Reg. (CE) 21 aprile 2023, n. 2023/893/UE (1).
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modifica del regolamento (UE) 2015/340 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo.
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2023, n. L 118.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 50, l'articolo 53, l'articolo 62, paragrafi 14 e 15, e l'articolo 72, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (3) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo.
(2) La flessibilità e la disponibilità limitate di risorse in termini di controllori del traffico aereo nell'Unione limitano la capacità del sistema europeo di gestione del traffico aereo («ATM»). E' pertanto necessario adattare il quadro normativo in materia di licenze e qualifiche dei controllori del traffico aereo.
(3) La rapida evoluzione del settore dell'aviazione rende necessario un aggiornamento del regolamento (UE) 2015/340 che ne assicuri l'idoneità allo scopo, l'efficienza in termini di costi e l'allineamento alle norme e alle pratiche applicabili a livello mondiale. E' importante istituire un sistema snello di qualifiche evitando sovrapposizioni. L'aggiornamento dei programmi di addestramento iniziale dovrebbe assicurare un allineamento adeguato al quadro normativo e alle esigenze operative.
(4) L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ritiene che l'addestramento militare dei controllori del traffico aereo attualmente erogato negli Stati membri potrebbe contribuire a un alto livello di sicurezza e sia compatibile con i requisiti di addestramento civile dei controllori del traffico aereo stabiliti dal regolamento (UE) 2015/340. L'addestramento militare nazionale dei controllori del traffico aereo dovrebbe pertanto essere preso in considerazione per il rilascio delle licenze di controllore del traffico aereo dell'Unione.
(5) In caso di domanda di conversione di una licenza nazionale militare di controllore del traffico aereo, può essere rilasciata una licenza di tirocinante controllore del traffico aereo a condizione che l'esperienza di addestramento militare iniziale del richiedente soddisfi i requisiti dell'addestramento iniziale stabiliti dal regolamento (UE) 2015/340 sulla base della relazione nazionale di conversione e in seguito al completamento di un addestramento aggiuntivo derivante dall'analisi del divario di tale relazione.
(6) Ai fini di tale conversione i certificati nazionali che attestano la conformità ai requisiti militari nazionali applicabili dovrebbero essere considerati equivalenti alle licenze nazionali militari di controllore del traffico aereo.
(7) In conformità al punto ATCO.D.055, lettera b), punto 7), dell'allegato I, l'esperienza precedentemente acquisita nell'ambito di operazioni di controllo del traffico aereo militare dovrebbe essere tenuta in debita considerazione nel determinare il corso di specializzazione di unità operativa per il richiedente.
(8) Le autorità nazionali competenti e le autorità militari degli Stati membri dovrebbero collaborare per garantire l'attuazione efficace della conversione delle licenze nazionali militari di controllore del traffico aereo in licenze di tirocinante controllore del traffico aereo.
(9) I requisiti applicabili alle autorità stabiliti dal regolamento (UE) 2015/340 dovrebbero essere aggiornati alla luce del progresso tecnico. Inoltre dovrebbe essere garantita coerenza tra i requisiti del regolamento (UE) 2015/340 e quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (4), così come dei regolamenti (UE) n. 965/2012 (5), (UE) n. 1178/2011 (6) e (UE) n. 139/2014 (7) della Commissione, poiché nella maggior parte dei casi l'autorità responsabile della sorveglianza dei controllori del traffico aereo («ATCO») e le organizzazioni di addestramento coincidono per più di un settore dell'aviazione. Il presente regolamento prevede pertanto un «approccio sistemico globale» che dovrebbe determinare un approccio coerente dal punto di vista logico e tecnologico in tutti i settori dell'aviazione.
(10) L'allineamento del regolamento (UE) 2015/340 al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbe aumentare la certezza del diritto e sostenere l'attuazione di sistemi di segnalazione di eventi efficaci nell'ambito della gestione della sicurezza delle organizzazioni.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(2) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).
Articolo 1
In vigore dal 24 maggio 2023
Il regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione e la revoca di licenze di controllore del traffico aereo e licenze di studente controllore del traffico aereo e delle relative abilitazioni e specializzazioni, comprese le norme e le procedure per la conversione di licenze nazionali di controllore del traffico aereo ottenute nel corso del servizio militare in licenze di controllore del traffico aereo dell'Unione, nonché delle attribuzioni e responsabilità dei titolari di tali licenze, abilitazioni e specializzazioni;»;
2) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) agli studenti controllori del traffico aereo e ai controllori del traffico aereo che esercitano le loro funzioni nell'ambito del regolamento (UE) n. 2018/1139;»;
3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Fornitura di servizi di controllo del traffico aereo
1. Servizi di controllo del traffico aereo possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo qualificati e abilitati in conformità al presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento al proprio personale militare che fornisce servizi al pubblico.»;
4) l'articolo 4 è così modificato:
a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2) "metodi accettabili di rispondenza (AMC)", norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi attraverso i quali stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione;»;
b) il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5) "metodi alternativi di rispondenza", un'alternativa agli AMC esistenti o nuovi strumenti per stabilire la conformità al regolamento (UE) n. 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;»;
c) sono inseriti i seguenti punti 7 bis e 7 ter:
«7 bis) "credito", il riconoscimento dell'addestramento ricevuto da un controllore del traffico aereo durante il servizio militare al fine di richiedere il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo in conformità al presente regolamento;
7 ter) "relazione nazionale di conversione", una relazione sulla base della quale un precedente addestramento di controllore del traffico aereo potrebbe ricevere il credito da parte dell'autorità competente alla quale è stata presentata la richiesta di rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo;»;
d) il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11) "materiale esplicativo (GM)", materiale non vincolante rilasciato dall'Agenzia che aiuta a definire il significato di atti delegati o di esecuzione e che viene utilizzato per facilitare l'attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;»;
e) è inserito il seguente articolo 14 bis:
«14 bis) "specializzazione di licenza", l'autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante una qualifica specifica del titolare. Si tratta di un termine generico per descrivere l'inclusione delle specializzazioni di istruttore per l'addestramento in posizione operativa, istruttore su dispositivo di addestramento, competenza linguistica e valutatore.»;
f) il punto 19 è sostituito dal seguente:
«19) "incapacità provvisoria", situazione temporanea nella quale il/la titolare della licenza non è in grado di esercitare le attribuzioni della licenza mentre abilitazioni, specializzazioni e il suo certificato medico sono validi;»;
g) è inserito il seguente punto 20 bis:
«20 bis) "abilitazione", l'autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, e che ne forma comunque parte integrante, che specifica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni speciali relative alla licenza stessa;»;
h) il punto 31 è sostituito dal seguente:
«31) "convalida", il processo mediante il quale, attraverso il completamento di un corso di specializzazione di unità operativa associato ad un'abilitazione o ad una specializzazione di abilitazione, il titolare può iniziare a esercitare le attribuzioni di tale abilitazione o specializzazione di abilitazione.»;
5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Disposizioni transitorie
1. Le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate in conformità alle pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE e le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 805/2011 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.
2. I titolari dell'abilitazione per controllo di aeroporto a vista (ADV) che non possiedono l'abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) mantengono l'autorizzazione a fornire i servizi di controllo del traffico aereo in un aeroporto nel quale non esistono procedure strumentali pubblicate di avvicinamento o di partenza, a condizione che la validità della specializzazione di unità operativa relativa all'abilitazione ADV sia mantenuta.»;
6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Modifiche dell'abilitazione e delle specializzazioni di abilitazione
1. Le autorità competenti modificano la denominazione dell'abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) rilasciata prima del 4 agosto 2024 in controllo di aeroporto (ADC) entro e non oltre il 4 agosto 2027 così come stabilito dall'autorità competente.
2. Le autorità competenti non rilasciano licenze comprendenti l'abilitazione per controllo di aeroporto a vista (ADV) successivamente al 4 agosto 2024 se non per i controllori del traffico aereo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. Le autorità competenti non rilasciano licenze comprendenti le specializzazioni di abilitazione per controllo aereo (AIR), controllo movimenti al suolo (GMC), controllo di torre (TWR), controllo movimenti al suolo con sorveglianza (GMS), controllo radar d'aeroporto (RAD) e controllo di terminale (TCL) successivamente al 4 agosto 2024.
4. Le attribuzioni delle specializzazioni di abilitazione per controllo aereo (AIR), controllo movimenti al suolo (GMC) e controllo di torre (TWR) rilasciate prima del 4 agosto 2024 entrano a far parte delle attribuzioni dell'abilitazione per controllo di aeroporto (ADC). In conformità al punto ATCO.B.020, lettera d), dell'allegato I, al momento della modifica della denominazione dell'abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) in abilitazione per controllo di aeroporto (ADC) in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la specializzazione di unità operativa deve indicare se l'esercizio delle attribuzioni del titolare è limitato al solo controllo aereo o controllo a terra.
5. Le attribuzioni della specializzazione di abilitazione per sorveglianza movimento al suolo (GMS) rilasciate prima del 4 agosto 2024 entrano a far parte delle attribuzioni della specializzazione di unità operativa associata all'abilitazione per controllo di aeroporto.
6. Le autorità competenti modificano la denominazione della specializzazione di abilitazione per controllo radar d'aeroporto (RAD) rilasciata prima del 4 agosto 2024 in specializzazione di abilitazione per controllo di aeroporto con sorveglianza (SUR) al momento della modifica della denominazione dell'abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) in controllo di aeroporto (ADC) in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
7. Le attribuzioni della specializzazione di abilitazione per controllo di terminale (TCL) rilasciate prima del 4 agosto 2024 entrano a far parte delle attribuzioni della specializzazione di unità operativa associata all'abilitazione per controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) o controllo di area con sorveglianza (ACS).»;
7) è inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
Conversione delle licenze nazionali militari di controllore del traffico aereo in licenze di studente controllore del traffico aereo
1. Un titolare di una licenza nazionale militare di controllore del traffico aereo rilasciata da uno Stato membro può richiedere la conversione di tale licenza in una licenza di studente controllore del traffico aereo di cui al punto ATCO. B.001. La richiesta di conversione della licenza è presentata all'autorità competente dello Stato membro delle forze militari in cui il richiedente ha prestato servizio.
2. L'autorità competente alla quale è pervenuta la domanda di cui al paragrafo 1 concede il credito al richiedente al fine di dimostrare la conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato I (parte ATCO) in conformità alla relazione nazionale di conversione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
3. La relazione nazionale di conversione è notificata dall'autorità competente dello Stato membro interessato all'Agenzia e:
a) descrive i requisiti nazionali sulla base dei quali le licenze militari di controllore del traffico aereo sono rilasciate nello Stato membro in questione;
b) descrive l'ambito delle attribuzioni delle licenze militari di controllore del traffico aereo di cui alla lettera a);
c) indica per quali requisiti di cui all'allegato I (parte ATCO) deve essere concesso il credito;
d) indica l'addestramento aggiuntivo, comprendente gli esami e le valutazioni necessari, che i richiedenti devono sostenere; gli esami e le valutazioni necessari sono condotti da un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) ed è certificata a fornire l'addestramento iniziale ai fini del rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo in virtù del presente regolamento;
e) comprende una dichiarazione che conferma che la conformità del richiedente ai requisiti di addestramento, esame e valutazione descritti nella relazione nazionale di conversione può essere considerata equivalente al completamento dell'addestramento iniziale richiesto a norma del presente regolamento ai fini del rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo;
f) comprende le copie della documentazione di supporto pertinente, tra cui le copie dei requisiti e delle procedure nazionali pertinenti, che dimostrano come sono stati determinati, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, gli elementi elencati alle lettere da a) a e) di cui sopra.»;
8) gli allegati da I a IV sono modificati conformemente agli allegati da I a IV del presente regolamento.
Articolo 2 Data di entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 24 maggio 2023
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 agosto 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Allegato I
In vigore dal 24 maggio 2023
L'allegato I (parte ATCO) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
1. il punto ATCO.A.010 è sostituito dal seguente:
«ATCO.A.010 Domanda di cambio dell'autorità competente
a) Se il titolare della licenza intende esercitare le attribuzioni della specializzazione di unità operativa in uno Stato membro la cui autorità competente non è quella che ha rilasciato la licenza, il titolare deve presentare una domanda al fine di cambiare autorità competente all'autorità competente dello Stato membro nel quale intende esercitare le attribuzioni in conformità alla procedura stabilita da tale autorità. A questo fine, le autorità competenti interessate devono condividere tutte le informazioni rilevanti necessarie per il cambio di autorità competente e lo scambio della licenza in conformità alle procedure di cui al punto ATCO.AR.B.001, lettera c), e al punto ATCO.AR.D.003.
b) In deroga alla lettera a), non è richiesto il cambio di autorità competente laddove siano esercitate solo le attribuzioni di istruttore su dispositivo di addestramento o di valutatore in un ambiente che prevede un dispositivo di addestramento o laddove siano esercitate le attribuzioni di una licenza di studente controllore del traffico aereo.
c) Per esercitare le attribuzioni della licenza in uno Stato membro diverso da quello nel quale la licenza è stata rilasciata, il titolare della licenza deve soddisfare i requisiti di competenza linguistica di cui al punto ATCO.B.030 stabiliti dallo Stato membro in cui intende esercitare le attribuzioni.»;
2. il punto ATCO.A.015 è sostituito dal seguente:
«ATCO.A.015 Esercizio delle attribuzioni di licenze e incapacità provvisoria
a) L'esercizio delle attribuzioni riconosciute da una licenza è subordinato alle abilitazioni e alle specializzazioni di abilitazione, alla validità delle specializzazioni di unità operativa e di licenza, nonché del certificato medico, a meno che quest'ultimo non sia necessario in conformità alla lettera b).
b) Il certificato medico non è necessario per esercitare le attribuzioni di istruttore o valutatore in un ambiente che prevede un dispositivo di addestramento.
c) I titolari di una licenza non possono esercitare le attribuzioni della loro licenza quando dubitano di poter esercitare tali attribuzioni in sicurezza e in tali casi devono informare immediatamente il fornitore dei servizi di navigazione aerea pertinente in merito all'incapacità provvisoria di esercitare le attribuzioni della loro licenza.
d) I fornitori dei servizi di navigazione aerea possono dichiarare l'incapacità provvisoria del titolare della licenza se vengono a conoscenza di eventuali dubbi riguardanti la capacità del titolare della licenza di esercitare in sicurezza le attribuzioni della licenza.
e) I fornitori di servizi di navigazione aerea devono sviluppare e attuare procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per permettere ai titolari delle licenze di dichiarare l'incapacità provvisoria a esercitare le attribuzioni della loro licenza in conformità alla lettera c) per dichiarare l'incapacità provvisoria del titolare della licenza in conformità alla lettera d), e per informare l'autorità competente come definito in tale procedura.
f) Le procedure di cui alla lettera e) devono essere incluse nel programma di competenza di unità operativa in conformità al punto ATCO.B.025, lettera a), punto 13.»;
3. il punto ATCO.B.001 è sostituito dal seguente:
«ATCO.B.001 Licenza di studente controllore del traffico aereo
a) I titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità all'abilitazione/le abilitazioni e alla specializzazione/le specializzazioni di abilitazione annotate sulla licenza sotto la supervisione di un istruttore per l'addestramento in posizione operativa e a intraprendere l'addestramento per una o più specializzazioni di abilitazione e di unità operativa aggiuntive.
b) I richiedenti di una licenza di studente controllore del traffico aereo devono:
(1) avere almeno 18 anni di età;
(2) aver completato con esito positivo, entro i 12 mesi precedenti la domanda, un addestramento iniziale presso un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) rilevanti ai fini dell'abilitazione e, se applicabile, alla specializzazione di abilitazione, come indicato nella parte ATCO, capo D, titolo 2;
(3) avere un certifico medico valido;
(4) aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche in conformità ai requisiti di cui al punto ATCO.B.030.
c) La licenza di studente controllore del traffico aereo indica le specializzazioni di competenza linguistica nonché almeno un'abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione.
