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sabato 18 giugno 2011

ANSA/ SANTORO, SHOW BENIGNI E APPELLO 'RIPRENDIAMOCI FUTURO' IN TUTA BLU AL PREMIER, 30 MILA MANI ALZATE PERCHE' RESTI IN RAI

ANSA/ SANTORO, SHOW BENIGNI E APPELLO 'RIPRENDIAMOCI FUTURO'
IN TUTA BLU AL PREMIER, 30 MILA MANI ALZATE PERCHE' RESTI IN RAI
(di Michele Cassano e Leonardo Nesti)
(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Non solo Roberto Benigni. Di
regali Michele Santoro, tenendosi in disparte per buona parte
dello show, al suo pubblico ne riserva tanti. In questa serata
organizzata a Bologna per dimostrare che ''qualcosa sta
cambiando, che c'e' una domanda di partecipazione nuova'', il
giornalista raccoglie tutte le forze per spiegare la sua idea di
televisione libera dopo l'ultima battaglia e l'addio alla Rai.
Affida il timone a Serena Dandini, che svela subito la sua
missione di ''riportare Santoro in Rai'', e Vauro in versione
dantesca, trasmette spezzoni di Aniene di Corrado Guzzanti,
manda in onda il Sergio Marchionne di Maurizio Crozza, lascia
spazio a Marco Travaglio e al pm Antonio Ingroia, fa cantare i
Subsonica, Teresa De Sio e Daniele Silvestri e da' voce ai tanti
precari e cassintegrati che gridano il loro diritto al lavoro,
vero protagonista della serata.
Ma soprattutto regala se stesso. Entra in tuta da
metalmeccanico alla fine della serata e parla dritto al premier
Silvio Berlusconi. ''Lei sta facendo di tutto per farmi
diventare disoccupato, ma non ci riuscira'. E siccome lei una
volta ha detto di essere presidente operaio, le parlo da operaio
a operaio'', esordisce prima far alzare le 30 mila mani presenti
al parco di Villa Angeletti. . ''Io voto perche' Santoro resti
in Rai - grida al pubblico - Io alzo la mano. Allora Bersani
contale anche tu queste 30 mila mani. Ci dobbiamo riprendere
quello che ci avete tolto: l'aria, il mare, la scuola. Il nostro
futuro. Da operaio a operaio, se lei mi chiede: 'ci saranno
lavoratori nel futuro di questo paese? Le dico si', si', si' e
si'''.
'Tutti in piedi: signori, entra il lavoro' il titolo dello
spettacolo organizzato nell'ambito della festa dei 110 anni
della Fiom, anche in solidarieta' a Current tv che rischia la
chiusura e che ha trasmesso l'evento in diretta, come aveva
fatto 'Raiperunanotte', il primo esperimento di tv libera dagli
editori tradizionali messo in atto un anno fa sempre a Bologna.
Anche questa volta nessuno sponsor se non il pubblico e nessun
intento di lucro tra i partecipanti, anche questa volta una rete
di tv locali e di siti a trasmettere in diretta la serata.
Hanno dovuto attendere quasi due ore le diverse migliaia di
spettatori del parco Villa Angeletti per vedere la tanto attesa
sorpresa. Santoro entra solo per presentare Benigni. Il comico
sale sul palco, salta al collo del giornalista, si butta a terra
e corre. ''L'Italia s'e' desta'', grida nel delirio del
pubblico. ''Cari lavoratori, siete l'Italia migliore'', dice poi
capovolgendo la frase di Renato Brunetta. Il ministro finisce
piu' volte nel mirino degli ospiti. ''Noi siamo orgogliosi di
essere i migliori, quello che pagano le tasse, fanno funzionare
questo paese e ora lo vogliono anche cambiare'', afferma tra
l'ovazione del pubblico il padrone di casa, il segretario della
Fiom Maurizio Landini. C'e' anche Maurizia Russo Spena, la
precaria snobbata dal ministro Renato Brunetta. ''Io rappresento
non il mio fallimento - afferma - ma il fallimento del governo,
ora il ministro non dovra' parlare solo con me ma con le
piazze''.
Ovazione anche per Marco Travaglio, che porta sul palco parte
del suo spettacolo, e al pm Antonio Ingroia che ricorda Falcone
e Borsellino e attacca chi pensa che ''i magistrati siano meglio
morti che vivi''. Tanti applausi anche per un rappresentante
degli operai della Fincantieri, per le lavoratrici della Omsa e
per Felice, leader dei pastori sardi. Sale sul palco Elisa
Anzaldo, la giornalista che ha lasciato la conduzione del Tg1 in
polemica con il direttore Augusto Minzolini, che appare subito
dopo nell'interpretazione di Max Paiella. ''Vi abbiamo dato -
ironizza la giornalista - informazioni sull'Orso Yoghi, sulla
pecora Dolly, sul tacco da 15 e sul gelato: coppetta o cono?
Tutti elementi utili per formare l'opinione pubblica''. C'e'
tempo anche per un siparietto con Santoro e Vauro che cercano di
lanciare Landini sulla folla. ''E vediamo se riusciamo a
buttarlo giu' questo governo di m.'', grida il vignettista.
(ANSA).

