Comunicato CE 4 maggio 2023 (1) (2).
Rettifica del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 212 del 22 agosto 2018).
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2023, n. L 116.
(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[Testo del comunicato]
1. Pagina 1, considerando 2:
anziché: «(2) Inoltre, è opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di protezione dell'ambiente mediante misure volte ad assicurare la conformità di ogni prodotto, e l'osservanza di ogni persona e organizzazione coinvolti nelle attività dell'aviazione civile nell'Unione riguardo alla pertinente normativa dell'Unione, nonché riguardo alle norme e alle pratiche raccomandate internazionali.»
leggasi: «(2) Inoltre, è opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di protezione dell'ambiente mediante misure volte ad assicurare la conformità di ogni prodotto, e l'osservanza di ogni persona e organizzazione coinvolti nelle attività dell'aviazione civile nell'Unione riguardo alla pertinente normativa dell'Unione, nonché riguardo agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali.».
2. Pagina 3, considerando 16:
anziché: «(16) In linea con le norme e con le pratiche raccomandate internazionali fissate dalla convenzione di Chicago, è opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti, agli equipaggiamenti non installati, agli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS. E' inoltre opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni coinvolte nell'esercizio di aeromobili, nella gestione di aeroporti e nella fornitura di ATM/ANS, nonché requisiti essenziali applicabili alle persone e ai prodotti coinvolti nell'addestramento e nella valutazione dell'idoneità medica degli equipaggi e dei controllori del traffico aereo.»
leggasi: «(16) In linea con gli standard e con le pratiche raccomandate internazionali fissate dalla convenzione di Chicago, è opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti, agli equipaggiamenti non installati, agli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS. E' inoltre opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni coinvolte nell'esercizio di aeromobili, nella gestione di aeroporti e nella fornitura di ATM/ANS, nonché requisiti essenziali applicabili alle persone e ai prodotti coinvolti nell'addestramento e nella valutazione dell'idoneità medica degli equipaggi e dei controllori del traffico aereo.».
3. Pagina 11, considerando 78:
anziché: «(78) Nell'adottare gli atti delegati che modificano gli allegati da II a IX del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare le norme internazionali che figurano in tutti gli allegati della convenzione di Chicago.»
leggasi: «(78) Nell'adottare gli atti delegati che modificano gli allegati da II a IX del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare gli standard internazionali che figurano in tutti gli allegati della convenzione di Chicago.».
4. Pagina 19, articolo 3, punto 22:
anziché: «22) "norme e pratiche raccomandate internazionali": norme e pratiche raccomandate internazionali adottate dall'ICAO in conformità dell'articolo 37 della convenzione di Chicago;»
leggasi: «22) "standard e pratiche raccomandate internazionali": standard e pratiche raccomandate internazionali adottate dall'ICAO in conformità dell'articolo 37 della convenzione di Chicago;».
5. Pagina 21, articolo 5, paragrafo 2:
anziché: «2. Il programma europeo di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nelle norme e nelle pratiche raccomandate internazionali.»
leggasi: «2. Il programma europeo di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti negli standard e nelle pratiche raccomandate internazionali.».
6. Pagina 21, articolo 7, paragrafo 2:
anziché: «2. Il programma nazionale di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti nelle norme e nelle pratiche raccomandate internazionali.»
leggasi: «2. Il programma nazionale di sicurezza aerea comprende almeno gli elementi relativi alle competenze di gestione della sicurezza nazionale descritti negli standard e nelle pratiche raccomandate internazionali.».
7. Pagina 25, articolo 17, paragrafo 2:
anziché: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 9 e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1, 6 e 8 della convenzione di Chicago.»
leggasi: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 9 e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano negli allegati 1, 6 e 8 della convenzione di Chicago.».
8. Pagina 28, articolo 23, paragrafo 1, secondo comma:
anziché: «Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 20 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 1 della convenzione di Chicago.»
leggasi: «Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 20 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano nell'allegato 1 della convenzione di Chicago.».
9. Pagina 30, articolo 27, paragrafo 2:
anziché: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 20 e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati 1 e 6 della convenzione di Chicago.»
leggasi: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 20 e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano negli allegati 1 e 6 della convenzione di Chicago.».
10. Pagina 32, articolo 31, paragrafo 2:
anziché: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 29 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 6 della convenzione di Chicago.»
leggasi: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 29 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano nell'allegato 6 della convenzione di Chicago.».
11. Pagina 34, articolo 36, paragrafo 2:
anziché: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 33 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano nell'allegato 14 della convenzione di Chicago.»
leggasi: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 33 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano nell'allegato 14 della convenzione di Chicago.».
