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venerdì 8 giugno 2012

D.L. 6 giugno 2012, n. 74. Variazione aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante.






Agenzia delle dogane
Nota 7-6-2012 n. 69809/RU
D.L. 6 giugno 2012, n. 74. Variazione aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.

Nota 7 giugno 2012, n. 69809/RU (1).

D.L. 6 giugno 2012, n. 74. Variazione aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.



     

Alle
   

Direzioni interregionali, regionali e provinciali dell'agenzia delle dogane
           

Loro sedi
     

Agli
   

Uffici delle dogane
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Agli
   

Uffici di diretta collaborazione del direttore
           

Sede
     

Alle
   

Direzioni centrali
           

Sede
     

Al
   

Dipartimento delle Finanze
           

df.dirgen.segreteria@finanze.it
     

Alla
   

Confindustria
           

Viale dell'Astronomia, n. 30
           

(fax 06/5923713)
     

All'
   

E.N.I.
           

P.le Mattei, 1
           

Roma
           

Fax 06/59825995
     

All'
   

Unione Petrolifera
           

Via del Giorgione, 129
           

Roma
           

Fax 06/59602925
     

All'
   

Assopetroli
           

assopetroli@confcommercio.it
     

Alla
   

Federpetroli
           

P.zza S. Giovanni, 6
           

Firenze
           

fax 055/2381793
     

All'
   

Assocostieri
           

assocostieri@assocostieri.it
     

All'
   

Assogasliquidi
           

assogasliquidi@federchimica.it
     

Alla
   

Confcommercio
           

confcommercio@confcommercio.it
     

Alla
   

Confesercenti
           

Via Farini, 5
           

Roma
           

Fax 06/4746556
     

All'
   

Assonime
           

Piazza Venezia, 11
           

Roma
           

assonime@assonime.it
     

Alla
   

Repubblica di S. Marino
           

Dipartimento finanze
           

San Marino
           

Fax 0549/882244
     

Alla
   

Anaee
           

info@anaee.it
       



L'art. 2, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 131 del 7 giugno 2012, ha previsto l'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonchè sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995.

La medesima disposizione, inoltre, fissa la misura del predetto aumento in 2 centesimi di euro al litro di prodotto e prevede, al contempo, che la variazione dell'aliquota venga disposta con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

Con Det. 7 giugno 2012, n. 69805, pubblicata sul sito internet di questa Agenzia in data odierna, il Direttore dell'Agenzia delle dogane ha dato attuazione alla suddetta disposizione primaria fissando le nuove aliquote di accisa sui menzionati prodotti, aumentate nella misura di euro 20,00 per mille litri di prodotto.

Conseguentemente, a decorrere dall'8 giugno 2012, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, e fino al 31 dicembre 2012, le aliquote di accisa afferenti la benzina e la benzina con piombo nonché il gasolio usato come carburante vengono incrementate nella misura di seguito indicata:

- benzina e benzina con piombo da euro 704,20 per mille litri ad euro 724,20 per mille litri;

- gasolio usato come carburante da euro 593,20 per mille litri ad euro 613,20 per mille litri.

Il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, a norma dell'art. 61, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, sarà rimborsato, secondo le prescritte modalità, agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché agli esercenti le attività di trasporto persone menzionati all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 452/2001, convertito, con modificazioni, nella L. n. 16/2002.


Il Direttore centrale

Ing. Walter De Santis



D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 61
D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, art. 5
D.L. 6 giugno 2012, n. 74
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Allegato 1
Det. 7 giugno 2012, n. 69805

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