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giovedì 16 giugno 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 10-6-2011 n. 12693 Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della L. 4 novembre 2010, n. 183. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Msg. 10 giugno 2011, n. 12693 (1).
 Beneficio pensionistico per         lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente         faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo         1 della L. 4 novembre 2010, n. 183.     

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2011         ha pubblicato il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio         2011, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità        per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con         requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori         dipendenti.      
Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni         in ordine ai contenuti del decreto legislativo in parola, in attesa delle         relative istruzioni operative che saranno diramate dopo l'emanazione del         decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto         legislativo.      
A norma del citato articolo 4, con decreto del         Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro         dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali più         rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono         emanate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, le         relative disposizioni attuative.    



1. Requisito soggettivo      
A sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto         legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso         al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di         anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del         pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le         seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:      
a) lavoratori impegnati in mansioni         particolarmente usuranti di cui all'         art. 2 del D.M. 19 maggio           1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;      
b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.         8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel         lavoro notturno;      
c) lavoratori addetti alla c.d. "linea         catena";      
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a         servizi pubblici di trasporto.      
        
      
 1.1 - Lavoratori impegnati in         mansioni particolarmente usuranti       
        
      
Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera         a), si rammenta che, ai sensi dell'         art. 2 del D.M. 19 maggio           1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli         stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di         seguito si riportano:      
- "Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni         svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;      
- "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli         addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;      
- "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli         addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e         continuità;      
- "lavori in cassoni ad aria compressa";      
- "lavori svolti dai palombari";      
- "lavori ad alte temperature": mansioni che         espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di         prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle         fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli         addetti ad operazioni di colata manuale;      
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei         soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;      
- "lavori espletati in spazi ristretti", con         carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di         costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte         continuamente all'interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti,         doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;      
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni         svolte con carattere di prevalenza e continuità.      
        
      
 1.2 - Lavoratori         notturni       
        
      
I lavoratori notturni, contemplati nella lettera         b), sono definiti e ripartiti ai soli fini del D.Lgs. n. 67/2011, nelle         seguenti categorie:      
1. lavoratori a turni, che prestano la loro         attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte         e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non         inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato         nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non         inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato         dal 1° luglio 2009;      
2. lavoratori che prestano la loro attività per         almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per         periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.      
        
      
 1.3 - Lavoratori addetti alla         c.d. "linea catena"       
        
      
La lettera c), riguardante i lavoratori addetti         alla c.d. "linea catena", contempla i lavoratori alle dipendenze di imprese per         le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni         sul lavoro gestita dall'INAIL (di cui all'allegato 1), impegnati all'interno di         un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi,         sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su         parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a         scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla         tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di         produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di         regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al
controllo         di qualità.      
        
      
 1.4 - Conducenti di         veicoli       
        
      
La lettera d) contempla i conducenti di veicoli,         di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di         trasporto collettivo.    



2. Requisito oggettivo      
Il beneficio pensionistico, ai sensi del comma 2         del citato articolo 1, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una         delle attività faticose e pesanti individuate dal comma 1 dello stesso articolo         1, per i seguenti periodi:      
a) per almeno sette anni, compreso l'anno di         maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le         pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;      
b) per almeno la metà della vita lavorativa         complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.      
Il comma 3, del medesimo articolo 1, stabilisce         che, ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività        particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro         effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da         contribuzione figurativa.    



3. Beneficio      
Il comma 4 del citato articolo 1 dispone che a         decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti destinatari del         beneficio in parola conseguono il diritto al trattamento pensionistico con         un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e         anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti         dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007.      
Pertanto, a decorrere dall'anno 2013 i lavoratori         interessati possono accedere al beneficio in presenza del requisito anagrafico         di 58 anni anziché 61 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva         pari a 94 anziché a 97.      
Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli         incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 del D.L. 31 maggio         2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.         122.      
        
      
 3.1 - Beneficio nel periodo         transitorio       
        
      
Il comma 5 dello stesso articolo 1 disciplina il         periodo transitorio 2008-2012, stabilendo che i lavoratori destinatari del         beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in         presenza dei seguenti requisiti:      
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008         e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella         indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007, e cioè         in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;      
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009         e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di         età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai         requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in         presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età        anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95;      
c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di         due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una         unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta         Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59         ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a         95;      
d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica         inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità        contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso         periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di         57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva         pari a 94 anziché a 96.      
Il comma 6 dell'articolo 1 dispone che per i         lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni         lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso         anticipato al pensionamento dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di         età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:      
a) un anno per coloro che svolgono le predette         attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;      
b) due anni per coloro che svolgono le predette         attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a         77.      
Sempre per i lavoratori notturni, il comma 7, ai         fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni) prevede         che, in caso di anni di lavoro in parte ricadenti nell'ipotesi sub a), ed in         parte nell'ipotesi sub b) del comma 6, si debba far riferimento all'attività        svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo più         lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2.      
Come già precisato al punto 2 del presente         messaggio, il richiamato comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, ai fini del         beneficio bisogna avere svolto una delle attività previste dal decreto         legislativo in argomento per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione         dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni         aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e per almeno la metà della vita         lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio         2018.      
Lo stesso comma 7, relativamente ai lavoratori         notturni, prevede, altresì, che nel caso di svolgimento di attività per un         periodo di tempo equivalente, venga preso in considerazione il beneficio         ridotto contemplato nella lettera b) del comma 6, ossia quello relativo ad un         numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.      
Il medesimo comma 7 prevede, infine, che qualora         il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle         altre fattispecie di lavori faticosi e pesanti contemplati dal decreto         legislativo di cui trattasi, si applica il beneficio ridotto previsto dal         predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in         cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate al comma 6         medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.    



4. Incumulabilità con altri benefici      
Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto         legislativo in parola stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior         favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti         nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non         sono cumulabili o integrabili con quelle previste dal decreto legislativo         stesso.    



5. Decorrenza del beneficio      
Il comma 9 del più volte richiamato articolo 1         dispone che i benefici di cui allo stesso articolo 1 spettano, fermo restando         quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile         dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 maggio 2011)         purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di         lavoro.    



6. Presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e         relativa documentazione      
L'articolo 2 fissa i termini per la presentazione         della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori         particolarmente faticosi e pesanti, all'Istituto previdenziale presso il quale         il lavoratore è iscritto, corredata della necessaria documentazione, dal cui         esito può derivare il diritto per l'accesso al pensionamento di anzianità con         requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei         lavoratori.      
Ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2, il         lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi deve trasmettere la         relativa domanda e la necessaria documentazione:      
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già        maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31         dicembre 2011;      
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei         requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°         gennaio 2012.      
Il comma 2 del citato articolo 2 elenca i         documenti, che in copia o estratto, devono corredare la domanda unitamente agli         elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti         necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto         dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai         necessari periodi di espletamento del lavoro come stabilito dal medesimo         articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda,         riferibili ad una serie di documenti, puntualmente individuati dallo stesso         comma 2 (allegato n. 2).      
Si sottolinea che il comma 6 del medesimo         articolo 2 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di rendere disponibile         per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 2,         nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.    



