Riceviamo e pubblichiamo
Taranto, 15 novembre 2012 – Il Codice
dell’Ordinamento Militare ha attribuito all’Autorità Militare il potere
sanzionatorio nel campo della disciplina e ha disposto che nessuna sanzione
disciplinare può essere comminata senza la contestazione degli addebiti e senza
acquisire le giustificazioni.
Il legislatore per garantire i principi
dell’imparzialità, della trasparenza, della difesa e dell’indipendenza nei
procedimenti disciplinari, sia “di stato” (1) sia “di corpo” (2), ha previsto
anche la figura del “militare difensore”.
Il “militare inquisito” quindi è assistito
da un difensore da lui scelto fra i militari in servizio (di qualsiasi Ente o
Forza armata) o, in mancanza, è designato d’ufficio.
Le norme garantiste si esplicitano nelle
seguenti disposizioni: «il difensore
non può essere punito per fatti che rientrano nell’espletamento del mandato»
e possono essere puniti con la
consegna di rigore i «comportamenti intesi a limitare l’esercizio del mandato
del difensore».
Forse le norme non sono chiare ed è il caso
di scomodare qualche teoria interpretativa?
Pur non entrando nel merito del discutibile
procedimento penale (archiviato in sede di indagini preliminari) e restando
nell’ambito disciplinare della vicenda oggetto dell’interrogazione parlamentare
(di seguito allegata) − proposta dal P.D.M. attraverso i deputati radicali −
pare proprio che sia il caso!
Antonio De Muro
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(1) Le sanzioni disciplinari “di stato” sono:
a) la
sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
b) la
sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici
mesi;
c) la
cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave
inadempienza ai doveri del militare;
d) la
perdita del grado per rimozione.
Nei
procedimenti di stato è prevista sempre la figura del militare difensore.
(2) Le sanzioni disciplinari “di corpo” sono:
a) il
richiamo;
b) il
rimprovero;
c) la
consegna;
d) la
consegna di rigore.
Solo
nei procedimenti per comminare la consegna di rigore è prevista la figura del
militare difensore.
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SEGUE INTERROGAZIONE
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18547
presentata da MAURIZIO TURCO
mercoledì 14 novembre 2012, seduta n. 718
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI.
Interrogazione a risposta scritta 4-18547
presentata da MAURIZIO TURCO
mercoledì 14 novembre 2012, seduta n. 718
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI.
Al Ministro della
difesa.
- Per sapere – premesso che:
il comandante del quarto gruppo elicotteri,
capitano di fregata
Marcello Camboni, ha notificato in data 21 febbraio 2012, al primo maresciallo
Antonio De Muro il fg. prot. 341/11 MAS R. Mod. 21 datato 15
febbraio 2012 recante l’invito a
presentarsi alla procura militare della Repubblica di Roma in
qualità di indagato
per il reato di «insubordinazione con minaccia aggravata
(comma 1 dell’articolo 189 e numero 2 dell’articolo 47 c.p.m.p.)» perché «in
occasione e nel corso dell’espletamento dell’attività difensiva di militare
dell’Arma dei Carabinieri sottoposto a procedimento disciplinare, comunicando
con più persone, prospettava un ingiusto danno al comandante di corpo che aveva
proceduto ad attivare ed istruire il medesimo procedimento, Gen. B. CC Claudio Curcio,
dichiarando – alla presenza ed all’indirizzo di quest’ultimo – “Il
comportamento del Car. sc. Lanzo? (…) non ha commesso alcuna infrazione
disciplinare, ma ritengo che l’abbia commessa chi ha scritto il rapporto
disciplinare. Faccio presente che in altre sedi mi riservo di far esercitare la
Costituzione, sicuramente adirò la Magistratura perché così si impedisce di
esercitare i diritti costituzionali. Emerge che qui non si possono esercitare i
diritti costituzionali”. Con l’aggravante del grado rivestito. In
Perugia,
in data 11 ottobre del 2010»;
il sostituto procuratore militare della
Repubblica presso i tribunale militare di Roma nella richiesta di archiviazione, datata
12 marzo 2012 ha riportato che «le risultanze in atti, facendo
adeguata luce sulla condotta di interesse, insinuano non pochi dubbi circa la
reale portata minatoria della stessa. Al di là, infatti, delle
valutazioni formulate dal diretto destinatario delle espressioni in
contestazione, vedasi i contenuti dell’iniziale informativa a firma del
comandante di corpo, Gen. B.
