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mercoledì 27 luglio 2011

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 25-7-2011 n. 19 Contribuzione figurativa per mandato elettivo di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, e dall'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n. 488. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo, contenzioso e gestione del rapporto contributivo.


Nota 25 luglio 2011, n. 19 (1).
 Contribuzione figurativa per         mandato elettivo di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, come modificato ed         integrato dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, e dall'art. 38 della L. 23         dicembre 1999, n. 488.     

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo, contenzioso e gestione del rapporto  contributivo.


          
                           
Ai                          
Consigli regionali delle regioni             
                                        
Basilicata  
                                                   
Calabria  
                                                   
Campania  
                                                   
Emilia Romagna  
                                                   
Lazio  
                                                   
Liguria  
                                                   
Lombardia  
                                                   
Marche  
                                                   
Piemonte  
                                                   
Puglia  
                                                   
Toscana  
                                                   
Umbria  
                                                   
Veneto  
                           
Ai                          
Dirigenti delle sedi provinciali e               territoriali  
                         
e, p.c.:                          
Ai                          
Dirigenti generali centrali e               regionali  
                           
Ai                          
Dirigenti delle direzioni regionali             
                           
Agli                          
Uffici autonomi di Trento e Bolzano             
                           
Ai                          
Consigli regionali delle regioni             
                                        
Abruzzo  
                                                   
Sardegna  
                                                   
Valle D'Aosta  
                                                   
Trentino Alto Adige             
                                        
Sicilia  
                                                   
Friuli Venezia Giulia             
                                        
Molise  
                           
Ai                          
Coordinatori generali delle consulenze               professionali  
                                      
Agli                          
Enti di patronato            



              



I lavoratori pubblici dipendenti iscritti a         questa gestione previdenziale ed eletti nell'ultima legislatura nelle Regioni         in indirizzo hanno diritto a chiedere il riconoscimento della contribuzione         figurativa per la copertura, ai fini pensionistici, dell'intero periodo di         aspettativa lavorativa per l'espletamento del mandato elettorale. Ciò, in         ossequio alle disposizioni legislative di cui all'art. 3 del D.Lgs. 16         settembre 1996, n. 564, come modificato ed integrato dall'art. 3 del D.Lgs. 29         giugno 1998, n. 278, nonché dall'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n.         488.      
Tali le disposizioni legislative vigenti, con la         presente nota, che codesti Consigli regionali vorranno divulgare agli         interessati, si ritiene opportuno richiamare preventivamente l'attenzione circa         gli adempimenti da assolvere e la documentazione da produrre, cui l'esercizio         di tale diritto è subordinato.      
Il riconoscimento del diritto di accredito         figurativo è subordinato alla formalizzazione di apposita istanza da parte del         Consigliere, lavoratore dipendente collocato in aspettativa, da inoltrare alla         scrivente Direzione, Ufficio I, entro il termine perentorio del 30 settembre         p.v. (quale anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio         l'aspettativa concessa dal proprio Ente datore di lavoro), pena la decadenza         dal diritto medesimo. Detta istanza si intende tacitamente rinnovata per         ciascun anno di durata del mandato elettivo, salvo espressa manifestazione di         volontà in senso contrario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 3,         della L. 29 luglio 2003, n. 229.      
La presentazione tardiva della domanda preclude         il diritto all'accredito esclusivamente con riferimento all'anno nel quale si è         verificata l'omissione. Si informa, altresì, che da quest'anno è disponibile         sul sito dell'Istituto l'apposita modulistica relativa all'istanza sopra         descritta, da compilare e da inviare con le ordinarie modalità.      
Al fine del riconoscimento del predetto         accredito, successivamente alla domanda, gli interessati sono tenuti a         corrispondere, per il tramite di codesti Organi elettivi, l'equivalente dei         contributi pensionistici relativi alla quota a carico del lavoratore da         calcolare sull'imponibile contributivo valevole ai fini pensionistici,         determinata sulla retribuzione virtuale che il dipendente avrebbe percepito se         fosse rimasto in servizio.      
Il termine ultimo per il versamento è previsto         per il 31 ottobre successivo e tale indicato riferimento temporale costituisce         il termine di scadenza per ciascun versamento per ogni anno successivo al         corrente, nel periodo di espletamento del mandato elettivo, oltre il quale         maturano le somme aggiuntive di cui all'art. 116, comma 8, della L. n.         388/2000.      
Ed invero l'art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n.         488, ha previsto che i lavoratori dipendenti, eletti membri del Parlamento         Nazionale, Europeo e di Assemblea Regionale, chiamati a ricoprire funzioni         pubbliche, che, in ragione dell'elezione o della nomina, maturino il diritto ad         un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a         corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'equivalente dei contributi         pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di         aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato         elettivo o della funzione pubblica.      
Detto versamento deve essere effettuato tramite         modello F 24 - versamenti con elementi identificativi con le modalità indicate         nella Circ. 19 ottobre 2010, n. 19 e non più sul C/C postale n. 30946008. Ciò         allo scopo di consentire l'acquisizione automatica di tali versamenti ai fini         dell'implementazione della posizione assicurativa dell'iscritto.      
Al riguardo, è bene precisare che, al fine della         rintracciabilità dei versamenti, deve essere indicato il codice fiscale         dell'interessato nell'apposito campo del modello F24 nonché il codice         identificativo della causale, corrispondente alla cassa pensionistica cui lo         stesso risulta iscritto e che di seguito si elencano:      
        
