DECRETO 16 marzo 2011 | |
Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo. (11A07000) (GU n. 122 del 27-5-2011 ) |
IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, concernente la rideterminazione del canone degli alloggi diservizio militari occupati da utenti senza titolo; Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazionedi spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personalemilitare e disciplina delle relative concessioni; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobiliadibiti ad uso abitativo; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 marzo 1998, n. 138, recante norme per la revisionegenerale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita'immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche' delle commissionicensuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge 23dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, recante i criteri generali per la realizzazione degliaccordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti dilocazione agevolati, nonche' dei contratti di locazione transitori edei contratti di locazione per studenti universitari; Visto l'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ove e' stabilitoche il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, conproprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonioabitativo della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari inmateria di ordinamento militare, e in particolare: a) il capo I del titolo III del libro II, concernente gli alloggidi servizio delle forze armate; b) il capo IV del titolo III del libro II, recante ledisposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovomodello delle forze armate; Acquisita l'intesa con l'agenzia del demanio ai sensi dell'art. 6,comma 21-quater del citato decreto-legge n. 78 del 2010; Acquisito il parere dell'organo centrale della rappresentanzamilitare (COCER), formulato ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater delcitato decreto-legge n. 78 del 2010; Considerato che gli alloggi concessi in uso dall'amministrazionedella difesa sono strettamente preordinati a garantire lafunzionalita' degli enti, comandi e reparti delle forze armate; Visto il decreto del Ministro della difesa 15 marzo 2011, con ilquale il sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto e'stato delegato alla firma del provvedimento da adottare in attuazionedell'art. 6, comma 21-quater, del citato decreto-legge n. 78 del2010; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, il canone degli alloggi di servizio delle Forzearmate dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione e'rideterminato, anche in regime di proroga, secondo i criteri e lemodalita' stabiliti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. 2. La rideterminazione del canone di cui al comma 1, fermo restandoper l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissatodall'amministrazione e fatte salve le disposizioni in materia dideroga ai limiti di durata delle concessioni stabilite dal decreto digestione del patrimonio abitativo emanato annualmente dal Ministrodella difesa, si applica nei casi di cessazione, decadenza o revocadella concessione, rispettivamente previsti dagli articoli 329, 330 e331 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al coniugee ai figli gia' conviventi del concessionario di alloggio, ASI o AST,riconosciuto vittima della criminalita', o del terrorismo, o deldovere, o equiparato a quest'ultima categoria, finche' permangainalterato lo stato civile. Art. 2 Determinazione del canone 1. Il canone mensile di locazione di cui all'art. 1 e' determinatodal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolodella media aritmetica dei canoni unitari di locazione fornitidall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare(OMI), per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzionedelle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e dellasuperficie convenzionale calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il«coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito delnucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazionedell'alloggio senza titolo. 2. Ai fini dell'applicazione del «coefficiente correttivo» di cuial comma 1, si definisce «reddito di riferimento» quello ottenutodalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleofamiliare conviventi dell'occupante, come desunti dall'ultimadichiarazione dei redditi presentata alla data della notificadell'inizio del procedimento di aggiornamento canone. 