fornirne alle Strutture dell'Istituto ulteriori indicazioni operative a seguito delle necessarie implementazioni delle procedure informatiche afferenti alla gestione dei ricorsi amministrativi.



Il Direttore generale


Vincenzo Caridi




Allegato 1



Deliberazione N. 8



OGGETTO: Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.



Il Consiglio di amministrazione


Seduta del 18 gennaio 2023


Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;


Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;


Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;


Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;


Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;


Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;


Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;


Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;


Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione n. 108 del 21 dicembre 2020;


Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;


Visto l'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS con decorrenza 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;


Visto l'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, il quale prevede che in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, "la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato";


Visti, in particolare, gli articoli 46 e 47 della citata legge n. 88/1989 nella parte in cui prevedono il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo quale condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale;


Visto l'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368, il quale prevede che con riferimento ai ricorsi dinnanzi ai Comitati di vigilanza avverso gli atti in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in tema di prestazioni, si applichino le disposizioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorsi gerarchici;


Visto il "Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi" adottato con determinazione presidenziale INPS n. 195 del 20 dicembre 2013 che disciplina le procedure dei ricorsi amministrativi afferenti alle gestioni previdenziali dei lavoratori privati;


Visto il "Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni" dei lavoratori pubblici di cui alle deliberazioni consiliari INPDAP n. 1249 del 5 luglio 2000 e n. 404 del 14 novembre 2006;


Preso atto che per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative ai Fondi Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per gli Sportivi professionisti, l'Istituto ha adottato indicazioni che necessitano di un intervento regolamentare nell'ambito del sistema di gestione del contenzioso amministrativo;


Rilevato che, per effetto della citata soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, le relative gestioni previdenziali sono oggi riconducibili unicamente all'Istituto e che pertanto appare necessario procedere al superamento delle diverse fonti di disciplina della materia dei ricorsi amministrativi con l'adozione di un unico atto regolamentare;


Visto, altresì, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che ha dettato disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro innovando, tra l'altro, le previsioni in materia di integrazione salariale ordinaria e prevedendo l'istituzione presso l'INPS di Fondi di solidarietà affidati alla gestione di appositi Comitati amministratori;


Vista la "Relazione programmatica per gli anni 2023-2025", adottata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 13 del 4 ottobre 2022, con specifico riferimento alla Missione 4 "Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni", Programma 4.1.g "Contenzioso";


Ritenuto, pertanto, necessario adottare un unico Regolamento delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi che disciplini in maniera sistematica il contenzioso amministrativo afferente alle diverse gestioni previdenziali affidate oggi all'Istituto;


Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;


Su proposta del Direttore generale,



Delibera


di adottare il "Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS", il cui testo allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante della stessa.


La presente deliberazione viene trasmessa, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Il Segretario


Gaetano Corsini



Il Presidente


Pasquale Tridico



Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023


Istituto nazionale della previdenza sociale


Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei comitati dell'INPS



Titolo I - Disposizioni generali


Art. 1 - Ambito di applicazione


1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la definizione delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello centrale e periferico, ivi compresi i Comitati di Vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, tutti d'ora in avanti indicati con il termine "Comitato" o "Comitati".


2. Il presente Regolamento reca, altresì, specifiche disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e dei Comitati di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali.


3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, che vanno presentati al Direttore regionale competente.



Titolo II - Presentazione del ricorso


Art. 2 - Modalità di presentazione


1. Il ricorso amministrativo ai Comitati di cui all'articolo 1, comma 1, nonché al Direttore regionale competente nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere presentato avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto esclusivamente in via telematica, direttamente dall'interessato ovvero tramite patronati o altri intermediari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.


2. In caso di persona incapace munita di rappresentante legale, il ricorso deve recare la firma di quest'ultimo.


3. In caso di assistenza da parte di patronato o altro intermediario, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell'ente di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato regolare mandato che deve essere allegato al ricorso.


4. In caso di mandato di patrocinio conferito in una precedente fase del procedimento amministrativo, non è richiesta la presentazione di un nuovo mandato.



Art. 3 - Ricorso privo di sottoscrizione


1. Nel caso in cui il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall'interessato non risulti sottoscritto, lo stesso si intende validamente presentato in quanto l'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso ai servizi on-line dell'Istituto ne garantisce comunque la riferibilità al ricorrente.


2. In mancanza di procedura telematica dedicata, l'utilizzo da parte del ricorrente, o dell'intermediario abilitato, di altre forme di comunicazione telematica certificata quali la Posta Elettronica Certificata garantisce comunque la riferibilità al ricorrente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso nonché la scansione del documento d'identità.



Art. 4 Termini per la presentazione


1. Il ricorrente può impugnare il provvedimento emesso dall'Istituto entro novanta giorni dalla data della sua ricezione, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 e agli articoli 5, 6 e 21 del presente Regolamento.


2. In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, il termine per la proposizione del ricorso amministrativo decorre dal centoventunesimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo non sia diversamente previsto.