CAS-NES
18-GIU-11 01:13 NNNN

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venerdì 17 giugno 2011

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In spiaggia senza piede 'a cipolla', SOS alluce valgo

SALUTE: IN SPIAGGIA SENZA PIEDE 'A CIPOLLA',SOS ALLUCE VALGO
NUOVA TECNICA VIA IN 15 MINUTI; PIEDI PUNTO DEBOLE 50% ITALIANI
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - In vista dell'Estate e del debutto in
spiaggia torna, per molti, l'incubo del piede 'a cipolla'. Ma
oggi l'alluce valgo si puo' eliminare velocemente, senza dolore
e cicatrici e dopo l'operazione il paziente Š subito in piedi.
Un risultato possibile grazie ad nuova tecnica di intervento,
definita 'percutanea', presentata oggi in occasione del III
Congresso Internazionale della Chirurgia del Piede in corso
all'Ospedale San Camillo di Roma.
E proprio i piedi, avvertono gli specialisti, rappresentano
il 'punto debole' per 1 italiano su due, che lamenta dolori e
fastidi. In particolare, l'alluce valgo Š la patologia pi—
diffusa a carico del piede: e' causa di deformit… e dolore ma
crea anche un problema estetico, soprattutto per la donna.
''Questa nuova tecnica chirurgica, ideata negli Usa - spiega
l'ortopedico Marco Cianfanelli, dell'Ospedale San Camillo -
prevede la correzione dell'alluce valgo mediante tre minuscoli
accessi cutanei. Attraverso questi forellini, grazie
all'utilizzo di un particolare strumentario, si lima l'osso
eliminando cos� la 'cipolla' e si eseguono i tagli per
riallineare il dito. L'intervento dura circa 15 minuti, si
esegue in regime di Day Hospital e si pu• camminare subito''.
Ma se contro l'alluce valgo c'e', oggi, un'arma in piu', un
italiano su due continua a soffrire di mal di piedi, sottovaluta
questo disturbo e arriva a curarsi solo quando il dolore ormai Š
diventato insopportabile. E l'invecchiamento, spiegano gli
ortopedici, Š solo una delle cause del disturbo.
Da qui alcuni consigli 'preziosi': innanzitutto 'no' a tacchi
alti e scarpe strette in punta (sono inadeguate perchŠ
costringono il piede ad una posizione innaturale), ma bocciate,
concludono gli specialisti facendo in questo caso riferimento
soprattutto ai giovani, sono anche le scarpe da ginnastica
utilizzate tutti i giorni, sia d'inverno sia d'Estate, poiche'
causa possibile di problemi cutanei e patologie legate alla
sviluppo di infezioni fungine.

CR
17-GIU-11 14:57 NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE =
NE SOFFRONO SOPRATTUTTO LE DONNE, OCCHIO A SCARPE ALLA MODA

Roma, 17 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un italiano su
due soffre di mal di piedi. Ma spesso chi sperimenta questo disturbo
lo sottovaluta e arriva a curarsi solo quando il dolore ormai e'
diventato insopportabile. A ricordare di prestare la giusta attenzione
anche ai piedi sono gli esperti riuniti oggi all'ospedale San Camillo
Forlanini di Roma, per il III Congresso internazionale sulla chirurgia
del piede.

I dolori cominciano a farsi sentire intorno ai 60 anni, ma
sempre piu' spesso tra i 20 e 30 anni. L'invecchiamento, infatti, e'
solo una delle cause del dolore ai piedi. Chi cammina male e
soprattutto chi indossa scarpe scomode e' destinato a soffrire di mal
di piedi, avvertono gli specialisti. E questa condizione diventa un
ostacolo per la vita di tutti i giorni.

Ad avere questo disturbo sono soprattutto le donne, il cui
problema gia' a 50 anni e' quello di non riuscire a trovare scarpe
comode a causa dei piedi non piu' sani. 'Sotto accusa' anche la moda
che propone modelli di calzature belle e moderne, ma spesso scomode.
(segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:40

NNNN

SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (2) =
OCCHIO A SCARPE CON TACCHI TROPPO ALTI E PUNTA STRETTA

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La salute dei piedi e'
"fondamentale - spiega Attilio Basile, ortopedico e specialista presso
il centro di eccellenza per la Cura del Piede dell'ospedale San
Camillo di Roma e presidente del congresso - Con i nostri piedi
camminiamo da un anno di eta'. E nel corso della vita una persona
cammina l'equivalente di tre volte la circonferenza della terra. I
piedi vanno salvaguardati, eppure la maggior parte delle persone
sottovaluta questa parte del corpo che ci deve sostenere per tanti
anni".

