Circ. 14 marzo 2011, n. 3/2011 (1).
Art. 6, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dello Stato, Dipartimento della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio per l’organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, Servizio programmazione assunzioni e reclutamento.
Alle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 196/2009, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati
Loro sedi
Premessa
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122 interviene, in un contesto di straordinaria necessità ed urgenza, per emanare disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e a contrastare l’evasione fiscale, ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica.
Sul fronte della stabilizzazione finanziaria, la manovra si sviluppa con interventi finalizzati a ridurre il perimetro e i costi della pubblica amministrazione, degli apparati politici ed amministrativi, nonché con misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.
Tra le disposizioni che incidono sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, vi è l’art. 6, comma 7, che prescrive un’importante e specifica misura di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza.
In particolare la norma, nel perseguire l’obiettivo di valorizzazione delle professionalità interne alle amministrazioni, stabilisce che: “a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività
sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni interpretative della disposizione citata, precisando che la presente circolare è stata condivisa con il Ministero dell’economia e delle finanze, come da nota 4 marzo 2011, n. 5672.
Amministrazioni destinatarie e decorrenza
Il D.L. n. 78/2010 risponde all’impegno concordato dal Governo in ambito europeo di riportare l’indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012.
La manovra, perciò, interviene in larga parte sugli enti e sugli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche i cui conti, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche individuati dall’ISTAT, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
L’elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2010.
L’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010, pertanto, si applica alle amministrazioni individuate dal suddetto elenco. Il legislatore, tuttavia, nel confermare tra i destinatari della norma l’inclusione delle autorità indipendenti, ha ritenuto, invece, di escludervi le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.
Inoltre, l’articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione, ha escluso dall’ambito applicativo della norma “gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario”, nonché “le attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Si pone l’accento sul fatto che l’art. 6, comma 20, del D.L. n. 78/2010 prevede che le disposizioni dell’articolo 6, tra cui quella in argomento, non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
L’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, introduce il vincolo di riduzione della spesa con decorrenza dal 2011.
Per l’anno 2010 rimane fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 [1], secondo cui “la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.”
Il successivo comma 12, dell’art. 1, della medesima L. n. 266/2005 prevedeva che la suddetta disposizione del comma 9 non si applicasse alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 505 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevedeva un’estensione di ambito poiché disponeva che la citata disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, della L. n. 266/2005, si applicasse alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311. Rimaneva salva l’esclusione prevista dai commi 9, 12 della stessa L. n. 266/2005, nonché l’inapplicabilità agli organi costituzionali.
Appare evidente che, a decorrere dal 2011, la misura di riduzione della spesa è più restrittiva per le amministrazioni già contemplate dalla normativa precedente ed ha un ambito di applicazione soggettivo più ampio, ricomprendendo ora anche gli enti locali.
[1] Come modificato prima dall’articolo 27 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 2 dell’articolo 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Tipologia di spesa
La spesa annua oggetto di riduzione è quella per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Detta spesa, a decorrere dal 2011, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.
Con Circ. 10 febbraio 2006, n. 7 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è stato chiarito che per spesa “sostenuta” occorre intendere quella “impegnata”.
La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo, con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una definizione di dette tipologie di incarico.
In particolare, “per gli incarichi di studio, il riferimento è all’art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno”.
Le fattispecie sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa per tali tipologie di incarichi costituisce, per il responsabile dell’affidamento dell’incarico stesso, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Disposizioni speciali
La misura di riduzione di spesa prevista dall’articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 non si applica per gli incarichi di studio e consulenza conferiti ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, attesa le specifica disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché le puntuali limitazioni di spesa disciplinate con appositi regolamenti adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della L. 23 agosto 1988, n. 400.
Per le stesse ragioni si ritengono escluse, dal regime di riduzione previsto dalla norma in oggetto, le strutture di missione di cui all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, laddove il provvedimento che le istituisce prevede un apposito contingente di personale da utilizzare mediante conferimento di incarichi secondo la tipologia in argomento. Resta ferma l’applicabilità dell’art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010 ai compensi corrisposti ai soggetti che fanno parte delle strutture tecniche di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’art. 7, comma 4, del citato D.Lgs. n. 303 del 1999, sempre che il compenso non costituisca il trattamento retributivo di servizio.
La presente circolare è soggetta al controllo da parte dei competenti organi.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Renato Brunetta
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 1
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 9
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 505
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 14
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, art. 7
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martedì 19 aprile 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri Circ. 14-3-2011 n. 3/2011 Art. 6, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dello Stato, Dipartimento della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio per l’organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, Servizio programmazione assunzioni e reclutamento.
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