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giovedì 8 settembre 2011

Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2011 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2011, n. 103 Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.




L MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma 32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 2009;
Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26 aprile 2010;
Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930,
n. 251, S.O.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931,
n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
S.O.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1979, n. 105.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
(Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze 16-12-2008.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
(Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre
2008, e' stato pubblicato nella GUUE 31 dicembre 2008, n. L
353.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 32, della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica):
«32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da
emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli
strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano
un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum,
e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla
persona.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla lettera
a) del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 2009, n.
172:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
13) Ministero della salute.».
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n.
317, concernenti la procedura di informazione nel settore
delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione, in
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della
citata legge n. 110 del 1975:
«3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle
rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa
alla persona.».



 
Art. 2

1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita' di miscela e tutte le sue componenti;
c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita';
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante».
3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.
4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del citato
decreto legislativo n. 206 del 2005:
«Art. 11 (Divieti di commercializzazione). - 1. E'
vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi
prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui
agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.»;
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca
reato, per quanto attiene alle responsabilita' del
produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11
si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823
euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni
singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di
ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in
vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art.
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la
residenza o la sede legale del professionista.».



 
Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 maggio 2011

Il Ministro dell'interno: Maroni
Il Ministro della salute: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85

SICUREZZA: FIANO (PD), COMPARTO SULL'ORLO DEL COLLASSO

SICUREZZA: FIANO (PD), COMPARTO SULL'ORLO DEL COLLASSO
PARTITO INCONTRA SINDACATI DEL SETTORE
(ANSA) - ROMA, 8 SET - Il comparto sicurezza e difesa e'
sull'orlo dl collasso. Lo afferma Emanuele Fiano, responsabile
sicurezza e difesa del Pd, che oggi ha incontrato, preso la sede
del partito, sindacati ed associazioni del settore.
''Nell'incontro - spiega Fiano - tutti i rappresentanti delle
varie anime del comparto, dai rappresentanti sindacali della
polizia di Stato, a quelli dei vigili del fuoco, delle guardie
forestali e del Cocer aeronautica hanno denunciato una
situazione, nei rispettivi settori, che e' sull'orlo del
collasso''.
''Abbiamo esaminato - prosegue l'esponente del Pd - non solo
gli effetti devastanti dei tagli lineari che dall'inizio di
questa legislatura e fino al 2013 porteranno ad oltre tre
miliardi di euro i tagli complessivi al solo comparto sicurezza,
ma anche la necessita' non piu' rinviabile di una sua
complessiva riorganizzazione che permetta di evitare sprechi,
sovrapposizioni e inefficienze, di difendere la dignita' dei
lavoratori e dei militari del comparto e di salvaguardare la
specificita' delle loro funzioni''.
''La sicurezza dei nostri cittadini - conclude Fiano - e'
troppo importante perche' possa essere unicamente oggetto di
politiche di tagli e noi del Partito democratico, invece,
vogliamo proseguire nel nostro lavoro di analisi e proposta per
un complessivo ridisegno strutturale di questo fondamentale
settore dello Stato''. (ANSA).

NE
08-SET-11 18:05 NNNN

Corte dei Conti "...Con ricorso proposto in data 15.04.1991, il sig. X ####################, già appuntato dei Carabinieri, cessato dal servizio continuativo per infermità a decorrere dal 10.02.1981, titolare di assegno privilegiato  ordinario di 3^ ctg., per infermità dipendente da causa di servizio, liquidato con decreto n°311 del 17.01.1987, in misura pari alla pensione normale aumentata di un decimo, a termini del quarto comma dell’art. 67 D.P.R. 1092/1973, dolendosi che l’Amministrazione non abbia tenuto conto di quanto stabilito al secondo comma dello stesso articolo, a termini del quale “compete l’80% dell’ultimo stipendio percepito (£.6.486.239), corrispondente a £.5.188.991 e non il 44% + 1/10 pari a £.4.388.500”, ha impugnato, innanzi a questa Corte, il suddetto decreto ed ha chiesto che gli venga riconosciuto “il diritto all’applicazione del secondo comma dell’art. 67” nonché “agli interessi legali ed alla rivalutazione legale dal giorno della maturazione della pensione al momento in cui si darà applicazione al nuovo provvedimento”..."