d) Il titolare di una licenza di studente controllore del traffico aereo che non ha iniziato a esercitare le attribuzioni di tale licenza entro un anno dalla data del suo rilascio o che ha interrotto l'esercizio di tali attribuzioni per un periodo superiore a un anno può iniziare o continuare l'addestramento in posizione operativa per quell'abilitazione solo:
(1) se un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) ed è certificata a fornire l'addestramento iniziale pertinente ai fini dell'abilitazione ha condotto una valutazione della competenza precedente atta a valutare se il titolare di una licenza di studente controllore del traffico aereo continui a soddisfare i requisiti pertinenti a tale abilitazione;
(2) dopo aver soddisfatto eventuali requisiti di addestramento derivanti dalla valutazione di cui alla lettera d), punto 1.»;
4. al punto ATCO.B.005, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) Il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che non ha iniziato a esercitare le attribuzioni di un'abilitazione entro un anno dalla data del suo rilascio può iniziare l'addestramento in posizione operativa in quell'abilitazione solo:
(1) se un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) ed è certificata a fornire l'addestramento iniziale pertinente ai fini dell'abilitazione ha condotto una valutazione della competenza precedente atta a valutare se la competenza precedente del titolare di una licenza di controllore del traffico aereo continui a soddisfare i requisiti pertinenti a tale abilitazione;
(2) dopo aver soddisfatto eventuali requisiti di addestramento derivanti dalla valutazione di cui alla lettera e), punto 1.»;
5. il punto ATCO.B.010 è sostituito dal seguente:
«ATCO.B.010 Abilitazioni dei controllori del traffico aereo
a) Le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare autorizzato a fornire:
(1) abilitazione per controllo di aeroporto (ADC), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo;
(2) abilitazione per controllo di avvicinamento procedurale (APP), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito senza l'ausilio di apparati di sorveglianza;
(3) abilitazione per controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l'ausilio di apparati di sorveglianza;
(4) abilitazione per controllo di area procedurale (ACP), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili senza l'ausilio di apparati di sorveglianza;
(5) abilitazione per controllo di area con sorveglianza (ACS), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l'ausilio di apparati di sorveglianza.
b) Il titolare di una abilitazione che ha interrotto l'esercizio delle attribuzioni a essa associate per un periodo di quattro o più anni consecutivi immediatamente precedenti può iniziare un addestramento in posizione operativa per tale abilitazione solo:
(1) se un'organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell'allegato III (parte ATCO.OR) ed è certificata a fornire l'addestramento pertinente ai fini dell'abilitazione ha condotto una valutazione della competenza precedente atta a valutare se il titolare di un'abilitazione continui a soddisfare i requisiti pertinenti a tale abilitazione;
(2) dopo aver soddisfatto eventuali requisiti di addestramento derivanti dalla valutazione di cui alla lettera b), punto 1.»;
6. il punto ATCO.B.015 è sostituito dal seguente:
«ATCO.B.015 Specializzazioni di abilitazione
a) L'abilitazione per controllo di aeroporto (ADC) può contenere la specializzazione di controllo di aeroporto con sorveglianza (SUR), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il controllo di aeroporto con l'ausilio di sistemi di sorveglianza.
b) L'abilitazione per controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) può contenere una o più delle seguenti specializzazioni:
(1) avvicinamento radar di precisione (PAR), indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti di precisione controllati da terra con l'impiego di apparati radar per l'avvicinamento di precisione;
(2) avvicinamento radar di sorveglianza (SRA), indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti non di precisione controllati da terra per mezzo di apparati di sorveglianza.
c) L'abilitazione per controllo di area procedurale (ACP) può contenere la specializzazione controllo oceanico (OCN), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un'area di controllo oceanico.
d) L'abilitazione per controllo di area con sorveglianza (ACS) può contenere la specializzazione OCN, indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un'area di controllo oceanico.»;
7. il punto ATCO.B.020 è sostituito dal seguente:
«ATCO.B.020 Specializzazioni di unità operativa
a) La specializzazione di unità operativa autorizza il titolare della licenza a fornire servizi di controllo del traffico aereo per un particolare settore, gruppo di settori e/o posizioni di lavoro operative sotto la responsabilità di un'unità dei servizi di traffico aereo.
b) I richiedenti una specializzazione di unità operativa devono aver completato con esito positivo un corso di specializzazione di unità operativa in conformità ai requisiti indicati nella parte ATCO, capo D, sezione 3.
c) In deroga alla lettera b), la fase di addestramento in posizione operativa di cui alla parte ATCO, capo D, sezione 3, può non essere richiesta quando il rilascio della specializzazione di unità operativa è correlato a quello di un'autorizzazione OJTI temporanea per la stessa unità.
d) La specializzazione di unità operativa deve indicare le limitazioni all'esercizio delle attribuzioni dell'abilitazione per controllo di aeroporto (ADC).
e) I richiedenti di una specializzazione di unità operativa che cambiano l'autorità competente in conformità al punto ATCO.A.010 devono, in aggiunta ai requisiti di cui al punto ATCO.B.020, lettera b), soddisfare i requisiti di cui al punto ATCO.D.060, lettera f).
f) Per i controllori del traffico aereo che forniscono servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili che effettuano prove di volo, l'autorità competente può, in aggiunta ai requisiti indicati alla lettera b), stabilire requisiti aggiuntivi da soddisfare.
g) Le specializzazioni di unità operativa sono valide per un periodo definito nel programma di competenza di unità operativa. Questo periodo non deve superare i tre anni.
h) Il periodo di validità delle specializzazioni di unità operativa per il primo rilascio e il ripristino deve avere inizio non più tardi di 30 giorni dopo la data di completamento con esito positivo della valutazione.
i) Le specializzazioni di unità operativa vengono rinnovate se:
(1) il richiedente ha esercitato le attribuzioni della licenza per un numero minimo di ore, come definito nel programma di competenza di unità operativa;
(2) il richiedente ha seguito un corso di aggiornamento entro il periodo di validità della specializzazione di unità operativa in conformità al programma di competenza di unità operativa;
(3) la competenza del richiedente è stata valutata in conformità al programma di competenza di unità operativa non più di tre mesi prima della data di scadenza della specializzazione di unità operativa.
j) Le specializzazioni di unità operativa devono essere rinnovate, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui alla lettera i), entro il periodo di tre mesi immediatamente precedenti la data di scadenza. In tali casi il periodo di validità deve essere calcolato a partire da tale data di scadenza.
k) Se la specializzazione di unità operativa viene rinnovata prima del periodo indicato alla lettera j), il suo periodo di validità ha inizio non più tardi di 30 giorni dopo la data di completamento con esito positivo della valutazione, sempre che siano soddisfatti anche i requisiti di cui alla lettera i), punti 1 e 2.
l) In caso di scadenza del periodo di validità di una specializzazione di unità operativa, il titolare della licenza deve completare con esito positivo il corso di specializzazione di unità operativa in conformità ai requisiti indicati nella parte ATCO, capo D, titolo 3, al fine di ripristinare la specializzazione.»;
8. il punto ATCO.B.025 è sostituito dal seguente:
«ATCO.B.025 Programma di competenza di unità operativa
a) I programmi di competenza di unità operativa devono essere stabiliti dal fornitore dei servizi di navigazione aerea e approvati dall'autorità competente. Un programma di competenza di unità operativa include almeno i seguenti elementi:
(1) la validità delle specializzazioni di unità operativa in conformità al punto ATCO.B.020, lettera g);
(2) il periodo massimo continuo durante il quale le attribuzioni di una specializzazione di unità operativa non vengono esercitate durante la sua validità. Questo periodo non deve superare 90 giorni di calendario;
(3) il numero minimo di ore o, nel caso di specializzazioni di abilitazione SRA e PAR, il numero minimo di fasi di avvicinamento per esercitare le attribuzioni della specializzazione di unità operativa entro un periodo definito di tempo, che non deve superare 12 mesi ai fini del punto ATCO.B.020, lettera i), punto 1. Per gli istruttori di addestramento in posizione operativa che esercitano le attribuzioni di specializzazione OJTI, il tempo trascorso deve essere contato per il massimo del 50 % delle ore richieste per il rinnovo della specializzazione di unità operativa;
(4) le procedure per i casi in cui il titolare della licenza non soddisfa i requisiti indicati alla lettera a), punti 2 e 3;
(5) i processi per valutare la competenza, inclusa la valutazione delle materie dell'addestramento di aggiornamento in conformità al punto ATCO.D.080, lettera b);
(6) i processi per l'esame della conoscenza e comprensione teorica necessaria per esercitare le attribuzioni di abilitazione e specializzazione;
(7) i processi per identificare i temi e gli argomenti, gli obiettivi e i metodi di addestramento dell'addestramento continuo;
(8) la durata minima e la frequenza dell'addestramento di aggiornamento;
(9) i processi per gli esami della conoscenza teorica e/o la valutazione delle capacità pratiche acquisite durante l'addestramento di conversione, inclusi i punteggi minimi per gli esami;
(10) i processi in caso di non superamento di un esame o di una valutazione, inclusi i processi di ricorso;
(11) qualifiche, ruoli e responsabilità del personale di addestramento;
(12) una procedura per garantire che gli istruttori pratici abbiano praticato le tecniche didattiche nelle procedure nelle quali l'addestramento è impartito in conformità al punto ATCO.C.010, lettera b), punto 3, e al punto ATCO.C.030, lettera b), punto 3;
(13) le procedure per la dichiarazione e la gestione dei casi di incapacità provvisoria a esercitare le attribuzioni di una licenza, nonché per informare l'autorità competente in conformità al punto ATCO.A.015, lettera e);
(14) l'identificazione dei documenti da conservare attinenti all'addestramento continuo e alle valutazioni, in conformità al punto ATCO.OR.C.020;
(15) un processo e le motivazioni per la revisione e la modifica del programma di competenza di unità operativa e la sua presentazione all'autorità competente. La revisione del programma di competenza di unità operativa deve essere effettuata almeno una volta ogni tre anni.
b) Al fine di soddisfare i requisiti indicati alla lettera a), punto 3, i fornitori dei servizi di navigazione aerea devono conservare la documentazione relativa alle ore durante le quali ciascun titolare di licenza esercita le attribuzioni delle proprie specializzazioni di unità operativa lavorando in settori, gruppi di settori e/o posizioni di lavoro nell'unità ATC e devono fornire tali dati, su richiesta, alle autorità competenti e al titolare della licenza.
c) Nello stabilire le procedure di cui alla lettera a), punti 4 e 13, i fornitori dei servizi di navigazione aerea devono provvedere affinché siano applicati meccanismi per garantire un trattamento equo dei titolari di licenze nei casi in cui la validità delle loro specializzazioni non può essere prorogata.»;
9. al punto ATCO.B.040, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) La competenza linguistica deve essere dimostrata per mezzo di un metodo di valutazione approvato da qualsiasi autorità competente, che deve contenere:
(1) il processo con il quale viene effettuata la valutazione;
(2) la qualifica dei valutatori;
(3) la procedura di ricorso.»;
10. il punto ATCO.C.015 è sostituito dal seguente:
«ATCO.C.015 Domanda di specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa
I richiedenti il rilascio di una specializzazione OJTI devono:
a) essere titolari di una licenza di controllore del traffico aereo con una specializzazione di unità operativa valida;
b) aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo per un periodo di almeno due anni immediatamente precedente la domanda. Tale periodo potrebbe essere ridotto a non meno di un anno dall'autorità competente su domanda dell'organizzazione di addestramento; e
c) aver completato con esito positivo, entro i 12 mesi precedenti la domanda, un corso di tecniche di addestramento pratico durante il quale sono insegnate e adeguatamente valutate le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche.»;
11. il punto ATCO.C.020 è sostituito dal seguente:
«ATCO.C.020 Validità della specializzazione di istruttore per l'addestramento in posizione operativa
a) La specializzazione OJTI ha una validità di tre anni.
b) Può essere rinnovata attraverso il completamento con esito positivo dell'addestramento di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche durante la sua validità, sempre che sia soddisfatto il requisito di cui al punto ATCO. C.015, lettera a).
c) A condizione che il requisito di cui al punto ATCO.C.015, lettera a), sia soddisfatto, una specializzazione OJTI scaduta può essere ripristinata se entro i 12 mesi precedenti la domanda di ripristino il titolare ha:
(1) ricevuto un addestramento di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche; e
(2) superato con successo una valutazione della competenza di istruttore pratico.
d) Nei casi di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione OJTI ha inizio non più tardi di 30 giorni dopo la data di completamento con esito positivo della valutazione.
e) Se il requisito di cui al punto ATCO.C.015, lettera a), non è soddisfatto, la specializzazione OJTI può essere scambiata per una specializzazione STDI, a condizione che sia assicurato il rispetto dei requisiti di cui al punto ATCO.C.040, lettere b) e c).»;
12. il punto ATCO.C.030 è sostituito dal seguente:
«ATCO.C.030 Attribuzioni degli istruttori su dispositivo di addestramento (STDI)
a) I titolari di una specializzazione STDI sono autorizzati a fornire addestramento pratico su dispositivi di addestramento:
(1) per materie di natura pratica durante l'addestramento iniziale;
(2) per l'addestramento di unità operativa diverso dall'OJT; e
(3) per l'addestramento continuo.
Nei casi in cui fornisce addestramento pre-OJT, un istruttore STDI deve possedere o aver posseduto la specializzazione di unità operativa pertinente.
b) I titolari di una specializzazione STDI possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se:
(1) sono in possesso di almeno due anni di esperienza nell'abilitazione nella quale forniranno addestramento;
(2) hanno dimostrato conoscenza delle prassi operative correnti;
(3) hanno praticato tecniche didattiche nelle procedure nelle quali è fornito l'addestramento.
c) In deroga alla lettera b), punto 1,
(1) il periodo di due anni potrebbe essere ridotto a non meno di un anno dall'autorità competente su domanda dell'organizzazione di addestramento;
(2) ai fini dell'addestramento di base si considera appropriata qualsiasi abilitazione posseduta;
(3) ai fini dell'addestramento di abilitazione, l'addestramento può essere fornito per compiti specifici e operativi selezionati da un STDI in possesso di abilitazione rilevante per tale compito specifico e operativo selezionato.»;
13. il punto ATCO.C.035 è sostituito dal seguente:
«ATCO.C.035 Domanda di specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento
I richiedenti il rilascio di una specializzazione STDI devono:
a) aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo in una qualsiasi abilitazione per almeno due anni. Tale periodo potrebbe essere ridotto a non meno di un anno dall'autorità competente su domanda dell'organizzazione di addestramento; e
b) aver completato con successo, entro i 12 mesi precedenti la domanda, un corso di tecniche di addestramento pratico durante il quale sono insegnate e adeguatamente valutate le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche utilizzando metodi teorici e pratici.»;
14. il punto ATCO.C.040 è sostituito dal seguente:
«ATCO.C.040 Validità di una specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento
a) La specializzazione STDI ha una validità di tre anni.
b) Può essere rinnovata completando con successo un corso di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche e sulle prassi operative correnti durante il suo periodo di validità.
c) La specializzazione STDI scaduta può essere ripristinata se nei 12 mesi precedenti la domanda di ripristino il titolare ha:
(1) ricevuto un addestramento di aggiornamento sulle capacità didattiche pratiche e sulle prassi operative correnti; e
(2) superato con successo una valutazione della competenza di istruttore pratico.
d) Nei casi di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione OJTI ha inizio non più tardi di 30 giorni dopo la data di completamento con esito positivo della valutazione.»;
15. il punto ATCO.C.045 è sostituito dal seguente:
«ATCO.C.045 Attribuzioni dei valutatori
a) Un soggetto può effettuare valutazioni soltanto se è titolare di una specializzazione di valutatore.
b) I titolari di una specializzazione di valutatore sono autorizzati a eseguire valutazioni:
(1) durante l'addestramento iniziale per il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo o per il rilascio di una nuova abilitazione e/o specializzazione di abilitazione, se applicabile;
(2) della competenza precedente ai fini del punto ATCO.B.001, lettera d), del punto ATCO.B.005, lettera e) e del punto ATCO.B.010, lettera b);
(3) degli studenti controllori del traffico aereo per il rilascio di una specializzazione di unità operativa e delle specializzazioni di abilitazione, se applicabile;
(4) dei controllori del traffico aereo, per il rilascio di una specializzazione di unità operativa e di specializzazioni di abilitazione, se applicabile, nonché per il rinnovo e il ripristino di una specializzazione di unità operativa;
(5) degli istruttori pratici o dei valutatori candidati se è assicurata la conformità ai requisiti applicabili della lettera d), punti da 2 a 4.
