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sabato 15 dicembre 2012

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, lett. b) e successive integrazioni e modificazioni - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Operaio livello 4 presso cooperativa agricola C.C.N.L. agricoltura - Piccolo imprenditore con attività di coltivazione di ortaggi e vendita presso cooperativa.

Ministero dello sviluppo economico
Ris. 12-10-2012 n. 216506
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, lett. b) e successive integrazioni e modificazioni - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Operaio livello 4 presso cooperativa agricola C.C.N.L. agricoltura - Piccolo imprenditore con attività di coltivazione di ortaggi e vendita presso cooperativa.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 12 ottobre 2012, n. 216506 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, lett. b) e successive integrazioni e modificazioni - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Operaio livello 4 presso cooperativa agricola C.C.N.L. agricoltura - Piccolo imprenditore con attività di coltivazione di ortaggi e vendita presso cooperativa.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede di conoscere se un soggetto che ha prestato la propria attività presso una cooperativa agricola con la qualifica di operaio livello 4 possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
Fa presente, altresì, che lo stesso soggetto è anche un piccolo imprenditore in quanto titolare di un'impresa individuale operante dal 2008 nell'ambito della coltivazione di ortaggi come da visura camerale allegata che vende i propri prodotti presso una cooperativa.


Al riguardo si precisa quanto segue.


Il comma 6, lett. b), dell'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni, riconosce il possesso del requisito a chi ha "... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande" oppure ha ".. prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti (...) comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia "dipendente qualificato", si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.
I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche, e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
Nel caso specifico, il soggetto in questione risulta inquadrato con la qualifica di operaio livello 4 del C.C.N.L. impiegati agricoli, alla quale appartengono quei lavoratori che eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni contabili, amministrative, commerciali e simili, nonché per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalla specifica declaratoria di livello, la scrivente Direzione ritiene possa considerarsi qualificato il soggetto ivi inquadrato.
Con riferimento al fatto che lo stesso soggetto abbia svolto anche l'attività di piccolo imprenditore nella coltivazione di ortaggi in qualità di titolare di ditta individuale, si evidenzia che il comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 59 del 2010 e successive integrazioni e correzioni, riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare.
Al riguardo si precisa che con nota 18 maggio 2010, n. 53422, in particolare al punto 2), la scrivente Direzione ha già avuto modo di precisare che è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.
Con ulteriore nota 9 marzo 2011, n. 44496, ha ritenuto in possesso della qualificazione in oggetto un imprenditore ittico titolare di un'attività di vendita dei prodotti del proprio pescato.
Si sottolinea, altresì, che solo qualora l'attività in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.


Di conseguenza, il soggetto in questione in quanto titolare di un'impresa che vende i propri prodotti presso una cooperativa non può ritenersi in possesso del requisito professionale richiesto.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 8

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