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giovedì 28 novembre 2024

Consiglio di Stato 2024-" La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di chiarire che "l'art. 16 L. n. 121 del 1981, a cui l'art. 6 D.L. n. 387 del 1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6-bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi dell'art. 16 L. n. 121 del 1981 sopra richiamato" (cfr, Cons. Stato, II, 15 ottobre 2024, n. 8344; Cons. Stato, II, 21 marzo 2023, n.2866). In senso analogo anche Cons. Stato, II, 14 dicembre 2023, n. 10835. Il beneficio economico richiesto, in definitiva, non può essere attribuito agli appellati, in quanto appartenenti alle Forze Armate. "

 


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