Corte cost., Sent., 28-11-2012, n. 262
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-16 marzo 2011, depositato in cancelleria il 14 marzo 2011, ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2011.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia.
1.- Con ricorso notificato l'8 marzo 2011, depositato in cancelleria il 14 marzo 2011 e iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13 della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia).
1.1.- Il ricorrente deduce che l'art. 9, comma 1, della predetta legge pugliese stabilisce che la disposizione, da esso stesso dettata, secondo la quale, a partire dal 1° gennaio 2011, la spesa per incarichi di studio e di consulenza non deve essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009, non si applica agli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato nonché agli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia. Così stabilendo, la norma citata contrasterebbe con l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale sono escluse dalla predetta riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza solamente le «attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». La norma regionale sarebbe dunque lesiva dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa concorrente attribuitagli dall'art. 117, terzo comma, Cost., poiché il generico richiamo al bilancio vincolato non consente di comprendere l'entità e la portata dell'intervento riduttivo.
1.2.- Ad avviso della difesa dello Stato, anche gli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011 violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.
Infatti, l'art. 10, comma 1, stabilisce che la disposizione che fissa la riduzione al 20 per cento delle spese sostenute nel 2009 per convegni e sponsorizzazioni non si applica alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, a valere sulle risorse del bilancio vincolato.
Invece l'art. 11, comma 1, dopo aver stabilito che: «A decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009», aggiunge che «Sono escluse da tale limite di spesa le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile nonché le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il limite di spesa stabilito nel presente comma può essere superato in casi eccezionali. previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale».
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, dei vice Presidenti e dei Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i gruppi consiliari, sono corrisposti sia un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni in un anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro (assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il Comune sede dell'ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro), sia un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono pasto.
Ad avviso della difesa dello Stato, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con la disciplina contenuta nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in base alle quali il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per la sua erogazione debbono essere definiti in sede di contrattazione collettiva. Le predette norme regionali, pertanto, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.
1.4.- Il ricorrente deduce, infine, che l'ultimo periodo dell'articolo 13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011 esclude dall'applicazione del limite di spesa per l'impiego di personale assunto con forme contrattuali flessibili e per le collaborazioni coordinate e continuative (stabilito nel primo periodo dello stesso art. 13, comma 1, e corrispondente al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità) le spese per contratti flessibili e collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato.
L'Avvocatura generale dello Stato sostiene che tale generico richiamo non permette di quantificare l'entità dell'intervento riduttivo. Pertanto la predetta norma pugliese contrasterebbe con l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale, con disposizione costituente principio generale in materia di coordinamento della finanza pubblica, non consente deroghe al limite della spesa per l'utilizzazione delle predette categorie di personale. Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., che riconduce la materia del coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente.
2.- La Regione Puglia si è costituita in giudizio ed ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
2.1.- Riguardo agli artt. 9, comma 1, 10, comma 1, 11, comma 1, e 13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, la resistente sostiene che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza contabile e dalla Conferenza delle Regioni, dalla spesa per il personale soggetta alle limitazioni previste dagli artt. 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 debbano essere escluse le voci di costo finanziate con risorse provenienti dall'Unione europea o da enti pubblici o privati estranei all'ente interessato. Conseguentemente, le predette norme regionali impugnate dal ricorrente non violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., appunto perché escludono dai limiti di spesa solamente le voci che trovano copertura nelle risorse del bilancio vincolato.
2.2.- Quanto all'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, la difesa regionale deduce che esso è oggetto di un esame finalizzato alla sua modificazione e che, comunque, non incide in misura rilevante sulle finanze pubbliche.
3.- Con atto depositato il 20 ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formalizzato rinuncia al ricorso limitatamente all'impugnazione dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, affermando che la resistente ha recepito i suoi rilievi e, con l'articolo 2 della legge della Regione Puglia 16 giugno 2011, n. 10 [Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia], ha disposto l'abrogazione delle predette norme.
4.- In prossimità dell'udienza pubblica la Regione Puglia ha depositato una memoria nella quale insiste affinché la Corte dichiari inammissibili o, comunque, infondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Preliminarmente la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità della questione concernente l'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, poiché il ricorrente non ha indicato il parametro legislativo interposto ovvero ne ha indicato uno del tutto inconferente.
La resistente eccepisce l'inammissibilità anche della questione relativa all'art. 11, comma 1, perché la delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la proposizione del ricorso reca l'indicazione solamente formale della volontà di impugnare tale norma, senza fornire alcuna ragione di contestazione e, anzi, censurando un contenuto normativo diverso e riferibile solamente all'art. 10, comma 1.
Ad avviso della difesa regionale, la questione è inammissibile anche perché nel ricorso non è individuato il principio fondamentale della legislazione statale che dovrebbe costituire il parametro interposto, né sono indicate le ragioni dell'asserito contrasto con la disciplina statale.
Rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, la resistente, dando atto della sopravvenuta abrogazione di tali norme, si rimette alla Corte in ordine alla sussistenza delle condizioni perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Regione Puglia sostiene, infine, l'infondatezza delle questioni concernenti gli artt. 9, comma 1, e 13, ultimo periodo, alla luce delle sentenze di questa Corte n. 182 del 2011 e nn. 139 e 211 del 2012, evidenziando come essa abbia fatto puntuale applicazione degli artt. 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, essendosi limitata ad escludere dalle riduzioni di spesa le spese finanziate con risorse non gravanti sul bilancio regionale.
5.- All'udienza pubblica la difesa della Regione Puglia ha depositato l'accettazione della rinuncia parziale al ricorso proveniente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivi della decisione
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13 della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia).