"Questa struttura cosi' complessa - continua l'esperto - puo'
soffrire per una serie di motivi legati a malattie quali il diabete,
l'obesita', per fattori genetici che possono causare patologie come
l'alluce valgo, il piede a martello, il piede piatto o il piede cavo
caratterizzato da una accentuazione del normale arco plantare. Ma i
nostri piedi soffrono molto spesso a causa delle scarpe che
indossiamo". (segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:42

SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (3) =

(Adnkronos) - No, dunque, a tacchi alti e scarpe strette in
punta. "Le calzature con tacco alto e punta stretta sono spesso
indossate per molte ore al giorno da molte donne e se indubbiamente
contribuiscono ad accrescerne la femminilita' sono inadeguate perche'
costringendo il piede a una posizione innaturale rappresentano una
sicura concausa dell'alluce valgo - spiega Basile - Il tacco alto,
anche fino a 12 centimetri, porta il piede in marcata flessione
plantare e cosi' sposta eccessivamente il peso del corpo solo sulla
parte anteriore del piede, stravolgendo la funzione stabilizzante del
piede stesso nella ripartizione del peso". (segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:50

NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (4) =
SOTTO ACCUSA ANCHE BALLERINE E SCARPE DA TENNIS, IDEALE TACCO DI
2-3 CENTIMETRI

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Un tacco di piu' di 5 cm puo'
provocare una aumento del 76% della pressione sull'avampiede, e se a
cio' si aggiunge che la contemporanea presenza di una punta stretta fa
spostare l'alluce verso la parte interna del piede - continua Basile -
si comprende come una calzatura inadeguata indossata da soggetti con
una predisposizione familiare, per esempio, possa causare l'insorgenza
e il successivo aggravarsi dell'alluce valgo. E' buona norma quindi
moderare l'uso di scarpe strette e con tacchi alti perche' una volta
che l'alluce valgo si e' consolidato esiste solo una terapia per
correggerlo: l'intervento chirurgico".

"Problemi ai piedi possono arrivare anche per chi indossa scarpe
da ginnastica tutti i giorni - mette in guardia l'esperto - Mi
riferisco ai giovani abituati a indossare questo tipo di calzature per
tutto l'anno senza fare distinzione tra estate e inverno. Portare le
scarpe da ginnastica sempre - spiega - puo' causare forti problemi di
sudorazione, si possono presentare disturbi cutanei e la comparsa di
patologie legate alla sviluppo di infezioni fungine, che causano il
fastidioso cattivo odore difficile da combattere con il semplice
lavaggio dei piedi. Tali infezioni, inoltre, molto spesso aggrediscono
le unghie causandone la caduta, la crescita abnorme e la
deformazione". (segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:53

NNNN
SALUTE: MAL DI PIEDI PER UN ITALIANO SU DUE (5) =

(Adnkronos) - Da non sottovalutare nemmeno le tanto amate
ballerine. Queste "apparentemente sembrano le scarpe piu' comode in
assoluto - afferma Marco Cianfanelli, responsabile dell'ambulatorio di
Patologia del piede dell'ospedale San Camillo e organizzatore del
congresso - ma sovraccaricano il tallone, e quindi non stabilizzando
bene il piede e non ammortizzandolo nella fase di carico, possono
causare talloniti e tendiniti. La scarpa ideale dovrebbe avere una
suola molto elastica, 2-3 centimetri di tacco e una punta il piu'
rotonda possibile".

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 14:56

NNNN

'Epidemia' piede piatto tra i bimbi, meglio scarpe morbide e flessibili

SALUTE: 'EPIDEMIA' PIEDE PIATTO TRA BIMBI, MEGLIO SCARPE MORBIDE E FLESSIBILI =
L'ESPERTO, PURTROPPO BISOGNA COMBATTERE CONTRO MODA E
PUBBLICITA' IN TV

Roma, 17 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Il piedino
piatto e' un disturbo frequente nei bambini. Si tratta di un
dismorfismo che spesso con la crescita tende a correggersi
autonomamente. Prima dei 4 anni, quindi, e' inutile sottoporre i bimbi
allo stress o a troppe visite; e' bene farlo controllare
periodicamente e utilizzare calzature adeguate: scarpine elastiche con
la parte posteriore alta e rigida". A consigliare a mamme e papa' come
salvaguardare la salute dei piedini dei piu' piccoli e' Marco
Cianfanelli, ortopedico e responsabile dell'ambulatorio di Patologia
del piede dell'ospedale San Camillo, questa mattina al III congresso
internazionale sulla chirurgia del piede, in corso a Roma.