c) I titolari di una specializzazione di valutatore possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se:
(1) hanno un'esperienza di almeno due anni nell'abilitazione e nelle specializzazioni di abilitazione che sottoporranno a valutazione; e
(2) hanno dimostrato una conoscenza delle prassi operative correnti.
d) Oltre ai requisiti indicati alla lettera c), i titolari di una specializzazione di valutatore possono esercitare le attribuzioni della specializzazione soltanto:
(1) per le valutazioni che portano al rilascio, rinnovo e ripristino di una specializzazione di unità operativa, se sono anche titolari della specializzazione di unità operativa associata alla valutazione per un periodo immediatamente precedente di almeno un anno;
(2) per valutare le competenze di un candidato per il rilascio o il ripristino di una specializzazione STDI, se sono titolari di una specializzazione STDI o OJTI e hanno esercitato le attribuzioni di tale specializzazione per almeno tre anni;
(3) per valutare le competenze di un candidato per il rilascio o il ripristino di una specializzazione OJTI, se sono titolari di una specializzazione OJTI e hanno esercitato le attribuzioni di tale specializzazione per almeno tre anni;
(4) per valutare le competenze di un candidato per il rilascio o il ripristino di una specializzazione di valutatore, se hanno esercitato le attribuzioni della specializzazione di valutatore per almeno tre anni.
e) Nelle valutazioni ai fini del rilascio e del ripristino di una specializzazione di unità operativa, e al fine di garantire la supervisione delle posizioni di lavoro operative, il valutatore deve essere anche titolare di una specializzazione OJTI, o deve essere presente un OJTI titolare di una specializzazione di unità operativa valida associata alla valutazione.»;
16. il punto ATCO.C.055 è sostituito dal seguente:
«ATCO.C.055 Domanda per la specializzazione di valutatore
I richiedenti il rilascio di una specializzazione di valutatore devono:
a) aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo per almeno due anni; e
b) aver completato con successo, entro i 12 mesi precedenti la domanda, un corso di valutatore durante il quale sono insegnate e adeguatamente valutate le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche utilizzando metodi teorici e pratici.»;
17. il punto ATCO.C.060 è sostituito dal seguente:
«ATCO.C.060 Validità della specializzazione di valutatore
a) La specializzazione di valutatore ha una validità di tre anni.
b) Può essere rinnovata completando con successo un corso di aggiornamento sulle tecniche di valutazione e sulle prassi operative correnti durante il suo periodo di validità.
c) La specializzazione di valutatore scaduta può essere ripristinata se entro i 12 mesi precedenti la domanda di ripristino il titolare ha:
(1) ricevuto un addestramento di aggiornamento sulle tecniche di valutazione e sulle prassi operative correnti; e
(2) superato con successo un esame sulle competenze di valutatore.
d) Nei casi di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione di valutatore ha inizio entro 30 giorni dopo la data di completamento con esito positivo della valutazione.»;
18. il punto ATCO.D.010 è sostituito dal seguente:
«ATCO.D.010 Composizione dell'addestramento iniziale
a) L'addestramento iniziale, destinato a un richiedente di licenza di studente controllore del traffico aereo o al rilascio di un'abilitazione supplementare e/o, se applicabile, una specializzazione di abilitazione, deve comprendere i seguenti elementi:
(1) addestramento di base, che comprende tutti i soggetti, temi e argomenti di cui nell'appendice 2 dell'allegato I; e
(2) addestramento di abilitazione, che comprende tutti i soggetti, temi e argomenti di almeno uno dei seguenti:
i) abilitazione per controllo di aeroporto - ADC, definita nell'appendice 3 dell'allegato I;
ii) abilitazione per controllo di avvicinamento procedurale - APP, definita nell'appendice 4 dell'allegato I;
iii) abilitazione per controllo di area procedurale - ACP, definita nell'appendice 5 dell'allegato I;
iv) abilitazione per controllo di avvicinamento con sorveglianza - APS, definita nell'appendice 6 dell'allegato I;
v) abilitazione per controllo di area con sorveglianza - ACS, definita nell'appendice 7 dell'allegato I.
b) L'addestramento finalizzato a un'abilitazione aggiuntiva deve comprendere i soggetti, temi e argomenti applicabili ad almeno una delle abilitazioni di cui alla lettera a), punto 2.
c) L'addestramento finalizzato alla riattivazione di un'abilitazione a seguito di una valutazione negativa delle competenze precedenti in conformità al punto ATCO.B.010, lettera b), deve essere adattato in base al risultato di tale valutazione.
d) L'addestramento finalizzato a una specializzazione di abilitazione deve comprendere i soggetti, temi e argomenti sviluppati dall'organizzazione di addestramento e approvati nell'ambito del corso di addestramento.
e) L'addestramento di base e/o per le abilitazioni può essere integrato da soggetti, temi e argomenti che sono aggiuntivi o specifici del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) o del contesto nazionale.»;
19. al punto ATCO.D.025, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Un esame teorico si intende superato con successo se il candidato ottiene un punteggio minimo pari al 75 % del punteggio previsto per tale esame.»;
20. al punto ATCO.D.025, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Una valutazione si intende superata con successo se il candidato produce in maniera costante le prestazioni richieste, elencate al punto ATCO.D.030, e mostra il comportamento richiesto per la fornitura in sicurezza del servizio di controllo del traffico aereo.»;
21. al punto ATCO.D.035, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) Una valutazione si intende superata con successo se il candidato produce in maniera costante le prestazioni richieste, descritte al punto ATCO.D.040, e mostra il comportamento richiesto per la sicurezza delle operazioni nell'ambito del servizio di controllo del traffico aereo.»;
22. il punto ATCO.D.040 è sostituito dal seguente:
«ATCO.D.040 Obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni
a) Gli obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni e le attività relative agli obiettivi di prestazione devono essere definiti per ciascun corso di addestramento per le abilitazioni.
b) Gli obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni devono imporre a un candidato di:
(1) dimostrare la capacità di gestire il traffico aereo in modo tale da garantire servizi sicuri, ordinati e rapidi; e
(2) gestire situazioni di traffico denso e complesso.
c) Oltre a quanto previsto alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni per l'abilitazione per controllo di aeroporto (ADC) devono assicurare che i candidati:
(1) gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita dell'aeroporto; e
(2) applichino le tecniche di controllo e le procedure operative aeroportuali al traffico aeroportuale.
d) Oltre a quanto previsto alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni per l'abilitazione per controllo di avvicinamento procedurale (APP) devono assicurare che i candidati:
(1) gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita del controllo di avvicinamento; e
(2) applichino il controllo di avvicinamento procedurale, le tecniche di pianificazione e le procedure operative al traffico in arrivo, in attesa, in partenza e in transito.
e) Oltre a quanto previsto alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni per l'abilitazione per controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) devono assicurare che i candidati:
(1) gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita del controllo di avvicinamento; e
(2) applichino il controllo di avvicinamento con sorveglianza, le tecniche di pianificazione e le procedure operative al traffico in arrivo, in attesa, in partenza e in transito.
f) Oltre a quanto previsto alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni per l'abilitazione per controllo di area procedurale (ACP) devono assicurare che i candidati:
(1) gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita del controllo di area; e
(2) applichino il controllo di area procedurale, le tecniche di pianificazione e le procedure operative al traffico in area.
g) Oltre a quanto previsto alla lettera b), gli obiettivi di prestazione dell'addestramento per le abilitazioni per l'abilitazione controllo di area sorveglianza (ACS) devono assicurare che i candidati:
(1) gestiscano il carico di lavoro e forniscano servizi del traffico aereo nell'ambito di un'area di responsabilità definita del controllo di area; e
(2) applichino il controllo di area con sorveglianza, le tecniche di pianificazione e le procedure operative al traffico in area.»;
23. il punto ATCO.D.050 è sostituito dal seguente:
«ATCO.D.050 Prerequisiti dell'addestramento di unità operativa
A condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti al punto ATCO.B.001, lettera d), al punto ATCO.B.005, lettera e) e al punto ATCO.B.010, lettera b):
a) l'addestramento di unità operativa può essere intrapreso solo da coloro che hanno completato con successo l'addestramento iniziale relativo all'abilitazione e, ove applicabile, alla specializzazione di abilitazione;
b) la fase di addestramento in posizione operativa dell'addestramento di unità operativa può essere intrapresa solo dai titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo o di una licenza di controllore del traffico aereo con relativa abilitazione e, ove applicabile, specializzazione di abilitazione.»;
24. al punto ATCO.D.060, le lettere e) e f), sono sostituite dalle seguenti:
«e) L'addestramento finalizzato a una specializzazione di abilitazione deve comprendere i soggetti, temi e argomenti sviluppati dall'organizzazione di addestramento e approvati nell'ambito del corso di addestramento.
f) I corsi di specializzazione di unità operativa sostenuti dagli studenti controllori del traffico aereo o dai controllori del traffico aereo di uno Stato membro la cui autorità competente è diversa da quella che ha rilasciato la licenza devono essere adattati al fine di comprendere gli elementi di addestramento iniziale specifici per il FAB o per il contesto nazionale. Lo stesso requisito si applica ai casi in cui il richiedente una licenza di studente abbia completato l'addestramento iniziale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza di studente.»;
25. l'appendice 2 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:
«Appendice 2 dell'allegato I
ADDESTRAMENTO DI BASE
[Riferimento: allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 2, punto ATCO.D.010, lettera a), punto 1)]
INDICE
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTRB 1 - GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTRB 1.1 - Introduzione al corso
Argomento INTRB 1.2 - Amministrazione del corso
Argomento INTRB 1.3 - Materiale di studio e documentazione di addestramento
TEMA INTRB 2 - INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTRB 2.1 - Contenuto, metodologia e organizzazione del corso
Argomento INTRB 2.2 - Etica del corso
Argomento INTRB 2.3 - Processo di valutazione
TEMA INTRB 3 - INTRODUZIONE AL FUTURO DEGLI ATCO
Argomento INTRB 3.1 - Prospettive della professione
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA LAWB 1 - INTRODUZIONE AL DIRITTO AERONAUTICO
Argomento LAWB 1.1 - Importanza del diritto aeronautico
TEMA LAWB 2 - ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Argomento LAWB 2.1 - ICAO
Argomento LAWB 2.2 - Agenzia europea e altre agenzie
Argomento LAWB 2.3 - Associazioni aeronautiche
TEMA LAWB 3 - ORGANIZZAZIONI NAZIONALI
Argomento LAWB 3.1 - Autorità nazionali
Argomento LAWB 3.2 - Procedure legislative nazionali
Argomento LAWB 3.3 - Autorità competente
Argomento LAWB 3.4 - Associazioni aeronautiche nazionali
TEMA LAWB 4 - GESTIONE DELLA SICUREZZA ATS
Argomento LAWB 4.1 - Normativa sulla sicurezza
Argomento LAWB 4.2 - Sistema di gestione della sicurezza
TEMA LAWB 5 - NORME E REGOLAMENTI
Argomento LAWB 5.1 - Unità di misura
Argomento LAWB 5.2 - Licenze/certificazioni ATCO
Argomento LAWB 5.3 - Rassegna di ANS
Argomento LAWB 5.4 - Rassegna di ATS
Argomento LAWB 5.5 - Rassegna della gestione delle informazioni aeronautiche
Argomento LAWB 5.6 - Regole dell'aria
Argomento LAWB 5.7 - Spazio aereo e rotte ATS
Argomento LAWB 5.8 - Piano di volo
Argomento LAWB 5.9 - Aeroporti
Argomento LAWB 5.10 - Procedure di attesa per voli IFR
Argomento LAWB 5.11 - Procedure di attesa per voli VFR
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATMB 1 - GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
Argomento ATMB 1.1 - Applicazione di unità di misura
Argomento ATMB 1.2 - Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)
Argomento ATMB 1.3 - Servizio d'informazione di volo (FIS)
Argomento ATMB 1.4 - Servizio di allarme
Argomento ATMB 1.5 - Servizio consultivo del traffico aereo
Argomento ATMB 1.6 - Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS
Argomento ATMB 1.7 - Gestione dello spazio aereo (ASM)
TEMA ATMB 2 - ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATMB 2.1 - Altimetria
Argomento ATMB 2.2 - Livello di transizione
Argomento ATMB 2.3 - Assegnazione di livello
TEMA ATMB 3 - RADIOTELEFONIA (RTF)
Argomento ATMB 3.1 - Procedure operative generali di RTF
TEMA ATMB 4 - AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATMB 4.1 - Tipo e contenuto delle autorizzazioni ATC
Argomento ATMB 4.2 - Istruzioni ATC
TEMA ATMB 5 - COORDINAMENTO
Argomento ATMB 5.1 - Principi, tipi e contenuto del coordinamento
Argomento ATMB 5.2 - Necessità del coordinamento
Argomento ATMB 5.3 - Strumenti di coordinamento
TEMA ATMB 6 - VISUALIZZAZIONE DI DATI
Argomento ATMB 6.1 - Estrazione dei dati
Argomento ATMB 6.2 - Gestione dei dati
TEMA ATMB 7 - SEPARAZIONI
Argomento ATMB 7.1 - Separazione verticale e procedure
Argomento ATMB 7.2 - Separazione orizzontale e procedure
Argomento ATMB 7.3 - Separazione a vista
Argomento ATMB 7.4 - Separazione aeroportuale e procedure
Argomento ATMB 7.5 - Separazione basata su sistemi di sorveglianza ATS
Argomento ATMB 7.6 - Separazione per turbolenza di scia
TEMA ATMB 8 - RETI DI SICUREZZA A TERRA E DI BORDO
Argomento ATMB 8.1 - Reti di sicurezza di bordo
Argomento ATMB 8.2 - Reti di sicurezza a terra
TEMA ATMB 9 - COMPETENZE PRATICHE FONDAMENTALI
Argomento ATMB 9.1 - Processi di gestione del traffico
Argomento ATMB 9.2 - Competenze pratiche fondamentali applicabili a tutte le abilitazioni
Argomento ATMB 9.3 - Competenze pratiche fondamentali applicabili all'aeroporto
Argomento ATMB 9.4 - Competenze pratiche fondamentali applicabili alla sorveglianza
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA METB 1 - INTRODUZIONE ALLA METEOROLOGIA
Argomento METB 1.1 - Applicazione di unità di misura
Argomento METB 1.2 - Aviazione e meteorologia
Argomento METB 1.3 - Organizzazione di servizi meteorologici
TEMA METB 2 - ATMOSFERA
Argomento METB 2.1 - Composizione e struttura
Argomento METB 2.2 - Aria tipo
Argomento METB 2.3 - Calore e temperatura
Argomento METB 2.4 - Acqua nell'atmosfera
Argomento METB 2.5 - Pressione dell'aria
TEMA METB 3 - CIRCOLAZIONE ATMOSFERICA
Argomento METB 3.1 - Circolazione generale dell'aria
Argomento METB 3.2 - Masse d'aria e sistemi frontali
Argomento METB 3.3 - Sistemi di mesoscala
Argomento METB 3.4 - Vento
TEMA METB 4 - FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento METB 4.1 - Nubi
Argomento METB 4.2 - Tipi di precipitazioni
Argomento METB 4.3 - Visibilità
Argomento METB 4.4 - Rischi meteorologici
TEMA METB 5 - INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER L'AVIAZIONE
Argomento METB 5.1 - Messaggi e comunicati
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAVB 1 - INTRODUZIONE ALLA METEOROLOGIA
Argomento NAVB 1.1 - Applicazione di unità di misura