1.1.- Ad avviso del ricorrente, l'art. 9, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, nella parte in cui stabilisce che la disposizione secondo la quale, a partire dal 1° gennaio 2011, la spesa per incarichi di studio e di consulenza non deve essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 non si applica agli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato e agli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia, vìola l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale sono escluse dalla predetta riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza solamente le «attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
1.2.- La difesa dello Stato aggiunge che ledono l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrastano con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, anche altre due disposizioni contenute nella legge reg. Puglia n. 1 del 2011: l'art. 10, comma 1, nella parte in cui stabilisce che la disposizione in esso contenuta e secondo la quale, a partire dal 1° gennaio 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sono ridotte al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009, non si applica alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza a valere su risorse del bilancio vincolato; l'art. 11, comma 1, nella parte in cui prevede che sono escluse dal limite da esso stabilito (e secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009) le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile nonché le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali e che il predetto limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, poi, che l'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2011, al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, dei vice Presidenti e dei Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i gruppi consiliari sia corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni in un anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il Comune sede dell'ufficio di appartenenza e quello sede di lavoro, nonché un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono pasto, vìola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile, ponendosi in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in base alle quali il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per la sua erogazione debbono essere definiti in sede di contrattazione collettiva.
1.4.- Infine, è censurato anche l'art. 13 della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, il quale esclude dal limite di spesa stabilito per il personale assunto con forme contrattuali flessibili e per le collaborazioni coordinate e continuative (pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009) i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato. Ad avviso del ricorrente, tale disposizione lede l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale non consente deroghe al predetto limite di spesa.
2.- Occorre preliminarmente dichiarare, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, l'estinzione del giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato rinuncia all'impugnazione di tali disposizioni e la Regione Puglia ha accettato la rinuncia.
3.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, promossa in riferimento all'art.117, terzo comma, Cost. è fondata.
La predetta disposizione regionale, pur riproducendo il contenuto dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 quanto a percentuale di riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza, si differenzia da questa per il fatto che, nel suo secondo periodo, esclude dal computo della spesa da tagliare quella corrispondente agli incarichi gravanti su risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia», in tal modo violando il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Come già affermato da questa Corte (sentenze n. 182 del 2011 e n. 139 del 2012), infatti, la predetta norma statale, pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che esse, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di quelle percentuali.
L'art. 9, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, si pone quindi in contrasto con la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni proprio per effetto della violazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 considerato nel suo complesso.
Spettava infatti alla Regione indicare le ulteriori misure contenute nella legge reg. Puglia n. 1 del 2011 dirette ad operare tagli ad altre uscite, compensativi delle minori riduzioni di spesa derivanti dall'esclusione, dal novero delle spese da contrarre, di quelle corrispondenti agli incarichi gravanti sulle risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della regione Puglia», in maniera tale da assicurare il rispetto del saldo complessivo risultante dall'applicazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. La Regione nulla ha dedotto al riguardo. La questione sollevata dal ricorrente è dunque fondata, perché la norma impugnata non rispetta il principio generale enunciato dal predetto art. 6.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011.
4.- Anche l'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della medesima legge pugliese, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.
La norma oggetto della presente questione stabilisce la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in misura identica a quella imposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (nel suo comma 8) e tuttavia, nel secondo periodo, esclude dall'àmbito della sua applicabilità le spese gravanti su risorse del bilancio vincolato.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., rinviando ai motivi esposti a proposito della questione precedente, denunciando in tal modo il contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato art. 6.
Effettivamente la genericità dell'esclusione delle spese gravanti sulle risorse del bilancio vincolato, unita alla mancata indicazione, da parte della Regione, dell'adozione di misure compensative, impongono di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011.
5.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della medesima legge regionale è fondata nei limiti di seguito precisati.
La norma oggetto della presente questione stabilisce la riduzione delle spese per missioni in misura identica a quella imposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (al comma 12). Anche rispetto ad essa il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che la Regione ha illegittimamente escluso dall'àmbito di applicabilità le spese per le missioni gravanti su risorse del bilancio vincolato e, inoltre, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile nonché le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il ricorrente si duole anche della previsione secondo la quale il predetto limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Occorre preliminarmente precisare che alcune delle predette esclusioni sono contemplate anche dalla normativa statale. Si tratta, precisamente, delle spese per missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali e comunitari. Inoltre, anche la norma statale consente che il limite di spesa per le missioni possa essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione.
Le eccezioni previste dalla norma pugliese che non trovano corrispondenza nell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 sono, quindi, solamente quelle relative: a) alle missioni le cui spese gravano su risorse del bilancio vincolato; b) alle missioni per lo svolgimento di compiti ispettivi; c) alle missioni per l'assolvimento di compiti di protezione civile; d) alle missioni necessarie per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali.
Entro questi limiti la questione deve essere accolta per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per effetto del contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Infatti, la Regione non ha indicato le ulteriori misure di risparmio contenute nella legge reg. Puglia n. 1 del 2011 che possano consentire di ritenere rispettato il saldo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzione così come previste dalla citata norma statale.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali.
6.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011 promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.
La norma oggetto della presente questione applica alla Regione Puglia la medesima riduzione della spesa per i contratti di lavoro flessibili e per quelli di collaborazione coordinata e continuativa stabilita dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Tuttavia anche questa norma pugliese (al secondo periodo) esclude dall'applicabilità del limite di spesa così introdotto i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato.
Come già affermato da questa Corte (sentenza n. 173 del 2012), l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 detta un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e la norma pugliese impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'escludere dalla riduzione della spesa per i contratti di lavoro flessibili e per quelli di collaborazione coordinata e continuativa alcune categorie di quei contratti, si pone in diretto contrasto con esso.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011, nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011;
5) dichiara estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
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