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lunedì 17 gennaio 2011
AUTO CC CON ARRESTATO COINVOLTA IN INCIDENTE A ROMA, 5 FERITI
AUTO CC CON ARRESTATO COINVOLTA IN INCIDENTE A ROMA, 5 FERITI =
(AGI) - Roma, 17 gen. - Un'autovettura dei carabinieri che
trasportava un arrestato e' stata coinvolta questa mattina in
un incidente stradale in Piazza San Giovanni Battista de La
Salle, nel quartiere Aurelio di Roma, che ha provocato cinque
feriti.
L'auto dei militari, una Fiat Punto, trasportava il fermato
in carcere ed ha attraversato con sirene e lampeggianti accesi
un incrocio stradale con semaforo rosso.La vettura dei
carabinieri e' stata colpita ad un lato da una Pegeout 106.
Nell'incidente e' rimasta coinvolta anche un'Audi A6. Cinque i
feriti in tutto tra cui tre carabinieri e lo stesso detenuto
trasportati agli ospedali San Carlo di Nancy e Policlinico
Gemelli. (AGI)
Rmn/Stp
171106 GEN 11
NNNN
(AGI) - Roma, 17 gen. - Un'autovettura dei carabinieri che
trasportava un arrestato e' stata coinvolta questa mattina in
un incidente stradale in Piazza San Giovanni Battista de La
Salle, nel quartiere Aurelio di Roma, che ha provocato cinque
feriti.
L'auto dei militari, una Fiat Punto, trasportava il fermato
in carcere ed ha attraversato con sirene e lampeggianti accesi
un incrocio stradale con semaforo rosso.La vettura dei
carabinieri e' stata colpita ad un lato da una Pegeout 106.
Nell'incidente e' rimasta coinvolta anche un'Audi A6. Cinque i
feriti in tutto tra cui tre carabinieri e lo stesso detenuto
trasportati agli ospedali San Carlo di Nancy e Policlinico
Gemelli. (AGI)
Rmn/Stp
171106 GEN 11
NNNN
ROMA - INCIDENTI STRADALI: AUTO POLIZIA INVESTE E UCCIDE ANZIANO
INCIDENTI STRADALI: AUTO POLIZIA INVESTE E UCCIDE ANZIANO
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Un uomo di 84 anni e' morto dopo
essere stato investito questa mattina da un'auto civetta della
polizia mentre stava attraversando la strada. E' accaduto
intorno alle 6:15 a Roma, in via Casilina, all'altezza di via
Cino del Duca.
L'auto, una macchina civetta del commissariato Casilino, che
non aveva il dispositivo di emergenza, stava viaggiando in via
Casilina, in uscita dalla citta', per svolgere un'attivita' di
polizia giudiziaria, quando c'e' stato l'impatto con il pedone.
L'uomo e' morto sul colpo.
Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, originario di
Mondragone (Caserta) e che alloggerebbe nel centro della Caritas
di Roma di via Giolitti, stava attraversando la strada in un
punto in cui non ci sono le strisce pedonali. Le due
carreggiate, inoltre, sono divise da uno spartitraffico. Il
conducente dell'auto e' risultato negativo all'alcol-test. Sul
posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale
dell'VIII gruppo per svolgere i rilievi dell'incidente''.(ANSA).
DTM
17-GEN-11 09:17 NNNN
ANZIANO TRAVOLTO ED UCCISO DA AUTO DELLA POLIZIA A ROMA =
(AGI) - Roma, 17 gen. - Un anziano 84enne e' stato travolto ed
ucciso da un'auto della polizia all'alba mentre tentava di
attraversare la strada sulla Via Casilina a Roma. L'episodio e'
avvenuto all'altezza di Via Cino del Duca, nella zona di Torre
Angela. L'anziano e' stato investito da una vettura della
Polizia di Stato senza colori d'istituto con a bordo due agenti
in servizio su delega dell'autorita' giudiziaria. L'uomo e'
morto sul colpo e gli accertamenti dell'incidente sono stati
eseguiti dai vigili urbani dell'ottavo gruppo. Secondo quanto
si e' appreso, l'anziano ha attraversato la Via Casilina in una
zona senza strisce pedonali e dove la carreggiata e' divisa da
un guard-rail. Il poliziotto alla guida del mezzo, secondo la
prassi, e' stato sottoposto ad alcoltest che e' risultato
negativo. (AGI)
Rmn/Stp
170917 GEN 11
NNNN
(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Un uomo di 84 anni e' morto dopo
essere stato investito questa mattina da un'auto civetta della
polizia mentre stava attraversando la strada. E' accaduto
intorno alle 6:15 a Roma, in via Casilina, all'altezza di via
Cino del Duca.
L'auto, una macchina civetta del commissariato Casilino, che
non aveva il dispositivo di emergenza, stava viaggiando in via
Casilina, in uscita dalla citta', per svolgere un'attivita' di
polizia giudiziaria, quando c'e' stato l'impatto con il pedone.
L'uomo e' morto sul colpo.
Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, originario di
Mondragone (Caserta) e che alloggerebbe nel centro della Caritas
di Roma di via Giolitti, stava attraversando la strada in un
punto in cui non ci sono le strisce pedonali. Le due
carreggiate, inoltre, sono divise da uno spartitraffico. Il
conducente dell'auto e' risultato negativo all'alcol-test. Sul
posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale
dell'VIII gruppo per svolgere i rilievi dell'incidente''.(ANSA).
DTM
17-GEN-11 09:17 NNNN
ANZIANO TRAVOLTO ED UCCISO DA AUTO DELLA POLIZIA A ROMA =
(AGI) - Roma, 17 gen. - Un anziano 84enne e' stato travolto ed
ucciso da un'auto della polizia all'alba mentre tentava di
attraversare la strada sulla Via Casilina a Roma. L'episodio e'
avvenuto all'altezza di Via Cino del Duca, nella zona di Torre
Angela. L'anziano e' stato investito da una vettura della
Polizia di Stato senza colori d'istituto con a bordo due agenti
in servizio su delega dell'autorita' giudiziaria. L'uomo e'
morto sul colpo e gli accertamenti dell'incidente sono stati
eseguiti dai vigili urbani dell'ottavo gruppo. Secondo quanto
si e' appreso, l'anziano ha attraversato la Via Casilina in una
zona senza strisce pedonali e dove la carreggiata e' divisa da
un guard-rail. Il poliziotto alla guida del mezzo, secondo la
prassi, e' stato sottoposto ad alcoltest che e' risultato
negativo. (AGI)
Rmn/Stp
170917 GEN 11
NNNN
domenica 16 gennaio 2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 13-1-2011 n. 4 Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 13-1-2011 n. 4
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Circ. 13 gennaio 2011, n. 4 (1).