7. Comunicazione da parte dell'Ente previdenziale      
Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'Ente         previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico,         comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito         positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale         resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di         pensionamento dell'interessato ai fini della verifica della sussistenza di ogni         altra condizione di legge.    



8. Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento         pensionistico      
Il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede, in         caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla         decorrenza del trattamento pensionistico per le domande presentate oltre i         termini stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 2. Detto differimento è         fissato in:      
a) un mese, per un ritardo della presentazione         compreso in un mese;      
b) due mesi, per un ritardo della presentazione         compreso tra un mese e due mesi;      
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di         tre mesi ed oltre.    



9. Modalità di rilevazione dello svolgimento da parte del         lavoratore delle attività particolarmente faticose e pesanti      
Il comma 5 del citato articolo 2 prevede che, a         decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale         previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo, e con le modalità nello         stesso individuate, sarà effettuata la rilevazione dello svolgimento, da parte         del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività particolarmente faticose         e pesanti.    



10. Meccanismo di salvaguardia      
L'articolo 3 del D.Lgs. n. 67/2011 prevede che,         qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal         monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti         del numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate con lo         stesso decreto legislativo, la decorrenza dei trattamenti venga differita. Al         fine di garantire un numero di accessi al pensionamento sulla base dei         requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in         relazione alle risorse finanziarie preventivate, sono assicurati criteri di         priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli         stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.    



11. Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo         svolgimento di attività faticose e pesanti      
Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni         riguardanti sia l'obbligo del datore di lavoro di comunicazione alla Direzione         provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti         previdenziali, dello svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c)         dell'art. 1, comma 1, sia le relative sanzioni pecuniarie, in caso di omessa         comunicazione.      
Sono previste, altresì, sanzioni qualora da         documentazione non veritiera siano derivati indebiti riconoscimenti di         trattamenti pensionistici.    



12. Copertura finanziaria      
L'articolo 7 del decreto legislativo in parola         pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici         in argomento, con previsione della relativa copertura finanziaria.    



13. Prime indicazioni operative      
In attesa che vengano fornite le istruzioni         applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio previsto dal D.Lgs. n.         67/2011, le competenti Strutture territoriali avranno cura di costituire         apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati ad         ottenere il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e         pesanti, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato di anzianità.    



Allegato 1      
        
      
 Allegato 1       
 (di cui all'articolo 1, comma 1,         lettera c)       
        
      
 Elenco n. 1       
        
      
          
              
               Voce                           
               Lavorazioni   
                         
1462                          
Prodotti dolciari; additivi per bevande e               altri alimenti  
                         
2197                          
Lavorazione e trasformazione delle resine               sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti;               produzione di articoli finiti, ecc.  
                         
6322                          
Macchine per cucire e macchine               rimagliatrici per uso industriale e domestico  
                         
6411                          
Costruzione di autoveicoli e di               rimorchi  
              
6581                          
Apparecchi termici: di produzione di               vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento             
              
6582                          
Elettrodomestici             
              
6590                          
Altri strumenti ed apparecchi             
              
8210                          
Confezione con tessuti di articoli per               abbigliamento ed accessori; ecc.  
                         
8230                          
Confezione di calzature in qualsiasi               materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo                       


              



Allegato 2      
        
      
 Art. 2       
 Modalità di presentazione della         domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione       
        
      
Omissis      
        
      
Comma 2. La domanda di cui al comma 1, presentata         all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve         essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla         normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui         all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la         sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo         quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle         attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal         medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo         dell'azienda, riferibili a:      
a) prospetto di paga;      
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il         libro unico del lavoro;      
c) libretto di lavoro;      
d) contratto di lavoro individuale indicante         anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello         di inquadramento;      
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del         personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di         incarichi o mansioni;      
f) documentazione medico-sanitaria;      
g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma         2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale         disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;      
h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma         2;      
i) carta di qualificazione del conducente di cui         all'articolo 18 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità        alla guida;      
l) documento di valutazione del rischio previsto         dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di         lavoro;      
m) comunicazioni di assunzione ai sensi         dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con         modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive         modificazioni;      
n) dichiarazione di assunzione ai sensi         dell'articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, contenente le         informazioni di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152;      
o) altra documentazione equipollente.      
        
      
Omissis    



D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67
L. 4 novembre 2010, n. 183, art.       1
D.M. 19 maggio 1999, art.       2

Consiglio di Stato "...Contributi da restituire al dipendente cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a pensione.."

Consiglio di Stato "...Contributi da restituire al dipendente cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a pensione.."


 