REPUBBLICA ITALIANA   Sent. 897/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
in composizione monocratica

IL GIUDICE

cons.  dott. Antongiulio Martina
ha pronunciato, nella pubblica udienza del
19 aprile 2011
dando, nella stessa udienza, lettura del dispositivo, di seguito trascritto, la seguente

SENTENZA

contro
MINISTERO DELLA DIFESA
avverso
il decreto del Ministero della Difesa n°311 del 17.01.1987.

Visto il ricorso;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 19 aprile 2011, l’avv. Carmine Loisi, per il ricorrente.

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso proposto in data 15.04.1991, il sig. X ####################, già appuntato dei Carabinieri, cessato dal servizio continuativo per infermità a decorrere dal 10.02.1981, titolare di assegno privilegiato  ordinario di 3^ ctg., per infermità dipendente da causa di servizio, liquidato con decreto n°311 del 17.01.1987, in misura pari alla pensione normale aumentata di un decimo, a termini del quarto comma dell’art. 67 D.P.R. 1092/1973, dolendosi che l’Amministrazione non abbia tenuto conto di quanto stabilito al secondo comma dello stesso articolo, a termini del quale “compete l’80% dell’ultimo stipendio percepito (£.6.486.239), corrispondente a £.5.188.991 e non il 44% + 1/10 pari a £.4.388.500”, ha impugnato, innanzi a questa Corte, il suddetto decreto ed ha chiesto che gli venga riconosciuto “il diritto all’applicazione del secondo comma dell’art. 67” nonché “agli interessi legali ed alla rivalutazione legale dal giorno della maturazione della pensione al momento in cui si darà applicazione al nuovo provvedimento”.

All’udienza odierna, non costituita l’Amministrazione, il procuratore del ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate.

Considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ appena il caso di premettere che l’art. 67 (rubricato “misura della pensione privilegiata dei militari”) del D.P.R. 1092/1973, dopo aver disposto, al primo comma, che al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione, ne ha disciplinato, ai successivi commi, la misura, prevedendo:
- che “la pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo” (secondo comma);
- che “le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo” e che “la pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54” (terzo comma):
- che “qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole (quarto comma).
A termini del successivo art. 68, quando le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A siano suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione.
Risulta dagli atti che al X, cessato dal servizio per infermità a decorrere dal 10.02.1981, con un servizio effettivo di 15 aa. 4 mesi e 29 gg., un servizio utile di 18 aa, 4 m. e 18 gg. ed una base pensionabile di £.6.486.239, il trattamento pensionistico privilegiato (assegno privilegiato ordinario) è stato liquidato, secondo il disposto di cui all’art. 67, quarto comma, D.P.R. 1092/1973, in misura pari alla pensione normale (£.3.989.500) spettantegli, aumentata di 1/10 e, pertanto, in £.4.388.500.
Considerato che, peraltro, l’art. 67, quarto comma, prevede che la pensione privilegiata sia liquidata nella misura ivi prevista se più favorevole, è evidente che, quando, come nella specie, il trattamento così liquidato sia meno favorevole della pensione privilegiata calcolata secondo il criterio di cui al precedente secondo comma, è quest’ultimo a dover trovare applicazione.
Con riferimento al caso di specie, considerato che il trattamento calcolato, secondo il disposto di cui al secondo comma dell’art. 67 del D.P.R. 1092/1973, in ragione delle prevista percentuale della base pensionabile (£.6.486.239) pari, avuto riguardo alla categoria (terza) di ascrizione delle infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato, all’80% della stessa base pensionabile, è superiore all’importo della pensione calcolata secondo il criterio di cui al quarto comma, non può revocarsi in dubbio il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico, secondo il primo dei summenzionati criteri e, pertanto, l’assegno privilegiato ordinario  nella misura di annue lorde £.5.188.991 (pari all’80% di £.6.486.239) in luogo dell’assegno privilegiato ordinario nella misura di annue lorde £.4.388.500, liquidatogli con il provvedimento gravato.
2. Reputa, di converso, la Sezione che la richiesta di interessi e  rivalutazione possa trovare accoglimento solo entro i limiti di cui alla pronuncia delle SS.RR. 26.06–18.10.2002 n°10/Q.M., e che, pertanto, sugli importi spettantegli, il X abbia diritto agli interessi nella misura legale nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l’importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all’ammontare degli interessi stessi – alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, maturati sui singoli ratei arretrati dalla data di rispettiva scadenza e maturandi sino al dì dell’effettivo soddisfo
3. Stante la natura della controversia, reputa la Sezione che ricorrano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n° 10866 (ex 4258/M – ex 139317) del registro di segreteria, proposto dal sig. X #################### avverso il decreto del Ministero della Difesa n°311 del 17.01.1987, così provvede:
1)accoglie, per quanto di ragione, il gravame proposto e, per l’effetto, determina in £.4.397.450 (lirequattromilionitrecentonovantasettemilaquattrocentocinquanta) annue lorde in luogo di £.4.388.500 annue lorde, l’importo dell’ assegno privilegiato ordinario di 3^ ctg. conferito al ricorrente con il decreto impugnato;
2) dichiara che sugli importi spettantigli a termini del precedente punto 1), il ricorrente ha diritto agli interessi nella misura legale nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l’importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all’ammontare degli interessi stessi – alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al dì dell’effettivo soddisfo;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, il 19 aprile 2011.