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Premessa
Con la Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, si è provveduto ad illustrare la nuova modalità di riscossione dei crediti dell'Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Con la stessa circolare, con riferimento agli effetti conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di riscossione sulla disciplina delle rateazioni amministrative era stata fatta riserva, al punto 5, di fornire le istruzioni sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione.
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Rateazioni in fase amministrativa
Come già richiamato nella citata Circ. 30 dicembre 2010, n. 168 l'istituto della rateazione dei crediti concessa dall'Inps è stata disciplinata nel corso dell'anno 2010 con le recenti Circ. 3 agosto 2010, n. 106 e Circ. 24 novembre 2010, n. 148.
La rateazione concessa dall'Istituto, come ribadito nelle appena citate circolari, può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa. Per tali devono intendersi i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.
Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia, come precisato al punto 2 della Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.
Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, si rammenta, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.
Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.
In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.
Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.
Con successivo messaggio verranno fornite le specifiche operative per la gestione dei versamenti.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30
Circ. 13-1-2011 n. 4
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Circ. 13 gennaio 2011, n. 4 (1).
Art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Premessa
Con la Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, si è provveduto ad illustrare la nuova modalità di riscossione dei crediti dell'Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Con la stessa circolare, con riferimento agli effetti conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di riscossione sulla disciplina delle rateazioni amministrative era stata fatta riserva, al punto 5, di fornire le istruzioni sulla modalità di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione.
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Rateazioni in fase amministrativa
Come già richiamato nella citata Circ. 30 dicembre 2010, n. 168 l'istituto della rateazione dei crediti concessa dall'Inps è stata disciplinata nel corso dell'anno 2010 con le recenti Circ. 3 agosto 2010, n. 106 e Circ. 24 novembre 2010, n. 148.
La rateazione concessa dall'Istituto, come ribadito nelle appena citate circolari, può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa. Per tali devono intendersi i crediti per i quali l'Istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.
Avvenuta la consegna dell'avviso di addebito ad Equitalia, come precisato al punto 2 della Circ. 30 dicembre 2010, n. 168, i crediti contenuti nell'avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.
Definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, si rammenta, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.
Il versamento delle rate successive verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. Il pagamento di ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.
In caso di revoca della dilazione per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno affidati all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.
Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.
Con successivo messaggio verranno fornite le specifiche operative per la gestione dei versamenti.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30
Agenzia delle Entrate Ris. 13-1-2011 n. 8/E Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Agenzia delle Entrate
Ris. 13-1-2011 n. 8/E
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 13 gennaio 2011, n. 8/E (1).
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E è stata disposta la sospensione di vari codici tributo relativi all'utilizzo in compensazione - attraverso il modello F24 - dei crediti d'imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr. Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi da 230 a 236, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe, ai sensi del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).
Nel contempo è stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d'imposta collegati all'installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, comma 238 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole (articolo 17, comma 34, della L. 27 dicembre 1997 n. 449).
La sospensione dei codici tributo relativi ai crediti d'imposta in argomento si è resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nell'utilizzo degli stessi e della conseguente necessità di determinarne le cause.
Al riguardo si fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione disposta con la richiamata Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E non ha più motivo di essere.
Ciò premesso, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta in argomento, ovvero gli eventuali cessionari degli stessi (cfr. citata Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto si dispone la riapertura a credito dei seguenti codici tributo, corrispondenti alle diverse agevolazioni fruite:
- 6794 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224»;
- 6795 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226»;
- 6796 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227»;
- 6797 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228»;
- 6798 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236»;
- 6800 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 1»;
- 6801 denominato «Credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 2»;
- 6802 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. n. 248/2007»;
- 6803 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 4»;
- 6812 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2009»;
- 6813 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, comma 2, D.L. n. 5/2009";
- 6814 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 5/2009»;
- 6815 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o “euro 5”, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, comma 4, D.L. n. 5/2009»;
- 6816 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, comma 5, D.L. n. 5/2009»;
- 6709 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997»;
- 6710 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, L. n. 266 del 1997»;
- 6711 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, L. n. 449 del 1997»;
- 6712 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997».
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 230-236
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 238
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 14
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 29
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19
Ris. 13-1-2011 n. 8/E
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 13 gennaio 2011, n. 8/E (1).
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E è stata disposta la sospensione di vari codici tributo relativi all'utilizzo in compensazione - attraverso il modello F24 - dei crediti d'imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr. Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi da 230 a 236, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe, ai sensi del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).
Nel contempo è stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d'imposta collegati all'installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, comma 238 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole (articolo 17, comma 34, della L. 27 dicembre 1997 n. 449).
La sospensione dei codici tributo relativi ai crediti d'imposta in argomento si è resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nell'utilizzo degli stessi e della conseguente necessità di determinarne le cause.
Al riguardo si fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione disposta con la richiamata Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E non ha più motivo di essere.
Ciò premesso, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta in argomento, ovvero gli eventuali cessionari degli stessi (cfr. citata Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto si dispone la riapertura a credito dei seguenti codici tributo, corrispondenti alle diverse agevolazioni fruite:
- 6794 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224»;
- 6795 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226»;
- 6796 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227»;
- 6797 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228»;
- 6798 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236»;
- 6800 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 1»;
- 6801 denominato «Credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 2»;
- 6802 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. n. 248/2007»;
- 6803 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 4»;
- 6812 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2009»;
- 6813 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, comma 2, D.L. n. 5/2009";
- 6814 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 5/2009»;
- 6815 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o “euro 5”, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, comma 4, D.L. n. 5/2009»;
- 6816 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, comma 5, D.L. n. 5/2009»;
- 6709 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997»;
- 6710 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, L. n. 266 del 1997»;
- 6711 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, L. n. 449 del 1997»;
- 6712 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997».