N. 03388/2011REG.PROV.COLL.
N. 09285/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9285 del 2006, proposto dal:
sig. #################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. -
contro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici di detta Avvocatura;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli – Sezione IV^ - n. 2444 del 28 febbraio 2006, resa tra le parti, concernente restituzione di contributi versati al fondo previdenza.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il Cons. G-
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO
1. – La vicenda sottoposta all’esame del Collegio prende le mosse dalla sentenza del Pretore di Napoli n. 3995 del 198,6 che condannava l’allora Ministero del Tesoro a restituire all’attuale appellante #################### #################### e ad altri dipendenti E.N.A.O.L.I. “…gli interi contributi versati…” al Fondo integrativo di previdenza per la pensione integrativa, liquidati in lire 6.576.351, “…tenendo conto cioè della quota a carico del dipendente e di quella a carico dell’ente soppresso…”.
A seguito della riforma di detta sentenza da parte del Tribunale di Napoli con decisione n. 2544 del 1988 (dichiarativa del difetto di giurisdizione dell’A.G.O., essendo competente in via di giurisdizione esclusiva il Giudice Amministrativo), confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1793 del 1991, il Ministero del Tesoro emanava un primo provvedimento (n. 615677 del 16 giugno 1997) con il quale ordinava al sig. Antonio #################### la restituzione dell’intera somma liquidatagli dal Pretore di Napoli, comprensiva anche della quota parte di contributi versati dal predetto appellante, oltre che delle due quote versate dal datore di lavoro.
Con ricorso n. 2821 del 1998, proposto innanzi al TAR della Campania, il #################### impugnava detto provvedimento.
2. – Con altro provvedimento n. 614923 del 9 luglio 1998 lo stesso Ministero del Tesoro ha nuovamente ingiunto al sig. #################### la restituzione delle somme liquidategli dal Pretore di Napoli con la su citata sentenza, in misura, però, inferiore alla precedente intimazione n. 615677 del 16 giugno 1997, avendo depurato la somma richiesta in restituzione al predetto appellante di un terzo, e cioè di quanto versato dallo stesso sig. #################### (il monte infatti era costituito da due terzi a carico dell’Amministrazione ed un terzo a carico del dipendente).
3. – Con la sentenza impugnata il TAR per la Campania ha deciso il ricorso (n. 8560 del 1998) proposto dal sig. #################### per l’annullamento di detta nuova determinazione dell’Amministrazione, affermando, in particolare, che quest’ultima correttamente ha stabilito l’entità della somma chiesta in restituzione, siccome depurata, alla stregua della pacifica giurisprudenza in materia del giudice amministrativo, della sola parte a suo tempo versata dal dipendente ex E.N.A.O.L.I., che è corrispondente ad un terzo dell’intero ammontare contributi invece liquidata dal Pretore di Napoli in favore del sig. ####################.
Ha, inoltre, ritenuto infondata anche la doglianza di violazione dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR nel giudizio introdotto con ricorso n. 2821 del 1998 e concernente il primo dei citati provvedimenti di restituzione (n. 615677 del 16 giugno 1997), essendo distinti e separati i contenuti dei due provvedimenti impugnati.
4. – Con l’appello in epigrafe il sig. #################### ha chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R. Campania n. 33 del 23 novembre 1983, nonché eccesso di potere perché competerebbe “…la restituzione dei contributi all’assicurato, comprensivi di interessi e rivalutazione, non potendosi applicare il principio generale della ripetibilità dei contributi assicurativi e previdenziali per l’ostativa specifica previsione regolamentare di cui ai decreti interministeriali 22 febbraio 1971 e 17 ottobre 1969…”, i quali prevedono che all’impiegato cessato dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione spetta un’indennità costituita, fra l’altro, “…da una somma, determinata sulla base dell’allegata tabella D, a titolo di restituzione dei contributi versati al fondo dall’Amministrazione e dall’impiegato per i periodo di servizio effettivo…”;
- inosservanza dell’ordinanza cautelare del TAR Campania n. 344 del 1998 per mancata adozione del provvedimento di annullamento del provvedimento i cui effetti sono stati sospesi da detta ordinanza, nonché violazione del diritto di difesa.
5. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale successore ex lege del Ministero del Tesoro, che con memoria ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per avere il proponente ripetuto pedissequamente i motivi del ricorso di primo grado, senza dunque formulare, come necessario, alcuna critica alla motivazione di rigetto esposta nella sentenza impugnata; ha, inoltre, diffusamente argomentato in ordine al merito della controversia richiamando a sostegno della conferma della pronunzia del primo Giudice la pacifica giurisprudenza formatasi in materia in senso negativo alla richiesta dell’appellante.
6. – Con memoria depositata in previsione della discussione dell’appello si è costituito in giudizio, quale difensore aggiunto del sig. ####################, l’avv. Giulio Cimaglia che ha ulteriormente illustrato le tesi sviluppate in detto appello, ribadendo la richiesta di integrale riforma della sentenza impugnata.
7. – Tutto ciò precisato, in punto di fatto, preliminarmente osserva il Collegio che può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Amministrazione in quanto l’appello è, comunque, infondato nel merito.
8. – L’appellante sostiene che, a mente dei decreti interministeriali emanati il 22 febbraio 1971 per gli assicurati ENPAS ed il 17 ottobre 1969 per l’INAM , gli competerebbe la restituzione dell’intero ammontare dei contributi versati per la sua pensione integrativa, quale ex dipendente E.N.A.O.L.I., disponendosi letteralmente in tal senso da parte di dette fonti regolamentari, che, in assenza di qualsivoglia altra disposizione legislativa in materia, non potrebbero non trovare applicazione nel caso in esame.
La tesi non può essere condivisa in quanto nella fattispecie applicazione opera il Regolamento Integrativo di Previdenza dell’E.N.A.O.L.I., ente originario datore di lavoro dell’appellante, che ragionevolmente prevede la restituzione all’interessato che non abbia maturato il diritto a pensione soltanto della quota parte di contributi da esso versati, ai fini della pensione integrativa.
Ed in vero, come ha chiarito da tempo la giurisprudenza della Sezione (cfr. n. 655 del 1987) in sede di individuazione certa dei criteri inerenti la quantificazione dei contributi da restituire al dipendente cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a pensione, compete agli ex dipendenti che si trovino in tale descritta situazione, ex art. 32 , comma 1, lettera b) del citato regolamento, soltanto la restituzione della quota parte da essi versata e cioè un terzo dell’intero ammontare dei contributi versati, ricadenti a carico, per due terzi, dell’Amministrazione e per un terzo a carico del lavoratore.
Né può indurre a diverso avviso la tesi dell’appellante, ancorata alla mera formulazione letterale della norma del decreto interministeriale ENPAS e del decreto interministeriale INAM, laddove è utilizzata la locuzione “…a titolo di restituzione dei contributi versati dall’Amministrazione e dall’impiegato per i periodi di servizio effettivo…”, in quanto essa confligge con l’evidente indebito arricchimento di cui si avvantaggerebbe il dipendente che matura la pensione, vertendosi in tema di restituzione del dovuto a chi abbia provveduto soltanto pro quota alla contribuzione al monte complessivo pensione integrativa ed essendo stati versati dall’Amministrazione i due terzi del complessivo versato.
Parimenti infondato è, inoltre, l’ulteriore rilievo del sig. #################### secondo il quale discenderebbe dalla norma dell’art. 5 della legge regionale Campania n. 33 del 1983 il suo buon titolo alla restituzione dell’intero versato, atteso che detta fonte, avendo valenza generale, non incide sulla specifica fattispecie in esame e non consente, in ogni caso, di dedurre dal proprio contenuto dispositivo una inutilizzabilità assoluta delle quote versate dall’Amministrazione e, quindi, un diritto del dipendente a percepire le relative somme.
Tutto ciò, in disparte il rilievo che la non raggiunta maturazione del diritto a pensione mal si concilia, comunque, in punto di principio logico, con la restituzione dell’intero ammontare di una somma cui hanno contribuito più soggetti, potendosi concepire una “restituzione” sempre e soltanto che ci sia stata una preventiva, corrispondente “dazione” di quanto si pretende, la qual cosa è certamente esclusa nella specie per i due terzi richiesti dal Ministero appellato, non essendo in contestazione tra le parti che tali due terzi di contributi siano stati versati dal datore di lavoro.
Infine, privo di pregio è, anche, il secondo motivo di appello essendo del tutto evidente la diversità di contenuto dei due provvedimenti e ben potendo l’Amministrazione procedere anche all’annullamento implicito di un proprio provvedimento attraverso l’emanazione di un una nuova e diversa statuizione che dia rinnovato assetto agli interessi già regolati con il primo atto.
Ciò è avvenuto esattamente nella fattispecie in esame attraverso il provvedimento impugnato in questa sede, che ha completamente modificato il contenuto argomentativo e dispositivo del primo provvedimento di restituzione somme emanato nei confronti del sig. ####################, come chiaramente si evince dalla diversa imputazione e consistenza della disposta restituzione di contributi.
9. – In conclusione la sentenza del primo Giudice merita di essere confermata, con conseguente rigetto dell’appello in epigrafe.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio ritiene il Collegio che, vertendosi in materia previdenziale, sia equo non porle a carico del soccombente sig. #################### ####################.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 9285 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:


Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Consiglio di Stato "...Ordine pubblico. Condizioni per la revoca di licenza di guardia giurata e porto d’armi. ..."

Consiglio di Stato "...Ordine pubblico. Condizioni per la revoca di licenza di guardia giurata e porto d’armi.
..."