3. Il «reddito di riferimento» di cui al comma 2 e': a) ridotto: 1) di euro 2.500 per ogni familiare convivente a carico; 2) di euro 10.000 per ogni familiare convivente portatore dihandicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104; b) aumentato per ogni mensilita' intera di conduzionedell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo allaconduzione dell'alloggio occupato sino alla data del 31 dicembre2010, con le seguenti modalita': 1) euro 100 se il reddito di riferimento e' compreso tra euro40.000 ed euro 55.000; 2) euro 150 se il reddito di riferimento e' compreso tra euro55.001 ed euro 75.000; 3) euro 200 se il reddito di riferimento e' compreso tra euro75.001 ed euro 90.000; 4) euro 300 se il reddito di riferimento superiore ad euro90.001. 4. Il «coefficiente correttivo» di cui al comma 1, per i «redditidi riferimento», come calcolati ai commi 2 e 3, e' determinato inmisura pari a: a) 0,30 per i redditi fino a euro 19.000; b) 0,40 per i redditi compresi tra euro 19.001 ed euro 30.000; c) 0,50 per i redditi compresi tra euro 30.001 ed euro 40.200; d) 0,70 per i redditi compresi tra euro 40.201 ed euro 55.000; e) 0,80 per i redditi compresi tra euro 55.001 ed euro 75.000; f) 0,90 per i redditi compresi tra euro 75.001 ed euro 90.000; g) 0,95 per i redditi compresi tra euro 90.001 ed euro 130.000; h) 1,00 per i redditi oltre euro 130.000. 5. Sono esclusi dalla procedura di rideterminazione del canone, dicui al comma 4, gli utenti senza titolo che, al 31 dicembre 2010,rientrano nelle categorie previste dall'art. 2 del decreto 23 giugno2010, emanato ai sensi dell'art. 306, comma 2, del decretolegislativo n. 66 del 2010. 6. L'aggiornamento del canone di tutti gli alloggi occupati senzatitolo e' calcolato nella misura intera della variazione annualmenteaccertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famigliedi operai e impiegati. Art. 3 Modalita' di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 312, comma 2, del decreto del Presidentedella Repubblica n. 90 del 2010, i comandi militari o gli organismidesignati dagli Stati maggiori di Forza armata, competenti per lagestione degli alloggi di servizio, provvedono alla rideterminazionedel canone di cui all'art. 2, secondo le modalita' indicatenell'allegato «A» al presente decreto, previa comunicazione, alpersonale interessato, dell'avvio del procedimento e contestualerichiesta della documentazione dimostrativa dell'appartenenza asoglia di reddito familiare che comporti l'eventuale applicazione delcoefficiente correttivo di cui all'art. 2. 2. Su istanza degli interessati, comprovata mediante atto notorio odichiarazione sostitutiva, da cui risultano le eventuali variazioniche comportano l'obbligo di adeguamento del canone, i comandi o gliorganismi di cui al comma 1 provvedono a variare corrispondentementegli importi determinati secondo le modalita' previste al comma 3dell'art. 2. 3. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, i comandio gli organismi di cui al comma 1emanano i definitivi provvedimentiamministrativi di rideterminazione del canone e provvedono allanotifica agli interessati, dalla quale decorre l'applicazione delnuovo canone. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo epubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2011 p. Il Ministro: Crosetto Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 206 Allegato A La determinazione dei canoni - Criteri e modalita' 1 Il criterio da utilizzare per la rideterminazione dei canoni E' quello basato sulle quotazioni fornite dall'Osservatorio delMercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI): a) in termini di canoni di locazione, per la zona di ubicazionedell'alloggio e la tipologia residenziale di riferimento, ovedisponibili; b) in termini di canoni di locazione, per la tipologia residenzialedi riferimento, ma in altra zona contigua, se non disponibili inquella di ubicazione dell'alloggio in esame. 