Argomento NAVB 1.2 - Finalità e uso della navigazione
TEMA NAVB 2 - LA TERRA
Argomento NAVB 2.1 - Posto e movimento della Terra
Argomento NAVB 2.2 - Sistema di coordinate, direzione e distanza
Argomento NAVB 2.3 - Magnetismo
TEMA NAVB 3 - MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAVB 3.1 - Mappe e carte utilizzate in aviazione
TEMA NAVB 4 - FONDAMENTI DELLA NAVIGAZIONE
Argomento NAVB 4.1 - Effetto del vento
Argomento NAVB 4.2 - Velocità
Argomento NAVB 4.3 - Navigazione a vista
Argomento NAVB 4.4 - Aspetti della navigazione nella pianificazione del volo
TEMA NAVB 5 - NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAVB 5.1 - Sistemi al suolo
Argomento NAVB 5.2 - Sistemi di navigazione inerziale
Argomento NAVB 5.3 - Sistemi via satellite
Argomento NAVB 5.4 - Procedure di avvicinamento strumentale
TEMA NAVB 6 - NAVIGAZIONE BASATA SU REQUISITI DI PRESTAZIONE (PBN)
Argomento NAVB 6.1 - Principi e vantaggi della navigazione a copertura d'area
Argomento NAVB 6.2 - Introduzione alla PBN
Argomento NAVB 6.3 - Applicazioni PBN
TEMA NAVB 7 - SVILUPPI NELLA NAVIGAZIONE
Argomento NAVB 7.1 - Futuri sviluppi
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFTB 1 - INTRODUZIONE AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFTB 1.1 - Applicazione di unità di misura
Argomento ACFTB 1.2 - Aviazione e meteorologia
TEMA ACFTB 2 - PRINCIPI DEL VOLO
Argomento ACFTB 2.1 - Forze che agiscono sull'aeromobile
Argomento ACFTB 2.2 - Componenti strutturali e controllo di un aeromobile
Argomento ACFTB 2.3 - Inviluppo di volo
TEMA ACFTB 3 - CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFTB 3.1 - Categorie di aeromobili
Argomento ACFTB 3.2 - Categorie di turbolenza di scia
Argomento ACFTB 3.3 - Categorie di avvicinamento ICAO
Argomento ACFTB 3.4 - Categorie ambientali
TEMA ACFTB 4 - DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFTB 4.1 - Riconoscimento
Argomento ACFTB 4.2 - Dati di prestazione
TEMA ACFTB 5 - MOTORI AERONAUTICI
Argomento ACFTB 5.1 - Motori a pistoni
Argomento ACFTB 5.2 - Motori a reazione
Argomento ACFTB 5.3 - Motori a turboelica
Argomento ACFTB 5.4 - Motori elettrici
Argomento ACFTB 5.5 - Fonti di energia utilizzate in aviazione
TEMA ACFTB 6 - SISTEMI E STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFTB 6.1 - Strumenti di volo
Argomento ACFTB 6.2 - Strumenti per la navigazione
Argomento ACFTB 6.3 - Strumenti del motore
Argomento ACFTB 6.4 - Sistemi ed elementi di bordo
TEMA ACFTB 7 - FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFTB 7.1 - Fattori al decollo
Argomento ACFTB 7.2 - Fattori in fase di salita
Argomento ACFTB 7.3 - Fattori in fase di crociera
Argomento ACFTB 7.4 - Fattori in fase di avvicinamento iniziale e di discesa
Argomento ACFTB 7.5 - Fattori di avvicinamento finale e atterraggio
Argomento ACFTB 7.6 - Fattori economici
Argomento ACFTB 7.7 - Fattori ambientali
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUMB 1 - INTRODUZIONE ALLE PRESTAZIONI UMANE
Argomento HUMB 1.1 - Importanza dei fattori umani per l'ATC
TEMA HUMB 2 - SALUTE E BENESSERE
Argomento HUMB 2.1 - Idoneità per il servizio
Argomento HUMB 2.2 - Stress e affaticamento
Argomento HUMB 2.3 - Uso di sostanze e responsabilità
TEMA HUMB 3 - PRESTAZIONI UMANE
Argomento HUMB 3.1 - Comportamento individuale
Argomento HUMB 3.2 - Cultura della sicurezza e condotta professionale
TEMA HUMB 4 - ERRORI UMANI
Argomento HUMB 4.1 - Definizione di errore umano
Argomento HUMB 4.2 - Classificazione degli errori umani
TEMA HUMB 5 - LAVORO DI SQUADRA
Argomento HUMB 5.1 - Lavoro e ruoli di squadra
TEMA HUMB 6 - COMUNICAZIONE
Argomento HUMB 6.1 - Comunicazione nell'ATC
Argomento HUMB 6.2 - Modi di comunicazione
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPSB 1 - ATTREZZATURE ATC
Argomento EQPSB 1.1 - Principali tipi di attrezzature ATC
TEMA EQPSB 2 - RADIO
Argomento EQPSB 2.1 - Radio
Argomento EQPSB 2.2 - Radiogoniometria
TEMA EQPSB 3 - ATTREZZATURE DI COMUNICAZIONE
Argomento EQPSB 3.1 - Comunicazioni radio
Argomento EQPSB 3.2 - Comunicazione vocale tra unità/posizioni e altro
Argomento EQPSB 3.3 - Comunicazioni di collegamento dati
Argomento EQPSB 3.4 - Comunicazioni di compagnia aerea
TEMA EQPSB 4 - INTRODUZIONE ALLA SORVEGLIANZA
Argomento EQPSB 4.1 - Concetto di sorveglianza in ATS
TEMA EQPSB 5 - RADAR
Argomento EQPSB 5.1 - Principi del radar
Argomento EQPSB 5.2 - Radar primario
Argomento EQPSB 5.3 - Radar secondario
Argomento EQPSB 5.4 - Uso di radar
TEMA EQPSB 6 - SORVEGLIANZA AUTOMATICA DIPENDENTE
Argomento EQPSB 6.1 - Principi della sorveglianza automatica dipendente
Argomento EQPSB 6.2 - Uso della sorveglianza automatica dipendente
TEMA EQPSB 7 - RILEVAMENTO MULTILATERALE
Argomento EQPSB 7.1 - Principi del rilevamento multilaterale
Argomento EQPSB 7.2 - Utilizzo del rilevamento multilaterale
TEMA EQPSB 8 - ELABORAZIONE DI DATI
Argomento EQPSB 8.1 - Rete di dati di sorveglianza
Argomento EQPSB 8.2 - Principi di funzionamento della rete di dati di sorveglianza
Argomento EQPSB 8.3 - Elaborazione dati di volo
TEMA EQPSB 9 - FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPSB 9.1 - Nuovi sviluppi
TEMA EQPSB 10 - L'AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPSB 10.1 - Principi di automazione multilaterale
Argomento EQPSB 10.2 - Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)
Argomento EQPSB 10.3 - Interscambio online di dati
Argomento EQPSB 10.4 - Sistemi utilizzati per la diffusione automatica di informazioni
TEMA EQPSB 11 - POSIZIONI DI LAVORO
Argomento EQPSB 11.1 - Attrezzature di posizioni di lavoro
Argomento EQPSB 11.2 - Controllo di aeroporto
Argomento EQPSB 11.3 - Controllo di avvicinamento
Argomento EQPSB 11.4 - Controllo di area
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PENB 1 - FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PENB 1.1 - ATS e installazioni aeroportuali
TEMA PENB 2 - UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PENB 2.1 - Aviazione civile
Argomento PENB 2.2 - Aviazione militare
Argomento PENB 2.3 - Aspettative ed esigenze dei piloti
TEMA PENB 3 - RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PENB 3.1 - ATS come fornitore del servizio
TEMA PENB 4 - PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PENB 4.1 - Protezione ambientale»;
26. l'appendice 3 dell'allegato I è eliminata;
27. l'appendice 4 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:
«Appendice 3 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AEROPORTO (ADC)
[Riferimento: allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 2, punto ATCO.D.010, lettera a), punto 2.i)]
INDICE
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
SOGGETTO 11: AEROPORTI
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 - GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 - Introduzione al corso
Argomento INTR 1.2 - Amministrazione del corso
Argomento INTR 1.3 - Materiale di studio e documentazione di addestramento
TEMA INTR 2 - INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 - Contenuto e organizzazione del corso
Argomento INTR 2.2 - Etica del corso
Argomento INTR 2.3 - Processo di valutazione
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 - LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITA' ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 - Attribuzioni e condizioni
TEMA DIRITTO 2 - NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 - Relazioni
Argomento DIRITTO 2.2 - Spazio aereo
TEMA DIRITTO 3 - GESTIONE DI SICUREZZA ATS
Argomento DIRITTO 3.1 - Processo di feedback
Argomento DIRITTO 3.2 - Indagine di sicurezza
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 - FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 - Servizio di controllo di aeroporto
Argomento ATM 1.2 - Servizio di informazioni di volo (FIS)
Argomento ATM 1.3 - Servizio di allarme (ALRS)
Argomento ATM 1.4 - Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS
TEMA ATM 2 - COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 - Comunicazione efficace
TEMA ATM 3 - AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 - Autorizzazioni ATC
Argomento ATM 3.2 - Istruzioni ATC
TEMA ATM 4 - COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 - Necessità di coordinamento
Argomento ATM 4.2 - Strumenti e metodi di coordinamento
Argomento ATM 4.3 - Procedure di coordinamento
TEMA ATM 5 - ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 - Altimetria
Argomento ATM 5.2 - Distanza dal suolo
TEMA ATM 6 - SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 - Separazione tra aeromobili in partenza
Argomento ATM 6.2 - Separazione di aeromobili in partenza da aeromobili in arrivo
Argomento ATM 6.3 - Separazione di aeromobile in fase di atterraggio da aeromobile che precede in fase di atterraggio o in partenza
Argomento ATM 6.4 - Separazione longitudinale in turbolenza di scia basata sul tempo
Argomento ATM 6.5 - Minimi di separazione ridotti
TEMA ATM 7 - RETI DI SICUREZZA A TERRA E DI BORDO
Argomento ATM 7.1 - Reti di sicurezza di bordo
Argomento ATM 7.2 - Reti di sicurezza a terra
TEMA ATM 8 - VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 - Gestione dei dati
TEMA ATM 9 - AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 - Integrità dell'ambiente operativo
Argomento ATM 9.2 - Verifica della diffusione delle procedure operative
Argomento ATM 9.3 - Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takeover)
TEMA ATM 10 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO DI AEROPORTO
Argomento ATM 10.1 - Responsabilità della fornitura
Argomento ATM 10.2 - Processo di gestione del traffico
Argomento ATM 10.3 - Aiuti visivi luminosi
Argomento ATM 10.4 - Informazioni dirette all'aeromobile dalla torre di controllo dell'aeroporto
Argomento ATM 10.5 - Controllo del traffico di aeroporto
Argomento ATM 10.6 - Controllo del traffico aereo
Argomento ATM 10.7 - Pista utilizzata
Argomento ATM 10.8 - Traffico in partenza
Argomento ATM 10.9 - Traffico in arrivo
Argomento ATM 10.10 - Operazioni VFR speciali
Argomento ATM 10.11 - Operazioni a bassa visibilità
Argomento ATM 10.12 - Servizio di controllo di aeroporto con sistema avanzato di sostegno
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 - FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 - Fenomeni meteorologici
TEMA MET 2 - FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 - Strumenti meteorologici
Argomento MET 2.2 - Altre fonti di dati meteorologici
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 - MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 - Mappe e carte
TEMA NAV 2 - NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 - Sistemi di navigazione
Argomento NAV 2.2 - Avvicinamento stabilizzato
Argomento NAV 2.3 - Partenze e arrivi strumentali
Argomento NAV 2.4 - Sistemi via satellite
Argomento NAV 2.5 - Applicazioni PBN
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 - STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 - Strumenti aeronautici
TEMA ACFT 2 - CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 - Turbolenza di scia
Argomento ACFTB 2.2 - Applicazione di categorie di avvicinamento ICAO
TEMA ACFT 3 - FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 - Fattori al decollo
Argomento ACFT 3.2 - Fattori in fase di salita
Argomento ACFT 3.3 - Fattori di avvicinamento finale e atterraggio
Argomento ACFT 3,4 - Fattori economici
Argomento ACFT 3,5 - Fattori ambientali
TEMA ACFT 4 - DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 - Riconoscimento dei tipi di aeromobili
Argomento ACFT 4.2 - Dati di prestazione
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 - ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI
Argomento HUM 1.1 - Cognizione e fattori che la influenzano
Argomento HUM 1.2 - Consapevolezza della situazione
Argomento HUM 1.3 - Decisioni
TEMA HUM 2 - FATTORI CHE INFLUENZANO SALUTE E BENESSERE
Argomento HUM 2.1 - Affaticamento
Argomento HUM 2.2 - Stress
TEMA HUM 3 - GESTIONE DI MINACCE ED ERRORI
Argomento HUM 3.1 - Quadro normativo per la gestione di minacce ed errori
Argomento HUM 3.2 - Applicazione della gestione di minacce ed errori
TEMA HUM 4 - LAVORO DI SQUADRA
Argomento HUM 4.1 - Vantaggi del lavoro di squadra
Argomento HUM 4.2 - Gestione dei conflitti
TEMA HUM 5 - SISTEMA
Argomento HUM 5.1 - Concetto dei sistemi in ATM/ANS
TEMA HUM 6 - COMUNICAZIONE
Argomento HUM 6.1 - Comunicazione efficace
Argomento HUM 6.2 - Feedback efficace
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 - COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 - Comunicazioni radio
Argomento EQPS 1.2 - Altre comunicazioni vocali
TEMA EQPS 2 - AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 - Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)
Argomento EQPS 2.2 - Interscambio automatico di dati
TEMA EQPS 3 - POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 - Gestione e controllo delle attrezzature
Argomento EQPS 3.2 - Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione
Argomento EQPS 3.3 - Sistemi relativi ai dati di volo
TEMA EQPS 4 - FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 - Nuovi sviluppi
TEMA EQPS 5 - LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 - Reazioni alle limitazioni
Argomento EQPS 5.2 - Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione
Argomento EQPS 5.3 - Degrado degli equipaggiamenti di navigazione
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 - FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 - Visita di studio in un aeroporto
TEMA PEN 2 - UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 - Contributori alle operazioni civili ATS
Argomento PEN 2.2 - Contributori alle operazioni militari ATS
TEMA PEN 3 - RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 - Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti
TEMA PEN 4 - PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 - Protezione ambientale
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 - SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 - Sintesi di ABES
TEMA ABES 2 - MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 - Efficienza delle comunicazioni
Argomento ABES 2.2 - Prevenzione del sovraccarico mentale
Argomento ABES 2.3 - Cooperazione aria/suolo
TEMA ABES 3 - PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
Argomento ABES 3.1 - Applicazione di procedure per ABES
Argomento ABES 3.2 - Guasto al sistema radio
Argomento ABES 3.3 - Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili
Argomento ABES 3.4 - Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato
Argomento ABES 3.5 - Invasione di pista
Argomento ABES 3.6 - Intercettazione di aeromobili civili
SOGGETTO 11: AEROPORTI
TEMA AGA 1 - DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO
Argomento AGA 1.1 - Definizioni
Argomento AGA 1.2 - Coordinamento
TEMA AGA 2 - AREA DI MOVIMENTO
Argomento AGA 2.1 - Area di movimento
Argomento AGA 2.2 - Area di manovra
Argomento AGA 2.3 - Piste
TEMA AGA 3 - OSTACOLI
Argomento AGA 3.1 - Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti
TEMA AGA 4 - ATTREZZATURE VARIE
Argomento AGA 4.1 - Posizione»;
28. l'appendice 5 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:
«Appendice 4 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AVVICINAMENTO PROCEDURALE (APP)
[Riferimento: allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 2, punto ATCO.D.010, lettera a), punto 2, ii)]
INDICE
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
SOGGETTO 11: AEROPORTI
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 - GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 - Introduzione al corso
Argomento INTR 1.2 - Amministrazione del corso
Argomento INTR 1.3 - Materiale di studio e documentazione di addestramento
TEMA INTR 2 - INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 - Contenuto e organizzazione del corso
Argomento INTR 2.2 - Etica del corso
Argomento INTR 2.3 - Processo di valutazione