N. 03370/2011REG.PROV.COLL.
N. 01303/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2007, proposto da:
#################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. ---
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e
la Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
l’Istituto di Vigilanza Urbana, Campestre e Scorta Valori del rag. #################### ####################;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA, Sede di Bari, Sezione II n. 5170 del 5 dicembre 2005, resa tra le parti, concernente la revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'armi del signor ####################.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le-
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO
1.- Il signor #################### #################### aveva impugnato davanti al TAR per la Puglia il decreto, n. 365/P.A./AREA I, del 2 febbraio 2004, con il quale il Prefetto di Foggia aveva disposto la revoca della sua nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di d'armi per difesa personale con il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
La revoca dei titoli di polizia era stata determinata dal venir meno dei requisiti di cui all’art. 138 del t.u.l.p.s., e per la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 10 ed 11, a causa della gravità delle imputazioni ascritte al sig. #################### che era stato denunciato per avere fermato e minacciato con la pistola l’ex moglie Patrizia Zammarano.
2.- Il TAR per la Puglia, dopo aver accolto, il 21 aprile 2004, la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con la sentenza appellata, n. 5170 del 5 dicembre 2005, ha respinto il ricorso.
Il TAR, ricordato che l’onere dell’amministrazione di indicare i fatti ostativi al rilascio o alla permanenza della licenza, “anche sotto il profilo della possibilità di abuso ex art. 10 T.U.L.P.S., può ritenersi assolto mercé il riferimento alla pendenza di procedimenti penali o di prevenzione, nonché alla presentazione di circostanziate denunce” e che deve considerarsi “sufficientemente motivato il giudizio negativo mediante l’indicazione di episodi, dati e circostanze, riferiti ad un soggetto, che, secondo il comune sentire, inducono a ritenere il non possesso dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità”, ha ritenuto che, nella fattispecie, “nell’escludere l’esistenza della buona condotta e dell’affidabilità, richieste per lo svolgimento delle funzioni in questione, i suddetti principi sono stati correttamente applicati, con conseguente infondatezza di quanto dedotto”.
Era infatti risultato che l’ex moglie del signor #################### aveva dichiarato oralmente di essere stata “bersagliata con messaggi offensivi” sulla sua utenza telefonica e di essere stata, in data 27 gennaio 2004, fermata dal ricorrente e minacciata con la pistola. Altri episodi di aggressione e minacce risultavano essersi verificati nel 2003.
Secondo il TAR per la Puglia, pertanto, l’episodio della minaccia con la pistola d’ordinanza del 27 gennaio 2004, riportato nel provvedimento impugnato, “indubbiamente incide sul requisito della buona condotta e sull’affidabilità ad esercitare le funzioni di guardia giurata, rendendo attuate il pericolo d’abuso ove si abbia riguardo anche all’insieme degli elementi di fatto risultanti dai rapporti di servizio redatti dall’Ufficio Polstato di Manfredonia ed allegati alla richiamata nota istruttoria 28 gennaio 2004 n.16/B/2004”, con la conseguenza che “il giudizio espresso del venir meno del requisito della ‘buona condotta’ e della capacità di abuso non è, dunque, fondato nell’atto impugnato su una sola circostanza di fatto (la denunziata minaccia) di dubbia certezza, ma trova un logico riscontro in più documentati e rilevati episodi”.
3.- Il signor #################### ha appellato l’indicata sentenza chiedendone la riforma. In particolare, dopo aver ricordato di aver svolto il servizio di guardia giurata sempre con professionalità, di essere incensurato e che nessun seguito aveva avuto la denuncia per l’episodio del 27 gennaio 2004, il signor #################### ha sostenuto che illegittimamente l’amministrazione aveva dato rilievo alla denuncia della ex moglie (e quindi alle dichiarazioni di una sola parte, peraltro da lui querelata per calunnia) senza svolgere ulteriori obiettivi accertamenti e senza consentirgli alcun contraddittorio. Ed erronea in conseguenza risulta la sentenza del TAR per la Puglia che ha ritenuto di dover respingere il suo ricorso facendo riferimento a tale denuncia e ad alcuni irrilevanti precedenti, peraltro non indicati nel provvedimento impugnato.
4.- A seguito del provvedimento con il quale, il 19 febbraio 2007, l’amministrazione poneva in esecuzione l’appellata sentenza, il signor #################### ne chiedeva la sospensione che veniva concessa dalla V Sezione di questo Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2007.
5.- Tutto ciò premesso, si deve ricordare che, come affermato anche nella sentenza del TAR di Bari, per principio consolidato l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile e immune da censure e che, nella valutazione di tale requisito, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza (fra le più recenti, Consiglio Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5981).
Nell’esercizio di tale potere l'Amministrazione deve peraltro dare puntualmente atto delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti accertati (o il reato commesso), per tipologia e per modalità di realizzazione, abbiano fatto venir meno il necessario requisito della buona condotta (Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4853). E tale accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando, come nella fattispecie, il venir meno del requisito della buona condotta si riflette direttamente sulla capacità lavorativa del soggetto interessato.
6.- Si deve quindi ritenere che i fatti che costituiscono il presupposto per l’emanazione del provvedimento di revoca debbano essere oggetto di un approfondito accertamento che può anche nascere dalla denuncia proveniente da un terzo ma non può basarsi esclusivamente su tale denuncia, occorrendo invece l'individuazione di seri elementi ostativi, frutto (anche) di accertamenti di polizia, direttamente riferibili alla condotta della parte interessata.
E deve essere escluso, in assenza di ulteriori elementi probatori circa lo svolgimento dei fatti e le responsabilità dell'interessato, qualsiasi automatismo tra una denuncia penale e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di guardia particolare giurata.
Mentre, per il periodo necessario allo svolgimento delle necessarie indagini, può essere adottata, sempre che ne sussistano i presupposti, la misura più lieve della sospensione della licenza (ai sensi dell’art. 10 del t.u.l.p.s.).
7.- Applicando tali principi alla fattispecie in esame l’appello risulta fondato.
Il Prefetto di Foggia ha infatti disposto, il 2 febbraio 2004, la revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di d'armi per difesa personale del signor ####################, con il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, facendo esclusivo riferimento alla denuncia della ex moglie Patrizia Zammarano per la minaccia del 27 gennaio 2004.
Nel giudizio di primo grado risulta poi depositata una informativa, in data 28 gennaio 2004, dell’Ufficio della Polizia di Stato di Manfredonia nella quale sono stati indicati alcuni episodi di minor rilievo (sempre riguardanti il rapporto conflittuale con l’ex coniuge) verificatisi nell’anno precedente.
A giudizio di questo Collegio tali elementi, nel loro complesso, non potevano giustificare il provvedimento di revoca adottato (mentre forse avrebbero potuto giustificare un meno grave e non definitivo provvedimento di sospensione della licenza) e dimostrano la mancanza di una adeguata attività istruttoria volta a dare consistenza ed attendibilità agli addebiti.
Con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento del Prefetto di Foggia, impugnato davanti al TAR per la Puglia.
8.- Tale conclusione è confortata dalla circostanza, dedotta in giudizio dal signor #################### (e non contraddetta dall’amministrazione), che nessun seguito di rilevanza penale ha avuto la denuncia dell’ex coniuge per il citato episodio del 27 gennaio 2004.
Non è poi stato fornito in giudizio dall’amministrazione alcun ulteriore elemento (neanche riguardante fatti successivi) capace di dimostrare la non idoneità all’esercizio della funzione di guardia particolare giurata del signor #################### che, si ricorda, per effetto delle misure cautelari disposte prima dal TAR per la Puglia e poi dalla Sezione V di questo Consiglio, in tutti questi anni ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa di guardia giurata.
9.- Occorre a questo punto esaminare la domanda risarcitoria, riproposta anche in appello dal signor ####################.
Al riguardo si deve preliminarmente rilevare che, come si è già in precedenza accennato, i provvedimenti impugnati in primo grado hanno avuto effetti molto contenuti nel tempo in quanto sia il TAR per la Puglia, nel giudizio di primo grado, e sia la Sezione V del Consiglio di Stato, nel grado di appello, ne hanno tempestivamente sospeso gli effetti pregiudizievoli.
La richiesta, per i residui periodi non coperti dalle indicate misure cautelari, deve essere peraltro respinta non potendo ravvisarsi nella condotta dell’amministrazione quella colpa (grave) che costituisce il presupposto per il riconoscimento di un danno ingiusto e quindi risarcibile.
Si deve infatti ricordare che, ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, dovendo quindi verificarsi se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona fede alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che può essere affermata detta responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e negarla, invece, quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367).
10.- Per tutti gli esposti motivi l’appello deve essere accolto, la sentenza appellata deve essere annullata e deve essere anche disposto l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Foggia, in data 2 febbraio 2004, impugnato davanti al TAR per la Puglia.
Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello (n. 1303 del 2007), come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, Sezione II, n. 5170 del 2005, e dispone l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Foggia, in data 2 febbraio 2004, impugnato davanti al TAR per la Puglia.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’appellante.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:


Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


mercoledì 15 giugno 2011

Da staminali tessuto adiposo una riserva di giovinezza

SALUTE: DA STAMINALI TESSUTO ADIPOSO UNA RISERVA DI GIOVINEZZA =
(AGI) - Roma, 15 giu. - Una riserva di giovinezza e salute per
il futuro. Sono le cellule staminali da tessuto adiposo che,
prelevate fin da giovani, possono essere congelate e conservate
per ringiovanire e curare particolari patologie. Swiss Stem
Cells Bank, SSCB la banca svizzera delle cellule staminali di
Lugano, sta per avviare un nuovo servizio: oltre alle cellule
staminali da cordone ombelicale, presto offrira' anche la
conservazione delle cellule staminali da tessuto adiposo,
diventando cosi' la prima banca svizzera ad offrire questa
possibilita'.
"Le staminali ottenute dal tessuto adiposo sono cellule
particolarmente importanti per le proprieta' rigenerative che
hanno", precisa Gianni Soldati, direttore scientifico di SSCB.
"Ricerche hanno evidenziato la loro applicazione nella
rigenerazione dell'osso, dei tendini e del miocardio dopo un
infarto; sono caratteristiche che permettono l'utilizzo di
queste cellule mesenchimali anche nel campo della medicina
estetica nella rigenerazione dei tessuti e quindi nel
ringiovanimento della cute". Dopo aver avviato una serie di
studi sulle modalita' di selezione e di estrazione, SSCB si
appresta a dare vita al proprio progetto di banking.
"Conservare queste cellule e' possibile e permette di avere una
riserva importante per il proprio futuro", prosegue Soldati.
"Abbiamo sperimentato che esistono ottimi livelli di
sopravvivenza cellulare dopo lo scongelamento. Gli studi che
sono stati fatti dal nostro laboratorio sono incoraggianti e
vanno in una direzione significativa: potendo conservare anche
per 20 anni e oltre questo tipo di cellule, si potra'
beneficiare di una riserva propria in caso di malattie.
Trattandosi, infatti, di cellule mesenchimali, sono adatte
nella rigenerazione dei tessuti. Infatti, a differenza delle
cellule staminali presenti nei tessuti ematici che sono
"sciolte" nel sangue e percio' relativamente facili da isolare,
quelle mesenchimali sono strettamente associate al tessuto
adiposo, e quindi non di facile estrazione. I progetti che
abbiamo sviluppato con il nostro centro di ricerca ci hanno
permesso di arrivare a definire una procedura ottimale per
l'isolamento delle cellule, attraverso la quale avviare il
cammino di bancaggio". SSCB sta selezionando e formando una
serie di chirurghi plastici ai quali affidare il prelievo del
tessuto adiposo. Una volta estratto, questo tessuto viene
trasportato nei laboratori di Lugano dove viene analizzato e
trattato per la conservazione in azoto liquido. "Unica
accortezza - ricorda Soldati - e' che il tempo influisce anche
sulle cellule staminali, e piu' queste sono prelevate in
persone giovani, piu' risultano potenti. E nell'azoto liquido
non invecchiano". (AGI)
Rmg
151015 GIU 11

NNNN

L'olio d'oliva protegge over-65 da ictus

SALUTE: L'OLIO D'OLIVA PROTEGGE OVER-65 DA ICTUS
(EMBARGO ORE 22)
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'olio d'oliva e' un toccasana per le
persone in la' con gli anni perche' aiuta a prevenire l'ictus,
uno degli incidenti cardiovascolari piu' frequenti in eta'
anziana.
Lo rivela uno studio su 7625 soggetti di 65 anni e oltrem,
pubblicato sulla rivista Neurology da Cecilia Samieri,
dell'Universita' di Bordeaux in Francia.
L'olio d'oliva e' gia' noto per i suoi benefici effetti sulla
salute anche se non e' chiaro quali dei suoi componenti
sortiscano gli effetti protettivi gia' osservati contro malattie
cardiovascolari, obesita' e diabete.
Gli esperti hanno tenuto sotto controllo per 5 anni i
partecipanti, tutti sani all'inizio dello studio e senza
pregressi ictus, e chiesto loro quanto usassero l'olio d'oliva
in cucina per cuocere e per condimento. In 5 anni sono stati
registrati 148 casi di ictus tra i volontari. E' emerso che chi
usava l'olio d'oliva sia per cucinare sia come condimento aveva
un rischio ictus ridotto del 41% (a parita' di altri fattori
come sovrappeso o altre patologie ictus-correlate) rispetto a
chi invece usava poco l'olio in cucina. (ANSA).

Y27-NAN
15-GIU-11 12:10 NNNN

Raffreddare testa aiuta a combattere insonnia

SALUTE: RAFFREDDARE TESTA AIUTA A COMBATTERE INSONNIA =
(AGI) - Washington, 15 giu. - Se si raffredda la testa prima di
andare a dormire si puo' evitare l'insonnia. Lo afferma una
ricerca dell'Universita' di Pittsburgh presentata al meeting
delle Associated Professional Sleep Societies, che ha
sviluppato uno speciale 'casco' da indossare per dormire bene.
La ricerca ha coinvolto 12 donne che soffrivano d'insonnia,
a cui e' stato applicato il cappello che con pompe e tubi
raffredda la testa soprattutto in corrispondenza della
corteccia prefrontale. Le pazienti hanno mostrato un netto
miglioramento nei cicli del sonno, che sono diventati simili a
quelli di 12 donne sane prese come riferimento, dipendente dal
tempo e dall'entita' del raffreddamento. "La corteccia
prefrontale nelle persone insonni e' iperattiva, e tiene
sveglio tutto il resto del corpo - hanno spiegato gli autori -
raffreddando questa parte si rallenta il metabolismo
permettendo un sonno migliore". (AGI)
Rmg
151324 GIU 11