"Oggi, purtroppo - continua Cianfanelli - bisogna combattere
contro la moda e con le scarpe da ginnastica pubblicizzate in tv". "Il
piede del bambino, soprattutto nella prima infanzia - aggiunge Attilio
Basile, ortopedico e specialista presso il centro di eccellenza per la
cura del piede dell'ospedale San Camillo di Roma - e' molto delicato.
Ha bisogno di crescere e svilupparsi libero da vincoli di qualsiasi
genere. Indispensabile evitare calzature costrittive rigide e
prediligere scarpe morbide e flessibili". (segue)

(Sav/Pn/Adnkronos)
17-GIU-11 15:14

NNNN

Impotenza, 300 mila candidabili a impianto protesi

SALUTE: IMPOTENZA, 300 MILA CANDIDABILI A IMPIANTO PROTESI
26 I CENTRI ECCELLENZA, MA NON IN TUTTE LE REGIONI A CARICO SSN
(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Ogni anno sono almeno tremila gli
italiani che hanno una forma di disfunzione erettile cosi' grave
da non rispondere ad alcun trattamento. Per loro l'unica
soluzione per recuperare la funzione sessuale e' l'impianto di
protesi, ma solo uno su sei accetta questa soluzione. Gli altri
rifiutano per vergogna, pregiudizi e falsi miti. Lo afferma
Edoardo Pescatori, presidente del Convegno 'Disfunzione erettile
e chirurgia protesica' che domani a Modena lancera' una campagna
''per spezzare il silenzio di chi non sa''.
Pescatori, coordinatore per Marche, Emilia Romagna e San
Marino della Societa' Italiana di Andrologia (Sia), annuncia che
d' ora in poi chi ha dei dubbi potra' collegarsi al sito
iochiedo@chirurgiaprotesica.andrologia-mers.com, e avra' una
risposta a tutte le sue domande.
Secondo uno studio recente, spiega Enrico Caraceni,
segretario Sia nelle stesse regioni , in Italia sono circa tre
milioni le persone con impotenza sessuale, ma dipende molto
dall'eta': dopo i 50 anni, uno su quattro puo' avere problemi,
dopo i 70 uno su due. In totale, il 30% dei tre milioni (cioe'
900 mila) non risponde alla terapia farmacologica.
''Non tutti - precisa Caraceni - sono candidabili all'
intervento protesico ma per un terzo di questi si puo' pensare
ragionevolmente che l' impianto sarebbe la migliore soluzione; e
andrebbe presa non solo con l'andrologo, ma anche con la propria
compagna e, se necessario, col supporto di uno psicoterapeuta''.
Le protesi piu' utilizzate sono quelle idrauliche: con esse,
quando un uomo lo desidera, puo' ottenere un'erezione per il
tempo desiderato agendo sulla pompa di controllo collocata sotto
la pelle dello scroto. ''A differenza di quanto molti credono -
dice Caraceni - l'orgasmo e l'eiaculazione, se presenti prima
dell'intervento, non cambiano. E non e' preclusa neppure la
possibilita' di concepimento, compatibilmente con l'eta' e lo
stato degli spermatozoi''.
In Italia sono 26 i centri di eccellenza per questa
chirurgia. A parte due che sono privati, gli altri operano in
regime di servizio sanitario nazionale. Al momento pero' non in
tutte le regioni l'intervento e' a carico del Ssn.(ANSA).

BRA
17-GIU-11 15:14 NNNN

TAR "...Procedura ad evidenza pubblica: competenze del responsabile del procedimento..."