3. Per i ricorsi ai Comitati di vigilanza, il ricorrente può impugnare il provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua ricezione. Per tali ricorsi non trova applicazione quanto previsto dal comma 2.


4. Per i ricorsi di cui all'articolo 1, comma 3, il ricorrente può impugnare il provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua ricezione.



Art. 5 - Disposizioni particolari in materia di termini di presentazione dei ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale


1. Avverso il provvedimento dell'Inps di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.



Art. 6 - Disposizioni particolari in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo


1. Avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) è ammesso ricorso da parte dell'istante, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti. Avverso la medesima deliberazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, da parte di ciascuno dei componenti la Commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato. In tale ultimo caso, l'ufficio competente provvede a notificare il ricorso stesso al soggetto istante.


2. In caso di rinuncia al ricorso formulata dal Direttore territoriale competente o suo delegato o da altro componente della Commissione CISOA, la rinuncia deve essere inviata al soggetto istante a cura dell'ufficio competente.



Art. 7 - Trasmissione ricorsi presentati


1. L'elenco dei ricorsi presentati è trasmesso al Comitato competente dall'ufficio ricevente con cadenza mensile.


2. Il ricorso indirizzato ad un Comitato diverso da quello competente è da considerarsi validamente presentato, nella stessa data, al Comitato competente a decidere. In tale ipotesi, l'ufficio ricevente provvede a trasmettere tempestivamente il ricorso all'ufficio competente ai fini della decisione dello stesso da parte del Comitato competente.



Art. 8 - Inammissibilità del ricorso


1. Il ricorso è inammissibile quando:


a) sia presentato in forma cartacea;


b) sia rivolto ad impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall'Istituto;


c) sia carente di uno o più elementi essenziali;


d) si tratti di materia non riconducibile all'ambito di competenza dell'Istituto;


e) sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l'emissione del provvedimento;


f) sia presentato da persona non legittimata ad agire;


g) sia presentato in difetto di interesse concreto ed attuale.


2. Fermo quanto previsto al comma 1, il ricorso è altresì inammissibile qualora:


a) sia presentato al Comitato di vigilanza oltre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché nell'ipotesi in cui, oltre al ricorso al Comitato di vigilanza, sia stato presentato anche il ricorso giurisdizionale;


b) i componenti della Commissione provinciale CISOA compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, non abbiano motivato il proprio dissenso nel corso della votazione chiedendone l'inserimento a verbale;


c) sia presentato avverso il provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato;


d) sia presentato oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.


3. La Struttura territorialmente competente provvede a definire in via amministrativa il ricorso per inammissibilità, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, nonché a comunicare telematicamente al ricorrente, informandone il Comitato, l'inammissibilità del ricorso, anche nei casi in cui la stessa sia rilevata ai sensi del comma 4.


4. Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui l'inammissibilità sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire in via amministrativa il ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato.


5. In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per inammissibilità possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza, garantendone a tal fine allo stesso un'adeguata informazione.



Art. 9 - Improcedibilità del ricorso


1. Il ricorso è improcedibile nelle ipotesi di sopravvenienza di cause che facciano venir meno l'interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato.


2. Il ricorso è parimenti improcedibile qualora intervenga pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativamente al medesimo oggetto.


3. Il ricorso dinanzi ai Comitati di vigilanza è, altresì, improcedibile allorquando, in fase istruttoria, sia notificato all'Istituto un ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto.


4. La Struttura territorialmente competente provvede a definire in via amministrativa il ricorso per improcedibilità, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, nonché a comunicare telematicamente al ricorrente, informandone il Comitato, l'improcedibilità del ricorso, anche nei casi in cui la, stessa sia rilevata ai sensi del comma 5.


5. Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui l'improcedibilità sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire in via amministrativa il ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato.


6. In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per improcedibilità possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza, garantendo a tal fine allo stesso un'adeguata informazione.



Art. 10 - Cessata materia del contendere


1. La cessazione della materia del contendere può essere rilevata in qualunque fase del procedimento, nel caso di adozione di provvedimento satisfattivo per il ricorrente intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso.


2. La Struttura territorialmente competente provvede a definire in via amministrativa il ricorso per cessata materia del contendere, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, nonché a comunicare telematicamente al ricorrente, informandone il Comitato, la cessata materia del contendere, anche nei casi in cui la stessa sia rilevata ai sensi del comma 3.


3. Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire in via amministrativa il ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato.


4. In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per cessata materia del contendere possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza, garantendo a tal fine allo stesso un'adeguata informazione.



Titolo III - Ricorso e autotutela


Art. 11 - Esercizio dell'autotutela


1. L'avvio di un procedimento in autotutela non interrompe e non sospende termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.


2. Dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase della sua procedimentalizzazione, l'Istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, procede in autotutela, tranne nell'ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato.



Art.12 - Disposizioni particolari in materia di autotutela


1. In materia di integrazione salariale in agricoltura, il potere di autotutela è riservato alla stessa Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) che, ove ne ricorrano i presupposti, può riesaminare le proprie deliberazioni.



