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lunedì 30 maggio 2011

Alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo: rideterminazione del canone Rideterminato, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli artt. 2 e 3 del decreto in commento, il canone degli alloggi di servizio delle Forze armate dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione.

D.M. 16 marzo 2011 del Ministero della difesa (G.U. 27 maggio 2011, n. 122)
DECRETO 16 marzo 2011


Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo. (11A07000) (GU n. 122 del 27-5-2011 )
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto l'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, concernente la rideterminazione  del  canone  degli  alloggi  di
servizio militari occupati da utenti senza titolo; 
  Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497,  concernente  autorizzazione
di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per  il  personale
militare e disciplina delle relative concessioni; 
  Visto l'art. 2, comma 3, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,
recante la disciplina delle locazioni e del rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo; 
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138,  recante  norme  per  la  revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe  d'estimo  delle  unita'
immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche'  delle  commissioni
censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, recante  i  criteri  generali  per  la  realizzazione  degli
accordi da definire in sede locale per la stipula  dei  contratti  di
locazione agevolati, nonche' dei contratti di locazione transitori  e
dei contratti di locazione per studenti universitari; 
  Visto l'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ove e'  stabilito
che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  con
proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio
abitativo della difesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, e in particolare: 
    a) il capo I del titolo III del libro II, concernente gli alloggi
di servizio delle forze armate; 
    b)  il  capo  IV  del  titolo  III  del  libro  II,  recante   le
disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al  nuovo
modello delle forze armate; 
  Acquisita l'intesa con l'agenzia del demanio ai sensi dell'art.  6,
comma 21-quater del citato decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Acquisito  il  parere  dell'organo  centrale  della  rappresentanza
militare (COCER), formulato ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater del
citato decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Considerato che gli alloggi concessi  in  uso  dall'amministrazione
della  difesa  sono   strettamente   preordinati   a   garantire   la
funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle forze armate; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 15 marzo  2011,  con  il
quale il sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido  Crosetto  e'
stato delegato alla firma del provvedimento da adottare in attuazione
dell'art. 6, comma 21-quater, del  citato  decreto-legge  n.  78  del
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6,  comma  21-quater,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, il canone degli alloggi di servizio delle  Forze
armate dovuto dagli utenti non  aventi  titolo  alla  concessione  e'
rideterminato, anche in regime di proroga, secondo  i  criteri  e  le
modalita' stabiliti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. 
  2. La rideterminazione del canone di cui al comma 1, fermo restando
per l'occupante  l'obbligo  di  rilascio  entro  il  termine  fissato
dall'amministrazione e fatte salve  le  disposizioni  in  materia  di
deroga ai limiti di durata delle concessioni stabilite dal decreto di
gestione del patrimonio abitativo emanato  annualmente  dal  Ministro
della difesa, si applica nei casi di cessazione, decadenza  o  revoca
della concessione, rispettivamente previsti dagli articoli 329, 330 e
331 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al coniuge
e ai figli gia' conviventi del concessionario di alloggio, ASI o AST,
riconosciuto vittima della criminalita',  o  del  terrorismo,  o  del
dovere, o  equiparato  a  quest'ultima  categoria,  finche'  permanga
inalterato lo stato civile. 
 