      
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 691
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  l'epigrafato ricorso, notificato il 23.4.2010, la ditta M. spa ha impugnato il provvedimento con cui l'ASL n. 20 di Verona - in qualità di  capofila dell'Area Vasta della provincia di Verona costituita con l'ASL  n. 21 di Legnago, l'ASL n. 22 di Bussolengo e l'Azienda ospedaliera di Verona - l'ha esclusa dalla gara per l'affidamento della "fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari con fornitura di contenitori per un periodo di tre anni" (alla quale avevano  partecipato soltanto la ricorrente e la ditta controinteressata) per avere essa presentato campioni di contenitori del tipo riutilizzabile, anziché monouso come richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis,  ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara stessa al RTI M.S.A. spa (composto da A.A. srl e T.A. spa): secondo la ricorrente, la propria esclusione sarebbe illegittima sia
perché disposta da organo incompetente (la commissione giudicatrice), sia perché la disciplina normativa equipara i contenitori esterni monouso e i contenitori riutilizzabili rimettendo al prestatore del servizio la scelta dell'impiego dell'uno o dell'altro; rilevava essa, inoltre, l'illegittima composizione della commissione giudicatrice nonché l'illegittimità della mancata esclusione del RTI aggiudicatario provvisorio (per violazione della lex specialis di gara e della disciplina in tema di avvalimento), rivendicando così il proprio interesse strumentale alla ripetizione della gara.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20.5.2010 M. spa impugnava il bando di gara ed il capitolato d'appalto laddove e qualora fossero interpretati nel senso di non imporre il rispetto della disciplina sull'avvalimento nel caso di indicazione di soggetti terzi titolari degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento, nonchè nel senso di non imporre l'obbligo  di presentazione di contratti con soggetti terzi titolari di impianti di smaltimento aventi durata non inferiore a quella dell'appalto.
Resistevano in giudizio l'ASL n. 20 di Verona nonché le controinteressate A.A. srl e T.A. spa rilevando l'infondatezza  del gravame, del quale, conseguentemente, chiedevano la reiezione. A.A.  srl e T.A. spa proponevano, peraltro, in data 27.5.2010, un ricorso incidentale con cui contestavano l'ammissione alla gara della ricorrente  sotto il profilo della mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Costruttori Ambientali, che non poteva essere oggetto di avvalimento.
Seguiva ulteriore ricorso per motivi aggiunti con  il quale M. spa censurava per invalidità derivata l'aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale al RTI M.S.A. spa.
la causa è passata in decisione all'udienza del 30 marzo 2011.Motivi della decisione
1.-  Premesso che a, seconda dei casi, il giudice adito può esaminare con priorità il gravame - quello principale o quello incidentale - che risulta decisivo per dirimere la lite (trova, invero, applicazione il principio di economia processuale richiamato da Ap 10.11.2008 n. 11 nel senso che, qualora il ricorso principale sia stato tempestivamente notificato e depositato e non sia seguito dalla perenzione o dalla rinuncia, sull'ordine di trattazione dei due ricorsi e sulle conseguenze  processuali della loro fondatezza l'operato del giudice amministrativo nella soluzione delle anzidette questioni non può che ancorarsi ai pilastri fondanti del giudizio, e cioè ai principi di economia processuale e di logicità), nel caso di specie il collegio ritiene opportuno di esaminare prioritariamente il ricorso principale, in quanto  la sua (evidente) parziale infondatezza e parziale
inammissibilità fanno venir meno l'interesse alla valutazione del ricorso incidentale.
2.- Censura anzitutto la ricorrente l'illegittimità per incompetenza del provvedimento di esclusione, in quanto asseritamente adottato dalla commissione tecnica e non dalla commissione di gara.
La censura non ha pregio.
Premesso che alla stregua dello schema generale disegnato dagli artt. da 9 a 12 del codice dei contratti pubblici tutti i  provvedimenti facenti parte della procedura di evidenza pubblica sono assunti dal responsabile del procedimento e dai dirigenti competenti in base ai rispettivi ordinamenti di settore (il codice cristallizza prassi  amministrative e indirizzi giurisprudenziali consolidati in forza dei quali è alla dirigenza - e dunque al seggio di gara - che spetta l'approvazione definitiva degli atti di gara, ivi inclusi quelli di esclusione, dopo averne verificato la regolarità tecnica e la legittimità: cfr., ex plurimis, CdS, V, 28.3.2008 n. 1361), nel caso di specie l'esclusione dell'offerta proposta dalla ricorrente, fondata sulla difformità delle caratteristiche del prodotto rispetto ai parametri individuati nella lex specialis, è stata effettivamente formalizzata dal
presidente del seggio di gara e responsabile del procedimento (cfr. la sua nota del 24.3.2010), il quale ha condiviso e fatto propria - nella forma della "presa d'atto" - la valutazione della commissione giudicatrice che, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, aveva rilevato come M. spa avesse omesso di inviare la campionatura dei contenitori per rifiuti pericolosi di tipo monouso richiesti dall'art. 33 del capitolato a pena di esclusione e ne aveva, conseguentemente, proposto l'esclusione (cfr. il verbale n. 1 del 16.2.2010). A tal proposito, peraltro, è appena il caso di osservare che  la commissione è organo straordinario e temporaneo dell'Amministrazione  la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed  approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione appaltante (cfr., ex plurimis, CdS, IV, 11.10.2007 n. 5354; V, 24.3.2006 n. 1525): pertanto,
ancorchè volesse attribuirsi la paternità dell'esclusione della ricorrente alla commissione tecnica, essa risulterebbe comunque ratificata dall'Amministrazione in sede di approvazione dell'operato della commissione stessa.
3.- Sempre in tema di contestazione della propria  esclusione, la ricorrente censura il capitolato d'appalto nella parte in cui prescriveva, a pena di esclusione, l'invio di campionatura di contenitori monouso: l'art. 8 del DPR n. 254/03,  invero, equiparerebbe - secondo M. spa - i contenitori esterni monouso e  i contenitori riutilizzabili, rimettendo al prestatore del servizio la scelta dell'impiego dell'uno o dell'altro.