Titolo IV - Istruttoria del ricorso


Art.13 - Istruttoria


1. La struttura territoriale competente ovvero la Direzione centrale, nei casi di sua competenza, provvedono all'istruttoria del ricorso medesimo, all'esito della quale trasmettono alla Segreteria del Comitato il fascicolo elettronico composto:


- dal ricorso, dai documenti e dagli atti eventualmente prodotti dal ricorrente;


- dalla relazione istruttoria corredata di tutta la documentazione a supporto;


- dallo schema della proposta di deliberazione.


2. Il Comitato può acquisire in ogni caso ulteriori elementi utili alla decisione, chiedendo alle competenti strutture approfondimenti istruttori.


3.Gli approfondimenti devono essere effettuati entro trenta giorni dalla richiesta del Comitato, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.


4. Ai fini della trattazione, i ricorsi aventi medesimo contenuto sono riuniti per connessione di materia.



Titolo V - Decisione del ricorso


Art. 14 - Termini per la decisione


1. Il termine di novanta giorni per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione del ricorso attestata dal protocollo informatico.


2. Il Comitato ha potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione.



Art. 15 - Competenza dei Comitati centrali a decidere in materia sanzionatoria


1. I Comitati centrali competenti a decidere i ricorsi in materia di contributi decidono anche le questioni relative all'imposizione delle sanzioni civili.


2. La quantificazione della misura delle sanzioni spetta alle strutture territoriali competenti.



Art. 16 - Competenza delle Commissioni deliberanti ex art. 46 legge n. 88/89 a decidere delle questioni pregiudiziali di natura contributiva


1. Le Commissioni deliberanti di cui all'articolo 46 della legge 9 settembre del 1989, n. 88, nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva.


2. Le suddette Commissioni non possono tuttavia decidere le pregiudiziali questioni di natura contributiva quando:


a) rientrino nella competenza di soggetti diversi dall'Istituto;


b) riguardino questioni generali in materia di interpretazione normativa.



Titolo VI - Esecuzione delle decisioni dei comitati


Art. 17 - Esecuzione delle deliberazioni


1. Le deliberazioni dei Comitati vengono trasmesse in via telematica, a cura dei rispettivi segretari, alla struttura territoriale competente che dà esecuzione al dispositivo, salvo i casi di sospensione previsti dagli articoli 19 e 24.



Art. 18 - Revoca delle deliberazioni


1. La revoca delle deliberazioni del Comitato può essere esercitata in presenza di nuovi o ulteriori elementi rilevati d'ufficio e nel rispetto dei termini entro i quali è possibile la modifica del provvedimento oggetto della delibera, laddove siano normativamente previsti.



Art. 19 - Sospensione delle deliberazioni


1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati centrali e dai Comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro cinque giorni dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente, dal Direttore generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e dal Direttore territoriale competente o suo delegato, ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge.


2. Il provvedimento di sospensione è tempestivamente comunicato dalla Direzione centrale o dalla Struttura territoriale competente al ricorrente o al patronato o ad altro intermediario. La Direzione centrale o la Struttura territoriale competente comunicano, altresì, il provvedimento di sospensione al Presidente del Comitato centrale o periferico.


3. In caso di provvedimento di sospensione adottato dal Direttore generale, la relazione istruttoria e la relativa proposta di deliberazione sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato centrale entro e non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.


4. Il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore della Struttura territoriale competente o suo delegato deve essere tempestivamente trasmesso dalla predetta sede alla competente Direzione centrale, che sottopone al Comitato amministratore centrale una relazione istruttoria e una proposta di deliberazione. Il predetto Comitato, entro e non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.



Art. 20 - Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi


1.Le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi, sia interlocutorie che definitive, sono effettuate in via telematica. Il ricorrente può consultare in via telematica lo stato del ricorso.



Titolo VII - Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione salariale. Disposizioni particolari


Art. 21 - Termine per la presentazione del ricorso


1. Il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'Inps nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali, nonché del Fondo di integrazione salariale, deve essere presentato al rispettivo Comitato amministratore dei predetti Fondi entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.



Art. 22 - Inammissibilità del ricorso


1. È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sul quale il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà o del Fondo di Integrazione salariale, si sia già pronunciato.



Art. 23 - Disposizioni particolari in materia di autotutela


1. Ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, ove ne ricorrano i presupposti, è riservato il potere di autotutela sulle deliberazioni adottate nell'esercizio del potere di concessione loro riconosciuto, attraverso il riesame delle stesse.



Art. 24 - Sospensione delle deliberazioni


1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterale, anche intersettoriali e del Fondo di Integrazione salariale può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'Inps, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Consiglio di Amministrazione, che, entro tre mesi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.



Art. 25 - Rinvio


Per quanto non espressamente disciplinato con riferimento ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione salariale si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui ai Titoli da I a VI del presente Regolamento. 

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