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giovedì 26 gennaio 2012
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla tassa di concessione sulla telefonia mobile
Ris. 18-1-2012 n. 9/E
Interpello ordinario - Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 18 gennaio 2012, n. 9/E (1).
Interpello ordinario - Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con istanza di interpello, concernente l'interpretazione dell'articolo 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, è stato esposto il seguente
Quesito
L'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) ha trasmesso una istanza volta a conoscere la corretta interpretazione dell'articolo 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Tale disposizione stabilisce che la tassa è dovuta per la «licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza...».
Tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, è stato abrogato l'articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si chiede di conoscere se debba ritenersi ancora in vigore l'onere del pagamento della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile.
L'AIPO è, inoltre, un ente strumentale alle regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia avente "personalità giuridica pubblica".
In considerazione di tale natura, chiede di conoscere se anche le pubbliche Amministrazioni siano tenute a corrispondere la tassa sulle concessioni governative per la fornitura di servizi di telefonia mobile.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'interpellante fa presente che con il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sono stati abrogati i Titoli III e IV del Libro IV del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", disciplinanti rispettivamente i servizi telefonici e i servizi radioelettrici.
In particolare, l'abrogazione dell'articolo 318 del citato D.P.R. n. 156 del 1973, che disciplina la "licenza di esercizio", sostiene l'istante, porterebbe a ritenere che sia venuto meno il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative, individuato dall'articolo 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 nella "licenza".
L'Agenzia interpellante fa, inoltre, presente di essere un Ente pubblico a rilevanza nazionale, di competenza interregionale e di svolgere le funzioni individuate all'articolo 4 dell'Accordo costitutivo allegato alla L.R. 22 novembre 2001, n. 42, sul bacino idrografico di competenza delle regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia.
Detta Agenzia che svolge «... attività di difesa idraulica tanto ordinariamente quanto in situazioni caratterizzate da fatti straordinari, ad oggetto dei beni facenti parte del demanio pubblico dello Stato...», è un ente strumentale alle suddette regioni, dotato di personalità giuridica pubblica.
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza n. 5 del 10 gennaio 2011, ha affermato che «i comuni, quali enti pubblici territoriali in cui si articola l'entità statale e presso cui sono decentrate funzioni dello Stato, non possono essere assoggettati al tributo in esame...».
L'Agenzia istante ritiene, quindi, di non essere tenuta al pagamento della tassa sulle concessioni governative, e, pertanto, intende «... provvedere al pagamento delle fatture emesse a fronte dell'erogazione dei servizi attinenti alla telefonia mobile, in regime di esenzione dalla tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641».
Parere dell'Agenzia delle entrate
La disciplina delle tasse sulle concessioni governative è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
L'articolo 1 del citato decreto individua l'oggetto della tassa sulle concessioni governative nei «provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa».
L'articolo 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, ha esteso la tassa sulle concessioni governative ai servizi radiomobili di comunicazione aggiungendo alla citata Tariffa, annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, la voce n. 131, "Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione".
Attualmente, tale previsione è confluita nell'articolo 21 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 che dispone il pagamento della tassa sulle concessioni governative per la «Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza.».
Come rilevato dall'Agenzia istante, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) sono stati abrogati i Titoli III e IV del Libro IV del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", disciplinanti rispettivamente i servizi telefonici e i servizi radioelettrici.
In particolare, l'articolo 218 del D.Lgs. n. 259 del 2003, al comma 1, lettera s), ha abrogato l'articolo 318 del D.P.R. n. 156 del 1973, con il quale veniva precisato che «per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza».
A parere della scrivente, tuttavia, anche a seguito della intervenuta abrogazione del citato articolo 318 non risulta modificato il presupposto di applicazione della tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili.
Occorre considerare, infatti, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha dettato, con il D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, avente ad oggetto il "Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione", le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione che consente agli abbonati l'impiego di apparecchiature terminali, veicolari, portatili ed estraibili.
Per usufruire del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, per il tramite di apposite apparecchiature terminali, è necessario fare richiesta di abbonamento da inoltrarsi alle società che offrono tale servizio a seguito di regolare autorizzazione generale, rilasciata nel rispetto degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante il nuovo "Codice delle comunicazioni elettroniche".
In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del citato D.M. n. 33 del 1990, le richieste di abbonamento devono essere inoltrate dai singoli utenti alle società che offrono il servizio, operatori telefonici autorizzati, le quali rilasciano all'utente il documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale «... tale documento, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio, deve contenere gli estremi del tipo di apparato terminale e della relativa omologazione e deve essere esibito dall'abbonato alla pubblica autorità in caso di richiesta di quest'ultima».