12. Pagina 36, articolo 41, paragrafo 6, lettera d):
anziché: «d) lo Stato membro interessato ha stabilito norme e procedure applicabili alla fornitura di ATM/ANS da parte del fornitore che assicura, in conformità delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali e tenendo conto delle specifiche circostanze del caso in questione, un livello accettabile di sicurezza e la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 40, e ha stabilito mezzi e modalità appropriati ed efficaci per la sorveglianza e l'applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di tali norme e procedure;»
leggasi: «d) lo Stato membro interessato ha stabilito norme e procedure applicabili alla fornitura di ATM/ANS da parte del fornitore che assicura, in conformità degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali e tenendo conto delle specifiche circostanze del caso in questione, un livello accettabile di sicurezza e la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 40, e ha stabilito mezzi e modalità appropriati ed efficaci per la sorveglianza e l'applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di tali norme e procedure;».
13. Pagina 37, articolo 43, paragrafo 3:
anziché: «3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.»
leggasi: «3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli che figurano negli allegati da 2 a 4, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.».
14. Pagina 37, articolo 44, paragrafo 3:
anziché: «3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui agli allegati 2, 3, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.»
leggasi: «3. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 40 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli di cui agli allegati 2, 3, 10, 11, e 15 della convenzione di Chicago.».
15. Pagina 39, articolo 50, paragrafo 2:
anziché: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui all'allegato 1 della convenzione di Chicago.»
leggasi: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli di cui all'allegato 1 della convenzione di Chicago.».
16. Pagina 40, articolo 53, paragrafo 2:
anziché: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelle di cui all'allegato 1 della convenzione di Chicago.»
leggasi: «2. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione garantisce la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 48 del presente regolamento e tiene debitamente conto degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, in particolare di quelli di cui all'allegato 1 della convenzione di Chicago.».
17. Pagina 55, articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera n):
anziché: «n) le informazioni relative all'attuazione delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali di cui all'articolo 90, paragrafo 4;»
leggasi: «n) le informazioni relative all'attuazione degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali di cui all'articolo 90, paragrafo 4;».
18. Pagina 55, articolo 87, paragrafo 1:
anziché: «1. Le misure adottate dall'Agenzia per quanto riguarda le emissioni e il rumore ai fini della certificazione della progettazione dei prodotti a norma dell'articolo 11 mirano a prevenire effetti nocivi significativi per il clima, l'ambiente e la salute umana dovuti ai prodotti dell'aviazione civile in questione, tenendo in debita considerazione le norme e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l'ambiente, la fattibilità tecnologica e l'impatto economico.»
leggasi: «1. Le misure adottate dall'Agenzia per quanto riguarda le emissioni e il rumore ai fini della certificazione della progettazione dei prodotti a norma dell'articolo 11 mirano a prevenire effetti nocivi significativi per il clima, l'ambiente e la salute umana dovuti ai prodotti dell'aviazione civile in questione, tenendo in debita considerazione gli standard e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l'ambiente, la fattibilità tecnologica e l'impatto economico.».
19. Pagina 55, articolo 87, paragrafo 2:
anziché: «2. La Commissione, l'Agenzia, le altre istituzioni, gli altri organi, uffici e agenzie dell'Unione e gli Stati membri, cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, sulle questioni ambientali, comprese quelle definite nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nel regolamento (CE) n. 1907/2006, in modo che si tenga conto delle interdipendenze tra il clima e la protezione dell'ambiente, la salute umana e altri ambiti, tecnici, dell'aviazione civile, tenendo in debita considerazione le norme e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l'ambiente, la fattibilità tecnologica e l'impatto economico.»
leggasi: «2. La Commissione, l'Agenzia, le altre istituzioni, gli altri organi, uffici e agenzie dell'Unione e gli Stati membri, cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, sulle questioni ambientali, comprese quelle definite nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nel regolamento (CE) n. 1907/2006, in modo che si tenga conto delle interdipendenze tra il clima e la protezione dell'ambiente, la salute umana e altri ambiti, tecnici, dell'aviazione civile, tenendo in debita considerazione gli standard e le pratiche raccomandate internazionali, i benefici per l'ambiente, la fattibilità tecnologica e l'impatto economico.».
20. Pagina 65, articolo 90, paragrafo 4, lettera a):
anziché: «a) informazioni sulla conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e delle misure adottate dall'Agenzia a norma del presente regolamento alle norme e pratiche raccomandate internazionali;»
leggasi: «a) informazioni sulla conformità del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e delle misure adottate dall'Agenzia a norma del presente regolamento agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali;».
21. Pagina 65, articolo 90, paragrafo 4, lettera b):
anziché: «b) altre informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, comuni a tutti gli Stati membri e pertinenti per il monitoraggio da parte dell'ICAO del rispetto da parte degli Stati membri della convenzione di Chicago e delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali.»
leggasi: «b) altre informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, comuni a tutti gli Stati membri e pertinenti per il monitoraggio da parte dell'ICAO del rispetto da parte degli Stati membri della convenzione di Chicago e degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali.».
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