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 230-236
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 238
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 14
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 29
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19
FIAT: IDV, DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE SU RAPPRESENTANZA
FIAT: IDV, DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE SU RAPPRESENTANZA =
(AGI) - Milano, 16 gen. - "Il voto di Mirafiori rende evidente
il vuoto legislativo sui temi della rappresentanza sindacale e
della democrazia in fabbrica". Lo affermano in una nota
congiunta il Presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di
Pietro e il responsabile Lavoro e Welfare del partito, Maurizio
Zipponi. "La rappresentanza sindacale, secondo l'articolo 39
della Costituzione, - aggiungono nella nota - prevede che i
sindacati siano rappresentati proporzionalmente in base ai loro
iscritti. Inoltre, gli accordi sindacali sottoscritti valgono
erga omnes, quindi per i tutti lavoratori iscritti e non, e per
tutte le imprese associate o meno. Con l'accordo di Mirafiori
tutto questo si e' rotto e grazie al 'contributo' del governo
beni preziosi, come la compattezza dei lavoratori e gli accordi
unitari che funzionano con le imprese, sono stati ridotti in
macerie". "Per queste ragioni - aggiungono - l'Italia dei
Valori ha gia' depositato una moderna e innovativa proposta di
legge sulla rappresentanza che fa contare i sindacati in base
ai voti che realmente prendono dai lavoratori e a questi ultimi
consegna il potere finale di decidere sempre sugli accordi che
li riguardano". "Con questa nostra proposta - concludono -
l'accordo di Mirafiori non sarebbe stato possibile e la
Costituzione sarebbe stata rispettata anche all'interno dei
luoghi di lavoro".(AGI)
Cre
161758 GEN 11
NNNN
(AGI) - Milano, 16 gen. - "Il voto di Mirafiori rende evidente
il vuoto legislativo sui temi della rappresentanza sindacale e
della democrazia in fabbrica". Lo affermano in una nota
congiunta il Presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di
Pietro e il responsabile Lavoro e Welfare del partito, Maurizio
Zipponi. "La rappresentanza sindacale, secondo l'articolo 39
della Costituzione, - aggiungono nella nota - prevede che i
sindacati siano rappresentati proporzionalmente in base ai loro
iscritti. Inoltre, gli accordi sindacali sottoscritti valgono
erga omnes, quindi per i tutti lavoratori iscritti e non, e per
tutte le imprese associate o meno. Con l'accordo di Mirafiori
tutto questo si e' rotto e grazie al 'contributo' del governo
beni preziosi, come la compattezza dei lavoratori e gli accordi
unitari che funzionano con le imprese, sono stati ridotti in
macerie". "Per queste ragioni - aggiungono - l'Italia dei
Valori ha gia' depositato una moderna e innovativa proposta di
legge sulla rappresentanza che fa contare i sindacati in base
ai voti che realmente prendono dai lavoratori e a questi ultimi
consegna il potere finale di decidere sempre sugli accordi che
li riguardano". "Con questa nostra proposta - concludono -
l'accordo di Mirafiori non sarebbe stato possibile e la
Costituzione sarebbe stata rispettata anche all'interno dei
luoghi di lavoro".(AGI)
Cre
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IMMIGRATI: ZINGARETTI, AL VIA CAMPAGNA PER CITTADINANZA A BAMBINI NATI A ROMA
IMMIGRATI: ZINGARETTI, AL VIA CAMPAGNA PER CITTADINANZA A BAMBINI NATI A ROMA =
Roma, 16 gen. (Adnkronos) - ''Mercoledi' la provincia apre una
campagna per il diritto alla cittadinanza italiana dei bambini, figli
di immigrati, nati a Roma''. Lo ha annunciato il presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti, intervenuto al Convegno capi del
Lazio dell'Agesci, l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
''Una comunita' civile si vede nella capacita' di dare valore alle
differenze - ha spiegato Zingaretti - I ritardi e le deficienze della
politica devastano l'essere comunita' sin da bambini''.
Secondo Zingaretti e' importante ''il lavoro di chi fa
educazione, dalla scuola alle associazioni come quella scout:
trasmettere il messaggio che la diversita' e' una ricchezza''.
(Mac/Ct/Adnkronos)
16-GEN-11 11:47
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Roma, 16 gen. (Adnkronos) - ''Mercoledi' la provincia apre una
campagna per il diritto alla cittadinanza italiana dei bambini, figli
di immigrati, nati a Roma''. Lo ha annunciato il presidente della
Provincia di Roma Nicola Zingaretti, intervenuto al Convegno capi del
Lazio dell'Agesci, l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
''Una comunita' civile si vede nella capacita' di dare valore alle
differenze - ha spiegato Zingaretti - I ritardi e le deficienze della
politica devastano l'essere comunita' sin da bambini''.
Secondo Zingaretti e' importante ''il lavoro di chi fa
educazione, dalla scuola alle associazioni come quella scout:
trasmettere il messaggio che la diversita' e' una ricchezza''.
(Mac/Ct/Adnkronos)
16-GEN-11 11:47
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sabato 15 gennaio 2011
Graduatoria - Avviso relativo all'approvazione della graduatoria degli esami finali del 161° corso di formazione degli agenti in prova del corpo di polizia penitenziaria. (GU n. 4 del 14-1-2011 )
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 31 dicembre 2010, e' stato pubblicato il provvedimento del Direttore Generale 2 agosto 2010 vistato il 15 settembre 2010 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il quale e' stata approvata la graduatoria degli esami finali del 161° corso di formazione degli agenti in prova del corpo di polizia penitenziaria.
Nel pubblico impiego deve ritenersi presupposto necessario per la variazione del trattamento economico, in favore del singolo dipendente, in relazione alle superiori mansioni espletate rispetto alla qualifica posseduta il conferimento dell'incarico con atto formale e la sussistenza di un posto in organico vacante e disponibile non ricoperto.
Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-01-2011, n. 3
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La Regione Molise impugna la sentenza con cui il Tar Molise ha annullato l'atto negativo di controllo della delibera n. 142 del 27 aprile 1990 con la quale il Comitato di gestione della U.S.L. di ...o aveva riconosciuto il diritto del dipendente ..... alle differenze retributive, oltre ad interessi e rivalutazione, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori come collaboratore coordinatore.
I rilievi del CO.RE.CO. si fondano sulla non corrispondenza del servizio svolto con l'intero contenuto del profilo professionale superiore, sulla violazione del principio dell'accesso alla qualifica in virtù di fatti specificamente previsti dall'ordinamento, quali progressioni per anzianità e concorso pubblico, sull'irrilevanza di mansioni di fatto in carenza di un atto formale di assegnazione.
Il Tar ha accolto il ricorso di primo grado dando applicazione all'art. 29 del d.P.R. 761/1979, relativo al personale sanitario, e richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 57/89, 296/90) e del Consiglio di Stato (Ad. Pl. n. 2/91) che riconosce il diritto alla retribuzione delle prestazioni superiori del dipendente pubblico nel caso di un conferimento formale delle mansioni ritenendo sufficiente ad integrare il requisito del posto vacante in organico la carenza di organico della USL.
L'appello della Regione è fondato sul contrasto della decisione con i consolidati principi di corrispondenza tra retribuzione e qualifica posseduta in base a parametri prestabiliti, di necessità dell'esistenza di un posto in organico e di obbligo del dipendente di svolgere funzioni superiori esclusivamente per situazioni di emergenza senza diritto a differenze retributive. L'appellante esclude poi l'applicabilità del richiamato art. 29 d.P.R. 761/79 non essendo esistente né vacante nella USL il posto in organico corrispondente alle mansioni superiori.
Si è costituito l'interessato, invocando l'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 29 a sostegno del riconoscimento del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori espletate oltre sessanta giorni e richiamando le effettive esigenze di natura gestionale intervenute in un momento di indeterminatezza delle piante organiche della USL tali da impedire di individuare il posto in organico. Peraltro tale elemento sarebbe stato inammissibilmente introdotto in giudizio data l'assenza di un corrispondente rilievo da parte del Coreco.
