DECRETO 16 marzo 2011 | |
Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo. (11A07000) (GU n. 122 del 27-5-2011 ) |
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente la rideterminazione del canone degli alloggi di
servizio militari occupati da utenti senza titolo;
Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione
di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale
militare e disciplina delle relative concessioni;
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, recante norme per la revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita'
immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni
censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante i criteri generali per la realizzazione degli
accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di
locazione agevolati, nonche' dei contratti di locazione transitori e
dei contratti di locazione per studenti universitari;
Visto l'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ove e' stabilito
che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con
proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio
abitativo della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, e in particolare:
a) il capo I del titolo III del libro II, concernente gli alloggi
di servizio delle forze armate;
b) il capo IV del titolo III del libro II, recante le
disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo
modello delle forze armate;
Acquisita l'intesa con l'agenzia del demanio ai sensi dell'art. 6,
comma 21-quater del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Acquisito il parere dell'organo centrale della rappresentanza
militare (COCER), formulato ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater del
citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Considerato che gli alloggi concessi in uso dall'amministrazione
della difesa sono strettamente preordinati a garantire la
funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle forze armate;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 marzo 2011, con il
quale il sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto e'
stato delegato alla firma del provvedimento da adottare in attuazione
dell'art. 6, comma 21-quater, del citato decreto-legge n. 78 del
2010;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, il canone degli alloggi di servizio delle Forze
armate dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione e'
rideterminato, anche in regime di proroga, secondo i criteri e le
modalita' stabiliti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. La rideterminazione del canone di cui al comma 1, fermo restando
per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'amministrazione e fatte salve le disposizioni in materia di
deroga ai limiti di durata delle concessioni stabilite dal decreto di
gestione del patrimonio abitativo emanato annualmente dal Ministro
della difesa, si applica nei casi di cessazione, decadenza o revoca
della concessione, rispettivamente previsti dagli articoli 329, 330 e
331 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al coniuge
e ai figli gia' conviventi del concessionario di alloggio, ASI o AST,
riconosciuto vittima della criminalita', o del terrorismo, o del
dovere, o equiparato a quest'ultima categoria, finche' permanga
inalterato lo stato civile.
Art. 2
Determinazione del canone
1. Il canone mensile di locazione di cui all'art. 1 e' determinato
dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo
della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti
dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare
(OMI), per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione
delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della
superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il
«coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del
nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione
dell'alloggio senza titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del «coefficiente correttivo» di cui
al comma 1, si definisce «reddito di riferimento» quello ottenuto
dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo
familiare conviventi dell'occupante, come desunti dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica
dell'inizio del procedimento di aggiornamento canone.
3. Il «reddito di riferimento» di cui al comma 2 e':
a) ridotto:
1) di euro 2.500 per ogni familiare convivente a carico;
2) di euro 10.000 per ogni familiare convivente portatore di
handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
b) aumentato per ogni mensilita' intera di conduzione
dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla
conduzione dell'alloggio occupato sino alla data del 31 dicembre
2010, con le seguenti modalita':
1) euro 100 se il reddito di riferimento e' compreso tra euro
40.000 ed euro 55.000;
2) euro 150 se il reddito di riferimento e' compreso tra euro
55.001 ed euro 75.000;
3) euro 200 se il reddito di riferimento e' compreso tra euro
75.001 ed euro 90.000;
4) euro 300 se il reddito di riferimento superiore ad euro
90.001.
4. Il «coefficiente correttivo» di cui al comma 1, per i «redditi
di riferimento», come calcolati ai commi 2 e 3, e' determinato in
misura pari a:
a) 0,30 per i redditi fino a euro 19.000;
b) 0,40 per i redditi compresi tra euro 19.001 ed euro 30.000;
c) 0,50 per i redditi compresi tra euro 30.001 ed euro 40.200;
d) 0,70 per i redditi compresi tra euro 40.201 ed euro 55.000;
e) 0,80 per i redditi compresi tra euro 55.001 ed euro 75.000;
f) 0,90 per i redditi compresi tra euro 75.001 ed euro 90.000;
g) 0,95 per i redditi compresi tra euro 90.001 ed euro 130.000;
h) 1,00 per i redditi oltre euro 130.000.