CC Claudio
Curcio, (…) va tenuto nel debito conto il contesto di
svolgimento degli accadimenti. Le
frasi de quibus, pronunciate dal difensore del Car. sc. Lanzo, destinatario di
un preciso addebito disciplinare, si volgevano a contestare – sia pure con
forme poco contenute e sostanzialmente inopportune – l’addebito, ed a protestare
per la ritenuta compressione di un diritto, quello di svolgere attività
politica (…) può forse convenirsi, con il comandante di corpo, che le parole in
disamina fossero volte a condizionare – ma sarebbe più corretto dire
indirizzare – il libero convincimento (…) ma questa è, per l’appunto, una
peculiarità connaturata ad ogni atto difensivo (…)»;
il giudice per le indagini preliminari del
tribunale militare di Roma ha
archiviato, con il decreto n. 288/12 datato 23 aprile 2012, il procedimento penale per infondatezza della
notizia di reato poiché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non
sono risultati idonei a sostenere l’accusa in giudizio;
il legislatore per garantire il principio
dell’imparzialità e dell’indipendenza del militare difensore ha previsto con il
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’articolo 1370, comma 3, lettera
e), che «il difensore non può essere
punito per fatti che rientrano nell’espletamento del mandato», mentre con il
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, all’articolo 751,
comma 1, numero 43) ha disposto che possono essere puniti con la consegna di
rigore i «comportamenti intesi a limitare l’esercizio del mandato del
difensore»;
la «Guida tecnica – norme e procedure
disciplinari» nell’edizione approvata con il dispaccio M-D GMIL/0076835/III/7
del 21 febbraio del 2011, a
firma del generale di corpo d’armata Mario ROGGIO, a pagina 17 ha riportato che «il provvedimento conclusivo di assoluzione o di
proscioglimento del militare in sede penale non ha l’effetto di riammettere in termini l’amministrazione
per avviare un procedimento disciplinare, per eventuali fatti contenuti nel
provvedimento medesimo che erano già pienamente conosciuti
dall’amministrazione»;
il generale di brigata CC Roberto
Sernicola con il dispaccio del Ministero della difesa – III reparto della
direzione generale del personale militare – prot. M-D/GMIL1 III 7 2/0384337
datato 17 ottobre 2012 nel definire la posizione disciplinare a seguito di
procedimento penale ha riportato che «la
contestazione degli addebiti (…) dovrà vertere, principalmente, sulle forme
utilizzate dal De Muro che, come rilevato dal Sostituto procuratore militare
della Repubblica, sono risultate poco contenute e sostanzialmente inopportune e
ciò considerato che le parole in disamina erano volte ad indirizzare, piuttosto
che condizionare, il libero convincimento del Comandante di corpo, peculiarità
che, però, è da ritenersi connaturata ad ogni atto difensivo»;
il comandante del quarto gruppo elicotteri,
capitano di fregata
Marcello Camboni, con il fg. prot. 4587 datato 7 novembre 2012 ha contestato i seguenti addebiti, finalizzati
all’irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dalla consegna di rigore:
«In sede di Commissione di disciplina, nel corso dell’espletamento
dell’attività difensiva di militare dell’Arma dei carabinieri sottoposto a
procedimento disciplinare, nell’espletamento delle funzioni di militare
difensore utilizzava forme poco contenute e sostanzialmente inopportune nei
confronti del comandante di corpo» e con il fg prot. 4627
datato 9.11.2012 ha sospeso i termini
per presentare la memoria difensiva, su richiesta dello stesso
interessato, poiché il rilascio della
copia del fg. del comandante in capo della squadra navale prot. 13975/N8/GD/R-025/10
datato 30 ottobre 2012, a
firma del capitano di
vascello Pietro Covino, è subordinato al parere dell’ufficio
che ha formato il documento;
gli interroganti con le interrogazioni n.
4-13707, n. 4-13167 e n. 4-16048 hanno evidenziato che appare ormai chiaro che
il codice dell’ordinamento militare trovi
scrupolosa applicazione solo ed esclusivamente nei confronti del personale che
non riveste il grado di ufficiale;
l’applicazione discutibile delle
norme legislative desta profondo sconcerto soprattutto se
si considera che l’elemento fondamentale per il funzionamento
dell’organizzazione gerarchica risiede nella piena consapevolezza
dell’irrinunciabile necessità di operare nel rispetto delle regole e della
trasparenza-:
quali immediati provvedimenti intenda adottare
in merito alle evidenti disparità di trattamento segnalate e se non ravvisi l’esigenza di assumere specifiche
iniziative volte a tutelare la figura del militare difensore e il rispetto
della tempestività di attivazione del procedimento, nonché a garantire il
principio della trasparenza amministrativa, anche nel caso in premessa;
se e quali siano i provvedimenti
eventualmente adottati nei confronti del Gen. B. Curcio, del Car.
sc. Lanzo e del Primo maresciallo De Muro e se in relazione ai fatti siano
state effettuate eventuali segnalazioni all’autorità giudiziaria.
LINK DELL’INTERROGAZIONE >>>: (4-18547)
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