In prossimità dell'udienza di discussione, parte appellata ha depositato memoria sostenendo, in primis, la sopravvenuta carenza di interesse all'appello a seguito del collocamento a riposo dell'interessato, insistendo per il resto nelle proprie difese.
All'udienza del 22 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, occorre respingere la richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
E' noto che la decisione di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza; tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa l'utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale, alla decisione (cfr., tra le tante,.Cons. St. Sez. V, 11.5.2010, n.5833; 21 aprile 2009 n. 2077). Nella specie non v'è dubbio del permanere, nonostante il collocamento a riposo del dipendente, in capo alla Regione dell'interesse a vedere confermata l'illegittimità, già sancita dal Co.Re.Co. con l'atto negativo di controllo, dell'adeguamento del trattamento
economico per effetto dello svolgimento di mansioni superiori relative ad un periodo di servizio anteriore al collocamento a riposo.
Nel merito, l'appello è fondato.
Su analoghe fattispecie ha avuto già modo di pronunciarsi la Sezione con decisioni (Cons St. Sez. V, 20.10.2008, n. 5103, 5104 e 5105; 1 3.2005, n. 772) dalle quali non vi è motivo di discostarsi.
Le mansioni svolte dal pubblico dipendente, superiori a quelle assegnate con il provvedimento di nomina e di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini economici che di progressione di carriera, in quanto nel pubblico impiego la retribuzione è inderogabilmente riferita alla qualifica e non alle mansioni, in ragione del rigido assetto organizzativo della pubblica amministrazione, collegato a primarie esigenze di controllo e di contenimento della spesa pubblica in applicazione dell'art. 97 della Costituzione.
In deroga a tale principio, la giurisprudenza ha ravvisato quale presupposto necessario per la variazione del trattamento economico in relazione alle superiori mansioni espletate rispetto alla qualifica posseduta il conferimento dell'incarico con atto formale e la sussistenza di un posto in organico vacante e disponibile non ricoperto (Cons. St. Ad.Pl. n. 2/1999).
Pur nell'assenza, nella specie, di un posto vacante in organico, il Tar ha ritenuto il requisito soddisfatto attesa la carenza di organico cui la USL avrebbe sopperito attraverso il conferimento di incarichi provvisori prima dell'adeguamento della pianta organica.
Senonchè tale conclusione non può essere condivisa perché in contrasto con la necessaria osservanza di moduli organizzativi rigidi, basati su parametri predeterminati anche per quanto attiene la gestione della provvista di personale e, più in generale, della spesa pubblica, in osservanza dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione di cui costituisce espressione l'art. 97 della costituzione. Essi impongono che l'adeguamento della struttura amministrativa alle esigenze dell'amministrazione avvenga non già attraverso interventi frammentari determinanti un incontrollato incremento della spesa pubblica, bensì attraverso una modifica ordina mentale che presupponga - e non segua,a posteriori, come effetto patologico - la necessaria copertura finanziaria.
Né può considerarsi carente, sotto questo profilo, la motivazione dell'atto negativo di controllo, posto che essa richiama la normativa violata, rispetto alla quale l'atto è vincolato e da cui discende la necessità del posto vacante in organico.
In conclusione, l'appello merita accoglimento mediante riforma della sentenza di primo grado e reiezione dell'originario ricorso.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Arredi scolastici con sponsor
L'Ente locale può provvedere alla fornitura di banchi e sedie alle scuole anche tramite le sponsorizzazioni. E se le Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni di genitori e studenti, in assenza di lesione immediata ed attuale, impugnano davanti al Tar l'avviso emanato dall'Ente per avviare la procedura il ricorso va rigettato per carenza di interesse e di legittimazione ad causam. Lo ha stabilito la II sezione del Tar della Puglia, sede di Bari, con la sentenza 28 dicembre 2010, n. 4312.
venerdì 14 gennaio 2011
ROMA: SCRITTE ANPI INGIURIOSE E VILI OFFENDONO IL PAESE - "'UN IMBECILLE HA INSULTATO RICORDO DI CHI HA COMBATTUTO PER ITALIA DEMOCRATICA'"-
ROMA: ZINGARETTI, CONTRO ANPI SCRITTE VERGOGNOSE =
'UN IMBECILLE HA INSULTATO RICORDO DI CHI HA COMBATTUTO PER
ITALIA DEMOCRATICA'
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - ''Purtroppo siamo costretti ancora
una volta a commentare il gesto vergognoso di un autentico imbecille
che, con poche parole, e' riuscito a insultare il ricordo di chi ha
combattuto per fare l'Italia democratica arrivando fino al sacrificio
della propria vita''. E' quanto ha affermato in una nota il presidente
della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti.
''A tutti i membri dell'Anpi, associazione di cui ho l'onore di
essere tesserato - ha aggiunto Zingaretti - e che ancora una volta
ringrazio per la loro incessante opera di memoria e testimonianza,
soprattutto rivolta ai piu' giovani, rivolgo a nome di tutta
l'amministrazione provinciale la solidarieta' e la vicinanza piu'
forte e sentita''.
(Rre/Zn/Adnkronos)
14-GEN-11 15:05
NNNN
ROMA: POLVERINI, FERMA CONDANNA PER GESTO VILE CONTRO SEDE ANPI =
'ATTO CHE OFFENDE I VALORI DELLA LIBERTA' E DELLA DEMOCRAZIA'
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - ''Piena solidarieta' all'Anpi per
il vile e vergognoso gesto di cui e' stata oggetto la sede nazionale a
Roma''. E' quanto ha dichiarato il presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini.
''Si tratta di un atto che offende i valori della liberta' e
della democrazia - ha aggiunto - e nei confronti del quale non puo'
che esservi la piu' ferma e comune condanna''.
(Rre/Zn/Adnkronos)
14-GEN-11 15:07
NNNN
ROMA: ONORATO (UDC), SCRITTE SEDE ANPI OFFENDONO LA STORIA DEL PAESE =
'GESTO OLTRAGGIOSO, SOLIDARIETA' E VICINANZA A MEMBRI
ASSOCIAZIONE'
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - ''Le scritte vergognose comparse
sulle mura della sede nazionale dell'Anpi sono un gesto oltraggioso
che offende la storia e la memoria del nostro Paese''. E' quanto
afferma in una nota il capogruppo dell'Udc in Campidoglio Alessandro
Onorato.
''A tutti i membri dell'associazione, di cui ho l'onore di fare
parte - aggiunge - vanno la mia solidarieta' e la mia vicinanza''.
