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giovedì 30 giugno 2011

Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'Interno ha appellato la sentenza, n. 743 del 6 luglio  2006, con la quale il T.A.R. per la Liguria, Sezione II, ha annullato il decreto, in data 20 marzo 2006, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, aveva respinto l'istanza di trasferimento nei ruoli del personale che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica, prodotta, ai sensi del D.P.R. 339/82, dal signor ####################, assistente della Polizia di Stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto ai servizi di polizia...."


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-05-2011, n. 2848
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.-  Il Ministero dell'Interno ha appellato la sentenza, n. 743 del 6 luglio  2006, con la quale il T.A.R. per la Liguria, Sezione II, ha annullato il decreto, in data 20 marzo 2006, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, aveva respinto l'istanza di trasferimento nei ruoli del personale che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica, prodotta, ai sensi del D.P.R. 339/82, dal signor ####################, assistente della Polizia di Stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto ai servizi di polizia.
2.- L'appello è fondato.
Come risulta dagli atti, infatti, il signor ####################  aveva chiesto (in data 7 ottobre 2004) di transitare nei ruoli tecnicoscientifici ma, dopo i pareri positivi espressi dalle competenti Commissioni consultive (la Commissione per il Personale di cui all'at. 69 del D.P.R. n. 335 del 1982 e la Commissione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 738 del 1981),  non aveva poi superato la prova pratica (nella quale aveva conseguito, in data 27 febbraio 2006, il punteggio di 0/10) ed era risultato quindi inidoneo (anche) ai servizi tecnicoscientifici.
Correttamente pertanto l'amministrazione, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha negato il transito del signor  #################### nei ruoli tecnicoscientifici.
3.- Né sussisteva il vizio procedimentale che aveva determinato l'accoglimento (con sentenza in forma semplificata) del ricorso di primo grado.
Infatti, come chiaramente esposto nell'atto di appello, il parere previsto dall'art. 69 del DPR n. 335 del 1982 era stato in realtà regolarmente reso (il 30 novembre 2005), prima dello svolgimento della prova pratica, ed era risultato favorevole per l'interessato ma condizionato al superamento della stessa prova pratica che, come si è detto, con effetto preclusivo aveva poi determinato l'impossibilità per l'amministrazione di accogliere la richiesta del signor S. di transitare nei ruoli tecnicoscientifici della Polizia di Stato.
4.- In conclusione l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere annullata.
In considerazione della particolarità della materia trattata si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di giudizio.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello (n. 6504 del 2007), come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II n. 743 del 6 luglio 2006.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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