5. Sono esclusi dalla procedura di rideterminazione del canone, di
cui al comma 4, gli utenti senza titolo che, al 31 dicembre 2010,
rientrano nelle categorie previste dall'art. 2 del decreto 23 giugno
2010, emanato ai sensi dell'art. 306, comma 2, del decreto
legislativo n. 66 del 2010.
6. L'aggiornamento del canone di tutti gli alloggi occupati senza
titolo e' calcolato nella misura intera della variazione annualmente
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie
di operai e impiegati.
Art. 3
Modalita' di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 312, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010, i comandi militari o gli organismi
designati dagli Stati maggiori di Forza armata, competenti per la
gestione degli alloggi di servizio, provvedono alla rideterminazione
del canone di cui all'art. 2, secondo le modalita' indicate
nell'allegato «A» al presente decreto, previa comunicazione, al
personale interessato, dell'avvio del procedimento e contestuale
richiesta della documentazione dimostrativa dell'appartenenza a
soglia di reddito familiare che comporti l'eventuale applicazione del
coefficiente correttivo di cui all'art. 2.
2. Su istanza degli interessati, comprovata mediante atto notorio o
dichiarazione sostitutiva, da cui risultano le eventuali variazioni
che comportano l'obbligo di adeguamento del canone, i comandi o gli
organismi di cui al comma 1 provvedono a variare corrispondentemente
gli importi determinati secondo le modalita' previste al comma 3
dell'art. 2.
3. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, i comandi
o gli organismi di cui al comma 1emanano i definitivi provvedimenti
amministrativi di rideterminazione del canone e provvedono alla
notifica agli interessati, dalla quale decorre l'applicazione del
nuovo canone.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2011
p. Il Ministro: Crosetto
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2011
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 206
Allegato A
La determinazione dei canoni - Criteri e modalita'
1 Il criterio da utilizzare per la rideterminazione dei canoni
E' quello basato sulle quotazioni fornite dall'Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI):
a) in termini di canoni di locazione, per la zona di ubicazione
dell'alloggio e la tipologia residenziale di riferimento, ove
disponibili;
b) in termini di canoni di locazione, per la tipologia residenziale
di riferimento, ma in altra zona contigua, se non disponibili in
quella di ubicazione dell'alloggio in esame.
1.a Criterio basato sui canoni di locazione relativi alla zona di
ubicazione dell'alloggio e alla tipologia residenziale di riferimento
Il canone base di locazione sara' dato dalla seguente espressione:
C = canone OMI min + canone OMI max x K x S conv.
-------------------------------
2 (formula 1)
Dove:
- canone OMI min e canone OMI max rappresentano gli estremi minimo
e massimo dell'intervallo dei canoni unitari di locazione forniti
dall'OMI nella zona in cui e' ubicato l'immobile, per la destinazione
residenziale e la tipologia di riferimento (abitazioni civili,
abitazioni di tipo econcomico, ville e villini);
- K e' il coefficiente correttivo globale, come definito al
paragrafo 2;
- S conv. e' la superficie convenzionale dell'alloggio, come
definita al paragrafo 3;
1.b Criterio basato sui canoni di locazione relativi alla tipologia
residenziale di riferimento, ma in altra zona contigua, se non
disponibili in quella di ubicazione dell'alloggio in esame
In caso di mancanza assoluta di valori di riferimento (canoni di
locazione o valori di compravendita) relativi alla zona di ubicazione
dell'alloggio e alla tipologia residenziale di riferimento il canone
base di locazione sara' riferito alla media dei canoni di locazione
rilevati nelle zone contigue, secondo la seguente espressione:
C = canone( medio zone OMI min + canone medio zone OMI max x K x S conv.