(Rre/Zn/Adnkronos)
ROMA: PECIOLA (SEL), SCRITTE MURI ANPI OFFENDONO MEMORIA PARTIGIANI =
'ISTITUZIONI CONDANNINO CON FERMEZZA E SENZA AMBIGUITA' QUESTO
EPISODIO'
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - ''Le scritte apparse sui muri
della sede Anpi offendono la memoria dei partigiani che hanno lottato
per liberare il nostro Paese dalla dittatura nazifascista e
costituiscono un grave oltraggio alla citta' di Roma, Medaglia D'Oro
della Resistenza. Le Istituzioni tutte hanno il compito di condannare
con fermezza questo episodio, senza ambiguita'''. E' quanto dichiara
in una nota e' Gianluca Peciola, consigliere provinciale di Sinistra,
Ecologia e Liberta'.
''E' preoccupante che formazioni di chiara ispirazione
neofascista stiano ottenendo sempre piu' agibilita' politica nella
nostra citta' - ha aggiunto - All'Anpi va tutta la solidarieta' del
Gruppo di Sinistra Ecologia e Liberta' della Provincia di Roma''.
(Rre/Pn/Adnkronos)
14-GEN-11 15:14
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14-GEN-11 15:53
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ROMA: PICCOLO (PDL), SCRITTE NAZISTE SEDE ANPI FRUTTO DI POVERTA' CULTURALE =
'AUTORI VISITINO CAMPI DI CONCENTRAMENTO A PROPRIE SPESE'
Roma 14 gen. - (Adnkronos) - ''Le scritte di questa mattina
apparse in Prati e inneggianti ad Hitler e al nazismo sono il frutto
di una poverta' culturale e di conoscenza della storia che purtroppo
da troppi anni viene messa in disparte da un paese che ha dimenticato
i valori fondamentali che hanno portato alla nascita della
democrazia''. E' quanto afferma Samuele Piccolo, vicepresidente
dell'Assemblea capitolina.
''Mi auguro che gli autori di queste stupide scritte, se
individuati, vengano, a loro spese, invitati a visitare uno dei campi
di concentramento dove appunto il nazismo ha espresso il meglio di se'
- ha aggiunto Piccolo - All'Anpi la vicinanza della vicepresidenza del
Consiglio comunale''.
(Rre/Pn/Adnkronos)
14-GEN-11 17:01
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ROMA: ROLLERO, SCRITTE SEDE ANPI OFFENDONO STORIA DEL NOSTRO PAESE =
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - "Le scritte vergognose comparse
sulle mura della sede nazionale dell'Anpi sono un gesto vergognoso che
offende la storia e la memoria del nostro Paese. A tutti i membri
dell'associazione. Vanno la mia solidarieta' e la mia vicinanza". Lo
dichiara il presidente dei Giovani Popolari Liberali sulla disabilita'
e Sicurezza Urbana, Marco Rollero.
(Abl/Pn/Adnkronos)
14-GEN-11 19:01
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<Photo 1>
ROMA: MATURANI, SCRITTE ANPI INGIURIOSE E VILI OFFENDONO IL PAESE =
'VICINANZA E SOLIDARIETA' MIA E DELL'INTERO CONSIGLIO
PROVINCIALE'
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - ''Esprimo sdegno e condanna per le
scritte ingiuriose comparse sui muri della sede nazionale dell'Anpi,
nel quartiere Prati''. E' quanto ha dichiarato in una nota Giuseppina
Maturani, presidente del Consiglio Provinciale di Roma.
''Si tratta di un gesto vile, che offende il paese intero e il
sacrificio di chi si e' battuto per la sua liberazione - ha aggiunto
la Maturani- All'Anpi va la vicinanza e la solidarieta' mia personale
e dell'intero Consiglio Provinciale''.
(Rre/Zn/Adnkronos)
14-GEN-11 20:05
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ZCZC
ADN1394 5 CRO 0 ADN CRO RLA
ROMA: MONTINO (PD), CONDANNARE FERMAMENTE INSULTI ALL'ANPI =
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - ''Non vi e' dubbio che la mano che
ha lasciato quei segni e quegli insulti irripetibili sui muri della
sede dell'Associazione Nazionale Partigiani D'Italia appartenga a un
irresponsabile idiota. Disonorare in questo modo la memoria di chi ha
restituito la liberta' al nostro paese e' da stupidi vigliacchetti''.
E' quanto ha dichiarato il presidente del Gruppo Pd Esterino Montino.
''Mi auguro che tutte le forze politiche condannino fermamente
queste forme di rigurgito di imbecillita' estremista - ha aggiunto -
che non possono trovare alcuno spazio. All'Anpi va la mia solidarieta'
per quanto accaduto e quella del gruppo del Pd alla Regione Lazio''.
(Rre/Pn/Adnkronos)
14-GEN-11 20:05
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ROMA: SASSOLI (PD), SCRITTE SEDE ANPI GESTO IGNOBILE DA CONDANNARE CON FERMEZZA =
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - "Le scritte inneggianti al nazismo
apparse sotto la sede dell'Anpi di Roma sono un fatto gravissimo. Un
gesto ignobile e vile da condannare con fermezza". Lo afferma, a nome
della Delegazione Pd al Parlamento europeo, il presidente David
Sassoli.
"L'Italia che oggi cammina a testa alta in Europa - prosegue -
e' figlia della Resistenza e della lotta al nazifascismo, nessun atto
vandalico puo' cancellare quello che e' un dato di fatto. Ma quelle
scritte sono anche un monito alla politica e a chi, in questi anni
difficili, non ha esitato ad alimentare un clima da scontro
permanente".
"La dimostrazione che chi semina vento - continua - raccoglie
tempesta. Per questo e' necessario che chi ne ha la responsabilita'
senta il dovere di riportare la dialettica politica in un contesto di
maggiore civilta' e rispetto reciproco. All'Associazione dei
Partigiani - conclude Sassoli - va tutta la solidarieta' del Partito
democratico al Parlamento europeo".
(Abl/Zn/Adnkronos)
14-GEN-11 18:03
NNNN
ROMA: PANECALDO (PD), VERGOGNOSE SCRITTE CONTRO SEDE ANPI =
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - "Le scritte vergognose comparse
sulla sede nazionale dell'Anpi sono un gesto vigliacco di chi, erede
di una ideologia di morte e odio, offende la storia e la memoria del
nostro Paese. All'Anpi e ai suoi iscritti, che giornalmente onorano la
memoria dell'Italia democratica, vanno la mia solidarieta' e quella
del gruppo del Pd in Campidoglio". Lo ha dichiarato Fabrizio
Panecaldo, vice-presidente del gruppo del Pd in Campidoglio.
(Abl/Pn/Adnkronos)
14-GEN-11 18:01
ROMA: ALEMANNO, CONTRO SEDE ANPI GESTO VIGLIACCO DI QUALCHE SCELLERATO =
'COMPORTAMENTI DA CONDANNARE CON ASSOLUTA FERMEZZA'
Roma, 14 gen. - (Adnkronos) - ''Si tratta dell'ennesimo gesto
vigliacco di qualche scellerato. Spero vivamente che gli inquirenti
riescano ad individuare i responsabili che hanno imbrattato la sede
dell'Anpi al quartiere Prati''. E' quanto ha dichiarato il sindaco di
Roma, Gianni Alemanno.