IL GIUDICE

f.to (Antongiulio Martina)
 
Depositata in Segreteria il 10/08/2011
Il Funzionario
f.to (Franca Maria Alfarano)
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 897 2011 Pensioni 10-08-2011

 

COSTI POLITICA. DI PIETRO: PARLAMENTARI COME LADRI NELLA NOTTE RIDOTTI ALL'OSSO TAGLI A INDENNITA'; FIRMARE IL REFERENDUM

COSTI POLITICA. DI PIETRO: PARLAMENTARI COME LADRI NELLA NOTTE
RIDOTTI ALL'OSSO TAGLI A INDENNITA'; FIRMARE IL REFERENDUM

(DIRE) Roma, 8 set. - "Quando c'e' un'emergenza tutti sono
chiamati a fare il loro dovere e ad accettare qualche sacrificio.
Tutti tranne i privilegiati per eccellenza, cioe' la casta. I
cittadini normali possono pagare le tasse, infatti gli e' stata
aumentata di un punto l'Iva. Nello stesso tempo, zitti zitti e
quatti quatti, come ladri nella notte, i parlamentari hanno
ridotto all'osso i tagli delle indennita' decisi il 13 agosto per
quei deputati e quei senatori che fanno il doppio lavoro". E'
quanto scrive sul suo blog il lader dell'Italia dei Valori,
Antonio Di Pietro.
"Invece del 50% dell'indennizzo- aggiunge l'ex magistrato- il
loro contributo sara' del 20%, sempre che, approfittando del
buio, non lo diminuiscano ancora. Nei momenti di difficolta' la
classe dirigente di un Paese e' chiamata a dare l'esempio. Se non
lo fa come puo' pretendere di chiedere ai cittadini e alla povera
gente di sacrificarsi ancora? Se, invece, approfitta del suo
potere per sfangarla e non pagare come tutti gli altri, come puo'
sperare che chi e' molto piu' povero non cerchi poi di
arrangiarsi e sfangarsela pure lui? I soprusi e gli abusi della
casta non sono solo un delitto contro la decenza e contro la
morale, sono anche un atto di sabotaggio contro il Paese, perche'
propri i cattivi esempi di questo genere sono all'origine di
tanti comportamenti sbagliati che impediscono al nostro Paese di
crescere come potrebbe e meriterebbe".(SEGUE)