1.a Criterio basato sui canoni di locazione relativi alla zona diubicazione dell'alloggio e alla tipologia residenziale di riferimento Il canone base di locazione sara' dato dalla seguente espressione: C = canone OMI min + canone OMI max x K x S conv. ------------------------------- 2 (formula 1) Dove: - canone OMI min e canone OMI max rappresentano gli estremi minimoe massimo dell'intervallo dei canoni unitari di locazione fornitidall'OMI nella zona in cui e' ubicato l'immobile, per la destinazioneresidenziale e la tipologia di riferimento (abitazioni civili,abitazioni di tipo econcomico, ville e villini); - K e' il coefficiente correttivo globale, come definito alparagrafo 2; - S conv. e' la superficie convenzionale dell'alloggio, comedefinita al paragrafo 3; 1.b Criterio basato sui canoni di locazione relativi alla tipologiaresidenziale di riferimento, ma in altra zona contigua, se nondisponibili in quella di ubicazione dell'alloggio in esame In caso di mancanza assoluta di valori di riferimento (canoni dilocazione o valori di compravendita) relativi alla zona di ubicazionedell'alloggio e alla tipologia residenziale di riferimento il canonebase di locazione sara' riferito alla media dei canoni di locazionerilevati nelle zone contigue, secondo la seguente espressione: C = canone( medio zone OMI min + canone medio zone OMI max x K x S conv. ------------------------------------------------------ 2 (formula 2) Dove: - canone medio zone OMI min e canone medio zone OMI maxrappresentano i valori medi rispettivamente dei minimi e dei massimidegli intervalli dei canoni unitari di locazione forniti dall'OMInelle zone contigue a quella in cui e' ubicato l'immobile, per ladestinazione residenziale e la tipologia di riferimento (abitazionicivili, abitazioni di tipo economico, ville e villini); - K e' il coefficiente correttivo globale, come definito alparagrafo 2; - S conv. e' la superficie convenzionale dell'alloggio, comedefinita al paragrafo 3; 2 Coefficiente correttivo globale I canoni medi desunti dall'OMI dovranno essere corretti con uncoefficiente globale in grado di rappresentare le particolaricaratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene oggetto divalutazione rispetto alle caratteristiche ordinarie degli alloggioggetto di rilevazione da parte dell'Agenzia del Territorio. Il coefficiente globale K sara' dato dal prodotto dei singolicoefficienti Ki sotto indicati: a) K1 = coefficiente di eta', qualita' e stato di manutenzione; b) K2 = coefficiente di piano; c) K3 = coefficiente di posizione ed esposizione; d) K4 = coefficiente per immobili dotati di impianti di particolarerilevanza o di elevato grado di sicurezza (condizionamento aria,automazione, allarme anti-intrusione, telecamere cc., ecc.); e) K5 = coefficiente per alloggi arredati con mobilio fornitodall'Amministrazione militare; 2.a Coefficiente di eta', qualita' e stato di manutenzione (K1) In relazione all'eta' di costruzione dell'edificio o alla data dicompleta ristrutturazione dell'alloggio si fara' riferimento allaseguente tabella: |---------------------------------- | Stato conservativo e | manutentivo alloggi-------------------------|---------------------------------- Epoca di costruzione | Stato Stato Stato Statoe qualita' delle finiture| ottimo buono mediocre pessimo-------------------------|----------------------------------Immobile nuovo,recentissimo------------------------------------------------------------lusso 1,35 1,30 1,20 -signorile 1,30 1,20 1,15 -medio 1,20 1,15 1,05 -popolare 1,15 1,05 1,00 -------------------------------------------------------------Immobile di 10 - 20 anni------------------------------------------------------------lusso 1,30 1,20 1,15 -signorile 1,20 1,15 1,05 -medio 1,15 1,05 1,00 -popolare 1,05 1,00 0,95 -------------------------------------------------------------Immobile di 21 - 40 anni------------------------------------------------------------lusso 1,20 1,15 1,05 0,95signorile 1,15 1,05 1,00 0,85medio 1,05 1,00 0,95 0,80popolare 1,00 0,95 0,85 0,70------------------------------------------------------------Immobile di 41 anni e oltre------------------------------------------------------------lusso 1,15 1,05 1,00 0,85signorile 1,05 1,00 0,95 0,80medio 1,00 0,95 0,85 0,70popolare 0,95 0,85 0,80 0,65------------------------------------------------------------ Al fine di definire la qualita' delle finiture (lusso, signorile,medio, popolare), la classificazione dell'alloggio oggetto divalutazione e' individuata come di seguito riportato: • lusso: unita' immobiliare avente le caratteristiche di cui alD.M. 02 agosto 1969 del Ministero dei lavori Pubblici; • signorile: unita' immobiliare con finiture interne accurate emateriali di qualita', inserita in fabbricato che presenta caratteriarchitettonici di pregio e dotato di pertinenze comuni di livellosuperiore all'ordinario quali giardini attrezzati, campi da gioco,etc., e avente caratteristiche assimilabili, piu' in generale, allacategoria catastale A1; • medio: unita' immobiliare con finiture interne di media fattura emateriali