''Simili comportamenti - ha aggiunto - vanno condannati con
assoluta fermezza. Roma, citta' simbolo della lotta di liberazione e
dei valori di civilta', liberta' e democrazia, non merita di essere
sfregiata in questo modo. Ho dato immediato incarico agli Uffici del
Decoro Urbano - ha proseguito Alemanno - di ripristinare lo stato dei
luoghi, rimuovendo le scritte''.
(Rre/Zn/Adnkronos)
14-GEN-11 15:04
NNNN
SCRITTE CONTRO ANPI: DILIBERTO, SONNO RAGIONE PRODUCE MOSTRI
(ANSA) - ROMA, 14 GEN - ''Solidarieta' e vicinanza all'Anpi.
Roma non merita questi continui vergognosi sfregi alla
Resistenza, alla lotta partigiana e alla memoria. Il sonno della
ragione continua a produrre mostri''. Lo afferma in una nota il
portavoce nazionale della Federazione della Sinistra dopo le
scritte ingiuriose apparse sui muri della sede dell'Anpi a Roma.
(ANSA).
PH
14-GEN-11 14:22 NNNN
'PARTIGIANO INFAME' E SVASTICA,SCRITTE VICINO SEDE ANPI ROMA
(ANSA) - ROMA, 14 GEN - ''Partigiano infame'' e ''Hitler'',
accompagnati da una svastica: sono le scritte comparse sui muri
della sede dell'Associazione Nazionale Partigiani D'Italia
(Anpi), a Roma, in via degli Scipioni. Lo rende noto l'Anpi. Le
scritte, tracciate con uno spray bianco, sono state trovate
stamani sui muri dell'edificio nel quartiere Prati.
''Un gesto vile, il prodotto naturale - si legge in una nota
della segreteria nazionale dell'Anpi - del pesante clima di
neofascismo che si respira in tutto il Paese. Clima alimentato
anche da frequenti manifestazioni di revisionismo storico,
spesso di iniziativa di amministrazioni pubbliche locali, che
perseguono lo scopo di cancellare le radici civili dell'Italia:
antifascismo e Resistenza''. L'Anpi ''invita tutte le coscienze
sensibili e responsabili a vigilare e ad impegnarsi fattivamente
nel presidio e nella promozione di quei valori che, con la Lotta
di Liberazione, hanno consegnato a tutti gli italiani un Paese
civile e democratico''.(ANSA).
DTM
14-GEN-11 13:17 NNNN
NNNN
ACQUA: SINDACATI E ASSOCIAZIONI, ARS APPROVI LEGGE POPOLARE SU GESTIONE PUBBLICA
ACQUA: SINDACATI E ASSOCIAZIONI, ARS APPROVI LEGGE POPOLARE SU GESTIONE PUBBLICA =
Palermo, 14 gen. - (Adnkronos) - Per sostenere la proposta di
legge popolare per la ripubblicizzazione dell'acqua in Sicilia oggi a
Palermo e' arrivato anche il segretario generale della Cgil, Susanna
Camusso. Si tratta di un'iniziativa che il Comitato promotore chiede
venga approvata al piu' presto dall'Assembla regionale siciliana e per
il quale si e' mobilitato oggi a Palermo con una affollatissima
manifestazione a Palazzo Steri. A pochi giorni dal via libera della
Consulta ai quesiti referendari sull'acqua pubblica, nell'Isola,
regione a statuto autonomo dunque con potesta' legislativa in materia,
si propone un'iniziativa piu' complessiva ma nella stessa direzione.
E per sostenerla sono scesi in campo la Cgil, il Forum siciliano
per l'acqua bene comune, il Comitato dei sindaci, associazioni e
movimenti. Lo hanno fatto col primo ddl di iniziativa popolare nella
storia dell'autonomia siciliana, per il quale sono state raccolte
quasi 35 mila firme e sul quale il presidente dell'Ars ha dato a
novembre giudizio di ammissibilita'. Il testo dovrebbe a breve essere
incardinato nella competente commissione dell'Ars. (segue)
(Loc/Pn/Adnkronos)
14-GEN-11 18:58
NNNN
ACQUA: SINDACATI E ASSOCIAZIONI, ARS APPROVI LEGGE POPOLARE SU GESTIONE PUBBLICA (2) =
(Adnkronos) - Oltre al ritorno a una gestione pubblica (oggi
sono in mano ai privati 6 province su 9 e Siciliacque per il 75%), la
proposta prevede il cosiddetto ciclo integrato con interventi a
partire dalla salute dei fiumi, nel rispetto della normativa europea.
Si propone dunque come normativa organica per il settore. Il Ddl parla
dell'istituzione di un'autorita' di controllo con la partecipazione di
cittadini e forze sociali e prevede che la tariffa per uso domestico
garantisca l'erogazione gratuita per l'alimentazione l'igiene umana
per un minimo di 50 litri a persona.
"Gli obiettivi generali - spiegano gli organizzatiri della
manifestazione - sono quell'efficienza che la privatizzazione non ha
garantito (il simbolo e' Agrigento con i turni nell'erogazione e le
tariffe piu' alte d'Italia), la trasparenza, la sostenibilita'
ambientale e tariffe eque per quello che il Comitato promotore
definisce un bene comune, un diritto che deve essere garantito a
tutti".
(Loc/Pn/Adnkronos)
14-GEN-11 19:00
NNNNACQUA: BORSELLINO, DA UE MULTE MILIONARIE A COMUNI PER LACUNE IN DEPURAZIONE =
Palermo, 14 gen. - (Adnkronos) - ''Nei prossimi mesi, con ogni
probabilita', la Corte di giustizia europea comminera' all'Italia una
multa pesante per le lacune nella depurazione delle acque. Una multa
che, secondo una stima del Sole24Ore, potrebbe gravare su ogni comune
inadempiente per una cifra pari almeno a 20 milioni di euro. E questo
nell'ipotesi piu' ottimistica. Facendo quattro conti e considerato che
i comuni dell'Isola finiti nella lista nera dell'Ue sono 74, la
Sicilia, sempre per essere ottimisti, potrebbe ritrovarsi a
partecipare alla multa per una quota intorno a 1,5 miliardi''. Lo ha
detto oggi Rita Borsellino, deputato del Parlamento europeo, nel corso
della manifestazione promossa a Palermo dal Forum siciliano dei
movimenti per l'acqua.
''La vicenda dei depuratori -continua- si aggiunge alle altre
gravi anomalie del processo di privatizzazione dell'acqua attuato
dalla Regione. Un processo che, come confermato dalla Commissione
europea in risposta a una mia interrogazione, non e' obbligatorio:
Stati e Regioni, secondo le norme comunitarie, sono liberi di
scegliere tra gestione pubblica e privata dell'acqua. A patto, pero',
di garantire ai cittadini qualita' e accessibilita' economica di
questo bene universale. Garanzie -conclude Borsellino- che in Sicilia
non sono state rispettate, vuoi per l'aumento eccessivo delle tariffe,
vuoi per i tanti comuni dove l'acqua non e' ancora potabile''.
