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sabato 15 dicembre 2012

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 64 - Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

inistero dello sviluppo economico
Ris. 24-10-2012 n. 219866
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 64 - Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 24 ottobre 2012, n. 219866 (1).
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Art. 64 - Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune richiede alcune delucidazioni in merito all'obbligatorietà o meno del regime autorizzatorio con particolare riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.


Al riguardo si precisa quanto segue.


Il 14 settembre 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Dir. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno".
Tale provvedimento è stato motivato in primo luogo proprio dalla necessità di recepire gli aggiornamenti necessari per poter tenere conto delle modifiche intervenute nella formulazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio di attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.
L'art. 2 del D.Lgs. n. 147 del 2012 ha modificato l'art. 17 e l'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 2010. Le modifiche intervenute all'art. 17, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, hanno introdotto gli aggiornamenti dei riferimenti all'istituto della SCIA previsti dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, e successive integrazioni e modificazioni, estendendone l'uso a tutti i casi in cui il medesimo decreto legislativo non abbia mantenuto regimi autorizzatori. Poiché il riferimento all'art. 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 (DIA differita) non è più pertinente a seguito delle modifiche intervenute relativamente al medesimo articolo 19 e la segnalazione certificata di inizio di attività ha preso il posto della dichiarazione di inizio di attività, è stato previsto che il regime generale delle autorizzazioni, nei casi di sopravvivenza dei regimi autorizzatori, e se non diversamente previsto, sia quello dell'art. 20 della medesima legge n. 241 del 1990, relativo al silenzio assenso.
Le modifiche intervenute all'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 2010 hanno riguardato la sostituzione dell'intero comma 1, che nell'attuale versione dispone quanto segue: "L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".
Con la nuova formulazione è stato previsto che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siano soggetti ad autorizzazione solo nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Negli altri casi l'apertura e il trasferimento di sede, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in questione, sono in ogni caso soggetti a segnalazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Resta, ovviamente, ferma la necessità dell'autorizzazione in caso di trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 59 del 2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito della programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate. Ove, infatti, l'ente locale abbia individuato le zone del territorio da sottoporre a tutela, l'avvio dell'attività in tali zone, a prescindere dalla circostanza che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione.
Stante quanto sopra si evidenzia, inoltre, che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetta, oltre che alla disciplina commerciale di settore, ovvero la legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, a sua volta modificato e integrato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, anche alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931 e del R.D. n. 635 del 1940 recante il relativo regolamento.
Si sottolinea, comunque, che anche nei casi in cui ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione è sostituita dall'istituto della SCIA, essendo comunque tale adempimento legittimante della relativa attività e non implicando di per sé alcuna innovazione relativamente ai requisiti a tal fine prescritti, restano fermi anche i presupposti richiesti per il rilascio della licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del T.U.L.P.S., come disposto dall'art. 152 del R.D. n. 635 del 1940, così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
Nell'ambito di tale SCIA è quindi necessaria la dichiarazione e, comunque, la successiva verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche norme del Testo Unico ma non, invece, il rilascio di una espressa autorizzazione di pubblica sicurezza. Ne consegue, pertanto, che nell'ambito del termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio di attività, l'Amministrazione competente è tenuta a procedere, oltre che all'accertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del citato Testo Unico. Con riferimento, in particolare, alla necessità di assicurare un coordinamento tra la normativa del TULPS e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa, si precisa che l'introduzione della SCIA non comporta conseguenze neanche in merito all'obbligatorietà del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534, né limita, ovviamente, i poteri conferiti ai fini del controllo dell'attività.
Fermo quanto sopra, riferito alla esplicitazione di quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente in materia di avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si ritengono necessarie ulteriori precisazioni riguardo a quanto sembra evincersi dalla mail trasmessa alla scrivente.
Si precisa, pertanto, che ove il Comune non abbia provveduto ad adottare strumenti di programmazione in linea con le indicazioni dell'art. 64, comma 3, del citato D.Lgs. n. 59 del 2010 e successive integrazioni e modificazioni, l'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico è ovviamente soggetta all'istituto della SCIA (peraltro si osserva che la formulazione dell'art. 64, comma 1, citata nella mail non è quella vigente così come riformulata dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 147 del 2012).
Infine, si sottolinea che l'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.
L'amministrazione competente ha poi 60 giorni di tempo per procedere alla verifica delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di accertata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.
Nel caso in cui, invece, l'attività risulta legittimamente esercitata, non è necessaria l'emanazione di alcun provvedimento formale di conferma da parte dell'ente locale.


Stante, comunque, l'oggetto della questione, la presente risoluzione e il relativo quesito sono inviati a codesto Ministero, il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente Direzione eventuali determinazioni contrarie.


Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 17
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 2
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 152
D.M. 17 dicembre 1992, n. 564

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