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giovedì 16 giugno 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 10-6-2011 n. 12693 Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo 1 della L. 4 novembre 2010, n. 183. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Msg. 10 giugno 2011, n. 12693 (1).
 Beneficio pensionistico per         lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente         faticosi e pesanti. D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, emanato a norma dell'articolo         1 della L. 4 novembre 2010, n. 183.     

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


La Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2011         ha pubblicato il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio         2011, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità        per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con         requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori         dipendenti.      
Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni         in ordine ai contenuti del decreto legislativo in parola, in attesa delle         relative istruzioni operative che saranno diramate dopo l'emanazione del         decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto         legislativo.      
A norma del citato articolo 4, con decreto del         Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro         dell'Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali più         rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono         emanate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, le         relative disposizioni attuative.    



1. Requisito soggettivo      
A sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto         legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso         al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di         anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del         pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le         seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:      
a) lavoratori impegnati in mansioni         particolarmente usuranti di cui all'         art. 2 del D.M. 19 maggio           1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;      
b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs.         8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel         lavoro notturno;      
c) lavoratori addetti alla c.d. "linea         catena";      
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a         servizi pubblici di trasporto.      
        
      
 1.1 - Lavoratori impegnati in         mansioni particolarmente usuranti       
        
      
Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera         a), si rammenta che, ai sensi dell'         art. 2 del D.M. 19 maggio           1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli         stessi devono essere stati impegnati in mansioni afferenti i lavori che di         seguito si riportano:      
- "Lavori in galleria, cava o miniera": mansioni         svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;      
- "lavori nelle cave", mansioni svolte dagli         addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;      
- "lavori nelle gallerie", mansioni svolte dagli         addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e         continuità;      
- "lavori in cassoni ad aria compressa";      
- "lavori svolti dai palombari";      
- "lavori ad alte temperature": mansioni che         espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di         prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle         fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli         addetti ad operazioni di colata manuale;      
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei         soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;      
- "lavori espletati in spazi ristretti", con         carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di         costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte         continuamente all'interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti,         doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;      
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni         svolte con carattere di prevalenza e continuità.      
        
      
 1.2 - Lavoratori         notturni       
        
      
I lavoratori notturni, contemplati nella lettera         b), sono definiti e ripartiti ai soli fini del D.Lgs. n. 67/2011, nelle         seguenti categorie:      
1. lavoratori a turni, che prestano la loro         attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte         e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non         inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato         nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non         inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato         dal 1° luglio 2009;      
2. lavoratori che prestano la loro attività per         almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per         periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.      
        
      
 1.3 - Lavoratori addetti alla         c.d. "linea catena"       
        
      
La lettera c), riguardante i lavoratori addetti         alla c.d. "linea catena", contempla i lavoratori alle dipendenze di imprese per         le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni         sul lavoro gestita dall'INAIL (di cui all'allegato 1), impegnati all'interno di         un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi,         sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su         parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a         scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla         tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di         produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di         regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al
controllo         di qualità.      
        
      
 1.4 - Conducenti di         veicoli       
        
      
La lettera d) contempla i conducenti di veicoli,         di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di         trasporto collettivo.    



2. Requisito oggettivo      
Il beneficio pensionistico, ai sensi del comma 2         del citato articolo 1, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una         delle attività faticose e pesanti individuate dal comma 1 dello stesso articolo         1, per i seguenti periodi:      
a) per almeno sette anni, compreso l'anno di         maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le         pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;      
b) per almeno la metà della vita lavorativa         complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.      
Il comma 3, del medesimo articolo 1, stabilisce         che, ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività        particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro         effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da         contribuzione figurativa.    



3. Beneficio      
Il comma 4 del citato articolo 1 dispone che a         decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti destinatari del         beneficio in parola conseguono il diritto al trattamento pensionistico con         un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e         anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti         dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007.      
Pertanto, a decorrere dall'anno 2013 i lavoratori         interessati possono accedere al beneficio in presenza del requisito anagrafico         di 58 anni anziché 61 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva         pari a 94 anziché a 97.      
Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli         incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 del D.L. 31 maggio         2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.         122.      
        
