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giovedì 8 settembre 2011

Corte dei Conti "...Con ricorso proposto in data 15.04.1991, il sig. X ####################, già appuntato dei Carabinieri, cessato dal servizio continuativo per infermità a decorrere dal 10.02.1981, titolare di assegno privilegiato  ordinario di 3^ ctg., per infermità dipendente da causa di servizio, liquidato con decreto n°311 del 17.01.1987, in misura pari alla pensione normale aumentata di un decimo, a termini del quarto comma dell’art. 67 D.P.R. 1092/1973, dolendosi che l’Amministrazione non abbia tenuto conto di quanto stabilito al secondo comma dello stesso articolo, a termini del quale “compete l’80% dell’ultimo stipendio percepito (£.6.486.239), corrispondente a £.5.188.991 e non il 44% + 1/10 pari a £.4.388.500”, ha impugnato, innanzi a questa Corte, il suddetto decreto ed ha chiesto che gli venga riconosciuto “il diritto all’applicazione del secondo comma dell’art. 67” nonché “agli interessi legali ed alla rivalutazione legale dal giorno della maturazione della pensione al momento in cui si darà applicazione al nuovo provvedimento”..."

REPUBBLICA ITALIANA   Sent. 897/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
in composizione monocratica

IL GIUDICE

cons.  dott. Antongiulio Martina
ha pronunciato, nella pubblica udienza del
19 aprile 2011
dando, nella stessa udienza, lettura del dispositivo, di seguito trascritto, la seguente

SENTENZA

contro
MINISTERO DELLA DIFESA
avverso
il decreto del Ministero della Difesa n°311 del 17.01.1987.

Visto il ricorso;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 19 aprile 2011, l’avv. Carmine Loisi, per il ricorrente.

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso proposto in data 15.04.1991, il sig. X ####################, già appuntato dei Carabinieri, cessato dal servizio continuativo per infermità a decorrere dal 10.02.1981, titolare di assegno privilegiato  ordinario di 3^ ctg., per infermità dipendente da causa di servizio, liquidato con decreto n°311 del 17.01.1987, in misura pari alla pensione normale aumentata di un decimo, a termini del quarto comma dell’art. 67 D.P.R. 1092/1973, dolendosi che l’Amministrazione non abbia tenuto conto di quanto stabilito al secondo comma dello stesso articolo, a termini del quale “compete l’80% dell’ultimo stipendio percepito (£.6.486.239), corrispondente a £.5.188.991 e non il 44% + 1/10 pari a £.4.388.500”, ha impugnato, innanzi a questa Corte, il suddetto decreto ed ha chiesto che gli venga riconosciuto “il diritto all’applicazione del secondo comma dell’art. 67” nonché “agli interessi legali ed alla rivalutazione legale dal giorno della maturazione della pensione al momento in cui si darà applicazione al nuovo provvedimento”.

All’udienza odierna, non costituita l’Amministrazione, il procuratore del ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate.

Considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ appena il caso di premettere che l’art. 67 (rubricato “misura della pensione privilegiata dei militari”) del D.P.R. 1092/1973, dopo aver disposto, al primo comma, che al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione, ne ha disciplinato, ai successivi commi, la misura, prevedendo:
- che “la pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo” (secondo comma);
- che “le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo” e che “la pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54” (terzo comma):
- che “qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole (quarto comma).
A termini del successivo art. 68, quando le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A siano suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione.
Risulta dagli atti che al X, cessato dal servizio per infermità a decorrere dal 10.02.1981, con un servizio effettivo di 15 aa. 4 mesi e 29 gg., un servizio utile di 18 aa, 4 m. e 18 gg. ed una base pensionabile di £.6.486.239, il trattamento pensionistico privilegiato (assegno privilegiato ordinario) è stato liquidato, secondo il disposto di cui all’art. 67, quarto comma, D.P.R. 1092/1973, in misura pari alla pensione normale (£.3.989.500) spettantegli, aumentata di 1/10 e, pertanto, in £.4.388.500.
Considerato che, peraltro, l’art. 67, quarto comma, prevede che la pensione privilegiata sia liquidata nella misura ivi prevista se più favorevole, è evidente che, quando, come nella specie, il trattamento così liquidato sia meno favorevole della pensione privilegiata calcolata secondo il criterio di cui al precedente secondo comma, è quest’ultimo a dover trovare applicazione.
Con riferimento al caso di specie, considerato che il trattamento calcolato, secondo il disposto di cui al secondo comma dell’art. 67 del D.P.R. 1092/1973, in ragione delle prevista percentuale della base pensionabile (£.6.486.239) pari, avuto riguardo alla categoria (terza) di ascrizione delle infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato, all’80% della stessa base pensionabile, è superiore all’importo della pensione calcolata secondo il criterio di cui al quarto comma, non può revocarsi in dubbio il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico, secondo il primo dei summenzionati criteri e, pertanto, l’assegno privilegiato ordinario  nella misura di annue lorde £.5.188.991 (pari all’80% di £.6.486.239) in luogo dell’assegno privilegiato ordinario nella misura di annue lorde £.4.388.500, liquidatogli con il provvedimento gravato.
2. Reputa, di converso, la Sezione che la richiesta di interessi e  rivalutazione possa trovare accoglimento solo entro i limiti di cui alla pronuncia delle SS.RR. 26.06–18.10.2002 n°10/Q.M., e che, pertanto, sugli importi spettantegli, il X abbia diritto agli interessi nella misura legale nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l’importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all’ammontare degli interessi stessi – alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, maturati sui singoli ratei arretrati dalla data di rispettiva scadenza e maturandi sino al dì dell’effettivo soddisfo
3. Stante la natura della controversia, reputa la Sezione che ricorrano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n° 10866 (ex 4258/M – ex 139317) del registro di segreteria, proposto dal sig. X #################### avverso il decreto del Ministero della Difesa n°311 del 17.01.1987, così provvede:
1)accoglie, per quanto di ragione, il gravame proposto e, per l’effetto, determina in £.4.397.450 (lirequattromilionitrecentonovantasettemilaquattrocentocinquanta) annue lorde in luogo di £.4.388.500 annue lorde, l’importo dell’ assegno privilegiato ordinario di 3^ ctg. conferito al ricorrente con il decreto impugnato;
2) dichiara che sugli importi spettantigli a termini del precedente punto 1), il ricorrente ha diritto agli interessi nella misura legale nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l’importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all’ammontare degli interessi stessi – alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al dì dell’effettivo soddisfo;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, il 19 aprile 2011.

IL GIUDICE

f.to (Antongiulio Martina)
 
Depositata in Segreteria il 10/08/2011
Il Funzionario
f.to (Franca Maria Alfarano)
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 897 2011 Pensioni 10-08-2011

 

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