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martedì 2 maggio 2023

Riconoscimento facciale, modello'Singapore' non esportabile in Ue

 

MARTEDÌ 02 MAGGIO 2023 17.15.56

Riconoscimento facciale, modello'Singapore' non esportabile in Ue

Riconoscimento facciale, modello'Singapore' non esportabile in Ue Riconoscimento facciale, modello'Singapore' non esportabile in Ue Già nel 2021, parere negativo Garante privacy su sistema Sari Real Time Roma, 2 mag. (askanews) - Un 'modello' Singapore sulla sorveglianza diffusa e di massa con l'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale e con dati biometrici attualmente in Europa non è possibile. Sull'argomento è stato acceso un faro sia da parte dell'Edpb, l'European data protection board (le autorità Garanti della privacy dei paesi europei) con le linee guida fissate nel maggio del 2022 che dal Cosiglio d'Europa. Inoltre, fino all'entrata in vigore di una specifica legge in materia, e comunque fino al 31 dicembre 2023, in Italia non sono consentiti l'installazione e l'uso di sistemi di riconoscimento facciale tramite dati biometrici, a meno che il trattamento non sia effettuato per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati. La moratoria nasce dall'esigenza di disciplinare requisiti di ammissibilità, condizioni e garanzie relative al riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità. In Italia, il Garante per la Privacy si è già pronunciato su questo tema con pareri non favorevoli all'utilizzo di queste teconologie per la videosorveglianza. NO GARANTE SU SARI REAL TIME: Il faro del Garante sui sistemi di videosorveglianza intelligente sì è acceso già da tempo. Il 16 aprile del 2021, infatti, l'Autorità per la protezione dei dati personali ha epresso un parere non favorevole sull'utilizzo del sistema Sari Real Time da parte del ministero dell'Interno. Un sistema che - a quanto evidenziava il Garante nelle motivazioni - oltre ad "essere privo di una base giuridica che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il riconoscimento facciale a fini di sicurezza, realizzerebbe per come è progettato una forma di sorveglianza indiscriminata/di massa". Il sistema sottoposto all'esame dell'Autorità e non ancora attivo consentirebbe attraverso una serie di telecamere installate in una determinata area geografica, di analizzare in tempo reale i volti dei soggetti ripresi, confrontandoli con una banca dati predefinita (denominata "watch-list"), che può contenere fino a 10.000 volti. Qualora, attraverso un algoritmo di riconoscimento facciale venga riscontrata una corrispondenza tra un volto presente nella watch-list ed un volto ripreso da una delle telecamere, il sistema sarebbe in grado di generare un alert che richiama l'attenzione degli operatori delle Forze di Polizia. Il sistema, progettato e sviluppato come soluzione mobile, può essere installato direttamente presso il luogo ove sorge l'esigenza di disporre di una tecnologia di riconoscimento facciale per coadiuvare le Forze di Polizia nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, o in relazione a specifiche esigenze di Polizia Giudiziaria. Il sistema consente, inoltre, di registrare le immagini riprese dalle telecamere, svolgendo una funzione di videosorveglianza. Va considerato, in particolare, - scrive il Garante nel parere dell'aprile 2021 - che Sari Real Time realizzerebbe un trattamento automatizzato su larga scala che può riguardare anche persone presenti a manifestazioni politiche e sociali, che non sono oggetto di 'attenzione' da parte delle forze di Polizia. Ed anche se nella valutazione di impatto presentata il ministero spiega che le immagini verrebbero immediatamente cancellate, l'identificazione di una persona sarebbe realizzata attraverso il trattamento dei dati biometrici di tutti coloro che sono presenti nello spazio monitorato, allo scopo di generare modelli confrontabili con quelli dei soggetti inclusi nella "watch-list". Si determinerebbe così - conclude il Garante - una evoluzione della natura stessa dell'attività di sorveglianza, che segnerebbe un passaggio dalla sorveglianza mirata di alcuni individui alla possibilità di sorveglianza universale". (segue)(Segue) Nes 20230502T171549Z

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