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 - LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITA' ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 - Attribuzioni e condizioni
TEMA DIRITTO 2 - NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 - Relazioni
Argomento DIRITTO 2.2 - Spazio aereo
TEMA DIRITTO 3 - GESTIONE DI SICUREZZA ATS
Argomento DIRITTO 3.1 - Processo di feedback
Argomento DIRITTO 3.2 - Indagine di sicurezza
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 - FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 - Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)
Argomento ATM 1.2 - Servizio di informazioni di volo (FIS)
Argomento ATM 1.3 - Servizio di allarme (ALRS)
Argomento ATM 1.4 - Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS
Argomento ATM 1.5 - Gestione dello spazio aereo (ASM)
TEMA ATM 2 - COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 - Comunicazione efficace
TEMA ATM 3 - AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 - Autorizzazioni ATC
Argomento ATM 3.2 - Istruzioni ATC
TEMA ATM 4 - COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 - Necessità di coordinamento
Argomento ATM 4.2 - Strumenti e metodi di coordinamento
Argomento ATM 4.3 - Procedure di coordinamento
TEMA ATM 5 - ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 - Altimetria
Argomento ATM 5.2 - Distanza dal suolo
TEMA ATM 6 - SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 - Separazione verticale
Argomento ATM 6.2 - Separazione orizzontale
Argomento ATM 6.3 - Delega di separazione
TEMA ATM 7 - RETI DI SICUREZZA DI BORDO
Argomento ATM 7.1 - Reti di sicurezza di bordo
TEMA ATM 8 - VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 - Gestione dei dati
TEMA ATM 9 - AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 - Integrità dell'ambiente operativo
Argomento ATM 9.2 - Verifica della diffusione delle procedure operative
Argomento ATM 9.3 - Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takeover)
TEMA ATM 10 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO
Argomento ATM 10.1 - Responsabilità ed elaborazione di informazioni
Argomento ATM 10.2 - Controllo di avvicinamento
Argomento ATM 10.3 - Processo di gestione del traffico
Argomento ATM 10.4 - Gestione del traffico
TEMA ATM 11 - ATTESA
Argomento ATM 11.1 - Procedure generali di attesa
Argomento ATM 11.2 - Aeromobile in avvicinamento
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 - FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 - Fenomeni meteorologici
TEMA MET 2 - FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 - Fonti di informazioni meteorologiche
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 - MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 - Mappe e carte
TEMA NAV 2 - NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 - Sistemi di navigazione
Argomento NAV 2.2 - Avvicinamento stabilizzato
Argomento NAV 2.3 - Partenze e arrivi strumentali
Argomento NAV 2.4 - Assistenza di navigazione
Argomento NAV 2.5 - Sistemi via satellite
Argomento NAV 2,6 - Applicazioni PBN
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 - STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 - Strumenti aeronautici
TEMA ACFT 2 - CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 - Turbolenza di scia
Argomento ACFTB 2.2 - Applicazione di categorie di avvicinamento ICAO
TEMA ACFT 3 - FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 - Fattori in fase di salita
Argomento ACFT 3.2 - Fattori in fase di crociera
Argomento ACFT 3.3 - Fattori in fase di avvicinamento iniziale e di discesa
Argomento ACFT 3,4 - Fattori di avvicinamento finale e atterraggio
Argomento ACFT 3,5 - Fattori economici
Argomento ACFT 3,6 - Fattori ambientali
TEMA ACFT 4 - DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 - Dati di prestazione
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 - ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI
Argomento HUM 1.1 - Cognizione e fattori che la influenzano
Argomento HUM 1.2 - Consapevolezza della situazione
Argomento HUM 1.3 - Decisioni
TEMA HUM 2 - FATTORI CHE INFLUENZANO SALUTE E BENESSERE
Argomento HUM 2.1 - Affaticamento
Argomento HUM 2.2 - Stress
TEMA HUM 3 - GESTIONE DI MINACCE ED ERRORI
Argomento HUM 3.1 - Quadro normativo per la gestione di minacce ed errori
Argomento HUM 3.2 - Applicazione della gestione di minacce ed errori
TEMA HUM 4 - LAVORO DI SQUADRA
Argomento HUM 4.1 - Vantaggi del lavoro di squadra
Argomento HUM 4.2 - Gestione dei conflitti
TEMA HUM 5 - SISTEMA
Argomento HUM 5.1 - Concetto dei sistemi in ATM/ANS
TEMA HUM 6 - COMUNICAZIONE
Argomento HUM 6.1 - Comunicazione efficace
Argomento HUM 6.2 - Feedback efficace
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 - COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 - Comunicazioni radio
Argomento EQPS 1.2 - Altre comunicazioni vocali
TEMA EQPS 2 - AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 - Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)
Argomento EQPS 2.2 - Interscambio automatico di dati
TEMA EQPS 3 - POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 - Gestione e controllo delle attrezzature
Argomento EQPS 3.2 - Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione
Argomento EQPS 3.3 - Sistemi relativi ai dati di volo
TEMA EQPS 4 - FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 - Nuovi sviluppi
TEMA EQPS 5 - LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 - Reazioni alle limitazioni
Argomento EQPS 5.2 - Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione
Argomento EQPS 5.3 - Degrado degli equipaggiamenti di navigazione
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 - FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 - Visita di studio a un'unità di controllo di avvicinamento
TEMA PEN 2 - UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 - Contributori alle operazioni civili ATS
Argomento PEN 2.2 - Contributori alle operazioni militari ATS
TEMA PEN 3 - RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 - Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti
TEMA PEN 4 - PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 - Protezione ambientale
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 - SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 - Sintesi di ABES
TEMA ABES 2 - MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 - Efficienza delle comunicazioni
Argomento ABES 2.2 - Prevenzione del sovraccarico mentale
Argomento ABES 2.3 - Cooperazione aria/suolo
TEMA ABES 3 - PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
Argomento ABES 3.1 - Applicazione di procedure per ABES
Argomento ABES 3.2 - Guasto al sistema radio
Argomento ABES 3.3 - Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili
Argomento ABES 3.4 - Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato
Argomento ABES 3.5 - Diversioni
Argomento ABES 3.6 - Intercettazione di aeromobili civili
SOGGETTO 11: AEROPORTI
TEMA AGA 1 - DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO
Argomento AGA 1.1 - Definizioni
Argomento AGA 1.2 - Coordinamento
TEMA AGA 2 - AREA DI MOVIMENTO
Argomento AGA 2.1 - Area di movimento
Argomento AGA 2.2 - Area di manovra
Argomento AGA 2.3 - Piste
TEMA AGA 3 - OSTACOLI
Argomento AGA 3.1 - Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti
TEMA AGA 4 - ATTREZZATURE VARIE
Argomento AGA 4.1 - Posizione»;
29. l'appendice 6 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:
«Appendice 5 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AREA PROCEDURALE (ACP)
[Riferimento: allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 2, punto ATCO.D.010, lettera a), punto 2, iii)]
INDICE
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 - GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 - Introduzione al corso
Argomento INTR 1.2 - Amministrazione del corso
Argomento INTR 1.3 - Materiale di studio e documentazione di addestramento
TEMA INTR 2 -
INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 - Contenuto e organizzazione del corso
Argomento INTR 2.2 - Etica del corso
Argomento INTR 2.3 - Processo di valutazione
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 - LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITA' ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 - Attribuzioni e condizioni
TEMA DIRITTO 2 - NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 - Relazioni
Argomento DIRITTO 2.2 - Spazio aereo
TEMA DIRITTO 3 - GESTIONE DI SICUREZZA ATS
Argomento DIRITTO 3.1 - Processo di feedback
Argomento DIRITTO 3.2 - Indagine di sicurezza
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 - FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 - Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)
Argomento ATM 1.2 - Servizio di informazioni di volo (FIS)
Argomento ATM 1.3 - Servizio di allarme (ALRS)
Argomento ATM 1.4 - Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS
Argomento ATM 1.5 - Gestione dello spazio aereo (ASM)
TEMA ATM 2 - COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 - Comunicazione efficace
TEMA ATM 3 - AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 - Autorizzazioni ATC
Argomento ATM 3.2 - Istruzioni ATC
TEMA ATM 4 - COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 - Necessità di coordinamento
Argomento ATM 4.2 - Strumenti e metodi di coordinamento
Argomento ATM 4.3 - Procedure di coordinamento
TEMA ATM 5 - ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 - Altimetria
Argomento ATM 5.2 - Distanza dal suolo
TEMA ATM 6 - SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 - Separazione verticale
Argomento ATM 6.2 - Separazione orizzontale
TEMA ATM 7 - RETI DI SICUREZZA DI BORDO
Argomento ATM 7.1 - Reti di sicurezza di bordo
TEMA ATM 8 - VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 - Gestione dei dati
TEMA ATM 9 - AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 - Integrità dell'ambiente operativo
Argomento ATM 9.2 - Verifica della diffusione delle procedure operative
Argomento ATM 9.3 - Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takeover)
TEMA ATM 10 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO
Argomento ATM 10.1 - Responsabilità ed elaborazione di informazioni
Argomento ATM 10.2 - Controllo di area
Argomento ATM 10.3 - Processo di gestione del traffico
Argomento ATM 10.4 - Gestione del traffico
TEMA ATM 11 - ATTESA
Argomento ATM 11.1 - Procedure generali di attesa
Argomento ATM 11.2 - Aeromobile in attesa
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 - FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 - Fenomeni meteorologici
TEMA MET 2 - FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 - Fonti di informazioni meteorologiche
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 - MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 - Mappe e carte
TEMA NAV 2 - NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 - Sistemi di navigazione
Argomento NAV 2.2 - Assistenza di navigazione
Argomento NAV 2.3 - Applicazioni PBN
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 - STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 - Strumenti aeronautici
TEMA ACFT 2 - CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 - Turbolenza di scia
TEMA ACFT 3 - FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 - Fattori in fase di salita
Argomento ACFT 3.2 - Fattori in fase di crociera
Argomento ACFT 3.3 - Fattori in fase di discesa
Argomento ACFT 3,4 - Fattori economici
Argomento ACFT 3,5 - Fattori ambientali
TEMA ACFT 4 - DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 - Dati di prestazione
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 - ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI
Argomento HUM 1.1 - Cognizione e fattori che la influenzano
Argomento HUM 1.2 - Consapevolezza della situazione
Argomento HUM 1.3 - Decisioni
TEMA HUM 2 - FATTORI CHE INFLUENZANO SALUTE E BENESSERE
Argomento HUM 2.1 - Affaticamento
Argomento HUM 2.2 - Stress
TEMA HUM 3 - GESTIONE DI MINACCE ED ERRORI
Argomento HUM 3.1 - Quadro normativo per la gestione di minacce ed errori
Argomento HUM 3.2 - Applicazione della gestione di minacce ed errori
TEMA HUM 4 - LAVORO DI SQUADRA
Argomento HUM 4.1 - Vantaggi del lavoro di squadra
Argomento HUM 4.2 - Gestione dei conflitti
TEMA HUM 5 - SISTEMA
Argomento HUM 5.1 - Concetto dei sistemi in ATM/ANS
TEMA HUM 6 - COMUNICAZIONE
Argomento HUM 6.1 - Comunicazione efficace
Argomento HUM 6.2 - Feedback efficace
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 - COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 - Comunicazioni radio
Argomento EQPS 1.2 - Altre comunicazioni vocali
TEMA EQPS 2 - AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 - Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)
Argomento EQPS 2.2 - Interscambio automatico di dati
TEMA EQPS 3 - POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 - Gestione e controllo delle attrezzature
Argomento EQPS 3.2 - Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione
Argomento EQPS 3.3 - Sistemi relativi ai dati di volo
TEMA EQPS 4 - FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 - Nuovi sviluppi
TEMA EQPS 5 - LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 - Reazioni alle limitazioni
Argomento EQPS 5.2 - Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione
Argomento EQPS 5.3 - Degrado degli equipaggiamenti di navigazione
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 - FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 - Visita di studio in un centro di controllo di area
TEMA PEN 2 - UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 - Contributori alle operazioni civili ATS
Argomento PEN 2.2 - Contributori alle operazioni militari ATS
TEMA PEN 3 - RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 - Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti
TEMA PEN 4 - PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 - Protezione ambientale
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 - SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 - Sintesi di ABES
TEMA ABES 2 - MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 - Efficienza delle comunicazioni
Argomento ABES 2.2 - Prevenzione del sovraccarico mentale
Argomento ABES 2.3 - Cooperazione aria/suolo
TEMA ABES 3 - PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
Argomento ABES 3.1 - Applicazione di procedure per ABES
Argomento ABES 3.2 - Guasto al sistema radio
Argomento ABES 3.3 - Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili
Argomento ABES 3.4 - Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato
Argomento ABES 3.5 - Diversioni
Argomento ABES 3.6 - Intercettazione di aeromobili civili»;
30. l'appendice 7 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:
«Appendice 6 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AVVICINAMENTO CON SORVEGLIANZA (APS)
[Riferimento: allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 2, punto ATCO.D.010, lettera a), punto 2, iv)]
INDICE
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
SOGGETTO 11: AEROPORTI
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 - GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 - Introduzione al corso
Argomento INTR 1.2 - Amministrazione del corso
Argomento INTR 1.3 - Materiale di studio e documentazione di addestramento
TEMA INTR 2 - INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 - Contenuto e organizzazione del corso
Argomento INTR 2.2 - Etica del corso
Argomento INTR 2.3 - Processo di valutazione
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 - LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITA' ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 - Attribuzioni e condizioni
TEMA DIRITTO 2 - NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 - Relazioni
Argomento DIRITTO 2.2 - Spazio aereo
TEMA DIRITTO 3 - GESTIONE DI SICUREZZA ATS