------------------------------------------------------
2 (formula 2)
Dove:
- canone medio zone OMI min e canone medio zone OMI max
rappresentano i valori medi rispettivamente dei minimi e dei massimi
degli intervalli dei canoni unitari di locazione forniti dall'OMI
nelle zone contigue a quella in cui e' ubicato l'immobile, per la
destinazione residenziale e la tipologia di riferimento (abitazioni
civili, abitazioni di tipo economico, ville e villini);
- K e' il coefficiente correttivo globale, come definito al
paragrafo 2;
- S conv. e' la superficie convenzionale dell'alloggio, come
definita al paragrafo 3;
2 Coefficiente correttivo globale
I canoni medi desunti dall'OMI dovranno essere corretti con un
coefficiente globale in grado di rappresentare le particolari
caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene oggetto di
valutazione rispetto alle caratteristiche ordinarie degli alloggi
oggetto di rilevazione da parte dell'Agenzia del Territorio.
Il coefficiente globale K sara' dato dal prodotto dei singoli
coefficienti Ki sotto indicati:
a) K1 = coefficiente di eta', qualita' e stato di manutenzione;
b) K2 = coefficiente di piano;
c) K3 = coefficiente di posizione ed esposizione;
d) K4 = coefficiente per immobili dotati di impianti di particolare
rilevanza o di elevato grado di sicurezza (condizionamento aria,
automazione, allarme anti-intrusione, telecamere cc., ecc.);
e) K5 = coefficiente per alloggi arredati con mobilio fornito
dall'Amministrazione militare;
2.a Coefficiente di eta', qualita' e stato di manutenzione (K1)
In relazione all'eta' di costruzione dell'edificio o alla data di
completa ristrutturazione dell'alloggio si fara' riferimento alla
seguente tabella:
|----------------------------------
| Stato conservativo e
| manutentivo alloggi
-------------------------|----------------------------------
Epoca di costruzione | Stato Stato Stato Stato
e qualita' delle finiture| ottimo buono mediocre pessimo
-------------------------|----------------------------------
Immobile nuovo,
recentissimo
------------------------------------------------------------
lusso 1,35 1,30 1,20 -
signorile 1,30 1,20 1,15 -
medio 1,20 1,15 1,05 -
popolare 1,15 1,05 1,00 -
------------------------------------------------------------
Immobile di 10 - 20 anni
------------------------------------------------------------
lusso 1,30 1,20 1,15 -
signorile 1,20 1,15 1,05 -
medio 1,15 1,05 1,00 -
popolare 1,05 1,00 0,95 -
------------------------------------------------------------
Immobile di 21 - 40 anni
------------------------------------------------------------
lusso 1,20 1,15 1,05 0,95
signorile 1,15 1,05 1,00 0,85
medio 1,05 1,00 0,95 0,80
popolare 1,00 0,95 0,85 0,70
------------------------------------------------------------
Immobile di 41 anni e oltre
------------------------------------------------------------
lusso 1,15 1,05 1,00 0,85
signorile 1,05 1,00 0,95 0,80
medio 1,00 0,95 0,85 0,70
popolare 0,95 0,85 0,80 0,65
------------------------------------------------------------
Al fine di definire la qualita' delle finiture (lusso, signorile,
medio, popolare), la classificazione dell'alloggio oggetto di
valutazione e' individuata come di seguito riportato:
• lusso: unita' immobiliare avente le caratteristiche di cui al
D.M. 02 agosto 1969 del Ministero dei lavori Pubblici;
• signorile: unita' immobiliare con finiture interne accurate e
materiali di qualita', inserita in fabbricato che presenta caratteri
architettonici di pregio e dotato di pertinenze comuni di livello
superiore all'ordinario quali giardini attrezzati, campi da gioco,
etc., e avente caratteristiche assimilabili, piu' in generale, alla
categoria catastale A1;
• medio: unita' immobiliare con finiture interne di media fattura e
materiali di ordinaria qualita', inserita in un fabbricato di tipo
civile o economico e dotato di pertinenze ordinarie, e avente
caratteristiche assimilabili, piu' in generale, alle categorie
catastali A2 e A3;
• popolare: unita' immobiliare a destinazione abitativa con
finiture interne e materiali di modesta qualita', inserita in un
fabbricato di tipo popolare caratterizzato da elevata densita'
abitativa con limitata qualita', dotazione e dimensione delle parti
comuni, e avente caratteristiche assimilabili, piu' in generale, alla
categoria catastale A4.
