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domenica 13 gennaio 2013

TAR:"Con il presente gravame il ricorrente, brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di polizia tributaria di (Lpd), impugna, chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe, con cui gli veniva assegnato il giudizio di "superiore alla media" "

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-01-2013, n. 55
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il presente gravame il ricorrente, brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di polizia tributaria di (Lpd), impugna, chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe, con cui gli veniva assegnato il giudizio di "superiore alla media" per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce, essenzialmente, l'eccesso di potere per illogicità, incongruità e per carenza di motivazione, in quanto il giudizio espresso risulterebbe ingiustificato in relazione alle valutazioni precedenti, sempre di eccellenza, al servizio prestato, agli ottimi risultati conseguiti in carriera ed ai giudizi positivi sempre espressi dai superiori nei suoi confronti.
Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2012 il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Nella scheda valutativa impugnata, relativa al periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010, al ricorrente, brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di polizia tributaria di (Lpd), é stata attribuita la qualifica finale di "superiore alla media", con il seguente giudizio finale descrittivo: "Sovrintendente che non ha confermato le doti precedentemente documentate, evidenziando una flessione nelle qualità professionali, morali e di carattere - comunque molto buone nell'insieme - nonché nel rendimento di servizio complessivo, che valuto pieno e sicuro".
Contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato, tale giudizio appare chiaramente e congruamente motivato, e neppure si pone in insanabile contraddizione con la valutazione degli anni precedenti.
Quanto al primo profilo, va osservato che la scheda valutativa, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera del militare ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorchè esauriente, sulle qualità o capacità riscontrate nel complesso del servizio svolto.
Per rispondere all'obbligo di motivazione non vi è quindi alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in modo tale da evidenziare carenze che potessero giustificare la valutazione di "superiore alla media", inferiore alla precedente di "eccellente". Una valutazione che esprime una flessione con riguardo alle qualità morali e di carattere, non deve necessariamente trovare giustificazione in provvedimenti o documenti formali diretti a contestare uno specifico comportamento.
Peraltro, i giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate dai superiori gerarchici con le schede valutative, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto; essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto.
I giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti, con la conseguenza che, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole (Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1938).
La natura del potere esercitato implica anche immediate conseguenze sulla motivazione esigibile, potendo tale motivazione estrinsecarsi in un giudizio estremamente sintetico che trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti le qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2559).
Quanto al secondo profilo, va osservato che, seppure nella scheda valutativa del periodo precedente al ricorrente era stata attribuita la qualifica di "eccellente", il giudizio impugnato non può ritenersi di per sé contraddittorio o illogico, in considerazione della flessione nelle qualità professionali, morali e di carattere, nonché nel rendimento di servizio complessivo del ricorrente rispetto al periodo anteriore, ben evidenziate nel giudizio finale e risultanti dalle singole aggettivazioni utilizzate per la descrizione delle singole caratteristiche.
Peraltro, dalla costante giurisprudenza amministrativa si ricava il principio secondo cui le valutazioni periodiche sottese alle schede di valutazione sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3577).
Per le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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