Argomento DIRITTO 3.1 - Processo di feedback
Argomento DIRITTO 3.2 - Indagine di sicurezza
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 - FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 - Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)
Argomento ATM 1.2 - Servizio di informazioni di volo (FIS)
Argomento ATM 1.3 - Servizio di allarme (ALRS)
Argomento ATM 1.4 - Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS
Argomento ATM 1.5 - Gestione dello spazio aereo (ASM)
TEMA ATM 2 - COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 - Comunicazione efficace
TEMA ATM 3 - AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 - Autorizzazioni ATC
Argomento ATM 3.2 - Istruzioni ATC
TEMA ATM 4 - COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 - Necessità di coordinamento
Argomento ATM 4.2 - Strumenti e metodi di coordinamento
Argomento ATM 4.3 - Procedure di coordinamento
TEMA ATM 5 - ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 - Altimetria
Argomento ATM 5.2 - Distanza dal suolo
TEMA ATM 6 - SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 - Separazione verticale
Argomento ATM 6.2 - Separazione longitudinale in un ambiente di sorveglianza
Argomento ATM 6.3 - Delega di separazione
Argomento ATM 6.4 - Separazione in turbolenza di scia basata sulla distanza
Argomento ATM 6.5 - Separazione basata su sistemi di sorveglianza ATS
TEMA ATM 7 - RETI DI SICUREZZA A TERRA E DI BORDO
Argomento ATM 7.1 - Reti di sicurezza di bordo
Argomento ATM 7.2 - Reti di sicurezza a terra
TEMA ATM 8 - VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 - Gestione dei dati
TEMA ATM 9 - AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 - Integrità dell'ambiente operativo
Argomento ATM 9.2 - Verifica della diffusione delle procedure operative
Argomento ATM 9.3 - Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takeover)
TEMA ATM 10 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO
Argomento ATM 10.1 - Responsabilità ed elaborazione di informazioni
Argomento ATM 10.2 - Servizio di sorveglianza ATS
Argomento ATM 10.3 - Processo di gestione del traffico
Argomento ATM 10.4 - Gestione del traffico
Argomento ATM 10.5 - Servizio di controllo con sistema avanzato di sostegno
TEMA ATM 11 - ATTESA
Argomento ATM 11.1 - Procedure generali di attesa
Argomento ATM 11.2 - Aeromobile in avvicinamento
Argomento ATM 11.3 - Attesa in un ambiente di sorveglianza
TEMA ATM 12 - IDENTIFICAZIONE
Argomento ATM 12.1 - Identificazione
Argomento ATM 12.2 - Mantenimento dell'identificazione
Argomento ATM 12.3 - Perdita di identità
Argomento ATM 12.4 - Informazione di posizione
Argomento ATM 12.5 - Trasferimento di identità
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 - FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 - Fenomeni meteorologici
TEMA MET 2 - FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 - Fonti di informazioni meteorologiche
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 - MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 - Mappe e carte
TEMA NAV 2 - NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 - Sistemi di navigazione
Argomento NAV 2.2 - Avvicinamento stabilizzato
Argomento NAV 2.3 - Partenze e arrivi strumentali
Argomento NAV 2.4 - Assistenza di navigazione
Argomento NAV 2.5 - Sistemi via satellite
Argomento NAV 2,6 - Applicazioni PBN
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 - STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 - Strumenti aeronautici
TEMA ACFT 2 - CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 - Turbolenza di scia
Argomento ACFTB 2.2 - Applicazione di categorie di avvicinamento ICAO
TEMA ACFT 3 - FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 - Fattori in fase di salita
Argomento ACFT 3.2 - Fattori in fase di crociera
Argomento ACFT 3.3 - Fattori in fase di avvicinamento iniziale e di discesa
Argomento ACFT 3,4 - Fattori di avvicinamento finale e atterraggio
Argomento ACFT 3,5 - Fattori economici
Argomento ACFT 3,6 - Fattori ambientali
TEMA ACFT 4 - DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 - Dati di prestazione
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 - ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI
Argomento HUM 1.1 - Cognizione e fattori che la influenzano
Argomento HUM 1.2 - Consapevolezza della situazione
Argomento HUM 1.3 - Decisioni
TEMA HUM 2 - FATTORI CHE INFLUENZANO SALUTE E BENESSERE
Argomento HUM 2.1 - Affaticamento
Argomento HUM 2.2 - Stress
TEMA HUM 3 - GESTIONE DI MINACCE ED ERRORI
Argomento HUM 3.1 - Quadro normativo per la gestione di minacce ed errori
Argomento HUM 3.2 - Applicazione della gestione di minacce ed errori
TEMA HUM 4 - LAVORO DI SQUADRA
Argomento HUM 4.1 - Vantaggi del lavoro di squadra
Argomento HUM 4.2 - Gestione dei conflitti
TEMA HUM 5 - SISTEMA
Argomento HUM 5.1 - Concetto dei sistemi in ATM/ANS
TEMA HUM 6 - COMUNICAZIONE
Argomento HUM 6.1 - Comunicazione efficace
Argomento HUM 6.2 - Feedback efficace
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 - COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 - Comunicazioni radio
Argomento EQPS 1.2 - Altre comunicazioni vocali
TEMA EQPS 2 - AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 - Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)
Argomento EQPS 2.2 - Interscambio automatico di dati
TEMA EQPS 3 - POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 - Gestione e controllo delle attrezzature
Argomento EQPS 3.2 - Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione
Argomento EQPS 3.3 - Sistemi relativi ai dati di volo
Argomento EQPS 3.4 - Utilizzo del sistema di sorveglianza ATS
Argomento EQPS 3.5 - Sistemi avanzati
TEMA EQPS 4 - FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 - Nuovi sviluppi
TEMA EQPS 5 - LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 - Reazioni alle limitazioni
Argomento EQPS 5.2 - Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione
Argomento EQPS 5.3 - Degrado degli equipaggiamenti di navigazione
Argomento EQPS 5.4 - Degrado degli equipaggiamenti di sorveglianza
Argomento EQPS 5.5 - Degrado del sistema di elaborazione ATC
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 - FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 - Visita di studio a un'unità di controllo di avvicinamento
TEMA PEN 2 - UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 - Contributori alle operazioni civili ATS
Argomento PEN 2.2 - Contributori alle operazioni militari ATS
TEMA PEN 3 - RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 - Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti
TEMA PEN 4 - PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 - Protezione ambientale
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 - SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 - Sintesi di ABES
TEMA ABES 2 - MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 - Efficienza delle comunicazioni
Argomento ABES 2.2 - Prevenzione del sovraccarico mentale
Argomento ABES 2.3 - Cooperazione aria/suolo
TEMA ABES 3 - PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
Argomento ABES 3.1 - Applicazione di procedure per ABES
Argomento ABES 3.2 - Guasto al sistema radio
Argomento ABES 3.3 - Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili
Argomento ABES 3.4 - Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato
Argomento ABES 3.5 - Diversioni
Argomento ABES 3.6 - Guasto al trasponder
Argomento ABES 3.7 - Intercettazione di aeromobili civili
SOGGETTO 11: AEROPORTI
TEMA AGA 1 - DATI, DISPOSIZIONE E COORDINAMENTO RELATIVI AD AEROPORTO
Argomento AGA 1.1 - Definizioni
Argomento AGA 1.2 - Coordinamento
TEMA AGA 2 - AREA DI MOVIMENTO
Argomento AGA 2.1 - Area di movimento
Argomento AGA 2.2 - Area di manovra
Argomento AGA 2.3 - Piste
TEMA AGA 3 - OSTACOLI
Argomento AGA 3.1 - Spazio aereo privo di ostacoli attorno agli aeroporti
TEMA AGA 4 - ATTREZZATURE VARIE
Argomento AGA 4.1 - Posizione»;
31. l'appendice 8 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:
«Appendice 7 dell'allegato I
ABILITAZIONE PER CONTROLLO DI AREA CON SORVEGLIANZA (ACS)
[Riferimento: allegato I (parte ATCO], capo D, titolo 2, punto ATCO.D.010, lettera a), punto 2, v)]
INDICE
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
SOGGETTO 1: INTRODUZIONE AL CORSO
TEMA INTR 1 - GESTIONE DEL CORSO
Argomento INTR 1.1 - Introduzione al corso
Argomento INTR 1.2 - Amministrazione del corso
Argomento INTR 1.3 - Materiale di studio e documentazione di addestramento
TEMA INTR 2 - INTRODUZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ATC
Argomento INTR 2.1 - Contenuto e organizzazione del corso
Argomento INTR 2.2 - Etica del corso
Argomento INTR 2.3 - Processo di valutazione
SOGGETTO 2: DIRITTO AERONAUTICO
TEMA DIRITTO 1 - LICENZA/CERTIFICATO DI IDONEITA' ATCO
Argomento DIRITTO 1.1 - Attribuzioni e condizioni
TEMA DIRITTO 2 - NORME E REGOLAMENTI
Argomento DIRITTO 2.1 - Relazioni
Argomento DIRITTO 2.2 - Spazio aereo
TEMA DIRITTO 3 - GESTIONE DI SICUREZZA ATS
Argomento DIRITTO 3.1 - Processo di feedback
Argomento DIRITTO 3.2 - Indagine di sicurezza
SOGGETTO 3: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO
TEMA ATM 1 - FORNITURA DI SERVIZI
Argomento ATM 1.1 - Servizio di controllo del traffico aereo (ATC)
Argomento ATM 1.2 - Servizio di informazioni di volo (FIS)
Argomento ATM 1.3 - Servizio di allarme (ALRS)
Argomento ATM 1.4 - Gestione dei flussi di traffico aereo e della capacità del sistema ATS
Argomento ATM 1.5 - Gestione dello spazio aereo (ASM)
TEMA ATM 2 - COMUNICAZIONE
Argomento ATM 2.1 - Comunicazione efficace
TEMA ATM 3 - AUTORIZZAZIONI E ISTRUZIONI ATC
Argomento ATM 3.1 - Autorizzazioni ATC
Argomento ATM 3.2 - Istruzioni ATC
TEMA ATM 4 - COORDINAMENTO
Argomento ATM 4.1 - Necessità di coordinamento
Argomento ATM 4.2 - Strumenti e metodi di coordinamento
Argomento ATM 4.3 - Procedure di coordinamento
TEMA ATM 5 - ALTIMETRIA E ASSEGNAZIONE DI LIVELLO
Argomento ATM 5.1 - Altimetria
Argomento ATM 5.2 - Distanza dal suolo
TEMA ATM 6 - SEPARAZIONI
Argomento ATM 6.1 - Separazione verticale
Argomento ATM 6.2 - Separazione longitudinale in un ambiente di sorveglianza
Argomento ATM 6.3 - Separazione in turbolenza di scia basata sulla distanza
Argomento ATM 6.4 - Separazione basata su sistemi di sorveglianza ATS
TEMA ATM 7 - RETI DI SICUREZZA A TERRA E DI BORDO
Argomento ATM 7.1 - Reti di sicurezza di bordo
Argomento ATM 7.2 - Reti di sicurezza a terra
TEMA ATM 8 - VISUALIZZATORE DI DATI
Argomento ATM 8.1 - Gestione dei dati
TEMA ATM 9 - AMBIENTE OPERATIVO (SIMULATO)
Argomento ATM 9.1 - Integrità dell'ambiente operativo
Argomento ATM 9.2 - Verifica della diffusione delle procedure operative
Argomento ATM 9.3 - Trasferimento di controllo-Presa in consegna (Handover-takeover)
TEMA ATM 10 - FORNITURA DI SERVIZI DI CONTROLLO
Argomento ATM 10.1 - Responsabilità ed elaborazione di informazioni
Argomento ATM 10.2 - Servizio di sorveglianza ATS
Argomento ATM 10.3 - Processo di gestione del traffico
Argomento ATM 10.4 - Gestione del traffico
Argomento ATM 10.5 - Servizio di controllo con sistema avanzato di sostegno
TEMA ATM 11 - ATTESA
Argomento ATM 11.1 - Procedure generali di attesa
Argomento ATM 11.2 - Aeromobile in attesa
Argomento ATM 11.3 - Attesa in un ambiente di sorveglianza
TEMA ATM 12 - IDENTIFICAZIONE
Argomento ATM 12.1 - Identificazione
Argomento ATM 12.2 - Mantenimento dell'identificazione
Argomento ATM 12.3 - Perdita di identità
Argomento ATM 12.4 - Informazione di posizione
Argomento ATM 12.5 - Trasferimento di identità
SOGGETTO 4: METEOROLOGIA
TEMA MET 1 - FENOMENI METEOROLOGICI
Argomento MET 1.1 - Fenomeni meteorologici
TEMA MET 2 - FONTI DI DATI METEOROLOGICI
Argomento MET 2.1 - Fonti di informazioni meteorologiche
SOGGETTO 5: NAVIGAZIONE
TEMA NAV 1 - MAPPE E CARTE AERONAUTICHE
Argomento NAV 1.1 - Mappe e carte
TEMA NAV 2 - NAVIGAZIONE STRUMENTALE
Argomento NAV 2.1 - Sistemi di navigazione
Argomento NAV 2.2 - Assistenza di navigazione
Argomento NAV 2.3 - Applicazioni PBN
SOGGETTO 6: AEROMOBILI
TEMA ACFT 1 - STRUMENTI AERONAUTICI
Argomento ACFT 1.1 - Strumenti aeronautici
TEMA ACFT 2 - CATEGORIE DI AEROMOBILI
Argomento ACFT 2.1 - Turbolenza di scia
TEMA ACFT 3 - FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI DEGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 3.1 - Fattori in fase di salita
Argomento ACFT 3.2 - Fattori in fase di crociera
Argomento ACFT 3.3 - Fattori in fase di discesa
Argomento ACFT 3.4 - Fattori economici
Argomento ACFT 3.5 - Fattori ambientali
TEMA ACFT 4 - DATI RELATIVI AGLI AEROMOBILI
Argomento ACFT 4.1 - Dati di prestazione
SOGGETTO 7: FATTORI UMANI
TEMA HUM 1 - ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI
Argomento HUM 1.1 - Cognizione e fattori che la influenzano
Argomento HUM 1.2 - Consapevolezza della situazione
Argomento HUM 1.3 - Decisioni
TEMA HUM 2 - FATTORI CHE INFLUENZANO SALUTE E BENESSERE
Argomento HUM 2.1 - Affaticamento
Argomento HUM 2.2 - Stress
TEMA HUM 3 - GESTIONE DI MINACCE ED ERRORI
Argomento HUM 3.1 - Quadro normativo per la gestione di minacce ed errori
Argomento HUM 3.2 - Applicazione della gestione di minacce ed errori
TEMA HUM 4 - LAVORO DI SQUADRA
Argomento HUM 4.1 - Vantaggi del lavoro di squadra
Argomento HUM 4.2 - Gestione dei conflitti
TEMA HUM 5 - SISTEMA
Argomento HUM 5.1 - Concetto dei sistemi in ATM/ANS
TEMA HUM 6 - COMUNICAZIONE
Argomento HUM 6.1 - Comunicazione efficace
Argomento HUM 6.2 - Feedback efficace
SOGGETTO 8: ATTREZZATURE E SISTEMI
TEMA EQPS 1 - COMUNICAZIONI VOCALI
Argomento EQPS 1.1 - Comunicazioni radio
Argomento EQPS 1.2 - Altre comunicazioni vocali
TEMA EQPS 2 - AUTOMAZIONE IN ATS
Argomento EQPS 2.1 - Rete fissa delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)
Argomento EQPS 2.2 - Interscambio automatico di dati
TEMA EQPS 3 - POSIZIONE DI LAVORO DEI CONTROLLORI
Argomento EQPS 3.1 - Gestione e controllo delle attrezzature
Argomento EQPS 3.2 - Visualizzatori di situazione e sistemi di informazione
Argomento EQPS 3.3 - Sistemi relativi ai dati di volo
Argomento EQPS 3.4 - Utilizzo del sistema di sorveglianza ATS
Argomento EQPS 3.5 - Sistemi avanzati
TEMA EQPS 4 - FUTURE ATTREZZATURE
Argomento EQPS 4.1 - Nuovi sviluppi
TEMA EQPS 5 - LIMITAZIONI E DEGRADO DI EQUIPAGGIAMENTI E SISTEMI
Argomento EQPS 5.1 - Reazioni alle limitazioni
Argomento EQPS 5.2 - Degrado degli equipaggiamenti di comunicazione
Argomento EQPS 5.3 - Degrado degli equipaggiamenti di navigazione
Argomento EQPS 5.4 - Degrado degli equipaggiamenti di sorveglianza
Argomento EQPS 5.5 - Degrado del sistema di elaborazione ATC
SOGGETTO 9: AMBIENTE PROFESSIONALE
TEMA PEN 1 - FAMILIARIZZAZIONE
Argomento PEN 1.1 - Visita di studio in un centro di controllo di area
TEMA PEN 2 - UTENTI DELLO SPAZIO AEREO
Argomento PEN 2.1 - Contributori alle operazioni civili ATS
Argomento PEN 2.2 - Contributori alle operazioni militari ATS
TEMA PEN 3 - RELAZIONI CON I CLIENTI
Argomento PEN 3.1 - Fornitura di servizi ed esigenze degli utenti
TEMA PEN 4 - PROTEZIONE AMBIENTALE
Argomento PEN 4.1 - Protezione ambientale
SOGGETTO 10: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
TEMA ABES 1 - SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA (ABES)
Argomento ABES 1.1 - Sintesi di ABES
TEMA ABES 2 - MIGLIORAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI
Argomento ABES 2.1 - Efficienza delle comunicazioni
Argomento ABES 2.2 - Prevenzione del sovraccarico mentale
Argomento ABES 2.3 - Cooperazione aria/suolo
TEMA ABES 3 - PROCEDURE PER SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA
Argomento ABES 3.1 - Applicazione di procedure per ABES
Argomento ABES 3.2 - Guasto al sistema radio
Argomento ABES 3.3 - Interferenza illecita e allarme bomba su aeromobili
Argomento ABES 3.4 - Aeromobile fuori rotta (strayed) o non identificato
Argomento ABES 3.5 - Diversioni
Argomento ABES 3.6 - Guasto al trasponder
Argomento ABES 3.7 - Intercettazione di aeromobili civili».