    Art. 2 
 
 
                      Determinazione del canone 
 
  1. Il canone mensile di locazione di cui all'art. 1 e'  determinato
dal prodotto del prezzo di mercato, che  viene  desunto  dal  calcolo
della media  aritmetica  dei  canoni  unitari  di  locazione  forniti
dall'Agenzia del territorio - Osservatorio  del  mercato  immobiliare
(OMI), per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione
delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della
superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il
«coefficiente correttivo»  calcolato  in  funzione  del  reddito  del
nucleo  familiare  dell'occupante  e  del  periodo   di   occupazione
dell'alloggio senza titolo. 
  2. Ai fini dell'applicazione del «coefficiente correttivo»  di  cui
al comma 1, si definisce «reddito  di  riferimento»  quello  ottenuto
dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti  il  nucleo
familiare  conviventi  dell'occupante,   come   desunti   dall'ultima
dichiarazione  dei  redditi  presentata  alla  data  della   notifica
dell'inizio del procedimento di aggiornamento canone. 
  3. Il «reddito di riferimento» di cui al comma 2 e': 
    a) ridotto: 
      1) di euro 2.500 per ogni familiare convivente a carico; 
      2) di euro 10.000 per ogni familiare  convivente  portatore  di
handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5  febbraio
1992, n. 104; 
    b)  aumentato  per   ogni   mensilita'   intera   di   conduzione
dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla
conduzione dell'alloggio occupato sino  alla  data  del  31  dicembre
2010, con le seguenti modalita': 
      1) euro 100 se il reddito di riferimento e' compreso  tra  euro
40.000 ed euro 55.000; 
      2) euro 150 se il reddito di riferimento e' compreso  tra  euro
55.001 ed euro 75.000; 
      3) euro 200 se il reddito di riferimento e' compreso  tra  euro
75.001 ed euro 90.000; 
      4) euro 300 se il reddito  di  riferimento  superiore  ad  euro
90.001. 
  4. Il «coefficiente correttivo» di cui al comma 1, per  i  «redditi
di riferimento», come calcolati ai commi 2 e  3,  e'  determinato  in
misura pari a: 
    a) 0,30 per i redditi fino a euro 19.000; 
    b) 0,40 per i redditi compresi tra euro 19.001 ed euro 30.000; 
    c) 0,50 per i redditi compresi tra euro 30.001 ed euro 40.200; 
    d) 0,70 per i redditi compresi tra euro 40.201 ed euro 55.000; 
    e) 0,80 per i redditi compresi tra euro 55.001 ed euro 75.000; 
    f) 0,90 per i redditi compresi tra euro 75.001 ed euro 90.000; 
    g) 0,95 per i redditi compresi tra euro 90.001 ed euro 130.000; 
    h) 1,00 per i redditi oltre euro 130.000. 
  5. Sono esclusi dalla procedura di rideterminazione del canone,  di
cui al comma 4, gli utenti senza titolo che,  al  31  dicembre  2010,
rientrano nelle categorie previste dall'art. 2 del decreto 23  giugno
2010,  emanato  ai  sensi  dell'art.  306,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 66 del 2010. 
  6. L'aggiornamento del canone di tutti gli alloggi  occupati  senza
titolo e' calcolato nella misura intera della variazione  annualmente
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo  per  famiglie
di operai e impiegati. 
 
                               Art. 3 
 
 
                      Modalita' di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 312, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010, i comandi militari o  gli  organismi
designati dagli Stati maggiori di Forza  armata,  competenti  per  la
gestione degli alloggi di servizio, provvedono alla  rideterminazione
del  canone  di  cui  all'art.  2,  secondo  le  modalita'   indicate
nell'allegato «A»  al  presente  decreto,  previa  comunicazione,  al
personale interessato,  dell'avvio  del  procedimento  e  contestuale
richiesta  della  documentazione  dimostrativa  dell'appartenenza   a
soglia di reddito familiare che comporti l'eventuale applicazione del
coefficiente correttivo di cui all'art. 2. 
  2. Su istanza degli interessati, comprovata mediante atto notorio o
dichiarazione sostitutiva, da cui risultano le  eventuali  variazioni
che comportano l'obbligo di adeguamento del canone, i comandi  o  gli
organismi di cui al comma 1 provvedono a variare  corrispondentemente
gli importi determinati secondo le  modalita'  previste  al  comma  3
dell'art. 2. 
  3. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, i comandi
o gli organismi di cui al comma 1emanano i  definitivi  provvedimenti
amministrativi di  rideterminazione  del  canone  e  provvedono  alla
notifica agli interessati, dalla  quale  decorre  l'applicazione  del
nuovo canone. 
  Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 marzo 2011 
 
                                             p. Il Ministro: Crosetto 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2011 
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 206 
 
                                                  Allegato A 
 
 
         La determinazione dei canoni - Criteri e modalita' 
 
