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mercoledì 27 luglio 2011
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 25-7-2011 n. 19 Contribuzione figurativa per mandato elettivo di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, e dall'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n. 488. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo, contenzioso e gestione del rapporto contributivo.
Nota 25 luglio 2011, n. 19 (1).
Contribuzione figurativa per mandato elettivo di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, e dall'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo, contenzioso e gestione del rapporto contributivo.
Ai
Consigli regionali delle regioni
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto
Ai
Dirigenti delle sedi provinciali e territoriali
e, p.c.:
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Dirigenti delle direzioni regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Consigli regionali delle regioni
Abruzzo
Sardegna
Valle D'Aosta
Trentino Alto Adige
Sicilia
Friuli Venezia Giulia
Molise
Ai
Coordinatori generali delle consulenze professionali
Agli
Enti di patronato
I lavoratori pubblici dipendenti iscritti a questa gestione previdenziale ed eletti nell'ultima legislatura nelle Regioni in indirizzo hanno diritto a chiedere il riconoscimento della contribuzione figurativa per la copertura, ai fini pensionistici, dell'intero periodo di aspettativa lavorativa per l'espletamento del mandato elettorale. Ciò, in ossequio alle disposizioni legislative di cui all'art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato ed integrato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, nonché dall'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Tali le disposizioni legislative vigenti, con la presente nota, che codesti Consigli regionali vorranno divulgare agli interessati, si ritiene opportuno richiamare preventivamente l'attenzione circa gli adempimenti da assolvere e la documentazione da produrre, cui l'esercizio di tale diritto è subordinato.
Il riconoscimento del diritto di accredito figurativo è subordinato alla formalizzazione di apposita istanza da parte del Consigliere, lavoratore dipendente collocato in aspettativa, da inoltrare alla scrivente Direzione, Ufficio I, entro il termine perentorio del 30 settembre p.v. (quale anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa concessa dal proprio Ente datore di lavoro), pena la decadenza dal diritto medesimo. Detta istanza si intende tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della L. 29 luglio 2003, n. 229.
La presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all'accredito esclusivamente con riferimento all'anno nel quale si è verificata l'omissione. Si informa, altresì, che da quest'anno è disponibile sul sito dell'Istituto l'apposita modulistica relativa all'istanza sopra descritta, da compilare e da inviare con le ordinarie modalità.
Al fine del riconoscimento del predetto accredito, successivamente alla domanda, gli interessati sono tenuti a corrispondere, per il tramite di codesti Organi elettivi, l'equivalente dei contributi pensionistici relativi alla quota a carico del lavoratore da calcolare sull'imponibile contributivo valevole ai fini pensionistici, determinata sulla retribuzione virtuale che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio.
Il termine ultimo per il versamento è previsto per il 31 ottobre successivo e tale indicato riferimento temporale costituisce il termine di scadenza per ciascun versamento per ogni anno successivo al corrente, nel periodo di espletamento del mandato elettivo, oltre il quale maturano le somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000.
Ed invero l'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto che i lavoratori dipendenti, eletti membri del Parlamento Nazionale, Europeo e di Assemblea Regionale, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche, che, in ragione dell'elezione o della nomina, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.
Detto versamento deve essere effettuato tramite modello F 24 - versamenti con elementi identificativi con le modalità indicate nella Circ. 19 ottobre 2010, n. 19 e non più sul C/C postale n. 30946008. Ciò allo scopo di consentire l'acquisizione automatica di tali versamenti ai fini dell'implementazione della posizione assicurativa dell'iscritto.
Al riguardo, è bene precisare che, al fine della rintracciabilità dei versamenti, deve essere indicato il codice fiscale dell'interessato nell'apposito campo del modello F24 nonché il codice identificativo della causale, corrispondente alla cassa pensionistica cui lo stesso risulta iscritto e che di seguito si elencano:
P138 Cassa CTPS
Contribuzione figurativa per cariche elettive
P238 Cassa CPDEL
Contribuzione figurativa per cariche elettive
P338 Cassa CPI
Contribuzione figurativa per cariche elettive
P438 Cassa CPUG
Contribuzione figurativa per cariche elettive
P538 Cassa CPS
Contribuzione figurativa per cariche elettive.
La correttezza di detti versamenti sarà oggetto di apposita verifica e confronto con le informazioni relative all'imponibile contributivo, necessario per la quantificazione
dei contributi dovuti, che l'Amministrazione di appartenenza, quale datore di lavoro del consigliere regionale, è tenuta a trasmettere a questa Gestione previdenziale tramite le dichiarazioni mensili analitiche, secondo le istruzioni impartite con la Circ. 27 ottobre 2004, n. 59 dell’Inpdap.
Corre l'obbligo di sottolineare, da ultimo, che per i periodi di contribuzione figurativa è comunque dovuto a questo Istituto il contributo obbligatorio dello 0,35% della base contributiva e pensionabile, a carico del solo lavoratore dipendente, per iscrizione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali, di cui all'art. 1, comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Anche il versamento dello 0,35% deve essere effettuato tramite modello F 24 -versamenti con elementi identificativi, nel quale, oltre all'annotazione del codice fiscale, va indicato il sotto riportato codice identificativo della causale: P9-38 CASSA UNICA CREDITO. Contributo 0,35%.
L'occasione è utile per ricordare che l'art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300, non trova applicazione per coloro che ricoprono la carica di assessore regionale nominato, senza essere stati preventivamente eletti consiglieri regionali, come, tra l'altro, rappresentato con nota n. 6193 del 26 maggio 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Infatti l'accreditamento della contribuzione figurativa, ai sensi della richiamata normativa e della disposizione di interpretazione autentica, di cui all'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, è da considerarsi attinente esclusivamente ai lavoratori dipendenti eletti al Parlamento nazionale, a quello europeo ed ai Consigli regionali.
Tale ambito soggettivo è stato successivamente confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, che definisce destinatari dell'intervento "I lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive".
Il Dirigente generale
Dott. Diego De Felice
D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 3
D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, art. 3
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 38
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 245
L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 31
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39
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