Allegato II
In vigore dal 24 maggio 2023
L'allegato II (parte ATCO.AR) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
1. il punto ATCO.AR.A.005 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.A.005 Personale
a) Le autorità competenti devono produrre e aggiornare ogni due anni una valutazione delle risorse umane necessarie per svolgere le loro funzioni di sorveglianza, sulla base dell'analisi dei processi previsti dal presente regolamento.
b) Il personale autorizzato dall'autorità competente a svolgere i compiti di certificazione o sorveglianza, o entrambi, deve essere autorizzato a svolgere come minimo i seguenti compiti:
(1) esaminare documenti, incluse licenze, certificati, documentazione, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente all'esecuzione delle attività richieste;
(2) fare copie - in tutto o in parte - di detti fascicoli, dati, procedure e altri documenti;
(3) chiedere spiegazioni;
(4) accedere a locali e siti operativi rilevanti;
(5) svolgere audit e ispezioni, incluse ispezioni senza preavviso;
(6) adottare o avviare, ove opportuno, provvedimenti attuativi.»;
2. il punto ATCO.AR.A.010 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.A.010 Compiti delle autorità competenti
Tra i compiti delle autorità competenti figurano:
a) il rilascio, la sospensione e la revoca di licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati medici;
b) il rilascio di autorizzazioni OJTI temporanee in conformità al punto ATCO.C.025;
c) il rilascio di autorizzazioni temporanee di valutatore in conformità al punto ATCO.C.065;
d) il rinnovo e il ripristino di specializzazioni;
e) il rinnovo, il ripristino e la limitazione di certificati medici a seguito della domanda dell'esaminatore aeromedico (AME) o del centro aeromedico (AeMC);
f) il rilascio, il rinnovo, il ripristino, la sospensione, la revoca, la limitazione e la modifica di certificati di esaminatore aeromedico;
g) il rilascio, la sospensione, la revoca e la limitazione di certificati delle organizzazioni di addestramento e di certificati dei centri aeromedici;
h) l'approvazione di corsi di addestramento, piani di addestramento e programmi di competenza di unità operativa, nonché di metodi di valutazione;
i) l'approvazione del metodo di valutazione per dimostrare la competenza linguistica e definire i requisiti applicabili agli organismi per la valutazione della competenza linguistica in conformità al punto ATCO.B.040;
j) l'approvazione della necessità del livello avanzato (livello 5) di competenza linguistica in conformità al punto ATCO.B.030, lettera d);
k) la sorveglianza delle organizzazioni di addestramento, inclusi i relativi corsi e programmi di addestramento;
l) l'approvazione e la sorveglianza dei programmi di competenza di unità operativa;
m) la definizione di adeguate procedure di ricorso e di meccanismi di notifica;
n) l'agevolazione del riconoscimento e dello scambio delle licenze, compreso il trasferimento della documentazione dei controllori del traffico aereo e la restituzione delle vecchie licenze all'autorità competente che le ha rilasciate in conformità al punto ATCO.AR.D.003;
o) l'agevolazione del riconoscimento dei certificati delle organizzazioni di addestramento e delle approvazioni dei corsi, così come l'approvazione del metodo di valutazione per dimostrare la competenza linguistica.»;
3. il punto ATCO.AR.A.015 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.A.015 Metodi di rispondenza
a) L'Agenzia deve elaborare metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.
b) Possono essere utilizzati dei metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità agli atti delegati e di esecuzione.
c) L'autorità competente deve informare l'Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall'organizzazione posta sotto la loro sorveglianza o dalle stesse autorità per stabilire la conformità al presente regolamento.»;
4. il punto ATCO.AR.A.020 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.A.020 Informazioni all'Agenzia
a) L'autorità competente deve informare l'Agenzia in caso di problemi significativi nell'attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l'autorità è venuta a conoscenza dei problemi.
b) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, l'autorità competente deve fornire quanto prima all'Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella propria banca dati nazionale in conformità all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.»;
5. il punto ATCO.AR.A.025 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.A.025 Reazione immediata a un problema di sicurezza
a) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l'autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza.
b) L'Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni rilevanti ricevute in materia di sicurezza e trasmettere immediatamente agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.
c) Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare i problemi di sicurezza.
d) Le misure adottate in conformità alla lettera c) devono essere immediatamente notificate a tutti i soggetti o organizzazioni che devono conformarsi a esse a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L'autorità competente deve inoltre notificare tali misure all'Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati.»;
6. il punto ATCO.AR.B.001 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.B.001 Sistema di gestione
a) L'autorità competente deve istituire e mantenere un sistema di gestione che preveda almeno:
(1) strategie e procedure documentate per descrivere la propria organizzazione e i propri mezzi e metodi per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Le procedure devono essere costantemente aggiornate e servire da documenti di lavoro di base dell'autorità competente per tutti i compiti corrispondenti;
(2) un organico sufficiente, inclusi gli ispettori per il rilascio delle licenze e della certificazione, per poter svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. Il personale deve essere qualificato a svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e deve avere la necessaria conoscenza ed esperienza, oltre a ricevere l'addestramento iniziale, operativo e periodico necessario per garantire il mantenimento delle competenze. E' necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto completamento di tutti i compiti connessi;
(3) strutture e uffici adeguati allo svolgimento dei compiti che le sono stati assegnati;
(4) una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l'adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un processo di audit interno e di un processo di gestione dei rischi di sicurezza. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback delle conclusioni dell'audit ai dirigenti dell'autorità competente per garantire l'attuazione delle azioni correttive necessarie; e
(5) una persona o gruppo di persone che rispondono unicamente ai dirigenti dell'autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.
b) Per ogni settore di attività incluso nel sistema di gestione, l'autorità competente deve nominare una o più persone che siano responsabili per la gestione dei corrispondenti compiti.
c) L'autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le necessarie informazioni e assistenza con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, compreso lo scambio delle informazioni seguenti su:
(1) i pertinenti rilievi identificati e le azioni di follow-up avviate a seguito della sorveglianza di soggetti e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma sono certificati dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia; e
(2) informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di non conformità di cui al punto ATCO. OR.B.040.
d) Ai fini della standardizzazione, è messa a disposizione dell'Agenzia una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche.»;
7. al punto ATCO.AR.B.005, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Se l'autorità competente assegna compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di soggetti e organizzazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e relativi atti delegati e di esecuzione, tali compiti devono essere assegnati solo a soggetti qualificati. Nell'assegnare tali compiti, l'autorità competente si assicura di:
(1) disporre di un sistema per valutare, inizialmente e in maniera continua, che il soggetto qualificato sia conforme all'allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139.
Tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;
(2) di avere stabilito un accordo documentato con un soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale adeguato, che definisca chiaramente:
i) i compiti che devono essere svolti;
ii) le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;
iii) le condizioni tecniche da soddisfare nell'esecuzione di tali compiti;
iv) la corrispondente copertura di responsabilità; e
v) la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.»;
8. il punto ATCO.AR.B.010 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.B.010 Modifiche al sistema di gestione
a) L'autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di ottemperare ai propri obblighi come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve permettere l'adozione di azioni appropriate per assicurare che il sistema di gestione continui ad essere adeguato ed efficace.
b) L'autorità competente deve aggiornare il proprio sistema di gestione per rispecchiare le modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione in maniera tempestiva in modo da garantire un'attuazione efficace del suo sistema di gestione.
c) L'autorità competente deve notificare all'Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti ed ottemperare ai propri obblighi come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.»;
9. il punto ATCO.AR.B.015 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.B.015 Tenuta della documentazione
a) Le autorità competenti devono conservare un elenco di tutti i certificati di organizzazioni e licenze e certificati del personale da esse rilasciati.
b) L'autorità competente deve istituire un sistema per la tenuta della documentazione che fornisca un'adeguata archiviazione, l'accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:
(1) le strategie e procedure documentate del sistema di gestione;
(2) l'addestramento, la qualifica e l'approvazione del proprio personale;
(3) l'assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti dal punto ATCO.AR.B.005, nonché i dettagli dei compiti assegnati;
(4) i processi di certificazione e sorveglianza continua delle organizzazioni certificate;
(5) i dettagli dei corsi forniti dalle organizzazioni di addestramento;
(6) i processi per il rilascio di licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati, e per la sorveglianza continua dei titolari di tali licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati;
(7) la sorveglianza continua di soggetti e organizzazioni che svolgono attività nel territorio dello Stato membro, ma sono certificati dall'autorità competente di un altro Stato membro, come concordato tra tali autorità;
(8) i rilievi, le azioni correttive e la data di conclusione delle azioni;
(9) i provvedimenti attuativi adottati;
(10) le informazioni in materia di sicurezza e le misure per il monitoraggio;
(11) il ricorso a disposizioni di flessibilità in conformità all'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139; e
(12) la valutazione e notifica all'Agenzia di metodi alternativi di rispondenza proposti dalle organizzazioni e la valutazione di metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall'autorità competente stessa.
c) La documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni e, per quanto riguarda le licenze del personale, per un periodo minimo di 10 anni dopo la scadenza dell'ultima specializzazione sulla licenza, fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.»;
10. al punto ATCO.AR.C.001, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) L'autorità competente deve verificare:
(1) il soddisfacimento dei requisiti applicabili alle organizzazioni o alle persone prima del rilascio di un certificato dell'organizzazione o di una licenza, certificato, abilitazione o specializzazione del personale, a seconda dei casi;
(2) l'osservanza ininterrotta dei requisiti e delle condizioni applicabili allegate al certificato dell'organizzazione di addestramento, nonché dei requisiti applicabili ai corsi di addestramento, piani di addestramento e programmi di competenza di unità operativa da essa approvati e i requisiti applicabili al personale;
(3) l'attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall'autorità competente come previsto al punto ATCO.AR.A.025, lettere c) e d).»;
11. è inserito il seguente punto ATCO.AR.D.003:
«ATCO.AR.D.003 Cambio di autorità competente
a) Al momento del ricevimento della richiesta di cambiare autorità competente, presentata dal titolare di una licenza, l'autorità competente che riceve tale richiesta deve immediatamente richiedere all'autorità competente del titolare della licenza di trasferire senza indugio quanto segue:
(1) una verifica della licenza;
(2) le copie dei documenti medici del titolare della licenza detenuti da tale autorità competente. I documenti medici devono essere trasferiti nel rispetto della riservatezza in conformità al punto ATCO.MED.A.015 dell'allegato IV (parte ATCO.MED) e devono comprendere una sintesi della storia clinica pertinente del richiedente, verificata e firmata o autenticata elettronicamente dal valutatore medico.
b) L'autorità competente che opera il trasferimento deve conservare la licenza originale e i documenti medici del titolare della licenza.
c) L'autorità competente che riceve la richiesta deve, senza indugio, scambiare la licenza e il certificato medico a condizione che abbia ricevuto e trattato tutta la documentazione di cui alla lettera a). Al momento dello scambio della licenza e del certificato medico, l'autorità competente che riceve la richiesta deve immediatamente richiedere al titolare della licenza di restituire sia la licenza rilasciata dall'autorità competente che ha operato il trasferimento sia la relativa documentazione medica.
d) La nuova licenza deve includere le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le specializzazioni della licenza e tutte le specializzazioni di unità operativa valide, inclusa la data del loro primo rilascio e della scadenza, ove applicabile.
e) L'autorità competente che riceve la richiesta deve trasmettere immediatamente all'autorità competente che opera il trasferimento una notifica dello scambio della licenza e del certificato medico e della restituzione della licenza e del certificato medico da parte del titolare della licenza a norma della lettera c). L'autorità competente che opera il trasferimento è responsabile della licenza e del certificato rilasciati in origine al titolare di licenza in questione fino al ricevimento di tale notifica.»;
12. il punto ATCO.AR.D.005 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.D.005 Revoca e sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni
a) Ai fini del punto ATCO.A.020 l'autorità competente deve stabilire le procedure amministrative per la revoca e la sospensione di licenze, abilitazioni e specializzazioni.
b) L'autorità competente può sospendere la licenza nel caso d'incapacità provvisoria non conclusa secondo le procedure di cui al punto ATCO.A.015, lettera e).
c) L'autorità competente deve sospendere o revocare una licenza, abilitazione o specializzazione in conformità al punto ATCO.AR.C.010 in particolare quando:
(1) le attribuzioni della licenza sono esercitate ma il titolare della licenza non soddisfa più i requisiti applicabili del presente regolamento;
(2) una licenza di studente controllore del traffico aereo o di controllore del traffico aereo, o un'abilitazione, specializzazione o certificato sono stati ottenuti falsificando la documentazione presentata;
(3) la licenza o la documentazione relativa al certificato sono state falsificate;
(4) le attribuzioni della licenza, abilitazione o specializzazione sono esercitate sotto l'influenza di sostanze psicoattive.
d) Nel caso della sospensione o revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni, l'autorità competente deve informare il/la titolare della licenza e il fornitore dei servizi di navigazione aerea pertinente per iscritto di tale decisione e informare il/la primo/a del suo diritto di ricorso secondo le procedure stabilite al punto ATCO.AR. A.010, lettera m).
e) L'autorità competente deve sospendere o revocare una licenza, abilitazione o specializzazione anche su domanda scritta del titolare della licenza.»;
13. il punto ATCO.AR.E.001 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.E.001 Procedura di certificazione per le organizzazioni di addestramento e rilascio del certificato
a) Al momento del ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di organizzazione di addestramento, l'autorità competente deve verificare che tale organizzazione sia conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento.
b) Se lo ritiene necessario, l'autorità competente potrebbe richiedere eventuali audit, ispezioni o valutazioni dell'organizzazione di addestramento prima di rilasciare il certificato.
c) Se l'organizzazione di addestramento soddisfa i requisiti applicabili, l'autorità competente deve rilasciare un certificato utilizzando il modello che figura nell'appendice 2 dell'allegato II.
d) Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. Le attività per le quali l'organizzazione di addestramento è approvata devono essere specificate nell'allegato del certificato.
e) Laddove rimanga aperto un rilievo di livello 1, non è rilasciato alcun certificato. In circostanze eccezionali l'organizzazione di addestramento deve valutare e risolvere, secondo necessità, i rilievi di livello diverso da 1; un piano d'azione correttivo per chiudere i rilievi deve essere approvato dall'autorità competente prima del rilascio del certificato.
f) Al fine di permettere a un'organizzazione di attuare modifiche senza la previa approvazione dell'autorità competente in conformità al punto ATCO.OR.B.015 e al punto ATCO.AR.E.010, lettera c), l'autorità competente deve approvare la procedura presentata dall'organizzazione di addestramento che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive le modalità di gestione e notifica di tali modifiche.»;
14. al punto ATCO.AR.E.005, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Ai fini del cambio di autorità competente in conformità al punto ATCO.A.010, l'autorità competente deve approvare o rifiutare il corso di specializzazione di unità operativa stabilito in conformità al punto ATCO.B.020, lettere b) ed e), entro e non oltre sei settimane dalla presentazione della domanda di approvazione del corso e deve assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.»;
15. il punto ATCO.AR.E.015 è sostituito dal seguente:
«ATCO.AR.E.015 Rilievi, azioni correttive e provvedimenti attuativi
a) L'autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi in termini di rilevanza per la sicurezza e deve decidere i provvedimenti attuativi in base al rischio che la non conformità dell'organizzazione di addestramento comporta.
b) Un rilievo di livello 1 deve essere emesso dall'autorità competente quando è riscontrata una non conformità significativa ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e del presente regolamento, al certificato e/o ai relativi termini di approvazione e attribuzioni, e tale non conformità comporta un rischio significativo per la sicurezza di volo e/o mette in discussione sotto altri aspetti la capacità dell'organizzazione di addestramento di continuare la fornitura dell'addestramento.
Un rilievo di livello 1 deve essere emesso quanto meno nei casi seguenti (elenco non esaustivo):
(1) l'addestramento è fornito in modo da comportare un rischio significativo per la sicurezza di volo;
(2) all'autorità competente non è consentito l'accesso alle strutture dell'organizzazione di addestramento come prevede il punto ATCO.OR.B.025 durante il normale orario di lavoro e dopo due domande scritte;
(3) la validità del certificato di organizzazione di addestramento è stata ottenuta o mantenuta falsificando i documenti presentati;
(4) è fatto un uso distorto o fraudolento del certificato dell'organizzazione di addestramento; e
(5) l'assenza di un dirigente responsabile.
c) Un rilievo di livello 2 deve essere emesso dall'autorità competente quando è riscontrata qualsiasi altra non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e del presente regolamento, alle procedure e ai manuali dell'organizzazione di addestramento, ai tipi di addestramento fornito o di certificati.
d) Quando è riscontrata una non conformità durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente, fatta salva un'eventuale ulteriore azione prevista dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento, deve comunicare tale non conformità all'organizzazione di addestramento per iscritto e richiedere un'azione correttiva per affrontare la non conformità individuata.
(1) Nel caso di rilievi di livello 1 l'autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per proibire o limitare le attività e, se opportuno, revocare il certificato o limitarlo o sospenderlo in tutto o in parte, a seconda della portata del rilievo, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un'azione correttiva da parte dell'organizzazione di addestramento.
(2) In caso di rilievi di livello 2, l'autorità competente deve:
i) concedere all'organizzazione di addestramento un periodo per l'attuazione delle azioni correttive incluse in un piano d'azione adeguato alle caratteristiche del rilievo; e
ii) valutare l'azione correttiva e il piano di attuazione proposti dall'organizzazione di addestramento e, se la valutazione conclude che sono sufficienti per affrontare la non conformità, accettarli.
