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martedì 3 aprile 2012

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell'anno 2012


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 14-3-2012 n. 38
Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell'anno 2012. Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2012 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Circ. 14 marzo 2012, n. 38 (1).
Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell'anno 2012. Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2012 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



Ai
Dirigenti centrali e periferici

Ai
Responsabili delle Agenzie

Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente

Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza

Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci

Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai
Presidenti dei comitati regionali

Ai
Presidenti dei comitati provinciali





Il D.M. 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012, fissa nella misura del 2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2012.
Con Circ. 2 febbraio 2012, n. 10 è stata comunicata la rivalutazione automatica, in via provvisoria, per l'anno 2012.
Si rammenta che la perequazione è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.
Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato (art. 24, comma 25 della L. 22 dicembre 2011, n. 214).
Con comunicato stampa del 16 gennaio 2012 l'ISTAT ha comunicato che l'indice di perequazione automatica definitivo delle pensioni per l'anno 2012 è pari al 2,7%. Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l'anno 2012 sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2013, si è proceduto per intanto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 2,7 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l'aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla L. 11 marzo 1988, n. 67, e all'articolo 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l'anno 2012, quale risulta con l'applicazione dell'aumento di perequazione del 2,7 per cento (euro 481,00 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell'articolo 7, comma 1, della L. 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l'anno 2012 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 2,6 per cento stabilita con D.M. 18 gennaio 2012, salvo conguaglio in sede di perequazione per l'anno 2013.
Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all'anno 2012 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1, commi 41 e 42, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
È stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all'articolo 67 della L. n. 488 del 1999.
Si precisa che i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l'applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 2,7 per cento accertata dall'ISTAT per l'anno 2012.
Si trasmettono in allegato 1 le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 2,7 per cento, in sostituzione delle tabelle F, G, O, R, S e T trasmesse all' allegato 2 della Circ. 2 febbraio 2012, n. 10 (Rinnovo delle pensioni per l'anno 2012).


Il Direttore generale
Nori

Allegato 1


Tabella F


Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario


Articolo 1, comma 41, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F



1 - LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell'importo della pensione

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione

Fino a euro 18.265,65
Nessuna
2011
oltre euro 18.265,65 fino a euro 24.354,20
25 per cento

oltre euro 24.354,20 fino a euro 30.442,75
40 per cento

oltre euro 30.442,75
50 per cento

Fino a euro 18.759,00
Nessuna
2012
oltre euro 18.759,00 fino a euro 25.012,00
25 per cento

oltre euro 25.012,00 fino a euro 31.265,00
40 per cento

oltre euro 31.265,00
50 per cento






Tabella G


Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario


Articolo 1, comma 42, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G



1 - LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50 per cento dell'importo dell'assegno.

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione

Fino a euro 24.354,20
Nessuna
2011
oltre euro 24.354,20 fino a euro 30.442,75
25 per cento

oltre euro 30.442,75
50 per cento

Fino a euro 25.012,00
Nessuna
2012
oltre euro 25.012,00 fino a euro 31.265,00
25 per cento

oltre euro 31.265,00
50 per cento







Tabella O


Fasce di retribuzione e reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2012



1 - ANZIANITÀ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Fasce di retribuzione e di reddito
Aliquote percentuali di rendimento
Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo settimanale
Annua per 40 anni di anzianità contributiva
Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo mensile
Fino a € 44.204,00
850,08
80
0,00153846
35.363,25
2.720,25
Oltre € 44.204,00
850,08




Fino a € 58.791,32
1.130,60




(fascia di € 14.587,32)
280,53
60
0,0011538
8.752,12
673,24
Oltre € 58.791,32
1.130,60




Fino a € 73.378,64
1.4411,13




(fascia di € 14.587,32)
280,53
50
0,000961538
7.293,78
561,06
Oltre € 73.378,64
1.411,13
40
0,00076923



2 - ANZIANITÀ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Fasce di retribuzione e di reddito
Aliquote percentuali di rendimento
Pensione corrispondente
all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo settimanale
Annua per 40 anni di anzianità contributiva
Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva
Importo annuo
Importo mensile
Fino a € 44.204,00
850,08
80
0,00153846
35.363,25
2.720,25
Oltre € 44.204,00
850,08




Fino a € 58.791,32
1.130,60




(fascia di € 14.587,32)
280,53
64
0,001230769
9.335,95
718,15
Fino a € 58.791,32
1.130,60




Fino a € 73.378,64
1.411,13




(fascia di € 14.587,32)
280,53
54
0,001038461
7.877,22
605,94
Fino a € 73.378,64
1.411,13




Oltre € 83.987,60
1.615,15




(fascia di € 10.330,08)
204,02
44
0,000846153
4.668,04
359,08
Oltre € 83.987,60
1.615,15
36
0,000692307











Tabella R


Massimale di retribuzione imponibile
(articolo 2, comma 18, L. n. 335/1995)



Anno
Massimale di retribuzione pensionabile
2011
93.622,00
2012
96.149,00





Tabella S


Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto delle prestazioni pensionistiche
Articolo 7, comma 1, della L. 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della L. 7 dicembre 1989, n. 389



Anno
Importo mensile del trattamento minimo di pensione
Percentuale di ragguaglio della pensione
Minimale retributivo settimanale
Minimale retributivo annuo
2011
468,35
40
187,34
9.741,68
2012
481,00
40
192,40
10.004,80








Tabella T


Minimale e massimale retributivo ex-INPDAI
articolo 6 della L. n. 967/1953
articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995;
articolo 3, comma 7, D.Lgs. n. 181/1997



Anno
Minimale retributivo
Massimale retributivo
Tetto pensionabile
2011
9.741,68
170.657,00
43.042,00
2012
10.004,80
175.265,00
44.204,00






D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 67
D.M. 18 gennaio 2012

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