di ordinaria qualita', inserita in un fabbricato di tipocivile o economico e dotato di pertinenze ordinarie, e aventecaratteristiche assimilabili, piu' in generale, alle categoriecatastali A2 e A3; • popolare: unita' immobiliare a destinazione abitativa confiniture interne e materiali di modesta qualita', inserita in unfabbricato di tipo popolare caratterizzato da elevata densita'abitativa con limitata qualita', dotazione e dimensione delle particomuni, e avente caratteristiche assimilabili, piu' in generale, allacategoria catastale A4. Per la determinazione dello stato manutentivo e conservativodell'alloggio, si tiene conto dei seguenti elementi: • pavimenti; • pareti e soffitti; • infissi esterni; • infissi interni; • impianto elettrico; • impianto idrico-sanitario (tubazioni) e servizi igienici(compresi sanitari, rubinetterie, pavimenti e rivestimenti); • impianto termico. In particolare, lo stato si considera: • ottimo, qualora nessuno degli elementi sopra riportati sia inscadenti condizioni; • buono, qualora sia in scadenti condizioni almeno uno deglielementi sopra citati; • mediocre, qualora siano in scadenti condizioni almeno tre deglielementi sopra citati; • pessimo, qualora siano in scadenti condizioni almeno cinque deglielementi sopra citati. Ai fini della definizione di scadenticondizioni, si precisa che per quanto riguarda: • pavimenti: si intenderanno scadenti nel momento in cui verrannoriscontrate condizioni tali da rendere necessaria la sostituzione dioltre il 30% delle relative superfici. • pareti, soffitti: si intenderanno scadenti nel momento in cuiverranno riscontrate condizioni tali da rendere necessario ilrifacimento di oltre il 30% delle relative superfici. • infissi interni: si intenderanno scadenti nel momento in cuiverranno riscontrate condizioni o problemi tali da rendere necessaria la sostituzione di oltre lameta' della dotazione presente. • infissi esterni: si intenderanno scadenti nel momento in cuiverranno riscontrati rilevanti problemi di tenuta agli agentiatmosferici tali da rendere necessaria la sostituzione di oltre lameta' della dotazione presente. • impianto elettrico: sara' definito scadente quando lo stesso nonrispetta la vigente normativa in materia. • impianto idrico e servizi igienico-sanitari: saranno consideratiscadenti nel momento in cui verranno riscontrati malfunzionamentitali da richiedere consistenti interventi di manutenzionestraordinaria dell'impianto e/o l'integrale rifacimento. • impianto di riscaldamento: sara' definito scadente qualora glielementi radianti dell'unita' immobiliare presentino malfunzionamentinon riparabili tali da richiedere la sostituzione di oltre la meta'della dotazione presente. 2.b Coefficiente di piano (K2) (da considerare solo per gli edificiplurifamiliari) 1 ------ 1 I coefficienti sono stati stabiliti elaborando quelli previsti dall'art. 19 della legge del 27/07/1978, n.392. In relazione al livello di piano, limitatamente alle unita'immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenticoefficienti correttivi: Per edifici dotati di ascensore: - 0,85 per le abitazioni situate al piano seminterrato; - 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; - 0,95 per le abitazioni situate al piano primo; - 1,00 per le abitazioni situate ai piani intermedi e all'ultimopiano; - 1,05 per le abitazioni situate al piano attico con terrazzo alivello; Per edifici privi di ascensore: - 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; - 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; - 0,95 per le abitazioni situate al piano primo; - 0,90 per le abitazioni situate al piano secondo; - 0,85 per le abitazioni situate al piano terzo; - 0,80 per le abitazioni situate al piano quarto; - 0,75 per le abitazioni situate al piano quinto; - 0,70 per le abitazioni situate al piano sesto. 2.c Coefficiente di posizione ed esposizione (K3) Per immobili dotati di posizione ed esposizione particolarmentesfavorevole o favorevole, qualora diverse da quelle mediamenterilevate dall'OMI nella microzona di riferimento, si potra' adottareun coefficiente, all'interno dell'intervallo 0,9 - 1,10 ed inparticolare: - 1,10 quando l'unita' gode di particolari caratteristiche dipanoramicita', rispetto a elementi paesaggistici (mare, fiumi,parchi, altro) o di interesse storico-artistico (monumenti, piazze,altro) ovvero quando il fabbricato si trovi in posizione diparticolare pregio o valore (su strade, piazze, di particolareinteresse commerciale o immobiliare); - 1,00 quando le caratteristiche di posizione ed esposizione non sidiscostano da quelle mediamente rilevate dall'OMI nella microzona diriferimento; - 0,90 quando l'unita' risente di elementi negativi connessi allaposizione quali l'ubicazione all'interno del perimetro militare, inprossimita' di attivita' industriali o artigianali che arrecanodisagio o in punti di particolare degrado sociale. 