ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02084/010
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 450 del 19/03/2025
Firmatari
Primo firmatario: CAFIERO DE RAHO FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/03/2025
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 19/03/2025 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/03/2025 GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/03/2025
Stato iter:
19/03/2025
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/03/2025 SISTO FRANCESCO PAOLO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:
NON ACCOLTO IL 19/03/2025
PARERE GOVERNO IL 19/03/2025
RESPINTO IL 19/03/2025
CONCLUSO IL 19/03/2025
Ordine del Giorno 9/02084/010
La Camera,
premesso che:
il provvedimento già approvato al Senato, si compone di un unico articolo che interviene sull'articolo 267, comma 3 del codice di procedura penale stabilendo che le intercettazioni «non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;
al contempo, l'atto in esame, attraverso la deroga espressa contenuta al comma 2, lettera b), mantiene l'attuale regime di eccezione alla durata ordinaria delle operazioni di intercettazioni, intervenendo sull'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 ed escludendo l'applicabilità del nuovo limite di durata massima delle intercettazioni in rapporto ai reati (di criminalità organizzata, terrorismo, e altro ancora) che ricadono già oggi nell'ambito di applicazione del regime speciale di cui allo stesso articolo 13, per i quali la durata massima delle operazioni è pari a 40 giorni, prorogabili per periodi successivi di 20 giorni;
tuttavia, come confermato anche in sede di audizione, l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo soli 45 giorni potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, arrivando a determinare anche un rischio di paralisi della giustizia, in spregio al citato principio di obbligatorietà dell'azione penale e di completezza delle indagini, come derivante implicitamente dall'articolo 112 della Costituzione;
come corroborato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 84 del 1979, «l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero... è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale». In altre parole, il richiamato precetto costituzionale richiede il compimento di tutti gli accertamenti necessari volti a stabilire se, per una notizia di reato, debba o meno essere promossa l'azione penale da parte del pubblico ministero, a partire dall'iscrizione sul registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, all'espletamento di singoli atti di indagine, in un equilibrio non facile tra il principio di «completezza delle indagini» e quello di «disponibilità dei mezzi di ricerca della prova»;
ne è certamente una applicazione – secondo quanto chiarito dai giudici costituzionali nella pronuncia Corte n. 88 del 1991 – la completa individuazione dei mezzi di prova, quale l'unico strumento «per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili, inoltre, il dovere di completezza funge da argine contro eventuali prassi di esercizio “apparente” dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale»;
la limitazione a 45 giorni della durata massima delle intercettazioni – nonostante le deroghe previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 – si ripercuote sulla efficienza e completezza delle indagini, rendendo impossibile la raccolta degli elementi indiziari o probatori necessari a sostenere l'accusa in giudizio, e, quindi, a consentire un corretto esercizio dell'azione penale;
la stessa Consulta ha ribadito come il dettato costituzionale di cui all'articolo 112 comporti per la pubblica accusa il dovere di predisporre «un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale», affinché non perda di vista l'eventualità di una pronuncia ai sensi degli articoli 438 e successivi del codice di procedura penale (Corte costituzionale, n. 115 del 2001);
inoltre, si ricordi che il pubblico ministero non è «parte», ma «organo» di giustizia, come lo definisce la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 88 del 1991 cit.), e lo è non solo in senso formale, quale garante della conformità a diritto degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ma anche in senso materiale. Come noto, in base all'articolo 358 del codice di procedura penale il pubblico ministero non solo compie ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, ma anche «svolge accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Nella richiesta al giudice delle indagini preliminari di emettere una misura cautelare, il pubblico ministero è poi tenuto a presentare «gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate» (articolo 291 del codice di procedura penale). Si ricordi, infine, il richiamo, nel regolamento dell'Unione europea istitutivo della Procura europea (Eppo), al principio di imparzialità: «l'Eppo svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico» (articolo 5.4);
ne deriva, dunque, che l'interruzione delle operazioni di intercettazioni dopo 45 giorni ben potrebbe inficiare la completezza di informazioni a disposizione della pubblica accusa e, pertanto, una corretta valutazione ai fini dell'esercizio dell'azione penale, in violazione degli articoli 111 e 112 della Costituzione e dei suoi corollari,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti della disposizione in esame, al fine di
escludere che gli effetti da essa derivanti possano tradursi in una
limitazione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale sotto il
profilo della completezza delle indagini, in violazione del principio
costituzionale di cui all'articolo 112.
9/2084/10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):inchiesta giudiziaria
azione dinanzi a giurisdizione penale
pubblico ministero
protezione delle comunicazioni
rischio sanitario
regolamento CE
giudice
accusa
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