N. 03388/2011REG.PROV.COLL.
N. 09285/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9285 del 2006,
proposto dal:
sig. #################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. -
sig. #################### ####################, rappresentato e difeso dagli avv. -
contro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli
uffici di detta Avvocatura;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli – Sezione IV^ - n.
2444 del 28 febbraio 2006, resa tra le parti, concernente restituzione di
contributi versati al fondo previdenza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2011 il
Cons. G-
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La vicenda sottoposta all’esame del Collegio prende le
mosse dalla sentenza del Pretore di Napoli n. 3995 del 198,6 che condannava
l’allora Ministero del Tesoro a restituire all’attuale appellante
#################### #################### e ad altri dipendenti E.N.A.O.L.I.
“…gli interi contributi versati…” al Fondo integrativo di previdenza per la
pensione integrativa, liquidati in lire 6.576.351, “…tenendo conto cioè della
quota a carico del dipendente e di quella a carico dell’ente soppresso…”.
A seguito della riforma di detta sentenza da parte del
Tribunale di Napoli con decisione n. 2544 del 1988 (dichiarativa del difetto di
giurisdizione dell’A.G.O., essendo competente in via di giurisdizione esclusiva
il Giudice Amministrativo), confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
1793 del 1991, il Ministero del Tesoro emanava un primo provvedimento (n. 615677
del 16 giugno 1997) con il quale ordinava al sig. Antonio ####################
la restituzione dell’intera somma liquidatagli dal Pretore di Napoli,
comprensiva anche della quota parte di contributi versati dal predetto
appellante, oltre che delle due quote versate dal datore di lavoro.
Con ricorso n. 2821 del 1998, proposto innanzi al TAR della
Campania, il #################### impugnava detto provvedimento.
2. – Con altro provvedimento n. 614923 del 9 luglio 1998 lo
stesso Ministero del Tesoro ha nuovamente ingiunto al sig. ####################
la restituzione delle somme liquidategli dal Pretore di Napoli con la su citata
sentenza, in misura, però, inferiore alla precedente intimazione n. 615677 del
16 giugno 1997, avendo depurato la somma richiesta in restituzione al predetto
appellante di un terzo, e cioè di quanto versato dallo stesso sig.
#################### (il monte infatti era costituito da due terzi a carico
dell’Amministrazione ed un terzo a carico del dipendente).
3. – Con la sentenza impugnata il TAR per la Campania ha
deciso il ricorso (n. 8560 del 1998) proposto dal sig. #################### per
l’annullamento di detta nuova determinazione dell’Amministrazione, affermando,
in particolare, che quest’ultima correttamente ha stabilito l’entità della somma
chiesta in restituzione, siccome depurata, alla stregua della pacifica
giurisprudenza in materia del giudice amministrativo, della sola parte a suo
tempo versata dal dipendente ex E.N.A.O.L.I., che è corrispondente ad un terzo
dell’intero ammontare contributi invece liquidata dal Pretore di Napoli in
favore del sig. ####################.
Ha, inoltre, ritenuto infondata anche la doglianza di
violazione dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR nel giudizio introdotto con
ricorso n. 2821 del 1998 e concernente il primo dei citati provvedimenti di
restituzione (n. 615677 del 16 giugno 1997), essendo distinti e separati i
contenuti dei due provvedimenti impugnati.
4. – Con l’appello in epigrafe il sig. #################### ha
chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R.
Campania n. 33 del 23 novembre 1983, nonché eccesso di potere perché
competerebbe “…la restituzione dei contributi all’assicurato, comprensivi di
interessi e rivalutazione, non potendosi applicare il principio generale della
ripetibilità dei contributi assicurativi e previdenziali per l’ostativa
specifica previsione regolamentare di cui ai decreti interministeriali 22
febbraio 1971 e 17 ottobre 1969…”, i quali prevedono che all’impiegato
cessato dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione spetta
un’indennità costituita, fra l’altro, “…da una somma, determinata sulla base
dell’allegata tabella D, a titolo di restituzione dei contributi versati al
fondo dall’Amministrazione e dall’impiegato per i periodo di servizio
effettivo…”;
- inosservanza dell’ordinanza cautelare del TAR Campania n.
344 del 1998 per mancata adozione del provvedimento di annullamento del
provvedimento i cui effetti sono stati sospesi da detta ordinanza, nonché
violazione del diritto di difesa.
5. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, quale successore ex lege del Ministero del Tesoro, che con
memoria ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per avere il
proponente ripetuto pedissequamente i motivi del ricorso di primo grado, senza
dunque formulare, come necessario, alcuna critica alla motivazione di rigetto
esposta nella sentenza impugnata; ha, inoltre, diffusamente argomentato in
ordine al merito della controversia richiamando a sostegno della conferma della
pronunzia del primo Giudice la pacifica giurisprudenza formatasi in materia in
senso negativo alla richiesta dell’appellante.
6. – Con memoria depositata in previsione della discussione
dell’appello si è costituito in giudizio, quale difensore aggiunto del sig.