30 mila italian con virus estivi, colpo di coda dell'influenza

SALUTE: 30 MILA ITALIANI CON VIRUS ESTIVI, COLPO DI CODA DELL'INFLUENZA =
IL VIROLOGO PREGLIASCO, CONTRAZIONI, DIARREA E VOMITO METTONO
STOMACO 'KO'

Roma, 15 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Con l'arrivo
dell'estate l'influenza non smette di tormentare gli italiani. Sono 30
mila quelli colpiti nell'ultima settimana dai cosiddetti virus
'cugini': adenovirus ed enterovirus. Vomito, diarrea, nausea e senso
di contrazione dell'addome sono i segnali della presenza di questi
fastidiosi intrusi, pronti a rovinare i weekend al sole. Le vittime
sono "in egual misura giovani e anziani, perche' questi virus agiscono
trasversalmente, coda della coda dell'influenza". A scattare la
fotografia dell'ultimo spauracchio stagionale per gli italiani e'
Fabrizio Pregliasco, virologo dell'universita' degli Studi di Milano.

"Gli sbalzi termici - spiega l'esperto all'Adnkronos Salute -
facilitano la diffusione di adenovirus ed enterovirus, che si
trasmettono esattamente come l'influenza, transitando attraverso le
goccioline di saliva". Quindi l'aria condizionata eccessivamente bassa
e l'altalena delle temperature esterne sono i maggiori indiziati. Ma
spesso anche un bicchiere d'acqua gelato puo' causare un danno
all'intestino, come una congestione. (segue)

(Frm/Pn/Adnkronos)
15-GIU-11 13:20

NNNNSALUTE: 30 MILA ITALIANI CON VIRUS ESTIVI, COLPO DI CODA DELL'INFLUENZA (2) =

(Adnkronos) - "Meglio fare attenzione - avverte Pregliasco - a
non bere troppo in fretta e soprattutto ricordarsi di non scegliere
bevande conservate sotto i 10°C, perche' lo stomaco risente del
freddo".A differenza del piu' classico dei malanni di stagione,
"questi virus - fa notare il virologo - si sfogano nei primi 2-3
giorni, perche' la fase acuta si estende in questo arco di tempo
decisamente breve".

Anche se poi i fastidi potrebbero ripresentarsi con le ricadute,
prosegue Pregliasco, "diffuse per il modo di trasmissione, ma
soprattutto per una certa superficialita' di gestione. Andrebbe per
esempio evitato, dopo i primi giorni, di rimettersi a tavola con
grande appetito. Meglio mangiare in bianco e leggero. E se necessario
prendere dei farmaci sintomatici e i probiotici. Questi ultimi -
conclude - aiutano a bloccare il virus".

(Frm/Pn/Adnkronos)
15-GIU-11 13:28

NNNN

Per 70% italiani aziende devono occupari di più di salute dipendenti

SANITA': PER 70% ITALIANI AZIENDE DEVONO OCCUPARSI DI PIU' DI SALUTE DIPENDENTI =
INDAGINE UNIPOL

Roma, 15 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sette italiani su
dieci non hanno dubbi: le aziende che operano all'interno del nostro
Paese dovrebbero occuparsi maggiormente della salute dei propri
dipendenti. Il 66% crede inoltre che le imprese dovrebbero predisporre
misure ad hoc, in favore della tutela della salute dei lavoratori. E'
quanto emerge da un'indagine online dell'Osservatorio Sanita' di
UniSalute, commissionata all'istituto Nextplora dalla compagnia del
gruppo Unipol, specializzata in assistenza e assicurazione sanitaria e
realizzata su un campione rappresentativo della popolazione italiana.

Gli italiani chiedono quindi alle aziende piu' tutela sanitaria,
ma sembrano non conoscere cio' che gia' oggi hanno a disposizione.
Dalla ricerca dell'Unipol emerge infatti che il 72% degli intervistati
non e' a conoscenza del fatto che all'interno dei contratti di lavoro
sono previste delle coperture assicurative che coprono diverse
tipologie di spese mediche. In particolare sono i lavoratori over 45
ad essere poco informati (75%), mentre un intervistato su tre (36%)
nella fascia tra i 25 e i 34 anni ne e' a conoscenza. (segue)

(Com-Fed/Pn/Adnkronos)
15-GIU-11 13:38

NNNNSANITA': PER 70% ITALIANI AZIENDE DEVONO OCCUPARSI DI PIU' DI SALUTE DIPENDENTI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Se si analizzano poi le risposte
di coloro che hanno dichiarato di sapere che molti contratti includono
questo benefit, la ricerca evidenzia come l'accesso alle informazioni
sulla copertura medica assicurativa prevista dal contratto di lavoro
firmato sia tutt'altro che uniforme. Il 57% ha infatti dichiarato di
essere stato informato dalla propria azienda al momento della stipula
del contratto, mentre il 43% ha letto personalmente se e quale tipo di
tutela sanitaria il contratto prevedeva.

Sono in particolare i lavoratori del Centro Italia a dichiarare
di essere stati informati dall'azienda stessa (72%) mentre sono quelli
del Nord Ovest che sono risultati i piu' scrupolosi nel verificare
direttamente quanto contenuto nel proprio contratto (58%).

Differenze che si riscontrano anche confrontando alcune citta'
del nostro Paese: se infatti i lavoratori di Bologna e della zona
Adriatica tra Rimini e Ancona sono stati messi al corrente dai propri
datori di lavoro (80%), il 45% dei milanesi dichiara di essersi
informato in prima persona, leggendosi il contratto. "Perche' lo
scenario fotografato da questa ricerca possa migliorare - si legge in
una nota - sarebbe necessario l'impegno di entrambe le parti
coinvolte: da un lato, le societa' dovrebbero comunicare maggiormente
la presenza di questo benefit, magari anche estendendolo a un piu'
ampio numero di dipendenti, allo stesso tempo occorrerebbe che questi
ultimi fossero maggiormente consapevoli di quanto il contratto di
lavoro propone".

(Com-Fed/Pn/Adnkronos)
15-GIU-11 13:48

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Contro inganno creme solari nuove regole da USA

