ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02655/015
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 572 del 26/11/2025
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 26/11/2025
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26/11/2025 BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26/11/2025 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26/11/2025 DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26/11/2025 FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26/11/2025 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26/11/2025 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26/11/2025 MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26/11/2025 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 26/11/2025
Stato iter:
26/11/2025
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/11/2025 BARACHINI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - ( PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI )
Fasi iter:
NON ACCOLTO IL 26/11/2025
PARERE GOVERNO IL 26/11/2025
RESPINTO IL 26/11/2025
CONCLUSO IL 26/11/2025
Ordine del Giorno 9/02655/015
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;
l'articolo 64 trasferisce al prefetto la competenza del Ministro dell'interno in ordine al rilascio della licenza necessaria per la fabbricazione, detenzione, vendita delle armi da guerra;
la disposizione modifica in via legislativa la titolarità del rilascio della licenza relativa alle armi da guerra (nonché ad alcune altre dotazioni, ad esse assimilate);
il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – recato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – distingue dalle armi le armi da guerra, quanto all'autorità competente al rilascio della prescritta licenza. Per le armi, competente è il questore; per le armi da guerra, il Ministro dell'interno. Quest'ultimo è, ai sensi dell'articolo 28 del citato Testo unico, competente al rilascio della licenza prescritta per la fabbricazione (con le connesse attività commerciali e di riparazione), l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, di: armi da guerra ed armi analoghe, nazionali o straniere, o parti di esse; munizioni, uniformi militari od altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere;
analoga licenza è prescritta per l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento. Così come è prescritta per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita di strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia;
ebbene, queste autorizzazioni mediante licenza, poste in capo al Ministro dell'interno dal dettato della disposizione del Testo unico, sono trasferite dalla disposizione in esame al prefetto competente per territorio;
l'articolo 65, ai commi 1 e 2, introduce delle misure volte a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplodenti, prevedendo il trasferimento al prefetto della competenza al rilascio delle licenze in materia di sostanza esplodenti di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), attualmente attribuita al Ministro dell'interno;
nella spinta a velocizzare i procedimenti, c'è il rischio di riduzione dei controlli rigorosi, aumentando il pericolo di autorizzazioni inadeguate o superficiali;
il prefetto potrebbe trovarsi a gestire un elevato numero di pratiche senza il supporto tecnico-specialistico precedentemente garantito da altri uffici (come il Ministero dell'interno o le forze dell'ordine);
inoltre, le sostanze esplodenti richiedono valutazioni altamente tecniche in materia di sicurezza, stoccaggio, impatto ambientale;
infine, le capacità operative e organizzative delle prefetture variano da provincia a provincia e ciò può generare difformità nei tempi di rilascio o nelle valutazioni, incidendo su trasparenza e uguaglianza,
impegna il Governo
a riconsiderare, nei prossimi provvedimenti normativi, la disciplina
di semplificazione di cui agli articoli 64 e 65 del provvedimento in
esame anche al fine di scongiurare l'indebolimento del sistema di
sicurezza pubblica e comunque a dotare le strutture prefettizie di
adeguate professionalità tecniche con risorse umane e strumentali
adeguate al delicato compito cui sono chiamati.
9/2655/15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione) :armi da fuoco e munizioni
commercio di armi
vendita
sicurezza pubblica
guerra
impatto ambientale
esportazione
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