Per la determinazione dello stato manutentivo e conservativo
dell'alloggio, si tiene conto dei seguenti elementi:
• pavimenti;
• pareti e soffitti;
• infissi esterni;
• infissi interni;
• impianto elettrico;
• impianto idrico-sanitario (tubazioni) e servizi igienici
(compresi sanitari, rubinetterie, pavimenti e rivestimenti);
• impianto termico.
In particolare, lo stato si considera:
• ottimo, qualora nessuno degli elementi sopra riportati sia in
scadenti condizioni;
• buono, qualora sia in scadenti condizioni almeno uno degli
elementi sopra citati;
• mediocre, qualora siano in scadenti condizioni almeno tre degli
elementi sopra citati;
• pessimo, qualora siano in scadenti condizioni almeno cinque degli
elementi sopra citati. Ai fini della definizione di scadenti
condizioni, si precisa che per quanto riguarda:
• pavimenti: si intenderanno scadenti nel momento in cui verranno
riscontrate condizioni tali da rendere necessaria la sostituzione di
oltre il 30% delle relative superfici.
• pareti, soffitti: si intenderanno scadenti nel momento in cui
verranno riscontrate condizioni tali da rendere necessario il
rifacimento di oltre il 30% delle relative superfici.
• infissi interni: si intenderanno scadenti nel momento in cui
verranno riscontrate condizioni o
problemi tali da rendere necessaria la sostituzione di oltre la
meta' della dotazione presente.
• infissi esterni: si intenderanno scadenti nel momento in cui
verranno riscontrati rilevanti problemi di tenuta agli agenti
atmosferici tali da rendere necessaria la sostituzione di oltre la
meta' della dotazione presente.
• impianto elettrico: sara' definito scadente quando lo stesso non
rispetta la vigente normativa in materia.
• impianto idrico e servizi igienico-sanitari: saranno considerati
scadenti nel momento in cui verranno riscontrati malfunzionamenti
tali da richiedere consistenti interventi di manutenzione
straordinaria dell'impianto e/o l'integrale rifacimento.
• impianto di riscaldamento: sara' definito scadente qualora gli
elementi radianti dell'unita' immobiliare presentino malfunzionamenti
non riparabili tali da richiedere la sostituzione di oltre la meta'
della dotazione presente.
2.b Coefficiente di piano (K2) (da considerare solo per gli edifici
plurifamiliari) 1
------
1 I coefficienti sono stati stabiliti elaborando quelli
previsti dall'art. 19 della legge del 27/07/1978, n.392.
In relazione al livello di piano, limitatamente alle unita'
immobiliari situate in immobili costituiti
da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti
coefficienti correttivi:
Per edifici dotati di ascensore:
- 0,85 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
- 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
- 0,95 per le abitazioni situate al piano primo;
- 1,00 per le abitazioni situate ai piani intermedi e all'ultimo
piano;
- 1,05 per le abitazioni situate al piano attico con terrazzo a
livello;
Per edifici privi di ascensore:
- 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
- 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
- 0,95 per le abitazioni situate al piano primo;
- 0,90 per le abitazioni situate al piano secondo;
- 0,85 per le abitazioni situate al piano terzo;
- 0,80 per le abitazioni situate al piano quarto;
- 0,75 per le abitazioni situate al piano quinto;
- 0,70 per le abitazioni situate al piano sesto.
2.c Coefficiente di posizione ed esposizione (K3)
Per immobili dotati di posizione ed esposizione particolarmente
sfavorevole o favorevole, qualora diverse da quelle mediamente
rilevate dall'OMI nella microzona di riferimento, si potra' adottare
un coefficiente, all'interno dell'intervallo 0,9 - 1,10 ed in
particolare:
- 1,10 quando l'unita' gode di particolari caratteristiche di
panoramicita', rispetto a elementi paesaggistici (mare, fiumi,
parchi, altro) o di interesse storico-artistico (monumenti, piazze,
altro) ovvero quando il fabbricato si trovi in posizione di
particolare pregio o valore (su strade, piazze, di particolare
interesse commerciale o immobiliare);
- 1,00 quando le caratteristiche di posizione ed esposizione non si
discostano da quelle mediamente rilevate dall'OMI nella microzona di
riferimento;
- 0,90 quando l'unita' risente di elementi negativi connessi alla
posizione quali l'ubicazione all'interno del perimetro militare, in
prossimita' di attivita' industriali o artigianali che arrecano
disagio o in punti di particolare degrado sociale.