ANSA/ SALUTE:CONTRO INGANNO CREME SOLARI NUOVE REGOLE DA USA
ENTE PONE LIMITI A PRODUTTORI SU FALSE PROMESSE PROTEZIONE
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Basta false promesse e messaggi
ingannevoli: la Food and Drug Administration americana, dopo 33
anni di riflessioni, ha deciso di sgombrare il campo e fare un
po' di chiarezza sul mondo delle creme solari votando delle
delle nuove regole, che saranno in vigore dall'anno prossimo.
Tra i nuovi dettati c'e' il divieto per i produttori di dire che
le lozioni sono waterproof o sweatproof, cioe' resistenti
all'acqua o al sudore, o che proteggono da scottature e cancro
se non hanno un fattore di protezione da 15 in su.
Non solo. Secondo l'ente regolatore Usa, per potersi dire ad
ampio spettro le creme solari dovranno proteggere ugualmente sia
dai raggi uvb che uva. I primi causano scottature, i secondi le
rughe, e insieme possono provocare il cancro. I test sulla
protezione ai raggi uva diventeranno standard. Le nuove regole
inoltre vietano ai produttori di affermare che i loro prodotti
siano waterproof o sweatproof, perche' si tratta di
un'affermazione falsa. Potranno invece dire quanti minuti
resistono all'acqua, secondo i risultati dei test. Inoltre solo
sulle lozioni con un fattore di protezione solare da 15 in su si
potra' scrivere che aiutano a prevenire le scottature e ridurre
i rischi di cancro alla pelle e invecchiamento precoce. Quelli
con protezione da 2 a 14 dovranno avere un avviso in cui si dice
che il prodotto non protegge da tumori della pelle e
invecchiamento precoce.
Di queste regole si parlava dal 1978, ma l'Fda ha voluto
capire se fermare o meno la corsa continua dei produttori a
introdurre creme solari con fattori di protezione sempre piu'
alti, a 70, 80 e 100, anche se alcune di queste offrono poca
protezione in piu' rispetto a quelle con fattore 50. Una delle
proposte, che pero' e' rimasta tale, e' stata infatti quella di
vietare creme con fattori di protezione superiori a 50.
Soddisfatti i dermatologi americani, che ora potranno ''dire ai
pazienti quale protezione solare scegliere'', commenta Henry
Lim, portavoce dell'American Academy of Dermatology.
Il prossimo obiettivo dell'ente ora e' avere piu'
informazioni sulle creme solari spray, per capire se con questo
tipo di somministrazione si ha la giusta quantita' di crema e
cosa succede se vengono inalate.

(ANSA).

Y85
15-GIU-11 16:55 NNNN

23 videoricette per combattere il diabete in cucina

SALUTE: 23 VIDEORICETTE PER COMBATTERE IL DIABETE IN CUCINA =
RACCOLTA IN DVD CON I CONSIGLI DELLO CHEF, E' 'LA DOLCE VITA...
IN PRATICA'

Milano 15 giu. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - In cucina, sotto
la guida sapiente di uno chef affiancato da un medico specialista, per
battere il diabete di tipo 2: la forma piu' comune della malattia del
sangue dolce (colpisce il 91,9% dei circa 3 milioni di connazionali
diabetici), che si accompagna a obesita' in 2 casi su 3. Per
prevenirla e tenerla sotto controllo mangiare bene e' la prima regola.
E per passare dalla teoria ai fornelli arriva 'La dolce vita... in
pratica', una raccolta in dvd di 20 ricette guidate passo per passo da
immagini, grafica e voce narrante, e uno 'speciale cucina dal vivo'
dedicato a 3 proposte culinarie particolari.

Realizzato grazie al contributo non condizionato di MSD Italia,
il progetto e' frutto di un'alleanza tra Amd (Associazione medici
diabetologi), Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione
clinica) e Fand (Associazione italiana diabetici). Accanto a loro come
partner istituzionale anche la Simg (Societa' italiana di medicina
generale), a indicare il ruolo del medico di famiglia quale attore
fondamentale del network diabetologico.

Che alimenti scegliere per la terapia nutrizionale anti-diabete,
e come cucinarli rispettando gli standard nutrizionali raccomandati ai
pazienti. I segreti dello chef, commentati e spiegati dal diabetologo,
sono gli 'ingredienti' delle 23 videolezioni di cucina presentate oggi
a Milano. Parola d'ordine: sposare il gusto alla salute. Il dvd sara'
distribuito gratuitamente nei centri di diabetologia, presso un numero
selezionato di medici di medicina generale, alle sedi Fand e a
chiunque da settembre vorra' partecipare agli incontri di formazione e
informazione che saranno organizzati in diverse regioni italiane.
Inoltre, da subito 3 mila copie del dvd saranno messe a disposizione
gratuitamente a chi le richiedera' al numero verde 800-984480. (segue)

(Red-Opa/Zn/Adnkronos)
15-GIU-11 18:35

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SALUTE: 23 VIDEORICETTE PER COMBATTERE IL DIABETE IN CUCINA (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "MSD Italia e' orgogliosa di
sostenere il progetto 'La dolce vita' - afferma Pierluigi Antonelli,
Senior VP e Amministratore delegato MSD Italia - un utile strumento
per creare un network sempre piu' allargato di persone e opinion
leader sensibili al messaggio educazionale sulla prevenzione e sulla
corretta gestione del diabete. Un contributo importante da parte della
nostra azienda in termini di responsabilita' sociale nei confronti
della societa' civile e della comunita' nella quale operiamo".

"All'idea del dvd - spiega Giuseppe Marelli, specialista in
endocrinologia e malattie metaboliche e coordinatore scientifico per
Amd del progetto - hanno contribuito con i loro suggerimenti i medici
e i pazienti incontrati in occasione della presentazione sul
territorio del libro 'La dolce vita'" pubblicato nel 2008, "una
raccolta di 60 ricette d'autore opportunamente revisionate per essere
adatte all'inserimento nel piano alimentare di un paziente diabetico.
Un grande successo di pubblico, che ha dimostrato quanto sia
importante per le persone con diabete allontanare lo spettro di cibi
tristi e menu restrittivi". E proprio "a questo obiettivo - precisa
Antonio Caretto specialista in endocrinologia e in scienza
dell'alimentazione, coordinatore scientifico del progetto per Adi -
risponde il format con cui e' stato scelto di illustrare le ricette,
ma anche il libretto allegato al dvd, nel quale si riassumono le linee
generali per la composizione ottimale della dieta nella persona con
diabete e, in una tabella ragionata, si esamina il contenuto
nutrizionale di 124 alimenti base. Un aiuto pratico da tenere in
cucina, a portata di mano".

"Un comportamento alimentare corretto - commenta Gerardo Medea,
consulente scientifico del progetto per Simg - e' fondamentale oltre
che per controllare il diabete anche per prevenirlo. Le regole
dell'alimentazione in caso di diabete non si discostano molto rispetto
a quelle che ogni persona sana dovrebbe adottare a lungo termine per
rimanerlo", puntualizza. "Spesso la persona che scopre di avere una
malattia cronica come il diabete - conclude Vera Buondonno, presidente
di Fand - attraversa un periodo di crisi personale e la prospettiva di
cambiare e controllare sempre il proprio stile alimentare non aiuta a
migliorare la situazione. 'La dolce vita … in pratica' sara' utile in
particolare a queste persone, per imparare a conoscere meglio il cibo,
senza perdere la gioia di sedersi a tavola con la famiglia e gli
amici".