  1 Il criterio da utilizzare per la rideterminazione dei canoni 
  E' quello basato sulle  quotazioni  fornite  dall'Osservatorio  del
Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI): 
  a) in termini di canoni di locazione, per  la  zona  di  ubicazione
dell'alloggio  e  la  tipologia  residenziale  di  riferimento,   ove
disponibili; 
  b) in termini di canoni di locazione, per la tipologia residenziale
di riferimento, ma in altra zona  contigua,  se  non  disponibili  in
quella di ubicazione dell'alloggio in esame. 
  1.a Criterio basato sui canoni di locazione relativi alla  zona  di
ubicazione dell'alloggio e alla tipologia residenziale di riferimento 
  Il canone base di locazione sara' dato dalla seguente espressione: 
 
    
 
C = canone OMI min + canone OMI max x K x S conv.
    -------------------------------
                   2                              (formula 1)
 
 
    
 
  Dove: 
  - canone OMI min e canone OMI max rappresentano gli estremi  minimo
e massimo dell'intervallo dei canoni  unitari  di  locazione  forniti
dall'OMI nella zona in cui e' ubicato l'immobile, per la destinazione
residenziale  e  la  tipologia  di  riferimento  (abitazioni  civili,
abitazioni di tipo econcomico, ville e villini); 
  - K  e'  il  coefficiente  correttivo  globale,  come  definito  al
paragrafo 2; 
  - S  conv.  e'  la  superficie  convenzionale  dell'alloggio,  come
definita al paragrafo 3; 
  1.b Criterio basato sui canoni di locazione relativi alla tipologia
residenziale di riferimento,  ma  in  altra  zona  contigua,  se  non
disponibili in quella di ubicazione dell'alloggio in esame 
  In caso di mancanza assoluta di valori di  riferimento  (canoni  di
locazione o valori di compravendita) relativi alla zona di ubicazione
dell'alloggio e alla tipologia residenziale di riferimento il  canone
base di locazione sara' riferito alla media dei canoni  di  locazione
rilevati nelle zone contigue, secondo la seguente espressione: 
 
    
 
 
C = canone( medio zone OMI min + canone medio zone OMI max x K x S conv.
    ------------------------------------------------------
                               2                              (formula 2)
 
    
 
  Dove: 
  -  canone  medio  zone  OMI  min  e  canone  medio  zone  OMI   max
rappresentano i valori medi rispettivamente dei minimi e dei  massimi
degli intervalli dei canoni unitari  di  locazione  forniti  dall'OMI
nelle zone contigue a quella in cui e'  ubicato  l'immobile,  per  la
destinazione residenziale e la tipologia di  riferimento  (abitazioni
civili, abitazioni di tipo economico, ville e villini); 
  - K  e'  il  coefficiente  correttivo  globale,  come  definito  al
paragrafo 2; 
  - S  conv.  e'  la  superficie  convenzionale  dell'alloggio,  come
definita al paragrafo 3; 
  2 Coefficiente correttivo globale 
  I canoni medi desunti dall'OMI  dovranno  essere  corretti  con  un
coefficiente  globale  in  grado  di  rappresentare  le   particolari
caratteristiche  estrinseche  ed  intrinseche  del  bene  oggetto  di
valutazione rispetto alle  caratteristiche  ordinarie  degli  alloggi
oggetto di rilevazione da parte dell'Agenzia del Territorio. 
  Il coefficiente globale K  sara'  dato  dal  prodotto  dei  singoli
coefficienti Ki sotto indicati: 
  a) K1 = coefficiente di eta', qualita' e stato di manutenzione; 
  b) K2 = coefficiente di piano; 
  c) K3 = coefficiente di posizione ed esposizione; 
  d) K4 = coefficiente per immobili dotati di impianti di particolare
rilevanza o di elevato  grado  di  sicurezza  (condizionamento  aria,
automazione, allarme anti-intrusione, telecamere cc., ecc.); 
  e) K5 = coefficiente  per  alloggi  arredati  con  mobilio  fornito
dall'Amministrazione militare; 
  2.a Coefficiente di eta', qualita' e stato di manutenzione (K1) 
  In relazione all'eta' di costruzione dell'edificio o alla  data  di
completa ristrutturazione dell'alloggio  si  fara'  riferimento  alla
seguente tabella: 
 
    
 
