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venerdì 24 febbraio 2012

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2012. I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 22-2-2012 n. 25
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2012. I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Circ. 22 febbraio 2012, n. 25 (1).
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2012. I. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.



Ai
Dirigenti centrali e periferici

Ai
Responsabili delle Agenzie

Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente

Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza

Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci

Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai
Presidenti dei comitati regionali

Ai
Presidenti dei comitati provinciali





Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
- Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
- Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

I) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2012
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2011 è stata pari all'1,5 % per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2012 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.


Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2012
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2012 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 480,53.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2012:
- Euro 676,75 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1184,31 per due genitori.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.


Il Direttore generale
Nori

Allegato 1


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2012


Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.



Nucleo Familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*]
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona [**]
€ 8.829,40
-
2 persone
€ 14.651,40
€ 17.546,61
3 persone
€ 18.838,94
€ 22.557,89
4 persone
€ 22.498,37
€ 26.943,12
5 persone
€ 26.160,91
€ 31.328,38
6 persone
€ 29.648,67
€ 35.506,05
7 o più persone
€ 33.135,79
€ 39.683,01






[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
[**] L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Allegato 2


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2012


Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati [*] minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.



Nucleo familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*] (+10 per cento)
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)
1 persona [**]
€ 9.712,04
-
2 persone
€ 16.118,52
€ 19.300,70
3 persone
€ 20.721,35
€ 24.812,81
4 persone
€ 24.749,58
€ 29.637,50
5 persone
€ 28.775,36
€ 34.462,22
6 persone
€ 32.613,28
€ 39.056,36
7 o più persone
€ 36.448,15
€ 43.650,51






[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
[**] L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Allegato 3


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2012


Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.



Nucleo familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*] (+50 per cento)
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)
1 persona [**]
€ 13.240,68
-
2 persone
€ 21.975,25
€ 26.317,13
3 persone
€ 28.254,06
€ 33.836,20
4 persone
€ 33.747,57
€ 40.412,54
5 persone
€ 39.237,97
€ 46.991,36
6 persone
€ 44.469,90
€ 53.255,92
7 o più persone
€ 49.702,47
€ 59.521,10






[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
[**] L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Allegato 4


Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)


Dal 1° gennaio 2012


Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati [*] minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.



Nucleo familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati [*] (+60 per cento)
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+60 per cento)
1 persona [**]
€ 14.124,56
-
2 persone
€ 23.440,50
€ 28.071,21
3 persone
€ 30.137,71
€ 36.090,52
4 persone
€ 35.995,67
€ 43.108,17
5 persone
€ 41.853,64
€ 50.123,33
6 persone
€ 47.435,77
€ 56.804,42
7 o più persone
€ 53.014,20
€ 63.489,22






[*] Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
[**] L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

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