(Com/Vid/ Dire)
15:12 08-09-11

NNNN
OSTI POLITICA. DI PIETRO: PARLAMENTARI COME LADRI NELLA NOTTE -2-


(DIRE) Roma, 8 set. - "Il buon giorno si vede dal mattino-
sottolinea ancora Di Pietro- e se questo e' il mattino ci vuole
poco a capire dove finiranno le grandi promesse del governo sul
dimezzamento dei parlamentari o sulla cancellazione delle
Province e cioe' nel cestino della spazzatura, come tutte le
misure che colpiscono gli interessi e i privilegi della Casta.
C'e' un solo modo per mettere fine a questo sfacelo: firmare
subito per il referendum che restituira' agli elettori il diritto
di scegliere i parlamentari e cancellera' le Province senza farsi
fregare dai trucchi della casta. C'e' una sola via per cambiare
le cose non in un giorno lontano ma subito, qui e ora: che i
cittadini lo facciano da soli, come hanno gia' fatto col
nucleare, l'acqua pubblica e le leggi ad personam.
"E come stanno facendo ancora con le mobilitazioni dei
prossimi giorni, autoconvocate e autorganizzate con le modalita'
che si stanno diffondendo in tutta Europa. Ad esempio la "Piazza
Pulita" di sabato e domenica a Roma, dove noi, accettando l'idea
di tenere fuori simboli e bandiere, parteciperemo anche per
raccogliere le firme", conclude.

(Com/Vid/ Dire)
15:12 08-09-11

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MANOVRA: DI PIETRO, SACRIFICI PER TUTTI MA NON PER LA 'CASTA' =
RIDOTTI ALL'OSSO I TAGLI PER I PARLAMENTARI, COME LADRI NELLA
NOTTE

Roma, 8 set. (Adnkronos) - ''Quando c'e' un'emergenza tutti sono
chiamati a fare il loro dovere e ad accettare qualche sacrificio.
Tutti tranne i privilegiati per eccellenza, cioe' la casta. I
cittadini normali possono pagare le tasse, infatti gli e' stata
aumentata di un punto l'Iva. Nello stesso tempo, zitti zitti e quatti
quatti, come ladri nella notte, i parlamentari hanno ridotto all'osso
i tagli delle indennita' decisi il 13 agosto per quei deputati e quei
senatori che fanno il doppio lavoro''. E' quanto scrive sul suo blog
il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro.

''Invece del 50% dell'indennizzo - aggiunge l'ex magistrato - il
loro contributo sara' del 20%, sempre che, approfittando del buio, non
lo diminuiscano ancora. Nei momenti di difficolta' la classe dirigente
di un Paese e' chiamata a dare l'esempio. Se non lo fa come puo'
pretendere di chiedere ai cittadini e alla povera gente di
sacrificarsi ancora?".

"Se, invece -prosegue- approfitta del suo potere per sfangarla e
non pagare come tutti gli altri, come puo' sperare che chi e' molto
piu' povero non cerchi poi di arrangiarsi e sfangarsela pure lui? I
soprusi e gli abusi della casta non sono solo un delitto contro la
decenza e contro la morale, sono anche un atto di sabotaggio contro il
Paese, perche' propri i cattivi esempi di questo genere sono
all'origine di tanti comportamenti sbagliati che impediscono al nostro
Paese di crescere come potrebbe e meriterebbe''.

(Pol/Ct/Adnkronos)
08-SET-11 15:11

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MANOVRA. DI PIETRO: SE RESTA GOVERNO, ESASPERAZIONE MONTA

MANOVRA. DI PIETRO: SE RESTA GOVERNO, ESASPERAZIONE MONTA


(DIRE) Roma, 8 set. - "Piu' rimane questo governo, piu' cresce il
peggioramento delle condizioni economiche del Paese e piu'
aumenta l'esasperazione che, dalla piazza, rischia di diventare
piu' forte". Lo dice il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro che,
conversando con i cronisti fuori Montecitorio precisa: "Questo e'
un rischio che dobbiamo arginare proponendo un'alternativa per il
Paese".
"E' cosi'- continua- che possiamo dimostrare il nostro senso
di responsabilita'. Non ci dobbiamo abbandonare, dobbiamo reagire
con una proposta di alternativa".