                         |----------------------------------
                         |        Stato conservativo e
                         |         manutentivo alloggi
-------------------------|----------------------------------
  Epoca di costruzione   | Stato   Stato   Stato     Stato
e qualita' delle finiture| ottimo  buono  mediocre  pessimo
-------------------------|----------------------------------
Immobile nuovo,
recentissimo
------------------------------------------------------------
lusso                       1,35     1,30    1,20      -
signorile                   1,30     1,20    1,15      -
medio                       1,20     1,15    1,05      -
popolare                    1,15     1,05    1,00      -
------------------------------------------------------------
Immobile di 10 - 20 anni
------------------------------------------------------------
lusso                       1,30     1,20    1,15      -
signorile                   1,20     1,15    1,05      -
medio                       1,15     1,05    1,00      -
popolare                    1,05     1,00    0,95      -
------------------------------------------------------------
Immobile di 21 - 40 anni
------------------------------------------------------------
lusso                       1,20     1,15    1,05    0,95
signorile                   1,15     1,05    1,00    0,85
medio                       1,05     1,00    0,95    0,80
popolare                    1,00     0,95    0,85    0,70
------------------------------------------------------------
Immobile di 41 anni e oltre
------------------------------------------------------------
lusso                       1,15     1,05    1,00    0,85
signorile                   1,05     1,00    0,95    0,80
medio                       1,00     0,95    0,85    0,70
popolare                    0,95     0,85    0,80    0,65
------------------------------------------------------------
 
    
 
  Al fine di definire la qualita' delle finiture  (lusso,  signorile,
medio,  popolare),  la  classificazione  dell'alloggio   oggetto   di
valutazione e' individuata come di seguito riportato: 
  • lusso: unita' immobiliare avente le  caratteristiche  di  cui  al
D.M. 02 agosto 1969 del Ministero dei lavori Pubblici; 
  • signorile: unita' immobiliare con  finiture  interne  accurate  e
materiali di qualita', inserita in fabbricato che presenta  caratteri
architettonici di pregio e dotato di  pertinenze  comuni  di  livello
superiore all'ordinario quali giardini attrezzati,  campi  da  gioco,
etc., e avente caratteristiche assimilabili, piu' in  generale,  alla
categoria catastale A1; 
  • medio: unita' immobiliare con finiture interne di media fattura e
materiali di ordinaria qualita', inserita in un  fabbricato  di  tipo
civile o  economico  e  dotato  di  pertinenze  ordinarie,  e  avente
caratteristiche  assimilabili,  piu'  in  generale,  alle   categorie
catastali A2 e A3; 
  •  popolare:  unita'  immobiliare  a  destinazione  abitativa   con
finiture interne e materiali di  modesta  qualita',  inserita  in  un
fabbricato  di  tipo  popolare  caratterizzato  da  elevata  densita'
abitativa con limitata qualita', dotazione e dimensione  delle  parti
comuni, e avente caratteristiche assimilabili, piu' in generale, alla
categoria catastale A4. 
  Per  la  determinazione  dello  stato  manutentivo  e  conservativo
dell'alloggio, si tiene conto dei seguenti elementi: 
  • pavimenti; 
  • pareti e soffitti; 
  • infissi esterni; 
  • infissi interni; 
  • impianto elettrico; 
  •  impianto  idrico-sanitario  (tubazioni)   e   servizi   igienici
(compresi sanitari, rubinetterie, pavimenti e rivestimenti); 
  • impianto termico. 
  In particolare, lo stato si considera: 
  • ottimo, qualora nessuno degli elementi  sopra  riportati  sia  in
scadenti condizioni; 
  • buono, qualora  sia  in  scadenti  condizioni  almeno  uno  degli
elementi sopra citati; 
  • mediocre, qualora siano in scadenti condizioni almeno  tre  degli
elementi sopra citati; 
  • pessimo, qualora siano in scadenti condizioni almeno cinque degli
elementi  sopra  citati.  Ai  fini  della  definizione  di   scadenti
condizioni, si precisa che per quanto riguarda: 
  • pavimenti: si intenderanno scadenti nel momento in  cui  verranno
riscontrate condizioni tali da rendere necessaria la sostituzione  di
oltre il 30% delle relative superfici. 
  • pareti, soffitti: si intenderanno scadenti  nel  momento  in  cui
verranno  riscontrate  condizioni  tali  da  rendere  necessario   il
rifacimento di oltre il 30% delle relative superfici. 
  • infissi interni: si intenderanno  scadenti  nel  momento  in  cui
verranno riscontrate condizioni o 
  problemi tali da rendere necessaria la  sostituzione  di  oltre  la
meta' della dotazione presente. 
  • infissi esterni: si intenderanno  scadenti  nel  momento  in  cui
verranno  riscontrati  rilevanti  problemi  di  tenuta  agli   agenti
atmosferici tali da rendere necessaria la sostituzione  di  oltre  la
meta' della dotazione presente. 
  • impianto elettrico: sara' definito scadente quando lo stesso  non
rispetta la vigente normativa in materia. 
  • impianto idrico e servizi igienico-sanitari: saranno  considerati
scadenti nel momento in  cui  verranno  riscontrati  malfunzionamenti
tali   da   richiedere   consistenti   interventi   di   manutenzione
straordinaria dell'impianto e/o l'integrale rifacimento. 
  • impianto di riscaldamento: sara' definito  scadente  qualora  gli
elementi radianti dell'unita' immobiliare presentino malfunzionamenti
non riparabili tali da richiedere la sostituzione di oltre  la  meta'
della dotazione presente. 
  2.b Coefficiente di piano (K2) (da considerare solo per gli edifici
plurifamiliari) 1 
 