Tale censura è inammissibile per tardività, prima ancora che infondata nel merito.
È inammissibile in quanto, atteso il carattere espressamente escludente della prescrizione della lex specialis che imponeva l'offerta di quella determinata tipologia di prodotto, tale prescrizione andava tempestivamente impugnata da parte di quei concorrenti che avessero inteso offrire un prodotto diverso: giacchè era  fin d'allora pacifico che, pur potendo essere ammesse alla gara (in quanto in possesso dei requisiti per la partecipazione), le imprese che avessero offerto beni diversi da quelli indicati dalla stazione appaltante sarebbero state certamente ed inequivocabilmente estromesse dalla procedura concorsuale in virtù della predetta clausola. Dunque, ferma restando la necessità di presentare la domanda di partecipazione alla gara (al fine di qualificare l'interesse all'impugnazione), la clausola della legge di gara che imponeva la proposizione di contenitori  rigidi monouso
doveva essere contestata entro il termine decadenziale (diversamente eludendosi la regola della perentorietà dei termini per l'impugnazione degli atti amministrativi) da parte di chi, come la ricorrente, intendeva offrire contenitori pluriuso (cfr., in tal senso, CdS, V, 26.10.2009 n. 6544; TAR Veneto, II, 12.5.2010 n. 1941). Né potrebbe opporsi, per evitare l'inammissibilità della censura, la possibilità di una diversa interpretazione della clausola in questione: essa, invero, era estremamente chiara e precisa nella sua formulazione, sicchè non potrebbe richiamarsi quel (corretto) filone giurisprudenziale  che, in caso di ambiguità della clausola, consente di accreditare il principio del favor partecipationis.
La portata vincolante delle prescrizioni di gara,  infatti, esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, con la conseguenza che, qualora sia comminata espressamente l'esclusione in conseguenza della violazione di prescrizioni univoche, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione
Ma la censura è anche infondata perché, se è vero  che la norma invocata dalla ricorrente consente - senza tuttavia stabilire l'equipollenza delle due tipologie di contenitori esterni (che  sarebbe, peraltro, irragionevole, atteso che un contenitore si elimina,  l'altro si ricicla) - di effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo anche avvalendosi del contenitore esterno riutilizzabile (previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso), è altresì vero che, in caso di possibili alternative, la scelta della soluzione più idonea per la realizzazione del pubblico interesse costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa,  è sottratta al sindacato di legittimità del giudice qualora non sia manifestamente illogica, arbitraria ovvero macroscopicamente viziata
da travisamento di fatto in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del servizio: vizi questi che non ricorrono certamente nel caso di specie, ove la scelta operata dalla stazione appaltante è senz'altro ragionevole e coerente, trattandosi di individuare gli strumenti operativi per lo svolgimento di un servizio particolarmente delicato che garantisca pienamente la tutela della salute e dell'ambiente.
Conclusivamente, dunque, poiché l'offerta presentata dalla ricorrente non è conforme alle puntuali prescrizioni di  gara, avendo proposto un prodotto tipologicamente diverso da quello richiesto dalla stazione appaltante a pena di esclusione, l'esclusione dalla gara di M. spa è pienamente legittima.
4.- Orbene, precisato quanto precede, va ora osservato che il soggetto legittimamente escluso dalla gara risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse a sindacare il suo corretto svolgimento in quanto, tenuto conto che l'accoglimento delle ulteriori censure proposte con il ricorso in esame (con cui si contesta l'illegittimità della composizione della commissione giudicatrice e dell'ammissione alla gara del RTI aggiudicatario) comporterebbe non già l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, ma la ripetizione della gara, l'interesse strumentale alla rinnovazione della procedura concorsuale può essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa dalla gara: l'offerente che è stato legittimamente escluso dalla selezione, infatti, non può vantare un'aspettativa giuridica diversa e più qualificata di quella che si può riconoscere ad un qualunque
altro soggetto che non abbia partecipato alla selezione stessa e che aspira ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto, previa  partecipazione ad una successiva gara e sua conseguente aggiudicazione.
Tale orientamento giurisprudenziale va ribadito anche dopo l'Ap 10.11.2008 n. 11, in quanto la fattispecie ivi esaminata  è quella relativa al procedimento concorsuale con due soli concorrenti ammessi, ciascuno dei quali ha impugnato l'atto di ammissione alla gara dell'altro concorrente, mentre la fattispecie oggetto della presente controversia riguarda il diverso caso in cui un concorrente legittimamente escluso ha impugnato la mancata esclusione dalla gara dell'unico concorrente ammesso: in questa seconda fattispecie va preso in considerazione soltanto l'unico interesse sostanziale di cui sono titolari i concorrenti in un procedimento di evidenza pubblica (sul punto cfr. Ap 29.1.2003 n. 1, con la quale viene statuito che l'aggiudicazione costituisce "il bene della vita che l'interessato intende conseguire attraverso la gara" ed "attraverso la tutela giurisdizionale"), vale a dire
l'interesse all'aggiudicazione dell'appalto, mentre non può tenersi conto dell'interesse minore e/o strumentale alla ripetizione della gara, per cui non sussistono i presupposti per l'applicazione del principio ex art. 111 della Costituzione di parità delle parti nel processo delineato dalla citata Ap n. 11/08 (cfr., da ultimo, T.A.R. Veneto, I, 24.3.2011 n. 491);
5.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile e va, conseguentemente, respinto. La reiezione del ricorso principale comporta, ovviamente, l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, in ragione della particolarità della controversia.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunziando sul ricorso principale indicato in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  


