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sabato 16 novembre 2024

LEGGE 31 ottobre 2024, n. 168 Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. (24G00185) (GU n.269 del 16-11-2024) Vigente al: 1-1-2025

 

LEGGE 31 ottobre 2024, n. 168 


Modifiche alla legge 21 luglio 2016,  n.  145,  recante  disposizioni

concernenti   la    partecipazione    dell'Italia    alle    missioni

internazionali. (24G00185) 

(GU n.269 del 16-11-2024)

  Vigente al: 1-1-2025   


 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Promulga 

 

  la seguente legge: 

                               Art. 1 

 

             Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 

 

  1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: 

    a) all'articolo 2: 

      1) al comma 2, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «unita'  di

personale coinvolte,» sono inserite le seguenti: «anche in  modalita'

interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica,»; 

      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 

        « 2.1. Con le deliberazioni di cui al  comma  1,  il  Governo

puo'  altresi'  individuare  forze  ad  alta  e  altissima  prontezza

operativa,  da  impiegare  all'estero  al  verificarsi  di  crisi   o

situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unita'  di

personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito

delle disponibilita' complessive dei  fondi  di  cui  all'articolo  4

della   presente   legge   e   all'articolo   620-bis   del    codice

dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo  periodo

e' deliberato dal Consiglio dei  ministri,  previa  comunicazione  al

Presidente  della  Repubblica.  La  deliberazione  e'  trasmessa  dal

Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti

di  indirizzo,  secondo  i  rispettivi  regolamenti,  ne  autorizzano

l'impiego  o  ne  negano  l'autorizzazione.  Entro   novanta   giorni

dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce  alle

Camere sul permanere delle situazioni di crisi  o  di  emergenza  che

hanno determinato l'effettivo impiego delle forze  di  cui  al  primo

periodo»; 

      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

        «3. Le  modifiche  occorrenti  per  recepire  le  indicazioni

contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai  commi  2  e

2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei  ministri,  nel

rispetto del comma 2-bis»; 

      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

        «4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le

amministrazioni  competenti  sono  autorizzate  a   sostenere   spese

trimestrali determinate in  proporzione  alle  risorse  iscritte  sul

fondo di cui  all'articolo  4.  A  tale  scopo,  su  richiesta  delle

amministrazioni  competenti,  sono   autorizzate   anticipazioni   di

tesoreria   trimestrali,   da   estinguere   entro   trenta    giorni

dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo  4,

comma 6»; 

      5) al comma 4-bis: 

        5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui  al  comma

3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti  di  cui

all'articolo 4, comma 6»; 

        5.2) dopo le parole: «tenuto conto delle  spese  quantificate

nelle  relazioni  tecniche»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  delle

anticipazioni gia' concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis»; 

      6) il comma 5 e' abrogato; 

    b) all'articolo 3: 

      1) al comma 1: 

        1.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre»   sono

sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»  e  le  parole:  «per  l'anno

successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in corso»; 

        1.2) al secondo periodo, le parole: «nell'anno in corso» sono

sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»; 

        1.3) dopo il quinto periodo sono  aggiunti  i  seguenti:  «La

relazione analitica riferisce altresi' in ordine all'andamento,  alla

durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti  dalle  forze

ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente  impiegate  ai

sensi  dell'articolo  2,  comma  2.1.  Le  modifiche  occorrenti  per

recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con  deliberazione

del Consiglio dei ministri»; 

      2) al comma 1-bis, le parole: «missioni  in  corso  per  l'anno

successivo» sono sostituite dalle seguenti: «missioni per  l'anno  in

corso»; 

    c) all'articolo 4: 

      1) al comma 1, la  parola:  «annualmente»  e'  soppressa  e  la

parola: «stabilita'» e' sostituita dalla seguente: «bilancio»; 

      2) il comma 3 e' abrogato; 

      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 

        «3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei  pagamenti

anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  con

uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su

richiesta  del  Ministero   competente,   possono   essere   disposte

anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso,

nel rispetto delle seguenti condizioni: 

          a) l'importo complessivo non supera il 25 per  cento  della

dotazione del fondo di cui al comma 1; 

          b) la percentuale  dell'importo  di  cui  alla  lettera  a)

attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata

nell'anno precedente alla medesima amministrazione  nel  riparto  del

fondo di cui al comma 6; 

          c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per

l'anno precedente dalle relazioni tecniche  di  cui  all'articolo  2,

comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis»; 

      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 

        «4.  Per  la  prosecuzione  delle  missioni   in   atto,   le

amministrazioni  competenti  sono  autorizzate  a   sostenere   spese

trimestrali determinate in proporzione alle risorse  da  assegnare  a

ciascuna missione in conformita' alla relazione di  cui  all'articolo

3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti,  sono

autorizzate anticipazioni di  tesoreria  trimestrali,  da  estinguere

entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui  al  comma

6»; 

      5) al comma 4-bis, le  parole  da:  «comma  3»  fino  a:  «tali

deliberazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comma   6,   per

assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni

dalla presentazione alle Camere della relazione di  cui  all'articolo

3, comma 1» e le parole da: «spese quantificate» fino a: «comma 1 del

presente articolo» sono sostituite dalle  seguenti:  «somme  iscritte

sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto  delle  spese  quantificate

nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi

del comma 3-bis»; 

      6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 

        «6. Con propri decreti  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui  al  comma  1  del

presente articolo per le finalita'  di  cui  agli  articoli  2  e  3,

conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2»; 

    d) all'articolo 5: 

      1) al comma 1, dopo le parole:  «dei  Paesi  interessati»  sono

inserite le seguenti: «ovvero nell'area di  operazione  non  soggetta

alla sovranita' di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni  di

cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di  cui  all'articolo

3, comma 1,»; 

      2) al comma  3,  le  parole:  «i  decreti  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3»

sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo

2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e dopo

le parole: «dello stesso continente» sono aggiunte le seguenti: «o di

continente prospiciente all'area  di  operazione  non  soggetta  alla

sovranita' di alcuno Stato»; 

    e) agli articoli 18, comma 1,  e  22,  comma  1,  le  parole:  «i

decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  agli

articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la  relazione

di cui all'articolo 3, comma 1»; 

    f) all'articolo 21: 

      1) al comma 2, dopo  le  parole:  «biologica  e  chimica»  sono

aggiunte  le  seguenti:  «,  vettovagliamento,  materiale  sanitario,

materiali di casermaggio, combustibili e  carbolubrificanti,  nonche'

di servizio dei trasporti di personale e materiali»; 

      2) il comma 3 e' abrogato; 

    g) all'articolo 22, il comma 2 e' abrogato. 

  2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1,  lettera  d),  si

provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui  all'articolo  4,

comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145. 

                               Art. 2 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. La presente legge entra in  vigore  il  primo  giorno  dell'anno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 31 ottobre 2024 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri 

 

                                  Tajani,   Ministro   degli   affari

                                  esteri   e    della    cooperazione

                                  internazionale 

 

                                  Crosetto, Ministro della difesa 

 

Visto, il Guardasigilli: Nordio 

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