      ------ 
       1  I  coefficienti  sono  stati  stabiliti  elaborando  quelli
      previsti dall'art. 19 della legge del 27/07/1978, n.392. 
 
  In  relazione  al  livello  di  piano,  limitatamente  alle  unita'
immobiliari situate in immobili costituiti 
  da  almeno  tre  piani  fuori  terra,  si  applicano   i   seguenti
coefficienti correttivi: 
  Per edifici dotati di ascensore: 
  - 0,85 per le abitazioni situate al piano seminterrato; 
  - 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; 
  - 0,95 per le abitazioni situate al piano primo; 
  - 1,00 per le abitazioni situate ai piani  intermedi  e  all'ultimo
piano; 
  - 1,05 per le abitazioni situate al piano  attico  con  terrazzo  a
livello; 
  Per edifici privi di ascensore: 
  - 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; 
  - 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; 
  - 0,95 per le abitazioni situate al piano primo; 
  - 0,90 per le abitazioni situate al piano secondo; 
  - 0,85 per le abitazioni situate al piano terzo; 
  - 0,80 per le abitazioni situate al piano quarto; 
  - 0,75 per le abitazioni situate al piano quinto; 
  - 0,70 per le abitazioni situate al piano sesto. 
  2.c Coefficiente di posizione ed esposizione (K3) 
  Per immobili dotati di  posizione  ed  esposizione  particolarmente
sfavorevole  o  favorevole,  qualora  diverse  da  quelle  mediamente
rilevate dall'OMI nella microzona di riferimento, si potra'  adottare
un  coefficiente,  all'interno  dell'intervallo  0,9  -  1,10  ed  in
particolare: 
  - 1,10 quando  l'unita'  gode  di  particolari  caratteristiche  di
panoramicita',  rispetto  a  elementi  paesaggistici  (mare,   fiumi,
parchi, altro) o di interesse storico-artistico  (monumenti,  piazze,
altro)  ovvero  quando  il  fabbricato  si  trovi  in  posizione   di
particolare pregio  o  valore  (su  strade,  piazze,  di  particolare
interesse commerciale o immobiliare); 
  - 1,00 quando le caratteristiche di posizione ed esposizione non si
discostano da quelle mediamente rilevate dall'OMI nella microzona  di
riferimento; 
  - 0,90 quando l'unita' risente di elementi negativi  connessi  alla
posizione quali l'ubicazione all'interno del perimetro  militare,  in
prossimita' di  attivita'  industriali  o  artigianali  che  arrecano
disagio o in punti di particolare degrado sociale. 
  2.d Coefficiente per immobili dotati  di  impianti  di  particolare
rilevanza o di elevato  grado  di  sicurezza  (condizionamento  aria,
automazione, allarme anti-intrusione, telecamere cc., ecc.) (K4) 
  Per alloggi dotati  di  impianti  di  particolare  rilevanza  o  di
elevato  grado  di  sicurezza  si  potra'  adottare  un  coefficiente
maggiorativo fino al limite massimo di 1,2. 
  2.e Coefficiente per alloggi arredati (K5) 
  Per immobili dotati di mobilio di  proprieta'  dell'Amministrazione
militare si potra' adottare un coefficiente maggiorativo fino  ad  un
massimo di 1,2 2 . 
 