####################, l’avv. Giulio Cimaglia che ha ulteriormente illustrato le
tesi sviluppate in detto appello, ribadendo la richiesta di integrale riforma
della sentenza impugnata.
7. – Tutto ciò precisato, in punto di fatto, preliminarmente
osserva il Collegio che può prescindersi dall’esame dell’eccezione di
inammissibilità sollevata dalla resistente Amministrazione in quanto l’appello
è, comunque, infondato nel merito.
8. – L’appellante sostiene che, a mente dei decreti
interministeriali emanati il 22 febbraio 1971 per gli assicurati ENPAS ed il 17
ottobre 1969 per l’INAM , gli competerebbe la restituzione dell’intero ammontare
dei contributi versati per la sua pensione integrativa, quale ex dipendente
E.N.A.O.L.I., disponendosi letteralmente in tal senso da parte di dette fonti
regolamentari, che, in assenza di qualsivoglia altra disposizione legislativa in
materia, non potrebbero non trovare applicazione nel caso in esame.
La tesi non può essere condivisa in quanto nella fattispecie
applicazione opera il Regolamento Integrativo di Previdenza dell’E.N.A.O.L.I.,
ente originario datore di lavoro dell’appellante, che ragionevolmente prevede la
restituzione all’interessato che non abbia maturato il diritto a pensione
soltanto della quota parte di contributi da esso versati, ai fini della pensione
integrativa.
Ed in vero, come ha chiarito da tempo la giurisprudenza della
Sezione (cfr. n. 655 del 1987) in sede di individuazione certa dei
criteri inerenti la quantificazione dei contributi da restituire al dipendente
cessato dal servizio prima che maturasse il diritto a pensione, compete agli ex
dipendenti che si trovino in tale descritta situazione, ex art. 32 , comma 1,
lettera b) del citato regolamento, soltanto la restituzione della quota parte da
essi versata e cioè un terzo dell’intero ammontare dei contributi versati,
ricadenti a carico, per due terzi, dell’Amministrazione e per un terzo a carico
del lavoratore.
Né può indurre a diverso avviso la tesi dell’appellante,
ancorata alla mera formulazione letterale della norma del decreto
interministeriale ENPAS e del decreto interministeriale INAM, laddove è
utilizzata la locuzione “…a titolo di restituzione dei contributi versati
dall’Amministrazione e dall’impiegato per i periodi di servizio effettivo…”,
in quanto essa confligge con l’evidente indebito arricchimento di cui si
avvantaggerebbe il dipendente che matura la pensione, vertendosi in tema di
restituzione del dovuto a chi abbia provveduto soltanto pro quota alla
contribuzione al monte complessivo pensione integrativa ed essendo stati versati
dall’Amministrazione i due terzi del complessivo versato.
Parimenti infondato è, inoltre, l’ulteriore rilievo del sig.
#################### secondo il quale discenderebbe dalla norma dell’art. 5
della legge regionale Campania n. 33 del 1983 il suo buon titolo alla
restituzione dell’intero versato, atteso che detta fonte, avendo valenza
generale, non incide sulla specifica fattispecie in esame e non consente, in
ogni caso, di dedurre dal proprio contenuto dispositivo una inutilizzabilità
assoluta delle quote versate dall’Amministrazione e, quindi, un diritto del
dipendente a percepire le relative somme.
Tutto ciò, in disparte il rilievo che la non raggiunta
maturazione del diritto a pensione mal si concilia, comunque, in punto di
principio logico, con la restituzione dell’intero ammontare di una somma cui
hanno contribuito più soggetti, potendosi concepire una “restituzione”
sempre e soltanto che ci sia stata una preventiva, corrispondente “dazione”
di quanto si pretende, la qual cosa è certamente esclusa nella specie per i due
terzi richiesti dal Ministero appellato, non essendo in contestazione tra le
parti che tali due terzi di contributi siano stati versati dal datore di lavoro.
Infine, privo di pregio è, anche, il secondo motivo di appello
essendo del tutto evidente la diversità di contenuto dei due provvedimenti e ben
potendo l’Amministrazione procedere anche all’annullamento implicito di un
proprio provvedimento attraverso l’emanazione di un una nuova e diversa
statuizione che dia rinnovato assetto agli interessi già regolati con il primo
atto.
Ciò è avvenuto esattamente nella fattispecie in esame
attraverso il provvedimento impugnato in questa sede, che ha completamente
modificato il contenuto argomentativo e dispositivo del primo provvedimento di
restituzione somme emanato nei confronti del sig. ####################, come
chiaramente si evince dalla diversa imputazione e consistenza della disposta
restituzione di contributi.
9. – In conclusione la sentenza del primo Giudice merita di
essere confermata, con conseguente rigetto dell’appello in epigrafe.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio ritiene il
Collegio che, vertendosi in materia previdenziale, sia equo non porle a carico
del soccombente sig. #################### ####################.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione
Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 9285 del 2006, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22
marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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