TAR "... la materia del contendere ha ad oggetto la valutazione, nel concorso interno per titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D, pos. econ. D1), del titolo costituito dal servizio  militare svolto dall'odierno controinteressato, risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,92;..."

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 762Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
-  la materia del contendere ha ad oggetto la valutazione, nel concorso interno per titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D, pos. econ. D1), del titolo costituito dal servizio  militare svolto dall'odierno controinteressato, risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,92;
- nel caso in esame, la ricorrente, seconda in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,68, sostiene, in primo luogo, che l'attribuzione di un punteggio differente alla predetta (8,84) e al controinteressato (12,8) per "Servizi prestati in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire", non sarebbe sorretta da  alcuna motivazione; né sarebbe giustificabile, attesa la medesima posizione rivestita da entrambi i concorrenti, assunti presso il Comune di #################### con identica decorrenza giuridica (18.04.1988);
- sostiene, altresì, che, sebbene non esternato con apposita motivazione, al sig. Di Gristina sarebbe stato illegittimamente attribuito un punteggio per il servizio militare svolto, e ciò nonostante si tratti di una progressione verticale interna, e nonostante detto servizio non sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, assumendosi la violazione dell'art. 77, commi 7, 8 e 9, del d.P.R. n. 237/64 (come sostituito dall'art. 22 della l. n. 958/86);
- sostiene pertanto che, in assenza di tale valutazione, la predetta avrebbe conseguito il primo posto;
- in esito all'istruttoria disposta con la citata  ordinanza n. 479/2011, è stato precisato dall'amministrazione comunale intimata che, in favore del controinteressato, è stato valutato come servizio prestato in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire quello prestato dal predetto come sottufficiale dal 08.04.1982  al 07.04.1985 (cfr. nota prot. n. 6633 del 31.03.2011 dell'Ufficio Personale del Comune di ####################);
Considerato che:
- l'art. 77, commi 7, 8 e 9, citato - applicabile ratione temporis e, comunque, trasfuso nell'art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 6/2010 - stabilisce: "7. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri,  sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 8. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 9. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli
altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici."; e la rubrica del medesimo art. 77 è così indicata: "Ferma di leva e conservazione del posto di lavoro.";
- nelle procedure concorsuali i titoli di servizio vanno valutati in applicazione di puntuali disposizioni di legge, non sussistendo alcun margine di discrezionalità ai fini di un loro apprezzamento, trattandosi di un'attività vincolata e ricognitiva in relazione a quanto emerge dalla documentazione prodotta da ciascun candidato;
- peraltro, né l'avviso di selezione, né l'allegato regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi disciplinano la valutazione del servizio militare, dovendo, quindi, farsi applicazione della norma statale richiamata e ratione temporis applicabile;
Ritenuto che:
- il settimo e l'ottavo comma del citato art. 77 devono essere letti congiuntamente, di talché condizione necessaria per l'ammissibilità della valutazione del servizio militare di leva, peraltro soltanto nei pubblici concorsi, è che il servizio stesso sia stato espletato in pendenza di rapporto di lavoro (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6212; T.a.r. Sicilia, Palermo, III, n. 379/2011 cit.; I, 21 agosto 2001, n. 1111; T.a.r. Puglia, Bari, I, 22 novembre 2002, n. 5089);
- dalla lettura del nono comma del medesimo art. 77 si evince come - fatta salva una diversa regolamentazione interna della progressione verticale - l'ambito di applicazione della norma sia limitato ai concorsi per l'assunzione e l'immissione di personale esterno (cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro, 5 novembre 2008, n. 26562);
Ritenuta pertanto la fondatezza del ricorso proposto con riferimento all'illegittima valutazione del servizio militare prestato dal controinteressato, sia in quanto valutato nell'ambito di una selezione interna, sia in quanto detto servizio risulta prestato dal controinteressato non in costanza di rapporto di lavoro;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba applicarsi, come di regola, il principio della soccombenza nei confronti del Comune di ####################, che ha dato causa al ricorso; e che, invece, le stesse debbano essere dichiarate irrepetibili nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di ####################, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti di -
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "...odierna ricorrente, attualmente assistente della Polstato con lo stato di servizio di cui appresso, ha presentato nei termini di cui in epigrafe domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 della l. 10 marzo 1987 n°100. La ricorrente ha in proposito rappresentato in fatto di prestare  servizio dal 29 dicembre 1999 presso la Questura di ####################, di essere coniugata dal 3 gennaio 2006 con #################### ####################, brigadiere dell'Arma  dei Carabinieri..."


IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 566
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
-  che ####################, odierna ricorrente, attualmente assistente della Polstato con lo stato di servizio di cui appresso, ha presentato nei termini di cui in epigrafe domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 della l. 10 marzo 1987 n°100. La ricorrente ha in proposito rappresentato in fatto di prestare  servizio dal 29 dicembre 1999 presso la Questura di ####################, di essere coniugata dal 3 gennaio 2006 con #################### ####################, brigadiere dell'Arma  dei Carabinieri già in servizio presso la stazione di #################### (Chieti) e trasferito dal 20 dicembre 2010 presso la Stazione di #################### (Chieti) e di essere madre  di una bambina, ####################a ####################, nata il 29 settembre 2009, e di risiedere dichiaratamente col coniuge e con la figliola in ---, alla via ----; ciò premesso, domandava ai sensi della norma richiamata il trasferimento nella sede di servizio del
coniuge ovvero in quella più vicina (doc. ti ricorrente da 2 a 8, copie istanza di trasferimento, certificati matrimonio e residenza, dichiarazione sullo stato famiglia, estratto atto nascita figlia e suocero, trasferimento coniuge; si tratta comunque di fatti non contestati);
- che con il provvedimento di cui meglio in epigrafe ha visto respingere la propria istanza per difetto dei presupposti (doc. 1 ricorrente, copia di esso);
- che tale provvedimento è legittimo e resiste all'impugnazione, affidata a due censure riconducibili ad unico motivo di violazione dell'art. 1 comma 5 della l. 100/1987 citata. Come infatti chiarito da costante giurisprudenza, la norma prevede quali requisiti per ottenere l'avvicinamento la preesistenza del  rapporto di servizio nello stesso luogo del militare e del coniuge pubblico dipendente, la loro convivenza, il trasferimento d'autorità del  coniuge militare e la possibilità di prestare servizio presso uffici dell'amministrazione operanti in quella sede o in sede vicine: così fra le molte Cass. Sez. lavoro 11 luglio 2007 n°15488 in caso analogo al presente e C.d.S. sez. IV 7 maggio 2007 n°1974. Nel caso di specie difetta la preesistenza del rapporto di servizio nello stesso luogo, in quanto la ricorrente si è sposata nel 2006, ovvero quando da circa sette  anni era in
servizio a ####################, con persona che in quel momento prestava a sua volta servizio nella provincia di Chieti: non vi è stata quindi la necessaria convivenza, da intendersi nel senso naturalistico di costante dimora in un dato luogo, e non, come vorrebbe la ricorrente,  di semplice residenza anagrafica, sia pur accompagnata dal desiderio di  ivi mantenere i propri affetti. E'innegabile infatti che per la funzione svolta la ricorrente dimori abitualmente a ####################, ove fruisce  fra l'altro (p. 3 ricorso in fine) di alloggio di servizio;
- che in tali termini il ricorso è infondato e va respinto;
- che le spese vanno compensate, attesa la materia del contendere. Nulla per contributo unificato, che nelle cause come la presente non è dovuto;P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in  epigrafe proposto, lo respinge. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



PAKISTAN: SICUREZZA, RUBATI 5.634 PASSAPORTI A KARACHI

PAKISTAN: SICUREZZA, RUBATI 5.634 PASSAPORTI A KARACHI

(ANSA) - ISLAMABAD, 17 GIU - Un blocco di 5.634 passaporti
sono stati rubati da sconosciuti nella sede dell'Associazione
degli agenti di viaggio di Karachi (Pakistan meridionale) in una
vicenda che ha allarmato i servizi di sicurezza nazionali per il
rischio che tali documenti possano entrare in possesso di gruppi
terroristici. Lo scrive oggi la stampa a Islamabad.
Il ministro dell'Interno, Rehman Malik, ha ordinato una
immediata inchiesta sull'accaduto che dovra' stabilire come mai
un cosi' cospicuo numero di passaporti fosse tenuto in un
ufficio senza consistenti misure di protezione.
Rehman ha inoltre chiesto alla Direzione generale dei servizi
di Migrazione e Passaporti di annullare immediatamente la
validita' di tutti i documenti rubati, facilitando ai loro
possessori l'ottenimento in tempi brevi di duplicati.(ANSA).

SAL
17-GIU-11 16:41 NNNN