(Loc/Zn/Adnkronos)
14-GEN-11 18:46
NNNNACQUA: CAMUSSO, CANCELLARE NORME PER PRIVATIZZAZIONE =
Palermo, 14 gen. - (Adnkronos) - ''La Consulta ha accettato una
parte dei quesiti referendari sull'acqua. Con il referendum si devono
cancellare le norme che hanno portato alla privatizzazione''. A dirlo
e' stato il segretario nazionale della Cgil, Susanna Camusso, a
Palermo per partecipare a un'iniziativa del sindacato, a favore della
proposta di legge di iniziativa popolare presentata all'Assemblea
regionale siciliana per chiedere il ritorno alla gestione pubblica
dell'acqua.
"Siamo qui - ha aggiunto - per sostenere l'iniziativa di legge
regionale contro la privatizzazione dell'acqua, tema che ha lo stesso
valore anche a livello nazionale''.
(Loc/Pn/Adnkronos)
14-GEN-11 18:18
NNNNACQUA: CAMUSSO, SOSTENIAMO ABOLIZIONE PRIVATIZZAZIONE =
(AGI) - Palermo, 14 gen. - "Siamo qui per sostenere
l'iniziativa di legge regionale contro la privatizzazione
dell'acqua, tema che ha lo stesso valore di quella nazionale".
Lo ha detto il segretario generale della Cgil Susanna Camusso a
Palermo per un convegno a sostegno del disegno di legge
regionale di iniziativa popolare per tornare alla gestione
pubblica dell'acqua in Sicilia.
"Sull'acqua - ha aggiunto - abbiamo accolto benissimo che
la Corte ha ammesso una parte dei quesiti referendari. Con i
referendum si devono cancellare delle norme che portavano alla
privatizzazione dell'acqua". (AGI)
Pa3/Rap/Mzu
141739 GEN 11
NNNNACQUA: CAMUSSO, SOSTENIAMO ABOLIZIONE PRIVATIZZAZIONE
(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - ''Siamo qui per sostenere
l'iniziativa di legge regionale contro la privatizzazione
dell'acqua, tema che ha lo stesso valore anche a livello
nazionale''. Lo ha detto a Palermo il segretario della Cgil,
Susanna Camusso, intervenendo a una iniziativa del sindacato a
favore della proposta di legge di iniziativa popolare presentata
all'Assemblea regionale siciliana e che chiede il ritorno alla
gestione pubblica dell'acqua.
''La consulta - ha aggiunto - ha accettato una parte dei
quesiti referendari sull'acqua. Con il referendum si devono
cancellare le norme che hanno portato alla privatizzazione''.
TE/GIU
14-GEN-11 16:56 NNNNACQUA: ASS. AMBIENTE VENETO, "BENE PUBBLICO, REFERENDUM INUTILE" =
(AGI) - Venezia, 14 gen. - L'acqua deve rimanere pubblica, non
occorre arrivare a deciderlo o meno con un referendum.
L'assessore regionale veneto all'Ambiente Maurizio Conte
interviene oggi sul dibattito in corso. "La strada referendaria
pare stia prendendo quota e i comitati promotori gridano
vittoria per il risultato ottenuto - scrive Conte - intendo
porre una riflessione sui quesiti sull'acqua a cui la Corte
Costituzionale ha dato il via libera: quello che riguarda le
modalita' di affidamento con gara a privati dei servizi
pubblici di rilevanza economica e quello che vuole la
cancellazione delle norme inserite dal governo Prodi sulla
quantificazione tariffaria del servizio idrico integrato basata
sull'adeguata remunerazione del capitale investito. La
filosofia con cui si erano impostati i decreti legge sulla
gestione idrica ha un obiettivo molto chiaro: mettere in
competizione una pluralita' di candidati gestori". "Nel Veneto
- aggiunge Conte - la risorsa acqua e' percepita come un
elemento prezioso, proprio per questo, da almeno 10 anni si sta
cercando di affrontare la questione del rapporto tra
disponibilita' idrica e fabbisogno. Fin dal 1989 (legge 183) si
sono sviluppate direttive e norme, comunitarie, statali e
regionali, che hanno dato luogo ad azioni concrete da parte
delle Regione, tese a tutelare la risorsa idrica disponibile e
razionalizzarne gli usi. Infine, con l'adozione e approvazione
del Piano di tutela delle acque (PTA) la Regione del Veneto ha
fissato un chiaro ed efficace quadro normativo che consente di
pianificare l'ottimale gestione delle acque". (AGI)
Red/Vic (Segue)
141450 GEN 11
NNNNACQUA: ASS. AMBIENTE VENETO, "BENE PUBBLICO, REFERENDUM INUTILE" (2)=
(AGI) - Venezia, 14 gen. - C'e' poi da affrontare - aggiunge
Conte - "l'attualissima questione della Riforma degli Ato
(ambiti territoriali ottimali) che puo' diventare
un'opportunita' per il riordino delle competenze e delle
responsabilita' nella gestione del ciclo idrico integrato.
Dagli attuali 9 Ato possiamo in prospettiva pensare di arrivare
a un ambito regionale unico, con un sistema di calcolo della
tariffa che, pur tenendo conto delle peculiarita' territoriali,
sia uniforme per tutto il territorio del Veneto. Abbiamo la
necessita' di garantire che l'acqua sia un bene tutelato nella
quantita' e nella qualita' oggi e per le future generazioni,
per questo sono convinto che debba rimanere sotto controllo
pubblico". "Il popolo veneto - ricorda ancora l'assessore - ha
mostrato una fortissima sensibilita' per la gestione
dell'acqua. La Regione vuole avere un reale potere decisionale,
ma la competenza regionale di regolamentazione del sistema
idrico viene continuamente messa in discussione dello Stato.