(3) Nel caso in cui un'organizzazione di addestramento non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall'autorità competente, il rilievo deve essere elevato a un rilievo di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1.
e) L'autorità competente deve registrare tutti i rilievi da essa individuati e, se del caso, i provvedimenti attuativi applicati, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura dell'azione concernente i rilievi.
f) Per i casi che non prevedono il rilascio di rilievi di livello 1 e 2, l'autorità competente può rilasciare osservazioni.»;
16. l'appendice 1 dell'allegato II è sostituita dal testo seguente:
«Appendice 1 dell'allegato II
Modello di licenza
LICENZA DI (STUDENTE) CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO
La licenza di (studente) controllore del traffico aereo rilasciata in conformità al presente regolamento è conforme alle seguenti specifiche:
a) Contenuto. Il numero della voce deve sempre essere stampato in associazione al titolo della voce. Le voci da I a XI sono le voci "permanenti" mentre le voci da XII a XIV sono le voci "variabili", che possono figurare su una parte separata o amovibile del modello principale come prescritto sotto. Tutte le parti separate o amovibili devono essere chiaramente individuabili come parti della licenza.
1. Voci permanenti:
I) Stato che ha rilasciato la licenza;
II) titolo della licenza;
III) numero di serie della licenza che inizia con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da "Licenza ATCO (Studente)" e un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini;
IV) nome completo del titolare (in caratteri latini, anche se la lingua nazionale non viene scritta in caratteri latini);
IV bis) data di nascita;
V) indirizzo del titolare, se richiesto dall'autorità competente;
VI) cittadinanza del titolare;
VII) firma del titolare;
VIII) autorità competente;
IX) certificazione di validità e approvazione delle attribuzioni concesse, comprese le date del primo rilascio;
X) firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;
XI) sigillo o timbro dell'autorità competente.
2. Voci variabili:
XII) abilitazioni e specializzazioni con relative date di scadenza;
XIII) note: specializzazioni di competenza linguistica; e
XIV) ogni altro dettaglio richiesto dall'autorità competente.
b) La licenza deve essere accompagnata da un certificato medico valido, salvo quando siano esercitate le attribuzioni di istruttore e di valutatore in un ambiente che prevede un dispositivo di addestramento.
c) Materiale. Deve essere utilizzata carta di prima qualità e/o altro materiale idoneo, comprese le carte in plastica, per impedire o rivelare immediatamente eventuali alterazioni o cancellature. Eventuali registrazioni o cancellazioni apportate sul modello devono essere chiaramente autorizzate dall'autorità competente.
d) Lingua. Le licenze devono essere scritte in inglese e, se richiesto dagli Stati membri, nelle rispettive lingue nazionali e in altre lingue da essi ritenute opportune.
Nome e logo dell'autorità competente (in inglese e in qualsiasi altra lingua stabilita dall'autorità competente) Prescrizioni (1)
UNIONE EUROPEA (solamente in inglese) Cancellare "Unione europea" per gli Stati non appartenenti all'Unione europea.
LICENZA DI (STUDENTE) CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO Le dimensioni di ogni pagina corrispondono a un ottavo di A4.
[in inglese e in qualsiasi altra lingua stabilita dall'autorità competente]
Rilasciata a norma del regolamento (UE) 2015/340 della Commissione
La presente licenza è conforme alle norme ICAO [in inglese e in qualsiasi altra lingua stabilita dall'autorità competente]
Modello 152 AESA - versione 2
(1) Prescrizioni: le pagine dedicate alle istruzioni sul modo in cui la licenza ATCO (studente) deve essere compilata sono destinate all'uso dell'autorità competente o del valutatore espressamente autorizzato a rinnovare o ripristinare le specializzazioni di unità operativa. I rilasci iniziali di abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, specializzazioni linguistiche, specializzazione di istruttore e di valutatore devono sempre essere compilati dall'autorità competente. Il rinnovo o il ripristino delle specializzazioni di unità operativa devono sempre essere compilati dall'autorità competente o da valutatori autorizzati.
I Stato di rilascio: Prescrizioni:
II Titolo della licenza:
III Numero di serie della licenza: Il numero di serie della licenza inizia sempre con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza seguito da "Licenza ATCO (Studente)".
IV Nome completo del titolare:
IV bis Data di nascita: La data deve essere in formato standard, vale a dire giorno/mese/anno per esteso (ad esempio: 31.1.2010)
XIV Luogo di nascita:
V Indirizzo del titolare, se richiesto dall'autorità competente: Via, città, località, codice postale
VI Nazionalità del titolare: Indicata dal codice ONU dello Stato
VII Firma del titolare:
VIII Autorità competente:
X Firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio
XI Sigillo o timbro dell'autorità competente che rilascia la licenza
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XII bis Abilitazioni e specializzazioni con relative date di scadenza
Il titolare è abilitato a esercitare le attribuzioni delle seguenti abilitazioni e specializzazioni di abilitazione presso le unità di servizio del traffico aereo per le quali le attuali specializzazioni di unità operativa sono detenute come illustrato di seguito, soltanto se il titolare è in possesso di un certificato medico valido:
Unità (indicatore ICAO) (*) Settore/Posizione (*) Abilitazione/Specializzazione Data di scadenza (*) Firma/timbro dell'autorità o numero di licenza e firma del valutatore
(*) Non applicabile alla licenza di studente ATCO
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Abbreviazioni
Abilitazioni dei controllori del traffico aereo Prescrizioni: n.d.».
ADV Controllo di aeroporto a vista
ADC Controllo di aeroporto
APP Controllo di avvicinamento procedurale
APS Controllo di avvicinamento con sorveglianza
ACP Controllo di area procedurale
ACS Controllo di area con sorveglianza
Specializzazioni di abilitazione
SUR Sorveglianza controllo di aeroporto
PAR Avvicinamento radar di precisione
SRA Avvicinamento radar di sorveglianza
OCN Controllo oceanico
Specializzazioni di licenza
OJTI Istruttore su posizione operativa
STDI Istruttore su dispositivo di simulazione per addestramento
Valutatore Valutatore.»
Allegato III
In vigore dal 24 maggio 2023
L'allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
1. il punto ATCO.OR.A.001 è sostituito dal seguente:
«ATCO.OR.A.001 Campo di applicazione
La presente parte, illustrata nel presente allegato, stabilisce i requisiti applicabili alle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo e ai centri aeromedici al fine di ottenere e mantenere un certificato in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e al presente regolamento.»;
2. il punto ATCO.OR.B.001 è sostituito dal seguente:
«ATCO.OR.B.001 Domanda di certificato di organizzazione di addestramento
a) Le domande di certificato di organizzazione di addestramento devono essere presentate all'autorità competente in tempo utile per permettere a quest'ultima di valutarle. Le domande devono essere presentate in conformità alla procedura stabilita da tale autorità.
b) I richiedenti un certificato iniziale devono dimostrare all'autorità competente in che modo intendono conformarsi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1139 e nel presente regolamento.
c) Una domanda di certificato di organizzazione di addestramento deve includere quanto segue:
(1) nome e indirizzo del richiedente;
(2) indirizzo(i) del(i) luogo(hi) di attività (incluso, se del caso, l'elenco delle unità ATC) se diverso dall'indirizzo del richiedente di cui al punto 1);
(3) i nomi e i recapiti:
i) del dirigente responsabile;
ii) del capo dell'organizzazione di addestramento, se diverso da quello indicato alla lettera i);
iii) della/e persona/e designata/e dall'organizzazione di addestramento come punto/i focale/i per le comunicazioni con l'autorità competente;
(4) la data del previsto inizio delle attività o della modifica;
(5) un elenco dei tipi di addestramento che vengono forniti e almeno un corso per ciascun tipo di addestramento che si intende fornire;
(6) la dichiarazione di conformità ai requisiti applicabili deve essere firmata dal dirigente responsabile, dichiarando la conformità costante e senza interruzioni dell'organizzazione di addestramento ai requisiti;
(7) i processi del sistema di gestione; e
(8) la data della domanda.»;
3. il punto ATCO.OR.B.005 è sostituito dal seguente:
«ATCO.OR.B.005 Metodi di rispondenza
a) Un'organizzazione può ricorrere a qualsiasi metodo alternativo di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.
b) Se un'organizzazione desidera avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all'autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento.
L'impresa può avvalersi di tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell'autorità competente.»;
4. al punto ATCO.OR.B.010, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) «Al fine di garantire che i requisiti applicabili del capo D dell'allegato I (parte ATCO) siano soddisfatti, l'attribuzione di fornire addestramento continuo e/o di unità operativa deve essere concessa esclusivamente alle organizzazioni di addestramento che:
(1) sono titolari di un certificato per la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo; oppure
(2) hanno concluso un accordo specifico con il fornitore di servizi ATC.»;
5. il punto ATCO.OR.B.015 è sostituito dal seguente:
«ATCO.OR.B.015 Modifiche all'organizzazione di addestramento
a) L'implementazione delle modifiche seguenti richiede una previa approvazione, a meno che tale modifica non sia notificata e gestita secondo una procedura approvata dall'autorità competente conformemente al punto ATCO.AR. E.010, lettera c):
(1) una modifica che incide sul campo di applicazione del certificato o sulle condizioni di approvazione dell'organizzazione di addestramento; oppure
(2) una modifica che ha effetto su qualsiasi elemento pertinente dei sistemi di gestione dell'organizzazione di addestramento.
b) Per le modifiche che richiedono una previa approvazione in conformità alla lettera a), l'organizzazione di addestramento deve chiedere e ottenere un'approvazione rilasciata dall'autorità competente. La domanda deve essere presentata prima dell'effettuazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all'autorità competente di stabilire la costante conformità al presente regolamento e di modificare, se necessario, il certificato dell'organizzazione di addestramento e le relative condizioni di approvazione a esso allegate.
L'organizzazione di addestramento deve fornire all'autorità competente tutta la documentazione rilevante.
Le modifiche devono essere attuate solamente al ricevimento dell'approvazione formale dell'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.E.010.
Le organizzazioni di addestramento, durante tali modifiche, devono operare alle condizioni prescritte dall'autorità competente a seconda delle circostanze.
c) Le modifiche agli elementi di cui alla lettera a) dovute a circostanze impreviste devono essere immediatamente notificate all'autorità competente al fine di ottenere la necessaria approvazione.
d) Le organizzazioni di addestramento devono informare l'autorità competente quando cessano la loro attività.»;
6. il punto ATCO.OR.B.020 è sostituito dal seguente:
«ATCO.OR.B.020 Mantenimento della validità
a) Il certificato di un'organizzazione di addestramento rimane valido a condizione che non sia ceduto o revocato e che l'organizzazione di addestramento rimanga conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2018/1139 e del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni relative alla gestione dei rilievi in conformità al punto ATCO.OR. B.030.
b) Il certificato deve essere restituito senza indugi all'autorità competente quando viene revocato o al momento della cessazione di tutte le attività.»;
7. il punto ATCO.OR.B.030 è sostituito dal seguente:
«ATCO.OR.B.030 Rilievi
Successivamente al ricevimento della notifica dei rilievi emessi dall'autorità competente in conformità al punto ATCO. AR.E.015, l'organizzazione di addestramento deve:
a) identificare le cause che sono alla base del rilievo;
b) definire un piano di azioni correttive che sia accettato dall'autorità competente; e
c) dimostrare l'attuazione delle azioni correttive all'autorità competente in modo soddisfacente entro un periodo concordato con tale autorità come previsto al punto ATCO.AR.E.015.»;
8. il punto ATCO.OR.B.035 è sostituito dal seguente:
«ATCO.OR.B.035 Reazione immediata a un problema di sicurezza
L'organizzazione di addestramento deve attuare, per le proprie attività, tutte le misure di sicurezza prescritte dall'autorità competente in conformità al punto ATCO.AR.A.025, lettere c) e d).»;
9. il punto ATCO.OR.B.040 è sostituito dal seguente:
«ATCO.OR.B.040 Segnalazione di eventi
a) Nell'ambito del loro sistema di gestione, le organizzazioni di addestramento che forniscono addestramento in posizione operativa stabiliscono e mantengono un sistema di segnalazione di eventi comprendente relazioni obbligatorie e volontarie. Le organizzazioni di addestramento con sede in uno Stato membro che forniscono addestramento in posizione operativa nel territorio a cui si applicano i trattati devono provvedere affinché il sistema sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e dei relativi atti di esecuzione nonché del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione.
b) Le organizzazioni di addestramento che forniscono l'addestramento in posizione operativa devono segnalare all'autorità competente e a qualsiasi altra organizzazione che lo Stato membro in cui l'organizzazione di addestramento fornisce l'addestramento in posizione operativa richiede di informare, tutti gli eventi o le condizioni relativi alla sicurezza derivanti dalla loro attività di addestramento che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, potrebbero mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altro soggetto, e in particolare qualsiasi incidente o inconveniente grave.
c) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, le segnalazioni di cui alla lettera b) devono:
(1) essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'organizzazione viene a conoscenza dell'evento o della condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;
(2) essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente;
(3) contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all'organizzazione.
d) Per le organizzazioni di addestramento non aventi sede in uno Stato membro che non forniscono addestramento in posizione operativa nel territorio a cui si applicano i trattati, le segnalazioni obbligatorie iniziali devono:
(1) salvaguardare adeguatamente la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate nella segnalazione;
(2) essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'organizzazione di addestramento viene a conoscenza dell'evento a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;
(3) essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente; e
(4) contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all'organizzazione.
e) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ove opportuno, un'ulteriore segnalazione nella quale sono forniti i dettagli delle azioni che l'organizzazione intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro deve essere effettuata non appena tali azioni sono state individuate; tali segnalazioni ulteriori devono:
(1) essere inviate a tutte le organizzazioni pertinenti inizialmente segnalate in conformità alle lettere b) e c); e
(2) essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.»;
10. al punto ATCO.OR.C.010, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Le organizzazioni di addestramento devono conservare una documentazione relativa agli istruttori teorici che ne specifici le qualifiche professionali e comprenda la dimostrazione delle loro conoscenze ed esperienza adeguate, la valutazione delle tecniche didattiche e le materie che sono abilitati ad insegnare.»;
11. al punto ATCO.OR.D.001, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) soggetti, temi e argomenti per specializzazioni di abilitazione in conformità ai requisiti indicati nell'allegato I (parte ATCO);»;
12. il punto ATCO.OR.E.001 è sostituito dal seguente:
«ATCO.OR.E.001 Centri aeromedici
I centri aeromedici (AeMC) devono applicare le disposizioni dell'allegato VII, capi ORA.GEN e ORA.AeMC, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (il regolamento sull'equipaggio) (9), considerando che:
a) tutti i riferimenti alla classe 1 devono essere sostituiti con riferimenti alla classe 3; e
b) tutti i riferimenti alla parte medica devono essere sostituiti con riferimenti alla parte ATCO.MED.».
(9) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
Allegato IV
In vigore dal 24 maggio 2023
L'allegato IV (parte ATCO.MED) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
1. al punto ATCO.MED.A.005, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il rilascio, la validità, il rinnovo e il ripristino del certificato medico richiesto per esercitare le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo o di una licenza di studente controllore del traffico aereo;»;
2. al punto ATCO.MED.A.020, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), i titolari di un certificato medico di classe 3 devono rivolgersi, senza indugio e prima di esercitare le attribuzioni della loro licenza, a un consulente aeromedico qualora:
(1) si siano sottoposti a un'operazione chirurgica o a una procedura invasiva;
(2) abbiano iniziato ad assumere medicinali con regolarità;
(3) abbiano subito una lesione personale significativa che comporti una qualunque incapacità a esercitare le attribuzioni della licenza;
(4) abbiano sofferto di una patologia significativa che comporti una qualunque incapacità a esercitare le attribuzioni della licenza;
(5) abbiano scoperto di essere in gravidanza;
(6) siano stati ricoverati in ospedale o in una clinica medica;
(7) debbano iniziare a usare lenti correttive.
In questi casi l'AeMC o l'AME deve valutare l'idoneità medica del titolare della licenza o dello studente controllore del traffico aereo e deciderne l'idoneità a riprendere l'esercizio delle rispettive attribuzioni.»;
3. al punto ATCO.MED.A.030, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) I richiedenti e i titolari di una licenza di controllore del traffico aereo, o di una licenza di studente controllore del traffico aereo devono possedere un certificato medico di classe 3, salvo quando le attribuzioni siano esercitate in un ambiente che prevede un dispositivo di addestramento.».
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