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lunedì 10 febbraio 2025
Tar 2024-“ I due provvedimenti avversati con il presente atto di gravame cumulano, ai fini della praticata decurtazione stipendiale, tutti i periodi di assenza per malattia verificatosi nei tre anni precedenti, non tenendo conto: (i) di quanto previsto dall’art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui “L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi (…). Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà, di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia (…). Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da -OMISSIS-o, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario”; (ii) e della specifica distinzione tra “assenza per malattia non dipendente da -OMISSIS-o” e “malattia riconosciuta dipendente da -OMISSIS-o” espressamente prevista dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. del 7.05.2008.
domenica 9 febbraio 2025
Corte dei Conti 2025- la Procura Regionale della Corte dei Conti ha evocato in giudizio un dirigente della Polizia Locale di una determinata località (indicato come "X X"), al fine di chiedere la sua condanna al risarcimento di un danno patrimoniale causato all'Amministrazione. Il dirigente in questione, che aveva un contratto a tempo pieno, è accusato di due comportamenti impropri: 1. Utilizzo improprio dell'auto di servizio: Probabilmente l'auto di servizio è stata utilizzata per scopi personali o non legittimi, violando le normative relative all'uso delle risorse pubbliche. 2. Percezione indebita di buoni pasto: L'accusa riguarda il fatto che il dirigente abbia ricevuto buoni pasto senza averne diritto, costituendo così un danno patrimoniale per l'Amministrazione.
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