In forza delle disposizioni sopra enunciate, pertanto, il contratto di abbonamento rilasciato dal gestore telefonico è il titolo giuridico che consente all'utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile e sostituisce a tutti gli effetti la cosiddetta "licenza di stazione radio".
Anche a seguito della abrogazione del richiamato articolo 318, resta confermato, quindi, che il titolo giuridico in base al quale l'utente può utilizzare l'apparecchiatura per la telefonia mobile risulta rappresentato dal "documento sostitutivo" della licenza, ossia il contratto di abbonamento con gli operatori telefonici autorizzati, ex articolo 3, comma 2, del D.M. n. 33 del 1990.
Si rileva, inoltre, che il D.Lgs. n. 259 del 2003 non ha abrogato integralmente, sostituendolo, il precedente testo unico in materia di poste e telecomunicazioni (D.P.R. n. 156 del 1973), bensì è intervenuto sul Libro quarto del testo unico rubricato - "Dei servizi delle comunicazioni" - che richiedeva sostanziali modifiche per adeguare la normativa interna in materia di comunicazioni a quella comunitaria.
In tale nuovo contesto, il contenuto normativo dell'articolo 318, espressamente abrogato, è stato ripreso e letteralmente trasfuso dal legislatore nell'articolo 160 del D.Lgs. n. 259 del 2003, rubricato "Licenze di utilizzo".
Dalla lettura del suddetto articolo 160 si evince l'esatta riproposizione di quanto disposto nell'abrogato articolo 318, del D.P.R. n. 156 del 1973, con la sottolineata differenza riferita solo ai concetti di "concessione" e "autorizzazione".
L'abrogazione dell'articolo 318 è da considerare, quindi, un'abrogazione (formale) della fonte normativa la cui materia risulta trasfusa in una nuova disposizione.
Tale tecnica legislativa è abbastanza frequente allorquando il legislatore opera riforme di interi settori o materie (come nel caso di specie).
Induce a questa interpretazione la rubrica dell'articolo 160 (Licenza di esercizio) rimasta inalterata nel nuovo testo, la analoga collocazione della disposizione (Titolo V - Impianti radioelettrici, Capo I - Disposizioni di carattere generale), nonché la medesima portata dispositiva rispetto all'abrogato art. 318, del quale la nuova disposizione ha semplicemente aggiornato i termini di riferimento.
Inoltre, il comma 2 dell'articolo 160 sopra richiamato prevede che «Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza» e, a tale proposito, si osserva che con riferimento a tale titolo, si tratta di un «... documento che attesta la (...) condizione di abbonato...» di cui all'articolo 3 del richiamato D.M. n. 33 del 1990.
Il codice delle comunicazioni elettroniche non ha, quindi, inteso eliminare la figura dell'abbonato, come risulta confermato, peraltro, dall'articolo 55 del medesimo decreto che difatti prevede un "Elenco abbonati e servizi di consultazione".
Infine, il fatto che le attuali licenze di telecomunicazioni radiomobile non siano più soggette ad un regime concessorio bensì ad un regime autorizzatorio, attraverso il quale lo Stato, titolare del diritto di esercitare il servizio pubblico di telecomunicazione, si priva dello stesso a favore di terzi, non fa venir meno il presupposto di applicazione del richiamato articolo 21 della Tariffa che consiste nel rilascio all'utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio, sostitutivo a tutti gli effetti, in base al combinato disposto dell'articolo 3 del D.M. n. 33 del 1990 e dell'articolo 160 del D.Lgs. n. 259 del 2003, della licenza di stazione radio (sentenza CTR di Torino, Sez. XXVIII n. 54 del 5 novembre 2008).
La tassa sulle concessioni governative trova, infatti, applicazione sia con riferimento agli atti ed attività soggette a concessione che in relazione agli atti ed attività sottoposti ad autorizzazione e, pertanto, la sua applicazione non potrebbe essere esclusa dal venir meno del regime concessorio proprio del D.P.R. n. 156 del 1973.
In considerazione delle disposizioni vigenti in materia, si ritiene, pertanto, che la tassa sulle concessioni governative sia dovuta nelle ipotesi in cui venga rilasciato all'utente il documento attestante la sua condizione di abbonato, posto che il presupposto oggettivo del tributo è la creazione del titolo giuridico in base al quale l'utente può utilizzare il sistema.
Il rilascio di tale titolo giuridico da parte del gestore del servizio radiomobile di comunicazione costituisce il presupposto oggettivo di applicazione della tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili, ai sensi del suddetto articolo 21 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972.
Considerato, quindi, che l'abbonamento telefonico, nel rapporto gestore/utente, tiene luogo della licenza di cui al citato articolo 318 del D.P.R. n. 156 del 1973, non si ritiene di condividere la tesi, sostenuta dall'Agenzia istante, secondo cui l'abrogazione di tale articolo abbia fatto venir meno il presupposto impositivo della tassa sulle concessioni governative, costituito dal contratto di abbonamento.
