REPUBBLICA ITALIANA Sent. 897/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
in composizione monocratica
IL GIUDICE
cons. dott. Antongiulio Martina
ha pronunciato, nella
pubblica udienza del
19 aprile 2011
dando, nella stessa udienza,
lettura del dispositivo, di seguito trascritto, la seguente
SENTENZA
sul
ricorso, iscritto al n° 10866 (ex 4258/M – ex
139317) del registro di segreteria, proposto dal sig. X --
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
avverso
il decreto del Ministero della Difesa n°311 del
17.01.1987.
Visto il ricorso;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
udito, nella pubblica udienza del 19 aprile 2011, l’avv. Carmine Loisi, per il ricorrente.
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso proposto in data 15.04.1991, il sig. X ####################, già appuntato dei Carabinieri, cessato dal servizio continuativo per infermità a decorrere dal 10.02.1981, titolare di assegno privilegiato ordinario di 3^ ctg., per infermità dipendente da causa di servizio, liquidato con decreto n°311 del 17.01.1987, in misura pari alla pensione normale aumentata di un decimo, a termini del quarto comma dell’art. 67 D.P.R. 1092/1973, dolendosi che l’Amministrazione non abbia tenuto conto di quanto stabilito al secondo comma dello stesso articolo, a termini del quale “compete l’80% dell’ultimo stipendio percepito (£.6.486.239), corrispondente a £.5.188.991 e non il 44% + 1/10 pari a £.4.388.500”, ha impugnato, innanzi a questa Corte, il suddetto decreto ed ha chiesto che gli venga riconosciuto “il diritto all’applicazione del secondo comma dell’art. 67” nonché “agli interessi legali ed alla rivalutazione legale dal giorno della maturazione della pensione al momento in cui si darà applicazione al nuovo provvedimento”.
All’udienza odierna, non costituita l’Amministrazione, il procuratore del ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate.
Considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ appena il caso di
premettere che l’art. 67 (rubricato “misura della pensione privilegiata
dei militari”) del D.P.R. 1092/1973, dopo aver disposto, al primo comma,
che al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di
servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e non siano suscettibili di
miglioramento spetta la pensione, ne ha disciplinato, ai successivi
commi, la misura, prevedendo:
- che “la pensione è pari
alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni
sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50,
40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità,
rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o
ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo
articolo” (secondo comma);
- che “le pensioni di settima
e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e
dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio
utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità
necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio effettivo” e che “la pensione così
aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54” (terzo comma):
- che “qualora sia stata
raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione
privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale
aumentata di un decimo, se più favorevole (quarto comma).
A termini del successivo art.
68, quando le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie
della tabella A siano suscettibili di miglioramento, spetta al militare
un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione.
Risulta dagli atti che al X,
cessato dal servizio per infermità a decorrere dal 10.02.1981, con un
servizio effettivo di 15 aa. 4 mesi e 29 gg., un servizio utile di 18 aa,
4 m. e 18 gg. ed una
base pensionabile di £.6.486.239, il trattamento pensionistico
privilegiato (assegno privilegiato ordinario) è stato liquidato, secondo
il disposto di cui all’art. 67, quarto comma, D.P.R. 1092/1973, in
misura pari alla pensione normale (£.3.989.500) spettantegli, aumentata
di 1/10 e, pertanto, in £.4.388.500.
Considerato che, peraltro,
l’art. 67, quarto comma, prevede che la pensione privilegiata sia
liquidata nella misura ivi prevista se più favorevole, è evidente che,
quando, come nella specie, il trattamento così liquidato sia meno
favorevole della pensione privilegiata calcolata secondo il criterio di
cui al precedente secondo comma, è quest’ultimo a dover trovare
applicazione.
Con riferimento al caso di
specie, considerato che il trattamento calcolato, secondo il disposto di
cui al secondo comma dell’art. 67 del D.P.R. 1092/1973, in ragione delle
prevista percentuale della base pensionabile (£.6.486.239) pari, avuto
riguardo alla categoria (terza) di ascrizione delle infermità che hanno
dato luogo al trattamento privilegiato, all’80% della stessa base
pensionabile, è superiore all’importo della pensione calcolata secondo
il criterio di cui al quarto comma, non può revocarsi in dubbio il
diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico, secondo
il primo dei summenzionati criteri e, pertanto, l’assegno privilegiato
ordinario nella misura di annue lorde £.5.188.991 (pari all’80% di
£.6.486.239) in luogo dell’assegno privilegiato ordinario nella misura
di annue lorde £.4.388.500, liquidatogli con il provvedimento gravato.
2.
Reputa, di converso, la Sezione che la
richiesta di interessi e rivalutazione possa trovare accoglimento solo
entro i limiti di cui alla pronuncia delle SS.RR. 26.06–18.10.2002 n°10/Q.M.,
e che, pertanto, sugli importi spettantegli, il X abbia diritto agli
interessi nella misura legale nonché – ove eventualmente eccedente la
misura degli interessi legali e per l’importo differenziale, calcolato
anno per anno, rispetto all’ammontare degli interessi stessi – alla
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, maturati sui singoli
ratei arretrati dalla data di rispettiva scadenza e maturandi sino al dì
dell’effettivo soddisfo
3.
Stante la natura della controversia, reputa la Sezione che
ricorrano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle
spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
la Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per
la
Regione Puglia, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n° 10866 (ex
4258/M – ex 139317) del registro di segreteria, proposto dal sig. X
#################### avverso il decreto del Ministero della Difesa n°311
del 17.01.1987, così provvede:
1)accoglie, per quanto di ragione, il gravame proposto e, per l’effetto,
determina in £.4.397.450 (lirequattromilionitrecentonovantasettemilaquattrocentocinquanta)
annue lorde in luogo di £.4.388.500 annue lorde, l’importo dell’ assegno
privilegiato ordinario di 3^ ctg. conferito al ricorrente con il decreto
impugnato;
2)
dichiara che sugli importi spettantigli a termini del precedente punto
1), il ricorrente ha diritto agli interessi nella misura legale nonché –
ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per
l’importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all’ammontare
degli interessi stessi – alla rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al dì
dell’effettivo soddisfo;
3)
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, il 19
aprile 2011.
IL GIUDICE
f.to (Antongiulio Martina)
Depositata in Segreteria il 10/08/2011
Il
Funzionario
f.to
(Franca Maria Alfarano)
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
PUGLIA | Sentenza | 897 | 2011 | Pensioni | 10-08-2011 |
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