      
 3.1 - Beneficio nel periodo         transitorio       
        
      
Il comma 5 dello stesso articolo 1 disciplina il         periodo transitorio 2008-2012, stabilendo che i lavoratori destinatari del         beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in         presenza dei seguenti requisiti:      
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008         e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella         indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della L. n. 247 del 2007, e cioè         in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;      
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009         e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di         età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai         requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in         presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età        anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95;      
c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di         due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una         unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta         Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59         ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a         95;      
d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica         inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità        contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso         periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di         57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva         pari a 94 anziché a 96.      
Il comma 6 dell'articolo 1 dispone che per i         lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni         lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso         anticipato al pensionamento dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di         età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:      
a) un anno per coloro che svolgono le predette         attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;      
b) due anni per coloro che svolgono le predette         attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a         77.      
Sempre per i lavoratori notturni, il comma 7, ai         fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni) prevede         che, in caso di anni di lavoro in parte ricadenti nell'ipotesi sub a), ed in         parte nell'ipotesi sub b) del comma 6, si debba far riferimento all'attività        svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo più         lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2.      
Come già precisato al punto 2 del presente         messaggio, il richiamato comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, ai fini del         beneficio bisogna avere svolto una delle attività previste dal decreto         legislativo in argomento per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione         dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni         aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e per almeno la metà della vita         lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio         2018.      
Lo stesso comma 7, relativamente ai lavoratori         notturni, prevede, altresì, che nel caso di svolgimento di attività per un         periodo di tempo equivalente, venga preso in considerazione il beneficio         ridotto contemplato nella lettera b) del comma 6, ossia quello relativo ad un         numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.      
Il medesimo comma 7 prevede, infine, che qualora         il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle         altre fattispecie di lavori faticosi e pesanti contemplati dal decreto         legislativo di cui trattasi, si applica il beneficio ridotto previsto dal         predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in         cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate al comma 6         medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.    



4. Incumulabilità con altri benefici      
Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto         legislativo in parola stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior         favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti         nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non         sono cumulabili o integrabili con quelle previste dal decreto legislativo         stesso.    



5. Decorrenza del beneficio      
Il comma 9 del più volte richiamato articolo 1         dispone che i benefici di cui allo stesso articolo 1 spettano, fermo restando         quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile         dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 maggio 2011)         purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di         lavoro.    



6. Presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e         relativa documentazione      
L'articolo 2 fissa i termini per la presentazione         della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori         particolarmente faticosi e pesanti, all'Istituto previdenziale presso il quale         il lavoratore è iscritto, corredata della necessaria documentazione, dal cui         esito può derivare il diritto per l'accesso al pensionamento di anzianità con         requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei         lavoratori.      
Ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 2, il         lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi deve trasmettere la         relativa domanda e la necessaria documentazione:      
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già        maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31         dicembre 2011;      
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei         requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°         gennaio 2012.      
Il comma 2 del citato articolo 2 elenca i         documenti, che in copia o estratto, devono corredare la domanda unitamente agli         elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti         necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto         dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai         necessari periodi di espletamento del lavoro come stabilito dal medesimo         articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda,         riferibili ad una serie di documenti, puntualmente individuati dallo stesso         comma 2 (allegato n. 2).      
Si sottolinea che il comma 6 del medesimo         articolo 2 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di rendere disponibile         per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 2,         nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.    



7. Comunicazione da parte dell'Ente previdenziale      
Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'Ente         previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico,         comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito         positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale         resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di         pensionamento dell'interessato ai fini della verifica della sussistenza di ogni         altra condizione di legge.    



8. Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento         pensionistico      
Il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede, in         caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla         decorrenza del trattamento pensionistico per le domande presentate oltre i         termini stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 2. Detto differimento è         fissato in:      
a) un mese, per un ritardo della presentazione         compreso in un mese;      
b) due mesi, per un ritardo della presentazione         compreso tra un mese e due mesi;      
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di         tre mesi ed oltre.    