(Red-Opa/Pn/Adnkronos)
15-GIU-11 18:38

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SALUTE: UN DVD CON 23 RICETTE PER DIABETICI, E NON SOLO
'LA DOLCE VITA ...IN PRATICA'; INIZIATIVA DIABETOLOGI E PAZIENTI
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Tagliolini con salmone e zucchine,
baccala' alla siciliana, filetto di sgombro panato agli agrumi
su insalata di cuore di carciofo: ma chi l'ha detto che il
paziente diabetico non puo' mangiare nulla? I tre piatti citati
fanno parte delle 23 gustose ricette contenute nel Dvd 'La dolce
vita ...in pratica', guida alla preparazione di piatti
''rispettosi degli standard nutrizionali raccomandati alle
persone con diabete'', presentata oggi a Milano.
L'iniziativa, realizzata col contributo di Msd Italia, e'
frutto di una collaborazione nell'ambito della diabetologia,
della scienza dell'alimentazione e delle associazioni a tutela
della persona diabetica: quindi, Associazione medici diabetologi
(Amd), Associazione italiana dietetica e nutrizione clinica
(Adi), Associazione italiana diabetici (Fand), Societa' italiana
di medicina generale (Simg).
Il Dvd con le ricette e' corredato da un libricino che,
accanto alle indicazioni generali per la dieta della persona con
diabete, contiene una tabella con le caratteristiche (indice
glicemico, contenuto in carboidrati, grassi, colesterolo,
proteine e fibre) per i 124 principali alimenti.
In particolare, l'uso di bollini con i colori del semaforo,
indica col verde i cibi consentiti, con il giallo quelli da
usare con moderazione e col rosso quelli proibiti. ''Ma e' un
divieto da non considerare drastico - dice Antonio Caretto,
endocrinologo e coordinatore del progetto per Adi - poiche'
anche mezzo cucchiaino di zucchero, se inserito in una sana
alimentazione generale, puo' essere concesso''.
''Le raccomandazioni contenute nel Dvd pero' - commenta
Gerardo Medea, consulente del progetto per Simg - valgono un po'
per tutti: le informazioni per una dieta sana sono infatti da
vedere anche in chiave di prevenzione e quindi non solo per il
diabete ma anche per tante altre patologie, quali l'osteoporosi,
le malattie cardiovascolari, i tumori''.
Il Dvd sara' distribuito gratis nei centri di diabetologia,
presso un numero selezionato di medici di famiglia, nelle sedi
Fand e a tutti coloro che dal settembre prossimo parteciperanno
a incontri di formazione/informazione organizzati in diverse
regioni. Inoltre, 3000 copie saranno messe a disposizione subito
di chi ne fara' richiesta al numero verde 800984480.(ANSA).

BRA
15-GIU-11 16:07 NNNN

POLIZIA:GIOVANARDI,SORPRENDE REAZIONE SINDACATI A DRUG TEST

POLIZIA:GIOVANARDI,SORPRENDE REAZIONE SINDACATI A DRUG TEST
(V. 'POLIZIA: SINDACATI, NO TEST...' DELLE 17.51)
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Trovo sorprendente la posizione di
alcuni sindacati di polizia, che hanno definito 'vergognosa ed
oltraggiosa' la proposta del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza di sottoporre gli agenti a test obbligatori contro
l'uso di droga e l'abuso di alcol": cosi' il sottosegretario con
delega alle politiche antidroga Carlo Giovanardi.
"Le delicate funzioni svolte dalla Polizia, il possedere armi
e la possibilit… di farne legittimo uso, il potere di sottoporre
i conducenti fermati a test antidroga e antialcol, sono tutte
caratteristiche che dovrebbero vedere il sindacato in prima
linea - dice l'esponente del Governo in una nota - a verificare
che tutti gli appartenenti alla polizia possano svolgere questi
incarichi cos impegnativi evitando il rischio di comportamenti
alterati dall'uso della droga o dall'abuso dell'alcol". (ANSA).

AB
15-GIU-11 19:19 NNNN

Sicurezza. Fiano (pd): Maroni si accorge solo ora di tagli?

SICUREZZA: FIANO, MARONI SI ACCORGE SOLO ORA DEI TAGLI?
(V. SICUREZZA: MARONI, HO CHIESTO UN MLD A ... DELLE 12,36)
(ANSA) - ROMA, 15 GIU - ''L'effetto dei tagli lineari del
ministro Tremonti sul comparto sicurezza dello Stato e' noto a
tutti per lo meno da due anni. Il Pd ha piu' volte denunciato il
rischio di collasso del sistema a causa di quei tagli
quantificando circa in un miliardo e mezzo di euro il buco da
colmare per rendere efficiente la struttura guidata dal
ministero dell'Interno'': lo afferma Emanuele Fiano, presidente
del forum Sicurezza e Difesa del Partito Democratico.
''Il fatto che il ministro Maroni renda nota oggi la sua
lettera al premier e al ministro dell'Economia sara' quindi
difficilmente riconducibile al fatto che Maroni abbia scoperto
solo oggi questa voragine nei conti del suo bilancio. La verita'
e' che la Lega sta cercando di costruire attorno alla figura di
Tremonti, su i cui tagli lineari aveva finora taciuto, un capro
espiatorio per i fallimenti presenti e futuri del governo, ben
sapendo che solo differenziandosi dalle sorti del Pdl avra'
forse la possibilita' di salvare il proprio patrimonio
elettorale dal declino di Berlusconi'', conclude. (ANSA).

PH
15-GIU-11 15:59 NNNN

SICUREZZA. FIANO (PD): MARONI SI ACCORGE SOLO ORA DI TAGLI?


(DIRE) Roma, 15 giu. - "L'effetto dei tagli lineari del ministro
Tremonti sul comparto sicurezza dello Stato e' noto a tutti per
lo meno da due anni. Il Pd ha piu' volte denunciato il rischio di
collasso del sistema a causa di quei tagli, quantificando circa
in un miliardo e mezzo di euro il buco da colmare per rendere
efficiente la struttura guidata dal ministero dell'Interno". Lo
dice Emanuele Fiano, presidente forum Sicurezza e Difesa del Pd,
che aggiunge: "Il fatto che il ministro Maroni renda nota oggi la
sua lettera al premier e al ministro dell'Economia sara' quindi
difficilmente riconducibile al fatto che Maroni abbia scoperto
solo oggi questa voragine nei conti del suo bilancio".
"La verita'- prosgue Fiano- e' che la Lega sta cercando di
costruire attorno alla figura di Tremonti, sui cui tagli lineari
aveva finora taciuto, un capro espiatorio per i fallimenti
presenti e futuri del governo, ben sapendo che solo
differenziandosi dalle sorti del Pdl avra' forse la possibilita'
di salvare il proprio patrimonio elettorale dal declino di
Berlusconi".

(Com/Vid/ Dire)
16:09 15-06-11

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SICUREZZA: FIANO (PD), MARONI NON PUO' SCOPRIRE SOLO OGGI TAGLI TREMONTI =
'LA LEGA CERCA UN CAPRO ESPIATORIO PER I FALLIMENTI DEL GOVERNO'

Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - "L'effetto dei tagli lineari del
ministro Tremonti sul comparto sicurezza dello Stato e' noto a tutti
per lo meno da due anni: il fatto che il ministro Maroni renda nota
oggi la sua lettera al premier e al ministro dell'Economia sara'
quindi difficilmente riconducibile al fatto che Maroni abbia scoperto
solo oggi questa voragine nei conti del suo bilancio". E' quanto
osserva Emanuele Fiano, presidente del forum sicurezza e difesa del
Pd.

Per l'esponente del partito democratico, "la verita' e' che la
Lega sta cercando di costruire attorno alla figura di Tremonti, sui
cui tagli lineari aveva finora taciuto, un capro espiatorio per i
fallimenti presenti e futuri del governo, ben sapendo che solo
differenziandosi dalle sorti del Pdl avra' forse la possibilita' di
salvare il proprio patrimonio elettorale dal declino di Berlusconi".

(Sin/Zn/Adnkronos)
15-GIU-11 17:20