Msg. 15 aprile 2011, n. 8902 (1).
Vittime del terrorismo. Convenzione INPS - Ministero Interno per il riconoscimento dei benefici.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, verrà erogato un incremento del trattamento di fine rapporto (TFR) se lavoratori dipendenti, oppure un'indennità equivalente al TFR se lavoratori autonomi o liberi professionisti: tutto ciò è possibile grazie alla convenzione sottoscritta il 13 aprile tra il Ministero dell'Interno e l'INPS.
La convenzione stabilisce che spetta al Ministero adottare i decreti a favore dei beneficiari, sulla base degli importi che verranno calcolati dall'INPS secondo le modalità indicate dalla convenzione.
Le vittime del terrorismo e i loro familiari che intendono accedere ai benefici della legge, resi eseguibili dalla convenzione, dovranno presentare la domanda presso il Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'Interno. L'INPS calcolerà i benefici in base agli anni di contribuzione e ai criteri di rivalutazione stabiliti dalla legge.
La convenzione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata dalle parti.
Allegato
Convenzione per l'erogazione della maggiorazione del TFR ai sensi della L. 3 agosto 2004, n. 206
La presente convenzione regola i rapporti tra il Ministero dell'Interno e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'erogazione ai lavoratori dipendenti iscritti presso le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti gestite dall'INPS, della maggiorazione del tfr ex artt. 2 e 3 della L. n. 206/2004 ed ai lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 dell'indennità ex art. 3, comma 1-bis della citata L. n. 206/2004.
Il Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione cod. fiscale n. 80215430580, con sede legale in Piazza Viminale n. 1 - 00184 - Roma, in persona del Prefetto Angela Pria, nata a Roma l'11 giugno 1953, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso il Ministero,
e
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21 - 00144 ROMA, Partita IVA 02121151001, nella persona del suo Presidente dott. Antonio Mastrapasqua, nato a Roma il 20 settembre 1959, per la carica ivi domiciliato,
Visti
La L. 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice;
in particolare, gli artt. 2 e 3 della citata L. n. 206/2004 che stabiliscono, tra l'altro, un incremento del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti individuati dalle stesse disposizioni;
l'art. 3, comma 1-bis, della medesima L. n. 206/2004 che prevede a favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, una indennità, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007 contenente indicazioni per una omogenea attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 206/2004;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 concernente il "Codice dell'amministrazione digitale";
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42, recante l'istituzione del sistema pubblico di connettività (SPC) e la rete internazionale della Pubblica Amministrazione;
l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
la Circ. 24 ottobre 2007, n. 122 e la Circ. 11 novembre 2008, n. 98 dell’INPS che riepilogano le istruzioni in materia fornite dagli Organi istituzionali preposti e recepiscono le osservazioni fornite dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro,
ritenuto
necessario individuare opportune modalità operative che consentano una tempestiva erogazione dei benefìci in argomento previsti dalla L. n. 206/2004 ai soggetti aventi diritto,
considerato
che la competenza all'erogazione dei predetti benefici è individuata in capo al Ministero dell'Interno,
tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione, le Parti concordano quanto segue:
Art. 1
Destinatari dei benefici.
I destinatari dei benefìci sono individuati dal Ministero dell'Interno, sulla base delle istanze prodotte, e comunicati all'INPS con le modalità di cui all'art. 3 ultimo comma del presente accordo, per la determinazione degli importi da corrispondere alle vittime del terrorismo o delle stragi di tale matrice, iscritte presso l'INPS, e ai loro familiari, iscritti presso l'INPS, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori anche sui loro trattamenti diretti.
Art. 2
Oggetto.
L'INPS determinerà l'importo dovuto secondo le seguenti modalità:
- Per i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 il calcolo verrà eseguito applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari 10 volte la media dei redditi, da lavoro autonomo o libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 aumentata del 7,5 per cento.
- Per i lavoratori dipendenti iscrìtti all'INPS il calcolo verrà eseguito tenendo conto della documentazione relativa al TFR liquidato oppure ogni altro documento equipollente. Ove tale documentazione non sia prodotta dagli interessati o non sia reperibile, si procederà con gli stessi criteri utilizzati per i lavoratori autonomi o liberi professionisti.
Il Ministero dell'Interno adotterà i decreti di liquidazione a favore dei beneficiari sulla base degli importi determinati dall'INPS.
Art. 3
Flusso informazioni tra le Parti e modalità tecniche.
In fase di prima attuazione della convenzione, il Ministero dell'Interno metterà a disposizione dell'INPS i dati in suo possesso relativi a tutti i soggetti che hanno già prodotto istanza per i benefici in argomento.
Per i soggetti non presenti negli archivi dell'INPS, o per i quali non siano stati prodotti dal richiedente, unitamente alla domanda documenti utili per il calcolo, il Ministero provvederà a richiedere ai potenziali beneficiari la produzione dei documenti necessari a quantificare gli importi da erogare, secondo quanto previsto dalle Parti nell'allegato A della presente convenzione, e si occuperà del loro successivo inoltro all'INPS.
Per agevolare, a regime, le attività dell'INPS di quantificazione degli importi da erogarsi, il Ministero dell'Interno predisporrà la modulistica con i documenti necessari, da produrre all'atto della presentazione della domanda presso i competenti Uffici dello stesso Ministero.
Tutte le comunicazioni tra Ministero ed INPS inerenti l'attuazione della presente convenzione avverranno a mezzo PEC.
Art. 4
Responsabilità.
L'INPS assicura la puntuale applicazione dei criteri di quantificazione degli importi stabiliti nell'art. 2 della presente convenzione.
Il Ministero dell'Interno si impegna a comunicare tempestivamente all'INPS ogni variazione normativa che interverrà successivamente alla presente convenzione.
Il Ministero dell'Interno è unico responsabile dell'erogazione dei benefici e assume la legittimazione passiva per eventuali contestazioni, avvalendosi del supporto tecnico-consulenziale dell'INPS che si dovesse rendere necessario per la difesa dell'Amministrazione.
Art. 5
Privacy.
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Le Parti, in qualità di autonomi titolari dei trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
È assicurato, altresì, che - al di fuori dei casi previsti dalla legge - i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.
In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003.
Articolo 6
Durata.
La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.
Art. 7
Adeguamenti tecnici.
Le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità dì miglioramenti procedurali.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 13 aprile 2011
Per il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Il Prefetto
Angela Pria
L’Istituto nazionale della previdenza sociale
Il Presidente
Antonio Mastrapasqua
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