      ------ 
       2 In  analogia  con  quanto  previsto  nell'ambito  di  alcuni
      accordi territoriali stipulati ai sensi dell'art.  2,  comma  3
      della legge n. 431/98. 
 
  3 Superficie convenzionale dell'alloggio 
  La  superficie  convenzionale  dell'alloggio,  da  inserire   nelle
formule (1) e (2), e' data dalla somma 3 : 
 
      ------ 
       3 Per le lettere a, b, c e d si e' fatto riferimento D.P.R. 23
      marzo 1998 n. 138; per le lettere e, f e g, per semplicita'  di
      calcolo,  si  e'  ritenuto  di  contemplare  nella   superficie
      convenzionale anche i box e i posti  auto  che  di  norma  sono
      oggetto di valutazione separata. 
 
  a) della superficie dei vani principali  e  dei  vani  accessori  a
servizio  diretto  di  quelli  principali  quali  bagni,  ripostigli,
ingressi, corridoi e simili; 
  b) della superficie dei vani accessori  a  servizio  indiretto  dei
vani principali, quali soffitte, cantine e  simili,  computata  nella
misura: 
  - del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui al  punto
a; 
  - del 25 per cento qualora non comunicanti; 
  c) della superficie dei balconi, terrazze e simili,  di  pertinenza
esclusiva nella singola unita' immobiliare, computata nella misura: 
  - del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del  10  per  cento
per la quota eccedente, qualora dette  pertinenze  siano  comunicanti
con i vani di cui di cui al punto a; 
  - del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per
la quota eccedente, qualora non comunicanti; 
  d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che
costituisce pertinenza esclusiva della  singola  unita'  immobiliare,
computata nella  misura  del  10  per  cento,  fino  alla  superficie
definita alla lettera a, e del 2 per cento  per  superfici  eccedenti
detto limite; 
  e)  della  superficie  dei  box  auto,   computata   nella   misura
percentuale pari al rapporto tra i valori dei box e  i  valori  delle
abitazioni fornite dall'OMI; 
  f) della superficie del  posto  macchina  in  autorimesse  coperte,
computata nella misura percentuale pari al 50 per cento del  rapporto
tra i valori dei box e i valori delle abitazioni fornite dall'OMI; 
  g) della superficie del posto  macchina  in  autorimesse  scoperte,
computata nella misura percentuale pari al 25 per cento del  rapporto
tra i valori dei box e i valori delle abitazioni fornite dall'OMI. 
  In merito alla computazione della  superficie  dei  box  auto,  del
posto macchina  in  autorimesse  coperte  e  del  posto  macchina  in
autorimesse scoperte di cui alle lett.  e),  f)  e  g),  laddove  non
risultassero disponibili le  quotazioni  O.M.I.,  si  fa  riferimento
all'articolo 13 della legge n. 392 del 1978. 
  Alla superficie convenzionale dell'alloggio definita  alla  lettera
a) si applicano i seguenti coefficienti correttivi 4 : 
 
 
    
 
--------------------------|----------------------------------
Superficie convenzionale  | Coefficiente    Limiti superficie
       lettera a)         |  correttivo       massimo (*) /
--------------------------|----------------------------------
Inferiore a mq. 45              1,20            mq. 50 (*)
-------------------------------------------------------------
Compresa tra mq 45 e mq 70      1,10            mq. 70 (*)
-------------------------------------------------------------
Compresa tra mq 70 e mq 110     1,00            mq 110 (*)
-------------------------------------------------------------
Superiore a mq 110              0,90            mq 110 (**)
-------------------------------------------------------------
 
    
 
      ------ 
       4 I coefficienti sono stati stabiliti in analogia  con  quanto
      previsto  dall'art.  13  della  legge  del  27/07/1978  n.  392
      (l'articolo e' stato abrogato ma i relativi principi sono stati
      ripresi,  con  alcune  modificazioni,  nell'ambito  di   alcuni
      accordi territoriali stipulati ai sensi dell'art.  2,  comma  3
      della legge n. 431/98). 
 

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