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sabato 21 gennaio 2012

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Nota 18-1-2012 n. 332 Sgravi contributivi per il settore della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (L. n. 183/2011, art. 4, comma 55). Istruzioni operative.


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 18-1-2012 n. 332
Sgravi contributivi per il settore della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (L. n. 183/2011, art. 4, comma 55). Istruzioni operative.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali ex IPSEMA.

Nota 18 gennaio 2012, n. 332 (1).

Sgravi contributivi per il settore della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (L. n. 183/2011, art. 4, comma 55). Istruzioni operative.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Direzione centrale servizi istituzionali ex IPSEMA.



Alle
   

Strutture centrali e territoriali
   



L’articolo 4, della legge di stabilità 2012 [1] ha disposto, nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che: “I benefici di cui all’articolo 6 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l’anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall’anno 2013” (comma 55).

La normativa previdente [2] aveva previsto che: “Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari”.

Per effetto delle suddette disposizioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, con e senza dipendenti (autonomi, cooperative), si applicano i seguenti sgravi contributivi:

1. nel limite dell’80%, per l’anno 2011 [3];

2. nel limite del 60%, per l’anno 2012;

3. nel limite del 70%, a decorrere dall’anno 2013.


[1] L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, S.O. n. 234.

[2] Articolo 2, comma 2, della L. 22 dicembre 2008, n. 203, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2008, S.O. n. 285.

[3] Vedi nota 2 gennaio 2009, n. 15 della Direzione Centrale Rischi.


Il Direttore centrale rischi

Ing. Ester Rotoli


Il Direttore centrale S.I. ex IPSEMA

Dott. Agatino Cariola



L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4
L. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2

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