      
          
              
P138 Cassa CTPS                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive  
              
P238 Cassa CPDEL                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive  
              
P338 Cassa CPI                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive  
              
P438 Cassa CPUG                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive  
                         
P538 Cassa CPS                          
Contribuzione figurativa per cariche               elettive.            


                
        
      
La correttezza di detti versamenti sarà oggetto         di apposita verifica e confronto con le informazioni relative all'imponibile         contributivo, necessario per la quantificazione      
dei contributi dovuti, che l'Amministrazione di         appartenenza, quale datore di lavoro del consigliere regionale, è tenuta a         trasmettere a questa Gestione previdenziale tramite le dichiarazioni mensili         analitiche, secondo le istruzioni impartite con la Circ. 27 ottobre 2004, n. 59        dell’Inpdap.      
Corre l'obbligo di sottolineare, da ultimo, che         per i periodi di contribuzione figurativa è comunque dovuto a questo Istituto         il contributo obbligatorio dello 0,35% della base contributiva e pensionabile,         a carico del solo lavoratore dipendente, per iscrizione alla Gestione Unitaria         delle Prestazioni creditizie e sociali, di cui all'art. 1, comma 245, della L.         23 dicembre 1996, n. 662. Anche il versamento dello 0,35% deve essere         effettuato tramite modello F 24 -versamenti con elementi identificativi, nel         quale, oltre all'annotazione del codice fiscale, va indicato il sotto riportato         codice identificativo della causale: P9-38 CASSA UNICA CREDITO. Contributo         0,35%.      
L'occasione è utile per ricordare che l'art. 31        della L. 20 maggio 1970, n. 300, non trova applicazione per coloro che         ricoprono la carica di assessore regionale nominato, senza essere stati         preventivamente eletti consiglieri regionali, come, tra l'altro, rappresentato         con nota n. 6193 del 26 maggio 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e         delle Politiche Sociali.      
Infatti l'accreditamento della contribuzione         figurativa, ai sensi della richiamata normativa e della disposizione di         interpretazione autentica, di cui all'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n.         724, è da considerarsi attinente esclusivamente ai lavoratori dipendenti eletti         al Parlamento nazionale, a quello europeo ed ai Consigli regionali.      
Tale ambito soggettivo è stato successivamente         confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, che definisce         destinatari dell'intervento "I lavoratori chiamati a ricoprire funzioni         pubbliche elettive".      
        
      
Il Dirigente generale      
Dott. Diego De Felice    



D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art.       3
D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, art.       3
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art.       38
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art.       116
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,       comma 245
L. 20 maggio 1970, n. 300, art.       31
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art.       39

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