9. Modalità di rilevazione dello svolgimento da parte del         lavoratore delle attività particolarmente faticose e pesanti      
Il comma 5 del citato articolo 2 prevede che, a         decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto interministeriale         previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo, e con le modalità nello         stesso individuate, sarà effettuata la rilevazione dello svolgimento, da parte         del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività particolarmente faticose         e pesanti.    



10. Meccanismo di salvaguardia      
L'articolo 3 del D.Lgs. n. 67/2011 prevede che,         qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal         monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti         del numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate con lo         stesso decreto legislativo, la decorrenza dei trattamenti venga differita. Al         fine di garantire un numero di accessi al pensionamento sulla base dei         requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in         relazione alle risorse finanziarie preventivate, sono assicurati criteri di         priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli         stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.    



11. Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo         svolgimento di attività faticose e pesanti      
Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni         riguardanti sia l'obbligo del datore di lavoro di comunicazione alla Direzione         provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti         previdenziali, dello svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c)         dell'art. 1, comma 1, sia le relative sanzioni pecuniarie, in caso di omessa         comunicazione.      
Sono previste, altresì, sanzioni qualora da         documentazione non veritiera siano derivati indebiti riconoscimenti di         trattamenti pensionistici.    



12. Copertura finanziaria      
L'articolo 7 del decreto legislativo in parola         pone a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici         in argomento, con previsione della relativa copertura finanziaria.    



13. Prime indicazioni operative      
In attesa che vengano fornite le istruzioni         applicative riguardanti il riconoscimento del beneficio previsto dal D.Lgs. n.         67/2011, le competenti Strutture territoriali avranno cura di costituire         apposita evidenza delle domande presentate dai lavoratori interessati ad         ottenere il riconoscimento dello svolgimento di una o più attività faticose e         pesanti, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato di anzianità.    



Allegato 1      
        
      
 Allegato 1       
 (di cui all'articolo 1, comma 1,         lettera c)       
        
      
 Elenco n. 1       
        
      
          
              
               Voce                           
               Lavorazioni   
                         
1462                          
Prodotti dolciari; additivi per bevande e               altri alimenti  
                         
2197                          
Lavorazione e trasformazione delle resine               sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti;               produzione di articoli finiti, ecc.  
                         
6322                          
Macchine per cucire e macchine               rimagliatrici per uso industriale e domestico  
                         
6411                          
Costruzione di autoveicoli e di               rimorchi  
              
6581                          
Apparecchi termici: di produzione di               vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento             
              
6582                          
Elettrodomestici             
              
6590                          
Altri strumenti ed apparecchi             
              
8210                          
Confezione con tessuti di articoli per               abbigliamento ed accessori; ecc.  
                         
8230                          
Confezione di calzature in qualsiasi               materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo                       


              



Allegato 2      
        
      
 Art. 2       
 Modalità di presentazione della         domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione       
        
      
Omissis      
        
      
Comma 2. La domanda di cui al comma 1, presentata         all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve         essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla         normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui         all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la         sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo         quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle         attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal         medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo         dell'azienda, riferibili a:      
a) prospetto di paga;      
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il         libro unico del lavoro;      
c) libretto di lavoro;      
d) contratto di lavoro individuale indicante         anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello         di inquadramento;      
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del         personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di         incarichi o mansioni;      
f) documentazione medico-sanitaria;      
g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma         2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale         disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;      
h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma         2;      
i) carta di qualificazione del conducente di cui         all'articolo 18 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità        alla guida;      
l) documento di valutazione del rischio previsto         dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di         lavoro;      
m) comunicazioni di assunzione ai sensi         dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con         modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive         modificazioni;      
n) dichiarazione di assunzione ai sensi         dell'articolo 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, contenente le         informazioni di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152;      
o) altra documentazione equipollente.      
        
      
Omissis    



D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67
L. 4 novembre 2010, n. 183, art.       1
D.M. 19 maggio 1999, art.       2

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