(Rai/ Dire)
12:38 08-09-11

MANOVRA. VENDOLA. OSTRUZIONISMO? SAREBBE ORA, IN PAESE C'È RABBIA

MANOVRA. VENDOLA. OSTRUZIONISMO? SAREBBE ORA, IN PAESE C'È RABBIA


(DIRE) Roma, 8 set. - "E' singolare che non ci sia gia' stato
l'ostruzionismo". Nichi Vendola commenta cosi' la minaccia di Di
Pietro di mettersi di traverso nell'approvazione della manovra
alla Camera se non ci saranno modifiche.
A margine di una conferenza stampa nella sede romana della
Regione Puglia, il leader di Sel osserva che "tempi veloci sono
giusti se si fanno cose buone. Se si fanno cose cattive non e' un
atto di saggezza". Rispetto quindi all'atteggiamento che
l'opposizione dovrebbe tenere in Parlamento, Vendola esprime
l'auspicio che le istituzioni sappiano ascoltare "il vento di
rabbia e rivolta che c'e' nel paese. Altrimenti si allarghera' lo
iato con il Paese e la rivolta potrebbe prendere altre strade per
esprimersi".

(Tar/ Dire)
13:30 08-09-11

MANOVRA: ANCI PROCLAMA PER GIOVEDI' 'SCIOPERO DEI SINDACI'

MANOVRA: ANCI PROCLAMA PER GIOVEDI' 'SCIOPERO DEI SINDACI'
SARANNO RESTITUITE AL GOVERNO LE DELEGHE SULL' ANAGRAFE
(ANSA) - ROMA, 8 SET - ''Giovedi' ci sara' una grande
mobilitazione in cui gli ottomila sindaci italiani
riconsegneranno le loro funzioni al Governo. Restituiremo le
deleghe sull'anagrafe''. Lo ha annunciato il vicepresidente
dell'Anci Graziano Delrio al termine del comitato direttivo
dell'associazione dei comuni quale protesta nei confronti della
manovra votata ieri al Senato con la fiducia.(ANSA).

Y12/DST
08-SET-11 14:14 NNNN

MANOVRA. ZINGARETTI LANCIA APPELLO A PARLAMENTARI PDL LAZIO "NON PRENDETE IN GIRO I CITTADINI"

MANOVRA. ZINGARETTI LANCIA APPELLO A PARLAMENTARI PDL LAZIO
"NON PRENDETE IN GIRO I CITTADINI"

(DIRE) Roma, 8 set. - "Lancio un appello a tutti i parlamentari
del Pdl del Lazio, che devono votare la manovra, a non prendere
in giro i cittadini". Lo dice il presidente della Provincia di
Roma, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa a
palazzo Valentini dedicata alla manovra approvata ieri dal Senato.
"A me- aggiunge- ha fatto piacere che fino ad adesso tutti con
grandi appelli, manifestazioni e proteste, urla e interviste,
abbiano gridato allo scandalo. Ora chiedo coerenza. Se si e'
contro bisogna essere coerenti e bisogna vedere se si difendera'
in Parlamento un'identita' di partito o un legame nei confronti
dei nostri territori".

(Enu/ Dire)
14:16 08-09-11

MANOVRA: MEDICI SUL PIEDE DI GUERRA, CHIEDONO USCITA DA PUBBLICO IMPIEGO

MANOVRA: MEDICI SUL PIEDE DI GUERRA, CHIEDONO USCITA DA PUBBLICO IMPIEGO =

Roma, 8 set. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un nuovo stato
giuridico e l'uscita dal pubblico impiego. A quanto apprende
l'Adnkronos Salute sarebbero queste le richieste in cantiere dei
medici del Servizio sanitario nazionale. Da quanto trapela dalla
riunione dell'Intersindacale in corso a Roma, i camici bianchi che
lavorano per il servizio pubblico, che si sentono particolarmente
colpiti dalle ultime Manovre economiche approvate, compresa
soprattutto quella votata ieri dal Senato, starebbero infatti pensando
a un nuovo stato giuridico e ad una clamorosa uscita dal pubblico
impiego.

Tra le tante misure penalizzanti, i medici sottolineano: la
perdita del 18% del potere di acquisto, il differimento del Tfr di 2
anni, il blocco dei contratti di lavoro, la trattenuta sui 90 mila
euro.

(Fed/Zn/Adnkronos)
08-SET-11 12:31

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Caos al Giro di Padania, Silp: “A pagarne le spese sono sempre le forze dell’ordine”