2.d Coefficiente per immobili dotati di impianti di particolarerilevanza o di elevato grado di sicurezza (condizionamento aria,automazione, allarme anti-intrusione, telecamere cc., ecc.) (K4) Per alloggi dotati di impianti di particolare rilevanza o dielevato grado di sicurezza si potra' adottare un coefficientemaggiorativo fino al limite massimo di 1,2. 2.e Coefficiente per alloggi arredati (K5) Per immobili dotati di mobilio di proprieta' dell'Amministrazionemilitare si potra' adottare un coefficiente maggiorativo fino ad unmassimo di 1,2 2 . ------ 2 In analogia con quanto previsto nell'ambito di alcuni accordi territoriali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/98. 3 Superficie convenzionale dell'alloggio La superficie convenzionale dell'alloggio, da inserire nelleformule (1) e (2), e' data dalla somma 3 : ------ 3 Per le lettere a, b, c e d si e' fatto riferimento D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138; per le lettere e, f e g, per semplicita' di calcolo, si e' ritenuto di contemplare nella superficie convenzionale anche i box e i posti auto che di norma sono oggetto di valutazione separata. a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori aservizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli,ingressi, corridoi e simili; b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto deivani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nellamisura: - del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui al puntoa; - del 25 per cento qualora non comunicanti; c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenzaesclusiva nella singola unita' immobiliare, computata nella misura: - del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per centoper la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanticon i vani di cui di cui al punto a; - del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento perla quota eccedente, qualora non comunicanti; d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, checostituisce pertinenza esclusiva della singola unita' immobiliare,computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficiedefinita alla lettera a, e del 2 per cento per superfici eccedentidetto limite; e) della superficie dei box auto, computata nella misurapercentuale pari al rapporto tra i valori dei box e i valori delleabitazioni fornite dall'OMI; f) della superficie del posto macchina in autorimesse coperte,computata nella misura percentuale pari al 50 per cento del rapportotra i valori dei box e i valori delle abitazioni fornite dall'OMI; g) della superficie del posto macchina in autorimesse scoperte,computata nella misura percentuale pari al 25 per cento del rapportotra i valori dei box e i valori delle abitazioni fornite dall'OMI. In merito alla computazione della superficie dei box auto, delposto macchina in autorimesse coperte e del posto macchina inautorimesse scoperte di cui alle lett. e), f) e g), laddove nonrisultassero disponibili le quotazioni O.M.I., si fa riferimentoall'articolo 13 della legge n. 392 del 1978. Alla superficie convenzionale dell'alloggio definita alla letteraa) si applicano i seguenti coefficienti correttivi 4 : --------------------------|----------------------------------Superficie convenzionale | Coefficiente Limiti superficie lettera a) | correttivo massimo (*) /--------------------------|----------------------------------Inferiore a mq. 45 1,20 mq. 50 (*)-------------------------------------------------------------Compresa tra mq 45 e mq 70 1,10 mq. 70 (*)-------------------------------------------------------------Compresa tra mq 70 e mq 110 1,00 mq 110 (*)-------------------------------------------------------------Superiore a mq 110 0,90 mq 110 (**)------------------------------------------------------------- ------ 4 I coefficienti sono stati stabiliti in analogia con quanto previsto dall'art. 13 della legge del 27/07/1978 n. 392 (l'articolo e' stato abrogato ma i relativi principi sono stati ripresi, con alcune modificazioni, nell'ambito di alcuni accordi territoriali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/98).
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