L'interpretazione fornita in ordine all'applicazione dell'articolo 21 della Tariffa trova una ampia conferma presso i giudici di merito.
In particolare, la Commissione tributaria regionale di Bari, con la sentenza n. 41/09/10 del 12 aprile 2010, ha correttamente statuito come «l'abrogazione dell'articolo 318 del D.P.R. n. 156/1973 da parte del D.Lgs. n. 259/2003 non abbia in alcun modo inciso sulla vigenza ed efficacia dell'art. 21 del D.P.R. n. 641/1972. La licenza di esercizio, originariamente prevista dal richiamato art. 318, è stata infatti sostituita sin dal 1990 dall'abbonamento telefonico sottoscritto dalla società telefonica e la legge tributaria dà rilievo a quest'ultimo contratto ai fini dell'applicazione della tassa in oggetto».
In detta sentenza, viene ricordato, inoltre, che «la tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili venne introdotta dall'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 che rinviava esplicitamente al D.M. 13 febbraio 1990, n. 33 del Ministero delle poste e telecomunicazioni».
L'attuale vigenza dell'articolo 21 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 trova, inoltre, ulteriore conferma nella circostanza che il legislatore, con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche), ha modificato la nota posta in calce al predetto articolo 21, prevedendo l'esenzione dalla tassa per i non udenti.
Con l'introduzione di tale modifica legislativa, si è reso, quindi, evidente l'intento del legislatore di ritenere comunque applicabile la norma in commento anche a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
Si ricorda, infine, che l'articolo 219 del D.Lgs. n. 259 del 2003 stabilisce che «Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Tale condizione non sarebbe realizzata qualora, per effetto dell'introduzione di tale decreto, si ritenesse esclusa l'applicazione della tassa sulle concessioni governative sul rilascio dei documenti sostitutivi delle suddette licenze.
Per quanto concerne, inoltre, le considerazioni esposte dall'Agenzia interpellante in ordine alla esclusione della tassa per le Amministrazioni pubbliche, si ricorda che questa Amministrazione, con numerosi documenti di prassi (ris. 15 maggio 2003, n. 107/E; ris. 3 maggio 2005, n. 55/E) ha avuto modo di chiarire che la qualificazione di Amministrazione pubblica non esclude detti soggetti dall'obbligo del pagamento della tassa sulle concessioni governative, ai sensi del sopra citato articolo 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972.
Si ricorda, ad esempio, la risoluzione 3 maggio 2005, n. 55/E con la quale si è avuto modo di chiarire che «... lo Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per l'esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze).
Questo principio di carattere generale - applicabile alle sole Amministrazioni statali - comporta che lo Stato, anche per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o documento sostitutivo). (...) Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà».
Tale interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza.
Si ricorda da ultimo la recente sentenza emanata dalla Commissione regionale di Venezia-Mestre n. 76/6/11 del 17 maggio 2011, con la quale la Commissione, nel confermare che «L'intervento legislativo operato dal D.Lgs. n. 259/2003, in sede di approvazione del nuovo codice delle comunicazioni, non ha in alcun modo inciso sull'applicabilità della tassa di concessione governativa...» ha altresì avuto modo di chiarire che «per quanto concerne l'affermata assimilabilità dei Comuni all'Amministrazione dello Stato, ai fini dell'esclusione all'assoggettamento alla tassa di concessione governativa, la censura è infondata e va respinta, pur tenendo conto delle finalità istituzionali da questi perseguite». «In base all'articolo 1, comma 2, del testo unico D.Lgs. n. 165/2001», infatti, afferma la Commissione, «si evince che i Comuni sono dotati di autonomia politica, amministrativa e finanziaria e quindi distinti ed autonomi rispetto alle Amministrazioni dello Stato. Inoltre la normativa in materia della tassa di concessione governativa, D.P.R. n. 641/1972 individua in modo diretto i casi di esenzione all'articolo 13-bis e indica i casi nei quali la tassa non è dovuta».
In considerazioni delle esposte argomentazioni, si ritiene, quindi che l'Agenzia istante, che non ha natura di Amministrazione dello Stato, ne è ricompreso tra i soggetti esenti individuati dall'articolo 13-bis del D.P.R. n. 641 del 1972, sia tenuta a corrispondere la tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, ai sensi del più volte richiamato articolo 21 della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il Direttore centrale
Arturo Betunio
D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 3 e seg.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 218 e seg.
D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, art. 2
D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, art. 3
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 1
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 Tariffa
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 275 e segg.
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 318 e segg.
L.R. 22 novembre 2001, n. 42, art. 4 Accordo
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