Circ. 22 febbraio 2011, n. 400/A/2011/12.214.39 (1).
Rinnovo del permesso di soggiorno per studio nel caso in cui lo straniero sia impegnato nella frequenza dei c.d. corsi singoli.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
Ai
Signori questori della Repubblica
Loro sedi
e. p.c.:
Alla
Segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
Al
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Roma
Con riguardo alla problematica sollevata da alcune Questure, inerente la possibilità di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per studio concesso, conformemente al visto d'ingresso, in base all'esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione ad uno o più corsi singoli, si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni opportunamente condivise, peraltro, con il competente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Nel rilevare, preliminarmente, l'inesistenza, nell'ambito dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 268/1998 e successive modificazioni e del relativo articolo 46 del novellato D.P.R. n. 394/1999, di una specifica disciplina al riguardo, occorre far chiarezza in merito alla possibilità di procedere all'eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per studio laddove lo straniero si iscriva ad un ulteriore, successivo, corso singolo oppure ad un corso di laurea.
Si è dell'avviso che non si possa procedere al rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno nel caso in cui lo straniero si iscriva ad un corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia. Tale orientamento trova conforto nella stessa lettera b) del comma 3, dell'articolo 39 che, recependo i principi comunitari sanciti dalla Dir. 2004/114/CE, specifica che la rinnovabilità del permesso di soggiorno è consentita ai fini della prosecuzione del corso di studi anche qualora lo studente si iscriva ad un corso di laurea diverso da quello per il quale ha fatto ingresso in Italia. Mentre, come noto, i c.d. corsi singoli non sono riconducibili ad un corso di laurea.
Occorre invece, riflettere sulla possibilità di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per studio posseduto dallo studente che, al termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, decide di iscriversi ad un corso di laurea. In tal caso, si ritiene di poter valutare favorevolmente il rinnovo solo qualora il corso di laurea prescelto dallo studente sia attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto in quanto, comunque, potrebbe essere considerata uno prosecuzione del percorso scolastico. Nel caso in specie, chiaramente, lo studente dovrà opportunamente documentare l'attinenza o la conseguenzialità, mediante certificazione rilasciata dallo stesso Ateneo.
Si è di analogo avviso anche nel caso in cui gli studenti, dopo il conseguimento della laurea, abbiano necessità di frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ma siano essi necessari [1] per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream, quali le scuole di specializzazione, i dottorati di ricerca ovvero i master. In tal caso, infatti, il permesso di soggiorno per studio potrà essere convertito alla luce della previsione contenuta nell'ultima parte del comma 4 del citato articolo 46.
Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
[1] Anche in tal caso, tale correlazione dovrà essere opportunamente certificata dalle stesse Autorità accademiche nazionali.
Il Direttore centrale
Rodolfo Ronconi
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 39
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 46
Dir. 13 dicembre 2004, n. 2004/114/CE
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martedì 19 aprile 2011
Ministero dell'interno Circ. 22-2-2011 n. 400/A/2011/12.214.39 Rinnovo del permesso di soggiorno per studio nel caso in cui lo straniero sia impegnato nella frequenza dei c.d. corsi singoli. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
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