2.d Coefficiente per immobili dotati di impianti di particolare
rilevanza o di elevato grado di sicurezza (condizionamento aria,
automazione, allarme anti-intrusione, telecamere cc., ecc.) (K4)
Per alloggi dotati di impianti di particolare rilevanza o di
elevato grado di sicurezza si potra' adottare un coefficiente
maggiorativo fino al limite massimo di 1,2.
2.e Coefficiente per alloggi arredati (K5)
Per immobili dotati di mobilio di proprieta' dell'Amministrazione
militare si potra' adottare un coefficiente maggiorativo fino ad un
massimo di 1,2 2 .
------
2 In analogia con quanto previsto nell'ambito di alcuni
accordi territoriali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3
della legge n. 431/98.
3 Superficie convenzionale dell'alloggio
La superficie convenzionale dell'alloggio, da inserire nelle
formule (1) e (2), e' data dalla somma 3 :
------
3 Per le lettere a, b, c e d si e' fatto riferimento D.P.R. 23
marzo 1998 n. 138; per le lettere e, f e g, per semplicita' di
calcolo, si e' ritenuto di contemplare nella superficie
convenzionale anche i box e i posti auto che di norma sono
oggetto di valutazione separata.
a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a
servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli,
ingressi, corridoi e simili;
b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei
vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella
misura:
- del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui al punto
a;
- del 25 per cento qualora non comunicanti;
c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza
esclusiva nella singola unita' immobiliare, computata nella misura:
- del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento
per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti
con i vani di cui di cui al punto a;
- del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per
la quota eccedente, qualora non comunicanti;
d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che
costituisce pertinenza esclusiva della singola unita' immobiliare,
computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie
definita alla lettera a, e del 2 per cento per superfici eccedenti
detto limite;
e) della superficie dei box auto, computata nella misura
percentuale pari al rapporto tra i valori dei box e i valori delle
abitazioni fornite dall'OMI;
f) della superficie del posto macchina in autorimesse coperte,
computata nella misura percentuale pari al 50 per cento del rapporto
tra i valori dei box e i valori delle abitazioni fornite dall'OMI;
g) della superficie del posto macchina in autorimesse scoperte,
computata nella misura percentuale pari al 25 per cento del rapporto
tra i valori dei box e i valori delle abitazioni fornite dall'OMI.
In merito alla computazione della superficie dei box auto, del
posto macchina in autorimesse coperte e del posto macchina in
autorimesse scoperte di cui alle lett. e), f) e g), laddove non
risultassero disponibili le quotazioni O.M.I., si fa riferimento
all'articolo 13 della legge n. 392 del 1978.
Alla superficie convenzionale dell'alloggio definita alla lettera
a) si applicano i seguenti coefficienti correttivi 4 :
--------------------------|----------------------------------
Superficie convenzionale | Coefficiente Limiti superficie
lettera a) | correttivo massimo (*) /
--------------------------|----------------------------------
Inferiore a mq. 45 1,20 mq. 50 (*)
-------------------------------------------------------------
Compresa tra mq 45 e mq 70 1,10 mq. 70 (*)
-------------------------------------------------------------
Compresa tra mq 70 e mq 110 1,00 mq 110 (*)
-------------------------------------------------------------
Superiore a mq 110 0,90 mq 110 (**)
-------------------------------------------------------------
------
4 I coefficienti sono stati stabiliti in analogia con quanto
previsto dall'art. 13 della legge del 27/07/1978 n. 392
(l'articolo e' stato abrogato ma i relativi principi sono stati
ripresi, con alcune modificazioni, nell'ambito di alcuni
accordi territoriali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3
della legge n. 431/98).
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