C. Conti Sicilia Sez. App., Sent., 19-11-2012, n. 275
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, Giudice Unico per le pensioni, rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante, sottufficiale a riposo dell'Arma dei Carabinieri, teso ad ottenere l'inserimento dell'assegno funzionale nella base pensionabile con la maggiorazione del 18% di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 1092/1973.
Avverso tale sentenza ha interposto appello l'interessato, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 9, legge n. 468/87, nonché dell'art. 16 della legge n. 177/76.
Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2012, assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
Il thema decidendum sottoposto all'esame di questa Sezione è quello relativo al diritto alla maggiorazione del 18%, nella base pensionabile, di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 1092/1973, del c.d. "assegno funzionale" previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468.
Il conflitto giurisprudenziale, sul punto, è stato risolto dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 9/2011 la quale ha statuito che "l'assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e l'indennità di ausiliaria, di cui all'art. 67 della legge 10 aprile 1954 n. 113 e all'art. 46 della legge 10 maggio 1983 n. 212, non beneficiano della maggiorazione del 18 per cento prevista dall'art. 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177". Ai sensi dell'art. 42 della legge n. 69/2009, il quale ha modificato l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/94, la sezione giurisdizionale che ritenga di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite ha solo la facoltà di rimettere, a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio, quest'ultimo da intendersi, come chiarito dalle stesse Sezioni Riunite, non già riferito al merito della causa, ma al principio di diritto in precedenza affermato, per un riesame della questione.
Questa Sezione non ravvisa, però, motivi per doversi discostare dal principio enunciato dalle Sezioni Riunite, anche alla luce dell'ormai pacifica e consolidata giurisprudenza di tutte le Sezioni di appello (ex multis, v. Sezione I app., 7 febbraio 2011, n. 41; Sezione II app., 28 settembre 2011, n. 448; Sezione III app., 11.7.2007, n. 227).
Conclusivamente, quindi, l'appello va respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Alla luce della pregressa (ora superata) favorevole giurisprudenza di questa Sezione, si ravvisano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
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