Auspichiamo quindi che la discussione sul ricorso-proroga
presentato dal Veneto sgombri il campo da ogni dubbio e
restituisca alla Regione un'effettiva podesta' di decisione e
regolazione. Non servono pertanto referendum, gli
amministratori della nostra Regione e del governo centrale
hanno gia' ricevuto il mandato dai propri elettori per poter
decidere anche in merito alla questione acqua, dove, ribadisco
il controllo dovra' rimanere pubblico". (AGI)
Red/Vic
141450 GEN 11
NNNN
SALUTE: ISS, SOLO 30% DONNE ASSUME ACIDO FOLICO PRIMA DI GRAVIDANZA PERCENTUALE E' PERO' SALITA DA 4% NEL 2004, NECESSARIA PIU' INFORMAZIONE
SALUTE: ISS, SOLO 30% DONNE ASSUME ACIDO FOLICO PRIMA DI GRAVIDANZA
PERCENTUALE E' PERO' SALITA DA 4% NEL 2004, NECESSARIA PIU'
INFORMAZIONE
Roma, 14 gen. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Assumere
supplementi di acido folico almeno un mese prima di concepire un
figlio, fino a tre mesi dopo l'inizio della gravidanza. E' il prezioso
consiglio che a oggi segue solo il 30% delle donne che desiderano un
bimbo e vogliono evitare nel bebe' malformazioni del tubo neurale,
come la spina bifida. Una percentuale ancora bassa, ma che "comunque
e' salita molto rispetto al 4% del 2004, anno in cui abbiamo iniziato
un progetto ad hoc con l'Efsa, l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare". Lo spiega all'Adnkronos Salute Domenica Taruscio,
direttore del Centro nazionale malattie rare dell'Istituto superiore
di sanita' (Iss), oggi a margine del meeting 'Folic Acid: State of the
Art' organizzato al Campus Bio-Medico.
L'esperta crede dunque nella possibilita' di un'assunzione
congrua di acido folico attraverso la dieta mediterranea e
nell'efficacia della prevenzione di malformazioni neonatali mediante
l'assunzione di questa sostanza per via farmaceutica sotto
prescrizione medica da parte delle donne in gravidanza, senza la
necessita' di imboccare politiche di promozione di integratori
alimentari e cibi 'fortificati', come negli Usa.
"La supplementazione periconcezionale e la promozione di stili
alimentari salutari - dice l'esperta - appaiono al momento le
strategie piu' valide. Gli integratori, in particolare, abbassano del
70% il rischio di difetti congeniti nel feto. Bisogna pero' lavorare
sull'informazione alle donne, che devono sapere qual e' la scelta
migliore per la salute loro e del bambino, e sull'avanzamento della
ricerca".
(Bdc/Zn/Adnkronos)
14-GEN-11 17:08
NNNN
Contro l’inerzia della Pubblica Amministrazione va attivata la “class action”
Tar Lazio Sez. Seconda - Sent. del 04.11.2010, n. 33190
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7871 del 2010, proposto da:
ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, in persona del rappresentante legale pro tempore e ASSOCIAZIONE CODICI LAZIO - CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, in persona del rappresentante legale pro tempore
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore
per l’accertamento
DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI ADOZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI A DISCIPLINARE LE MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DEI CONSUMATORI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti hanno proposto una azione giudiziale avverso il silenzio-inadempimento asseritamente serbato dal Comune di Roma sulla istanza presentata dai ricorrenti affinché fossero adottati “gli atti amministrativi necessari a disciplinare le modalità di consultazione delle organizzazioni dei consumatori” (così, testualmente, a pag. 1 del ricorso introduttivo);
Tenuto conto che la pretesa dei ricorrenti, agitata nel presente contenzioso ed attivata con l’istanza di cui sopra, si compendia in un obbligo di conclusione di un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, pure richiamato nella ridetta istanza nonché nell’atto introduttivo del presente giudizio;
Rilevato che nella specie non si è in presenza di un procedimento amministrativo non concluso dall’Amministrazione comunale - che peraltro ha già adottato un provvedimento (quello in materia di obbligo di chiusura festiva dei negozi al cui procedimento gli odierni ricorrenti lamentano di non essere stati invitati) - ma di una pretesa dei ricorrenti acché essi siano sentiti quali “organizzazioni locali di consumatori (…), in esecuzione di quanto disposto dall’art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142″ (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo);
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la proposizione dell’azione di accertamento sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, ora disciplinato dagli artt. 31 (commi da 1 a 3) e 117 c.p.a., in quanto non si rinviene nella specie alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere con riferimento ad un procedimento avviato e non concluso;
Specificato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali costituisce atto generale di pianificazione economica del Comune (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 28 febbraio 2006 n. 519, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12 novembre 2003 n. 1581 e 26 giugno 2002 n. 1287 nonché T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 28 maggio 1986 n. 562) e che dunque l’obbligo di sentire le organizzazioni locali dei consumatori - esemplificato specificamente dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che, nel disciplinare gli orari di apertura e di chiusura, ha disposto all’art. 11 comma 4 come “Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale (…)” - riguarda la fase procedimentale precedente all’adozione del provvedimento di chiusura dei negozi e non può essere attivato e preteso una volta che si sia già concluso il ridetto procedimento con l’adozione del provvedimento conclusivo, come è accaduto nel caso in esame, residuando all’organizzazione che ritiene di essere stata illegittimamente esclusa dalla consultazione la sola impugnazione del provvedimento adottato sotto il profilo patologico del difetto ovvero dell’ incompletezza dell’istruttoria;
Ritenuto altresì che una più generale tutela avente ad oggetto l’inerzia dell’Amministrazione che pregiudichi “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” per la “violazione di termini o (per la) mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo” non è consentita attraverso l’istituto dell’azione di accertamento sul silenzio-inadempimento ai sensi dei richiamati artt. 31 e 117 c.p.a., ma per il tramite dell’azione contemplata dal decreto_legislativo_198_2009 (c.d. class action pubblica), allo stato non proponibile in concreto per effetto di quanto stabilito dall’art. 7 del citato decreto legislativo;
Valutato dunque che, per le osservazioni sopra svolte, non emerge la sussistenza dell’interesse, da parte dei ricorrenti, a proporre azione di accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. con riferimento all’istanza proposta, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Stimato che, ai fini dello scrutinio ex art. 92 c.p.c. per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per la peculiarità della fattispecie e nonostante la soccombenza processuale dei ricorrenti, sussistono elementi utili a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010
Consiglio di Stato "...Con ricorso al TAR Sardegna l'odierno appellato, militare in servizio presso il ####################.mo stormo #################### dell'Aereonautica in servizio di soccorso antincendio, esponeva di aver richiesto alla propria amministrazione la corresponsione dell'indennità di rischio prevista dal dpr n.146/1975 e che tuttavia l'istanza era stata respinta con specifico provvedimento, in base al quale "...l'ipotesi rischiosa di cui al gruppo I/1 della tabella "A" (prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi d'istituto dei servizi antincendi e della protezione civile) attiene esclusivamente al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco - istituzionalmente preposto ai suddetti compiti ..."
Consiglio di Stato "...Con sentenza in forma succintamente motivata, n. 292/2005, il TAR di #################### ha respinto il ricorso dell'appellante avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria in ordine alla sua istanza di trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992, fondato sull'inesistenza del requisito della continuità ed attualità dell'assistenza al momento della proposizione nella domanda (art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992, come modificato dall'art. 19 della legge n. 53/2000), atteso che il ricorrente svolge servizio a #################### e la nonna invalida handicappata risiede a ####################, in provincia di ####################...."
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